(Procedimento di contestazione di inadempienze). L’omissione di una prestazione è contestata per iscritto, con le modalità di cui all’art. 4 (Notifiche e comunicazioni) ed in contraddittorio con l’Impresa, dal Direttore dell’Esecuzione e comunicata, per conoscenza, al Fondo di Assistenza, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni. L’omesso servizio per astensione dal lavoro dei dipendenti per cause riguardanti in modo specifico l’Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l’Impresa stessa ne risponde a pieno titolo. Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato per iscritto, con le modalità di cui al precedente art. 4, dal Direttore dell’Esecuzione, Referente del Centro Sportivo, all’Impresa e comunicato, per conoscenza, al Fondo di Assistenza, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni L’omissione, anche parziale, del servizio comporta l’applicazione di penalità per ogni omissione anche parziale contestata. La rilevazione in contraddittorio con l'Impresa di almeno tre omissioni, notificate con le modalità di cui all’art. 4 (Notifiche e comunicazioni), nel corso del contratto fa sorgere per il Fondo di Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso. L’espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta l’applicazione di penalità per ogni irregolarità anche parziale contestata. La contestazione di irregolarità per almeno tre volte nello stesso anno solare fa sorgere in capo al Fondo di Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto. L’Impresa è soggetta a penalità qualora nell’esecuzione del servizio si verifichino inadempienze determinate dall’inosservanza degli obblighi assunti nei precedenti articoli. Le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell’inadempienza, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell’appalto, per ogni giorno in cui si è verificata l’inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio). Nel caso specifico di mancato svolgimento del servizio salva l’esecuzione in danno, verrà applicata una penalità calcolata per ciascun giorno di omesso servizio ovvero di una percentuale proporzionalmente ridotta, nel caso in cui l’omissione fosse limitata a periodi inferiori all’intera giornata lavorativa. Le penalità determinate come indicato ai commi che precedono non potranno complessivamente superare il 10% sull’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione alla entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Di ogni anomalia o mancanza, il Fondo di Assistenza informerà l’Impresa con le modalità di cui all’articolo 4 del presente Contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati all’Impresa, che dovrà comunicare in forma scritta al Fondo di Assistenza ovvero al Direttore dell’esecuzione le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano ammissibili a insindacabile giudizio del Fondo di Assistenza ovvero del Direttore dell’esecuzione o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, il Direttore dell’esecuzione procederà all’applicazione delle penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Si precisa che nei casi in cui si applica la penale resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ex art. 1382 c.c. L’Impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea carenza di personale. Il Fondo di Assistenza provvederà a fare eseguire il servizio non svolto dall’Impresa, nel modo che riterrà opportuno, a rischio e spese dell’Impresa stessa, come previsto al precedente art. 9 (Esecuzione in danno). La prestazione si intenderà eseguita in danno dell’Impresa anche se fatta con personale individuato dal Fondo di Assistenza e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo quelli correnti. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto del Fondo di Assistenza di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il Fondo di Assistenza, oltre a procedere all’applicazione delle penali, non compenserà le prestazioni non eseguite.
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(Procedimento di contestazione di inadempienze). L’omissione di una prestazione prestazione, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni, è contestata per iscrittoiscritto dalla Questura di , all’Impresa, con le modalità di cui all’art. 4 (Notifiche 4, o su segnalazione del referente indicato all’art 11, dopo contradditorio con l’Impresa e comunicazioni) ed in contraddittorio con l’Impresa, dal Direttore dell’Esecuzione e comunicata, comunicata per conoscenza, conoscenza al Fondo di Assistenza, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni. L’omesso servizio per astensione dal lavoro dei dipendenti per cause riguardanti in modo specifico l’Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l’Impresa stessa ne risponde a pieno titolo. Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato per iscritto, con le modalità di cui al precedente art. 4, dal Direttore dell’Esecuzione, Referente del Centro Sportivo, all’Impresa e comunicato, per conoscenza, al Fondo di Assistenzaservizio, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni sanzioni, è contestato per iscritto nei modi e secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo. L’omissione, anche parziale, o il non regolare espletamento del servizio del servizio, comporta l’applicazione di penalità per ogni omissione o irregolarità, anche parziale parziale, contestata. La rilevazione in contraddittorio con l'Impresa la ditta di almeno tre omissioni, notificate con le modalità di cui all’art. 4 (Notifiche e comunicazioni), omissioni scritte nel corso del contratto contratto, fa sorgere per il Fondo di Assistenza all’Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso. L’espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta l’applicazione di penalità per ogni irregolarità anche parziale contestata. La contestazione di irregolarità per almeno tre volte mesi nello stesso anno solare fa sorgere in capo al Fondo di Assistenza per l’Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto. L’Impresa è soggetta a penalità penalità, qualora nell’esecuzione del servizio servizio, si verifichino inadempienze determinate dall’inosservanza degli obblighi assunti nei precedenti articoli. L’ammontare della penalità sarà recuperato attraverso l’escussione della polizza fideiussoria. Le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell’inadempienza, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell’appalto, per ogni giorno in cui si è verificata l’inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio). Nel caso specifico di mancato svolgimento del servizio servizio, salva l’esecuzione in danno, verrà applicata una penalità calcolata per ciascun giorno di omesso servizio servizio, ovvero di una percentuale proporzionalmente ridotta, nel caso in cui l’omissione fosse limitata a periodi inferiori all’intera giornata lavorativa. Le penalità determinate come indicato ai commi che precedono non potranno complessivamente superare il 10% sull’ammontare dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione alla entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Di ogni anomalia o mancanza, il Fondo la Questura di Assistenza informerà l’Impresa con le modalità di cui all’articolo 4 del presente Contrattocontratto. informerà l’Impresa con le Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo articolo, verranno contestati all’Impresaalla Ditta, che dovrà comunicare in forma scritta al Fondo di Assistenza ovvero al Direttore dell’esecuzione all’Amministrazione le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano ammissibili accoglibili, a insindacabile giudizio del Fondo di Assistenza ovvero del Direttore dell’esecuzione dell’Amministrazione, o le stesse non no pervengano entro il termine sopra indicato, il Direttore dell’esecuzione la Questura stessa procederà all’applicazione delle penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Si precisa che nei casi in cui si applica la penale penale, resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ex art. 1382 c.c. L’Impresa L’impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea carenza di personale. Il Fondo di Assistenza L’Amministrazione provvederà a fare eseguire il servizio non svolto dall’Impresa, dall’impresa nel modo che riterrà opportuno, a rischio e spese dell’Impresa dell’impresa stessa, come previsto al precedente art. 9 (Esecuzione in danno). La prestazione si intenderà eseguita in danno dell’Impresa dell’Impresa, anche se fatta svolta con personale individuato dal Fondo di Assistenza dall’Amministrazione e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o o, in assenza assenza, secondo quelli correnti. L’Impresa L’ammontare della penalità sarà recuperato sulla polizza fideiussoria prestata. Le penalità saranno notificate all’Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto del Fondo di Assistenza di dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il Fondo di AssistenzaL’Amministrazione, oltre a procedere all’applicazione delle penali, non compenserà le prestazioni non eseguite. Qualora l’inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto ed incamerare la polizza fideiussoria prestata. In tali ipotesi, salvo il risarcimento del maggior danno, l’Impresa potrà essere esclusa dalle gare, a norma dell’art. 68 del regolamento di contabilità dello Stato. La Questura, oltre a quanto indicato all’art. 22, si riserva il diritto di applicare le seguenti penalità, che verranno calcolate nel computo dei canoni o detratte dalla polizza fideiussoria prestata dall’Impresa, la quale, in quest’ultimo caso, deve ricostituirla nell’importo originario entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di reintegro secondo le modalità di cui all’art. 4. Resta inteso che l’Impresa deve comunque eliminare gli inconvenienti derivanti dalle inadempienze contrattuali. Inoltre, l’Ente applicherà ulteriori penali, di seguito specificate, qualora si verifichino i seguenti inadempimenti: ritardo nell’inizio dell’esecuzione del servizio 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell’appalto per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione prevista del servizio mancato utilizzo da parte del personale dell’Impresa della divisa di lavoro e del cartellino di riconoscimento 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell’appalto per ogni dipendente non in regola mancata o ritardata sostituzione del personale non gradito 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell’appalto per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cinque giorni dalla richiesta dell’Ente numero di ore di servizio non effettuato dal personale addetto all’attività rispetto a quello previsto 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell’appalto per ogni ora, o frazione di ora, di servizio non effettuato L’importo delle penalità è stabilito dall’Amministrazione sulla base delle segnalazioni del Direttore dell’esecuzione o pervenute direttamente alla Questura, con provvedimento da comunicare all’Impresa. L’importo delle penalità non versato come previsto dal presente contratto è addebitato sulla polizza fideiussoria che dovrà essere immediatamente reintegrata per l’importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della garanzia di esecuzione di cui al precedente art. 10 (polizza fideiussoria). Le penalità sono notificate all’Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L’Impresa prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti l’organo di amministrazione e/o di rappresentanza legale della Ditta non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’Impresa, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, qualora durante l’esecuzione del contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, l’Amministrazione recederà dal contratto stesso. L’Impresa si impegna a presentare a richiesta della Questura di tutti i documenti necessari ad ottenere le necessarie informazioni prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia, nonché a comunicare immediatamente all’Ente stesso, ai sensi delle leggi n. 1423/1956 e ss.mm.ii., n. 575/1965 e ss.mm.ii., n. 203/1991 e ss.mm.ii., e successive disposizioni in materia: - l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Ditta stessa, ovvero del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i, nonché degli eventuali ulteriori componenti il proprio organo di amministrazione; - ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione; - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187. Qualora l’Impresa non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
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(Procedimento di contestazione di inadempienze). L’omissione L’omissione, anche parziale, di una prestazione e/o in presenza di una inadempienza di cui al precedente art. 17, è contestata per iscritto, con le modalità di cui all’art. 4 (Notifiche e comunicazioni) ed in contraddittorio con l’Impresa, l’Impresa dal Direttore dell’Esecuzione dell’esecuzione che comunica alla Stazione Appaltante la violazione e comunicata, per conoscenza, al Fondo la proposta di Assistenza, penali ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni. L’omesso servizio per astensione dal lavoro dei dipendenti delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l’Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l’Impresa stessa ne risponde a pieno titolo. Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato contestato, per iscritto, con le modalità di cui al precedente art. 4, dal Direttore dell’Esecuzione, Referente del Centro Sportivo, all’Impresa e comunicato, per conoscenza, al Fondo di Assistenza, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni L’omissione, anche parziale, del servizio comporta l’applicazione di penalità per ogni omissione anche parziale contestata. La rilevazione in contraddittorio con l'Impresa di almeno tre omissioni, notificate con le modalità di cui all’art. 4 (Notifiche e comunicazioni), dal Direttore dell’esecuzione all’Impresa, e comunicato per conoscenza alla Stazione Appaltante, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni, con le modalità di cui al comma precedente. (Sanzioni per le inadempienze e contestazione per danni) L’omissione, anche parziale, del servizio comporta l’applicazione di penalità, determinate ai sensi del successivo articolo 22. La rilevazione in contraddittorio con la ditta di almeno 3 (tre) omissioni scritte nel corso del contratto contratto, fa sorgere per il Fondo di Assistenza in favore della Stazione Appaltante il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso. L’espletamento del servizio secondo le modalità non regolari e e/o soddisfacenti comporta l’applicazione delle penalità di penalità per ogni irregolarità anche parziale contestatacui al successivo art. 22. La contestazione di irregolarità rilevata per almeno tre volte 3 (tre) mesi nello stesso anno solare solare, fa sorgere in capo al Fondo di Assistenza alla Stazione Appaltante il diritto di dichiarare risolto il contratto. L’Impresa è soggetta Le contestazioni per danni a locali ed attrezzature, nonché per xxxxxxxx e rotture devono essere formulate dalla Stazione Appaltante per iscritto, entro un mese dal relativo accertamento; l’impresa può contro dedurre entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione; effettuate le verifiche ed accertata la responsabilità del gestore, l’Amministrazione ne addebita l’importo, analogamente a quanto previsto per le penalità qualora nell’esecuzione del servizio si verifichino inadempienze determinate dall’inosservanza degli obblighi assunti nei precedenti articolicontratto stesso, sempre che l’impresa non provveda alla riparazione o al reintegro. Le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell’inadempienza, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per Il Direttore dell’esecuzione del contratto interessato comunica all’Ufficio la durata complessiva dell’appalto, per ogni giorno in cui si è verificata l’inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio). Nel caso specifico proposta di mancato svolgimento del servizio salva l’esecuzione in danno, verrà applicata una penalità calcolata per ciascun giorno di omesso servizio ovvero di una percentuale proporzionalmente ridotta, nel caso in cui l’omissione fosse limitata a periodi inferiori all’intera giornata lavorativa. Le penalità determinate come indicato ai commi che precedono non potranno complessivamente superare il 10% sull’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione alla entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Di ogni anomalia o mancanza, il Fondo di Assistenza informerà l’Impresa con le modalità di cui all’articolo 4 del presente Contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati all’Impresa, che dovrà comunicare in forma scritta al Fondo di Assistenza ovvero al Direttore dell’esecuzione le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano ammissibili a insindacabile giudizio del Fondo di Assistenza ovvero del Direttore dell’esecuzione o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, il Direttore dell’esecuzione procederà all’applicazione delle penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Si precisa che nei casi in cui si applica la penale resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ex art. 1382 c.c. L’Impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea carenza di personale. Il Fondo di Assistenza provvederà a fare eseguire il servizio non svolto dall’Impresa, nel modo che riterrà opportuno, a rischio e spese dell’Impresa stessa, come previsto al precedente art. 9 (Esecuzione in danno). La prestazione si intenderà eseguita in danno dell’Impresa anche se fatta con personale individuato dal Fondo di Assistenza e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo quelli correnti. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto del Fondo di Assistenza di richiedere il risarcimento quantificate sulla base degli eventuali maggiori danni. Il Fondo di Assistenza, oltre a procedere all’applicazione delle penali, non compenserà le prestazioni non eseguiteinadempimenti contestati.
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(Procedimento di contestazione di inadempienze). L’omissione L’inadempimento, a qualsiasi titolo, di una prestazione è contestata contestato per iscritto, con le modalità di cui all’art. 4 (Notifiche e comunicazioni) iscritto ed in contraddittorio con l’Impresa, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal giorno di accertamento o dell’avvenuta conoscenza del fatto che ha determinato l’inadempimento o nelle ipotesi previste dall’articolo 23, dal Direttore dell’Esecuzione dell’esecuzione e comunicatacomunicato, per conoscenza, al Fondo di Assistenza, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni. L’omesso servizio per astensione dal lavoro dei dipendenti delle maestranze, per cause riguardanti in modo specifico l’Impresa contraente contraente, non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l’Impresa stessa ne risponde a pieno titolo. Il non regolare Direttore dell’esecuzione richiederà, via pec, all’impresa di produrre entro il termine di 5 giorni lavorativi, a decorrere dalla data di ricezione della contestazione, elementi informativi e soddisfacente espletamento del servizio è contestato per iscrittorelative giustificazioni in merito ai fatti ed ai comportamenti eccepiti. Adeguamente valutata rispetto all’iniziale contestazione, con le modalità di cui al precedente art. 4, la predetta documentazione dovrà essere inoltrata dal Direttore dell’Esecuzione, Referente del Centro Sportivo, all’Impresa e comunicato, per conoscenza, dell’esecuzione al Fondo di Assistenza, ai fini dell’applicazione per l’eventuale, successiva applicazione delle previste sanzioni L’omissione, anche parziale, del servizio comporta l’applicazione di penalità per ogni omissione anche parziale contestatapenalità. La rilevazione in contraddittorio con l'Impresa di almeno tre omissioni, notificate con le modalità di cui all’art. 4 (Notifiche e comunicazioni), nel corso del contratto fa sorgere per il Il Fondo di Assistenza richiederà, via P.E.C., all’Impresa di produrre, entro il diritto termine di dichiarare risolto il contratto stesso. L’espletamento del servizio secondo modalità non regolari 5 giorni naturali e soddisfacenti comporta l’applicazione di penalità per ogni irregolarità anche parziale contestata. La contestazione di irregolarità per almeno tre volte nello stesso anno solare fa sorgere in capo al Fondo di Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto. L’Impresa è soggetta a penalità qualora nell’esecuzione del servizio si verifichino inadempienze determinate dall’inosservanza degli obblighi assunti nei precedenti articoli. Le penalità potranno variareconsecutivi, a seconda decorrere dalla data di ricezione della gravità dell’inadempienzacontestazione, le proprie controdeduzioni e giustificazioni, formulando contestualmente l’invito a conformarsi entro tale termine in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 sede di ottemperanza agli obblighi previsti e l’1 a specificare le azioni correttive e i provvedimenti intrapresi per mille dell’ammontare netto contrattuale per rimuovere la durata complessiva dell’appaltonon conformità. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, per ogni giorno in cui si è verificata l’inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio). Nel caso specifico di mancato svolgimento del servizio salva l’esecuzione in danno, verrà applicata una penalità calcolata per ciascun giorno di omesso servizio ovvero di una percentuale proporzionalmente ridotta, nel caso in cui l’omissione fosse limitata a periodi inferiori all’intera giornata lavorativa. Le penalità determinate come indicato ai commi scaduto il termine senza che precedono non potranno complessivamente superare il 10% sull’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione alla entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Di ogni anomalia o mancanzal'Impresa abbia risposto, il Fondo di Assistenza informerà l’Impresa con le modalità si riserva di cui all’articolo 4 del presente Contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione procedere all’irrogazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati all’Impresa, che dovrà comunicare in forma scritta al Fondo di Assistenza ovvero al Direttore dell’esecuzione le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano ammissibili a insindacabile giudizio del Fondo di Assistenza ovvero del Direttore dell’esecuzione o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, il Direttore dell’esecuzione procederà all’applicazione delle penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Si precisa che nei casi in cui si applica la penale resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ex art. 1382 c.c. L’Impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea carenza di personale. Il Fondo di Assistenza provvederà a fare eseguire il servizio non svolto dall’Impresa, nel modo che riterrà opportuno, a rischio e spese dell’Impresa stessa, come previsto al precedente art. 9 (Esecuzione in danno). La prestazione si intenderà eseguita in danno dell’Impresa anche se fatta con personale individuato dal Fondo di Assistenza e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo quelli correnti. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali previste indicate nel presente articolo non preclude il diritto del Fondo di Assistenza di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il Fondo di Assistenza, oltre a procedere all’applicazione delle penali, non compenserà le prestazioni non eseguiteatto.
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