Common use of Procedimento Clause in Contracts

Procedimento. In caso di decisione di ritardo, la Società deve conservare su supporto durevole le seguenti informazioni tramite uno strumento tecnico che assicuri l’accessibilità e la leggibilità: a) della data e ora: (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società, (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione; (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata; b) dell’identità delle persone che sono responsabili presso la Società (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (iv) della comunicazione all'autorità competente (Consob e Borsa Italiana) delle informazioni richieste sul ritardo e della relativa spiegazione per iscritto; c) della prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste al paragrafo 11 che precede (e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo). Ai fini della presente Procedura, la Società ha adottato, come strumento tecnico per le annotazioni relative al ritardo della comunicazione delle Informazioni Privilegiate, il Registro Insider. Pertanto, a seguito della decisione di ritardare la diffusione delle informazioni in questione, dovranno essere indicate nel Registro Insider, a cura del Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, oltre alle persone che hanno accesso all'Informazione Privilegiata nelle sezioni di competenza, anche le informazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nel campo “NOTE” del Registro stesso. In caso di ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società, a mezzo del Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, è tenuta a notificare tale ritardo alla Consob mediante comunicazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata alla Consob (xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx) specificando come destinatario “Divisione Mercati” e indicando nell’oggetto “MAR Ritardo Comunicazione” e via fax a Borsa Italiana (fax nn: 02/86464242 oppure 02/72004666) immediatamente dopo che le Informazioni Privilegiate sono state comunicate al pubblico in conformità alla presente procedura1. La notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l’informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato. La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico sarà assicurata mediante l’adozione di misure che consentono: (i) di impedire l’accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l’esercizio delle loro funzioni nell’ambito della Società; (ii) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni; (iii) l’immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza. Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza di tali informazioni non sia più garantita, la FGIP, per mezzo del Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, provvederà a comunicare quanto prima al pubblico le Informazioni Privilegiate in questione in conformità alla presente Procedura e alla normativa applicabile. Ai fini di quanto sopra, la riservatezza si considera essere venuta meno anche nelle situazioni in cui si diffonda una voce (rumor) che si riferisca in modo esplicito ad Informazioni Privilegiate (la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi dei paragrafi che precedono) e tale voce sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza delle stesse non è più garantita. Qualora la Società o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione comunichi, intenzionalmente o non intenzionalmente, l’informazione Privilegiata ad un terzo che non è tenuto ad obblighi di riservatezza, la FGIP dovrà dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico dell’informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. A condizione dell’esistenza di un obbligo di riservatezza, di un rapporto giustificativo e di misure organizzative idonee a segregare l’Informazione Privilegiata, onde 1 La comunicazione di cui sopra dovrà indicare: (i) l’identità dell’emittente (ossia la Società); (ii) del notificante (ossia il Preposto Procedura Informazioni Privilegiate) con indicazione del relativo nome, cognome, posizione presso la Società; (iii) estremi di contatto del notificante (ossia indirizzo di posta elettronica certificata o in mancanza di posta elettronica ordinaria e numero di telefono e fax); (iv) identificazione dell’Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione con indicazione del titolo del comunicato stampa divulgativo, del numero di riferimento (se assegnato dal sistema utilizzato per divulgare le Informazioni Privilegiate); (v) data e ora della comunicazione dell’Informazione Privilegiata al pubblico; (vi) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione e (vii) identità delle persone responsabili della decisione di ritardare la comunicazione. La Società provvede alla registrazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo di cui all’articolo 11 che legittimano il ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate. Solo ove ciò sia richiesto da Xxxxxx, la Società è tenuta a trasmettere documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione. evitarne un’impropria circolazione interna ed esterna, è tuttavia possibile informare in modo selettivo soggetti terzi e tra questi a titolo a titolo non esaustivo: a) i consulenti e gli altri soggetti coinvolti nell’esame delle materie oggetto di consulenza; b) i soggetti con i quali la Società ha in corso negoziazioni su operazioni commerciali o finanziarie; c) le autorità pubbliche di vigilanza di settore; d) le banche nell’ambito dell’attività di concessione degli affidamenti; e) le agenzie di rating;

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Samples: Procedure for the Management and Communication of Insider Information

Procedimento. In Liquidazione compensi sostitutivi per ferie maturate e non godute al personale, con le limitazioni previste dal D.Lgs. n. 95 del 2012, convertito in Legge 135/2012. Disciplina art. 10 CCNL del 9.5.2006. Base di calcolo compensi art. 52 comma 4. Responsabile Unità organizzativa responsabile: Servizio Gestione Risorse Umane – Sezione Contabile Dirigente/ Istruttore responsabile del procedimento: Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx/ Xxxxx Xxxxxxx. Tipologia Natura Requisiti e/o presupposti Criteri e/o fasi Procedimento rivolto al riconoscimento, a favore del personale dipendente avente diritto, del compenso di liquidazione indennità sostitutiva, con le limitazioni previste dal D.Lgs. n. 95 del 2012. L’art. 5 comma 8 della legge sulla revisione della spesa (D.Lgs. 95/2012, convertito in Legge 135/2012), ha stabilito che le ferie non fruite non possono in alcun caso e senza eccezione alcuna (tranne qualche caso) essere monetizzate. La disposizione riguarda solo i rapporti cessati dopo il 7 luglio 2012 e non ha portata retroattiva, né riguarda le ferie accumulate prima di decisione tale data. • Si applica nei casi in cui il rapporto di ritardolavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) o in quelle in cui la Società deve conservare su supporto durevole le seguenti informazioni tramite uno strumento tecnico che assicuri l’accessibilità e la leggibilità: a) della data e ora: mancata fruizione delle ferie non dipende dalla volontà del dipendente o dalla negligente vigilanza dell’amministrazione (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Societàmalattia, (ii) dell'assunzione della decisione infortunio, congedo di ritardare la divulgazione; (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata; b) dell’identità delle persone che sono responsabili presso la Società (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (iv) della comunicazione all'autorità competente (Consob e Borsa Italiana) delle informazioni richieste sul ritardo e della relativa spiegazione per iscritto; c) della prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni maternità, aspettativa a vario titolo previste al paragrafo 11 che precede (e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardodalle vigenti disposizioni). Ai fini • Essere in possesso di ferie residue; • Istanza del dipendente con l’indicazione dei giorni residui e dichiarazione del Dirigente che specifichi i motivi della presente Procedura, la Società ha adottato, come strumento tecnico per le annotazioni relative mancata fruizione. • Verifica dal sistema informatizzato delle presenze dei giorni residui di congedo ordinario non usufruito. • Calcolo dell’indennità da corrispondere al ritardo della comunicazione dipendente in relazione all’anno di maturazione delle Informazioni Privilegiate, il Registro Insider. Pertanto, a seguito della decisione di ritardare la diffusione delle informazioni in questione, dovranno essere indicate nel Registro Insider, a cura del Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, oltre alle persone che hanno accesso all'Informazione Privilegiata nelle sezioni di competenza, anche le informazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nel campo “NOTE” del Registro stesso. In caso di ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società, a mezzo del Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, è tenuta a notificare tale ritardo alla Consob mediante comunicazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata alla Consob (xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx) specificando come destinatario “Divisione Mercati” e indicando nell’oggetto “MAR Ritardo Comunicazione” e via fax a Borsa Italiana (fax nn: 02/86464242 oppure 02/72004666) immediatamente dopo che le Informazioni Privilegiate sono state comunicate al pubblico in conformità alla presente procedura1. La notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l’informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato. La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico sarà assicurata mediante l’adozione di misure che consentono: (i) di impedire l’accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l’esercizio delle loro funzioni nell’ambito della Società; (ii) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso ferie o diffusione non autorizzata delle informazioni; (iii) l’immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza. Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza di tali informazioni non sia più garantita, la FGIP, per mezzo del Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, provvederà a comunicare quanto prima al pubblico le Informazioni Privilegiate in questione in conformità alla presente Procedura festività soppresse e alla normativa applicabilerelativa retribuzione in godimento (art. Ai fini 52 comma 4). • Adozione del provvedimento dirigenziale di quanto sopra, la riservatezza si considera essere venuta meno anche nelle situazioni liquidazione indennità sostitutiva al personale dipendente avente diritto. • Comunicazione all’ufficio Stipendi per l’inserimento dell’indennità nella busta paga del richiedente. • Notifica al dipendente; • Caricamento banca dati in cui si diffonda una voce (rumor) che si riferisca in modo esplicito ad Informazioni Privilegiate (la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi dei paragrafi che precedono) e tale voce sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza delle stesse non è più garantita. Qualora la Società o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione comunichi, intenzionalmente o non intenzionalmente, l’informazione Privilegiata ad un terzo che non è tenuto ad obblighi software S7 del compenso di riservatezza, la FGIP dovrà dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico dell’informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. A condizione dell’esistenza di un obbligo di riservatezza, di un rapporto giustificativo e di misure organizzative idonee a segregare l’Informazione Privilegiata, onde 1 La comunicazione di cui sopra dovrà indicare: (i) l’identità dell’emittente (ossia la Società); (ii) del notificante (ossia il Preposto Procedura Informazioni Privilegiate) con indicazione del relativo nome, cognome, posizione presso la Società; (iii) estremi di contatto del notificante (ossia indirizzo di posta elettronica certificata o in mancanza di posta elettronica ordinaria e numero di telefono e fax); (iv) identificazione dell’Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione con indicazione del titolo del comunicato stampa divulgativo, del numero di riferimento (se assegnato dal sistema utilizzato per divulgare le Informazioni Privilegiate); (v) data e ora della comunicazione dell’Informazione Privilegiata al pubblico; (vi) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione e (vii) identità delle persone responsabili della decisione di ritardare la comunicazione. La Società provvede alla registrazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo di cui all’articolo 11 che legittimano il ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate. Solo ove ciò sia richiesto da Xxxxxx, la Società è tenuta a trasmettere documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione. evitarne un’impropria circolazione interna ed esterna, è tuttavia possibile informare in modo selettivo soggetti terzi e tra questi a titolo a titolo non esaustivo: a) i consulenti e gli altri soggetti coinvolti nell’esame delle materie oggetto di consulenza; b) i soggetti con i quali la Società ha in corso negoziazioni su operazioni commerciali o finanziarie; c) le autorità pubbliche di vigilanza di settore; d) le banche nell’ambito dell’attività di concessione degli affidamenti; e) le agenzie di rating;liquidazione dell’interessato.

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Samples: Mappatura Dei Procedimenti

Procedimento. In caso Fonte normativa Descrizione RPA UOR Direzione di decisione riferimento Titolare del potere sostitutivo Termine del procedimento Motivazione indicazione del termine massimo Decorrenza / Provvedimento iniziale Provvedimento finale Indirizzo al quale inviare richiesta avvio procedimento Note DIREZIONE AFFARI GENERALI Accesso ai documenti amministrativi L. 7 agosto 1990, n. 241; D.P.R. 16 aprile 2006, n. 184 Procedimento volto a consentire a un soggetto avente diritto di ritardoprendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, a fronte di un interesse diretto, concreto e attuale. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta alla struttura amministrativa che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e debbono essere motivati. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. Tutti i nominativi RPA elencati nella presente tabella Tutte le UOR elencate nella presente tabella Affari Generali Tutti i titolari del potere sostitutivo elencati nella presente tabella 30 giorni Presentazione dell'istanza Autorizzazione all'esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Costituzione/Adesione in Enti Esterni Leggi Nazionali e Regionali Codice Civile Leggi e regolamenti universitari Statuto di Ateneo e Linee Guida Enti Partecipati d'Ateneo Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Società deve conservare su supporto durevole le seguenti informazioni tramite uno strumento tecnico che assicuri l’accessibilità Finanza e la leggibilità: a) della data e ora: (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società, (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione; (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata; b) dell’identità delle persone che sono responsabili presso la Società (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (iv) della comunicazione all'autorità competente (Consob e Borsa Italiana) delle informazioni richieste sul ritardo e della relativa spiegazione per iscritto; c) della prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste al paragrafo 11 che precede (e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo). Ai fini della presente Procedura, la Società ha adottato, come strumento tecnico per le annotazioni relative al ritardo della comunicazione delle Informazioni Privilegiate, il Registro Insider. Pertanto, a seguito della decisione di ritardare la diffusione delle informazioni in questione, dovranno essere indicate nel Registro Insider, a cura del Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, oltre alle persone che hanno accesso all'Informazione Privilegiata nelle sezioni di competenza, anche le informazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nel campo “NOTE” del Registro stesso. In caso di ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società, a mezzo del Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, è tenuta a notificare tale ritardo alla Consob mediante comunicazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata alla Consob (xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx) specificando come destinatario “Divisione Mercati” e indicando nell’oggetto “MAR Ritardo Comunicazione” e via fax a Borsa Italiana (fax nn: 02/86464242 oppure 02/72004666) immediatamente dopo che le Informazioni Privilegiate sono state comunicate al pubblico in conformità alla presente procedura1. La notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l’informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato. La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico sarà assicurata mediante l’adozione di misure che consentono: (i) di impedire l’accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l’esercizio delle loro funzioni nell’ambito della Società; (ii) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni; (iii) l’immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza. Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza di tali informazioni non sia più garantita, la FGIP, per mezzo del Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, provvederà a comunicare quanto prima al pubblico le Informazioni Privilegiate in questione in conformità alla presente Procedura e alla normativa applicabile. Ai fini di quanto sopra, la riservatezza si considera essere venuta meno anche nelle situazioni in cui si diffonda una voce (rumor) che si riferisca in modo esplicito ad Informazioni Privilegiate (la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi dei paragrafi che precedono) e tale voce sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza delle stesse non è più garantita. Qualora la Società o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione comunichi, intenzionalmente o non intenzionalmente, l’informazione Privilegiata ad un terzo che non è tenuto ad obblighi di riservatezza, la FGIP dovrà dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico dell’informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. A condizione dell’esistenza di un obbligo di riservatezza, di un rapporto giustificativo e di misure organizzative idonee a segregare l’Informazione Privilegiata, onde 1 La comunicazione di cui sopra dovrà indicare: (i) l’identità dell’emittente (ossia la Società); (ii) del notificante (ossia il Preposto Procedura Informazioni Privilegiate) con indicazione del relativo nome, cognome, posizione presso la Società; (iii) estremi di contatto del notificante (ossia indirizzo di posta elettronica certificata o in mancanza di posta elettronica ordinaria e numero di telefono e fax); (iv) identificazione dell’Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione con indicazione del titolo del comunicato stampa divulgativo, del numero di riferimento (se assegnato dal sistema utilizzato per divulgare le Informazioni Privilegiate); (v) data e ora della comunicazione dell’Informazione Privilegiata al pubblico; (vi) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione e (vii) identità delle persone responsabili della decisione di ritardare la comunicazione. La Società provvede alla registrazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo di cui all’articolo 11 che legittimano il ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate. Solo ove ciò sia richiesto da Xxxxxx, la Società è tenuta a trasmettere documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione. evitarne un’impropria circolazione interna ed esterna, è tuttavia possibile informare in modo selettivo soggetti terzi e tra questi a titolo a titolo non esaustivo: a) i consulenti e gli altri soggetti coinvolti nell’esame delle materie oggetto di consulenza; b) i soggetti con i quali la Società ha in corso negoziazioni su operazioni commerciali o finanziarie; c) le autorità pubbliche di vigilanza di settore; d) le banche nell’ambito dell’attività di concessione degli affidamenti; e) le agenzie di rating;Contabilità

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Samples: Procedimenti Amministrativi Di Competenza Delle Strutture Dell'ateneo

Procedimento. In caso La richiesta di decisione contributo deve essere presentata su apposita modulistica predisposta dai Comuni di ritardoRavenna, la Società deve conservare su supporto durevole Cervia e Russi in forma di autocertificazione e supportata dalla documentazione indicata nella stessa entro lunedì 30 novembre 2020. Il modulo di domanda va scaricato dai siti istituzionali dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, ai seguenti indirizzi: e presentata, compilata in ogni sua parte e corredata dai relativi allegati richiesti, con le seguenti informazioni tramite uno strumento tecnico che assicuri l’accessibilità e la leggibilità: a) della data e oramodalità: (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la SocietàSi prevede, (ii) dell'assunzione della decisione quale modalità ordinaria, l'inoltro al seguente indirizzo di ritardare la divulgazione; (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata; b) dell’identità delle persone che sono responsabili presso la Società (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (iv) della comunicazione all'autorità competente (Consob e Borsa Italiana) delle informazioni richieste sul ritardo e della relativa spiegazione per iscritto; c) della prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste al paragrafo 11 che precede (e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo). Ai fini della presente Proceduraposta elettronica, la Società ha adottato, come strumento tecnico per le annotazioni relative al ritardo della comunicazione delle Informazioni Privilegiate, il Registro Insider. Pertanto, a seguito della decisione di ritardare la diffusione delle informazioni in questione, dovranno essere indicate nel Registro Insider, a cura del Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, oltre alle persone che hanno accesso all'Informazione Privilegiata nelle sezioni di competenza, da utilizzare anche le informazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nel campo “NOTE” del Registro stesso. In caso di ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società, a mezzo del Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, è tenuta a notificare tale ritardo alla Consob mediante comunicazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata alla Consob (xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx) specificando come destinatario “Divisione Mercati” e indicando nell’oggetto “MAR Ritardo Comunicazione” e via fax a Borsa Italiana (fax nn: 02/86464242 oppure 02/72004666) immediatamente dopo che le Informazioni Privilegiate sono state comunicate al pubblico in conformità alla presente procedura1. La notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l’informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato. La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico sarà assicurata mediante l’adozione di misure che consentono: (i) di impedire l’accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l’esercizio delle loro funzioni nell’ambito della Società; (ii) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle richiesta di informazioni; (iii) l’immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado : Il caso di assicurarne la riservatezza. Qualora la comunicazione indisponibilità di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza di tali informazioni non sia più garantitaidonea strumentazione informatica, la FGIPdomanda, per mezzo del Preposto Procedura Informazioni Privilegiategià compilata in ogni sua parte, provvederà a comunicare quanto prima debitamente sottoscritta e corredata dagli allegati richiesti, deve essere presentata in forma cartacea con consegna diretta presso l'U.O. Coordinamento Pianificazione Socio sanitaria – Via Massimo d'Azeglio, 2 – 2° piano – Ravenna, previo appuntamento telefonico al pubblico le Informazioni Privilegiate in questione in conformità alla presente Procedura e alla normativa applicabile. Ai fini n. 0544 – 482550, da contattare nelle seguenti giornate: Si prevede, quale modalità ordinaria, l'inoltro al seguente indirizzo di quanto sopraposta elettronica: Il caso di indisponibilità di idonea strumentazione informatica, la riservatezza si considera domanda, già compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e corredata dagli allegati richiesti, può essere venuta meno presentata in forma cartacea con consegna diretta presso l'Ufficio Casa del Comune di Xxxxx - Xxx Xxxxxx 00 – Russi, previo appuntamento telefonico al n. 340-1815577, da contattare nelle seguenti giornate: – giovedì mattina – dalle ore 9 alle ore 13 – martedì pomeriggio – dalle ore 15 alle ore 18 L'Ufficio Casa del Comune di Xxxxx - Xxx Xxxxxx 00, è aperto il martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. Si prevede, quale modalità ordinaria, l'inoltro al seguente indirizzo di posta elettronica, da utilizzare anche nelle situazioni in cui si diffonda una voce (rumor) che si riferisca in modo esplicito ad Informazioni Privilegiate (la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi dei paragrafi che precedono) e tale voce sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza delle stesse non è più garantita. Qualora la Società o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione comunichi, intenzionalmente o non intenzionalmente, l’informazione Privilegiata ad un terzo che non è tenuto ad obblighi di riservatezza, la FGIP dovrà dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico dell’informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in richiesta di informazioni: Il caso di comunicazione non intenzionaleindisponibilità di idonea strumentazione informatica, la domanda, già compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e corredata dagli allegati richiesti, può essere presentata in forma cartacea con consegna diretta presso gli Sportelli del Servizio Cervia Informa Cittadini, previo appuntamento. A condizione dell’esistenza L’appuntamento potrà essere prenotato accedendo ai servizi online del sito web istituzionale:xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/servizi-on-line/agendacerviainforma/login.php oppure telefonando al n. 0544/979350 nelle seguenti giornate: Si precisa che, sulla base di specifico Protocollo di intesa sottoscritto dai Comuni di Ravenna, Cervia e Russi e dalle Organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini di seguito riportate: • A.P.P.E – Confedilizia Ravenna • A.S.P.P.I. - RA • U.P.P.I. - RA • A.P.P.C. - RA • SUNIA • SICET • UNIAT le stesse si sono rese disponibili, in particolare, a: • garantire assistenza nella gestione della pratica di rinegoziazione (riduzione del solo canone di locazione oppure riduzione del canone con modifica della tipologia contrattuale) e nella stipula di un obbligo nuovo contratto concordato per alloggi sfitti; • assistere i richiedenti nella compilazione della domanda di riservatezzacontributo, di un rapporto giustificativo e di misure organizzative idonee a segregare l’Informazione Privilegiata, onde 1 La comunicazione di cui sopra dovrà indicare: (i) l’identità dell’emittente (ossia la Società); (ii) del notificante (ossia il Preposto Procedura Informazioni Privilegiate) con indicazione del relativo nome, cognome, posizione presso la Società; (iii) estremi di contatto del notificante (ossia indirizzo di posta elettronica certificata o in mancanza di posta elettronica ordinaria e numero di telefono e fax); (iv) identificazione dell’Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione con indicazione del titolo del comunicato stampa divulgativo, del numero di riferimento (se assegnato dal sistema utilizzato per divulgare secondo le Informazioni Privilegiate); (v) data e ora della comunicazione dell’Informazione Privilegiata al pubblico; (vi) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione e (vii) identità delle persone responsabili della decisione di ritardare la comunicazione. La Società provvede alla registrazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo di cui all’articolo 11 che legittimano il ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate. Solo ove ciò sia richiesto da Xxxxxx, la Società è tenuta a trasmettere documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione. evitarne un’impropria circolazione interna ed esterna, è tuttavia possibile informare in modo selettivo soggetti terzi e tra questi a titolo a titolo non esaustivo: a) i consulenti e gli altri soggetti coinvolti nell’esame delle materie oggetto di consulenza; b) i soggetti con i quali la Società ha in corso negoziazioni su operazioni commerciali o finanziarie; c) le autorità pubbliche di vigilanza di settore; d) le banche nell’ambito dell’attività di concessione degli affidamenti; e) le agenzie di rating;indicate nel protocollo medesimo.

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Samples: Rinegoziazione Contratti Di Locazione