Apposizione del termine. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore ai trentasei mesi. Oltre tale termine un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato in particolare per: - l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno (campi scuola, colonie, ecc.) ; - punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-gestionale, tecnica connessa alla sostituzione, alla modifica, all'adempimento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione; - l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo; - sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell'istituto, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'istituto stesso; - la partecipazione a progetti di lavoro socialmente utili; - l'assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro. - personale docente non abilitato. Ai sensi della Lettera circolare MIUR prot. 2668 del 29/10/2001 "in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, i gestori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali". L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente, la data di presunta scadenza del rapporto e nei casi di cui al punto 22.3 il nominativo del lavoratore assente. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 14 Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 23 del Decreto legislativo n. 81/2015 la percentuale massima dei contratti a tempo determinato non potrà superare il 30% del personale in servizio presso l'Istituto, salvo diversa regolamentazione stabi...
Apposizione del termine. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
Apposizione del termine. 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata a fronte di esigenze:
Apposizione del termine. 01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro . 1.E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro;
Apposizione del termine c.01 – Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato c.01 – Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro
Apposizione del termine. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
Apposizione del termine. Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 19 del D.Lgs. n.81/2015 al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine, privo di effetto, se non risulta da atto scritto, di durata non superiore a trentasei mesi ad eccezione di quanto previsto al comma 2 lettera a) dell’articolo 23 del citato decreto legislativo, ossia le fasi di avvio di nuove attività per le quali si applica il limite massimo di durata pari a quarantaquattro mesi. Vengono comunque fatte salve le diverse disposizioni stabilite nei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Resta inteso che qualora il limite dei trentasei mesi sia superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23 comma 2 e così come dispone il comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 sono esenti dai limiti quantitativi di cui alla “normativa Comune agli articoli 8 e 8 bis “ i contratti a tempo determinato conclusi:
Apposizione del termine. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.
Apposizione del termine. 1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro su- bordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Apposizione del termine. 1) L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che ne hanno determinato l’adozione.