Principio di non discriminazione. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi. Ne consegue che il lavoratore a tempo parziale beneficia degli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno per quanto riguarda: - importo della retribuzione oraria; - durata del periodo di prova e delle ferie annuali; - durata del periodo di conservazione del posto a fronte di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale; - applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; - criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dai contratti collettivi. Il trattamento del lavoratore part-time deve essere proporzionato in ragione della riduzione della prestazione per quanto riguarda: - retribuzione globale e singole componenti di essa; - retribuzione feriale; - trattamenti economici per malattia, infortuni sul lavoro, malattia professionale maternità. Peraltro i contratti collettivi possono prevedere nel part-time una modulazione del periodo di prova e del periodo di conservazione del posto in caso di malattia e infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro.
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Samples: Contratto a Tempo Parziale 67, Contratto a Tempo Parziale, Contratto a Tempo Parziale 67
Principio di non discriminazione. Il Al lavoratore a tempo parziale non deve ricevere essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un trattamento economico e normativo non meno favorevole favorevole, rispetto a quelli corrisposti al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso dipendente di pari livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivie mansione. Ne consegue che In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia degli stessi dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguardariguarda : - importo l’importo della retribuzione oraria; - la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; - la maternità; - la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortunio infortuni sul lavoro o malattia professionalelavoro, malattie professionali; - applicazione l’applicazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; - accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavorol’accesso ai servizi aziendali; - i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dai contratti collettividal presente C.C.N.L.; - i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. Qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la durata del periodo di conserva- zione del posto di lavoro in caso di malattia si intende proporzionalmente ridotta. Il trattamento del lavoratore part-time deve essere proporzionato a tempo parziale è riproporzionato in ragione della riduzione ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda: - riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; - l’importo della retribuzione feriale; - l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortuni infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Peraltro i contratti collettivi possono prevedere nel part-time una modulazione del periodo di prova e del periodo di conservazione del posto in caso di malattia e infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro.
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Principio di non discriminazione. Il Al lavoratore a tempo parziale non deve ricevere essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un trattamento economico e normativo non meno favorevole favorevole, rispetto a quelli corrisposti al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso dipendente di pari livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivie mansione. Ne consegue che In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia degli stessi dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguardariguarda : - importo l’importo della retribuzione oraria; - la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; - la maternità; - la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortunio infortuni sul lavoro o malattia professionalelavoro, malattie professionali; - applicazione l’applicazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; - accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavorol’accesso ai servizi aziendali; - i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dai contratti collettivi. Il trattamento del lavoratore part-time deve essere proporzionato in ragione della riduzione della prestazione per quanto riguarda: - retribuzione globale e singole componenti di essadal presente C.C.N.L.; - retribuzione feriale; - trattamenti economici per malattiai diritti sindacali, infortuni sul lavoroivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, malattia professionale maternitàn. 300 e successive modificazioni. Peraltro i contratti collettivi possono prevedere nel part-time una modulazione del periodo Qualora l’assunzione avvenga con contratto di prova e lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia si intende proporzionalmente ridotta. Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di sul lavoro, malattia professionale e maternità.
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Samples: Costituzione Delle Parti
Principio di non discriminazione. L’applicazione del principio di non discriminazione comporta che il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda: l’importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali; l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l’accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l’accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresa l’aspettativa sindacale. Il Decreto n. 81/2015, all’art. 7 disciplina anche il trattamento economico e normativo del lavoratore a tempo parziale. Al lavoratore part-time riconosce esplicitamente il diritto al pari trattamento. Più precisamente il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi. Ne consegue che il lavoratore a tempo parziale beneficia degli stessi diritti pari inquadramento (principio di un lavoratore a tempo pieno per quanto riguarda: - importo della retribuzione oraria; - durata del periodo di prova e delle ferie annuali; - durata del periodo di conservazione del posto a fronte di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale; - applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; - criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dai contratti collettivi. Il trattamento del lavoratore part-time deve essere proporzionato in ragione della riduzione della prestazione per quanto riguarda: - retribuzione globale e singole componenti di essa; - retribuzione feriale; - trattamenti economici per malattia, infortuni sul lavoro, malattia professionale maternità. Peraltro i contratti collettivi possono prevedere nel part-time una modulazione del periodo di prova e del periodo di conservazione del posto in caso di malattia e infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoronon discriminazione).
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Samples: www.abcdeidiritti.it