Common use of Procedura arbitrale Clause in Contracts

Procedura arbitrale. 1. Se il tentativo di conciliazione di cui agli artt. 116 (Tentativo alternativo di conciliazione in sede sindacale) e 117 (Tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Collegio di conciliazione istituito presso la Direzione regionale del lavoro ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165) non riesce, le parti possono concordare, in alternativa al giudizio ordinario, di deferire la risoluzione della controversia, anche tramite l’Organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati separatamente da ciascuna parte ed il terzo, Presidente del Collegio Arbitrale, nominato di comune accordo dagli arbitri ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Aosta. 2. Salvo diverso accordo tra le parti, il Collegio Arbitrale ha sede presso la sede dell’Amministrazione interessata. 3. La facoltà delle parti di scegliere tra il ricorso all’autorità giudiziaria o al collegio arbitrale può essere esercitata fino allo scadere del termine assegnato all’altra per nominare l’arbitro. 4. La richiesta di attivare la procedura arbitrale, sottoscritta dal lavoratore, deve essere spedita mediante raccomandata a.r. al dirigente competente della struttura del personale dell’amministrazione di appartenenza. Nel caso in cui sia l’Amministrazione a richiedere l’arbitrato la richiesta deve essere avanzata al dipendente, nella medesima forma, dal dirigente competente in materia di personale. 5. La richiesta deve contenere le generalità della parte, l’esposizione sommaria dei fatti, il riferimento al tentativo di conciliazione esperito e la formulazione dei quesiti. 6. La parte che riceve la richiesta deve, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, dichiarare se aderisce o non aderisce all’arbitrato mediante lettera raccomandata a.r.. Trascorso inutilmente tale termine, l’arbitrato si intende rifiutato. 7. Nel caso in cui la parte interpellata aderisca all’arbitrato, l’altra deve nei successivi trenta giorni nominare l’arbitro di competenza e renderlo noto a mezzo raccomandata a.r.; nei successivi quindici giorni anche l’altra parte deve comunicare con le medesime formalità le generalità dell’arbitro nominato. 8. In mancanza di tale seconda nomina, la parte interessata può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Aosta, che provvederà ai sensi dell’art. 810, 2° comma, del codice di procedura civile. 9. L’accettazione dell’incarico da parte degli arbitri deve essere data per iscritto. Nella stesso documento gli arbitri devono dichiarare espressamente di accettare gli onorari determinati nel successivo comma 16. 10. Nel corso della procedura arbitrale le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. 11. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il lodo entro novanta giorni dall’accettazione dell’ultimo arbitro, con possibilità di prorogare detto termine di ulteriori trenta giorni in caso di necessità di assunzione di mezzi istruttori. Il Collegio deve darne comunicazione alle parti tramite raccomandata a.r. 12. Nel procedimento gli arbitri devono rispettare il principio del contraddittorio, consentendo alle parti di esporre i propri assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed in tempo utile le richieste di controparte, nonché di presentare, entro i termini prefissati, documenti, memorie e repliche, nonché, dopo la chiusura dell'istruttoria, di valutare gli elementi raccolti ed eventualmente controdedurre. Devono, pertanto, necessariamente disporre l’audizione delle parti, assegnare alle parti un termine per deduzione di mezzi istruttori e produzione documenti e ulteriore termine per eventuali mezzi in materia contraria, valutare l’ammissibilità dei mezzi di prova ed in caso affermativo ammetterli con ordinanza, procedere all’assunzione dei testi e all’interrogatorio formale delle parti, valutare la necessità di ammettere anche d’ufficio consulenze d’ufficio, assegnare un termine per depositare e scambiare memorie conclusive ed un ulteriore termine per repliche e disporre la discussione finale. Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza, che può essere comunicata alla parti anche tramite fax. Parimenti lo scambio degli atti tra le parti può essere effettuato tramite fax. 13. Nel giudicare gli arbitri sono tenuti all’osservanza delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo. 14. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale e redatto per iscritto. Esso deve contenere: a) l’indicazione delle parti; b) l’indicazione dell’atto di compromesso e dei quesiti relativi; c) l’esposizione sommaria dei motivi; d) il dispositivo; e) l’indicazione della sede dell’arbitrato e de luogo e del modo in cui è stato deliberato; f) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l’indicazione del giorno, mese e anno in cui è apposta. Le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi. Il lodo è valido anche se sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che l’altro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. 15. Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l’art. 429, 3° comma, del codice di procedura civile. Il Collegio redige il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne dà comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro il termine di cui al comma 9. 16. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese, all’indennità di trasferta negli importi e con le modalità stabilite per i dirigenti regionali dal contratto collettivo regionale vigente e all’onorario per l’opera prestata, liquidato direttamente dagli stessi in sede di lodo. Detto onorario è pari al 2 % del valore della controversia con un importo minimo di € 500,00; il 40% dell’onorario così determinato spetta al Presidente ed il restante 60% è suddiviso in parti uguali tra gli altri due componenti del Collegio arbitrale. Nel caso in cui il valore della controversia sia indeterminato esso è calcolato su quello definito nel lodo; qualora, invece, il valore sia indeterminabile, l’onorario resta fissato in € 500,00. 17. Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal Collegio per l’applicazione degli artt. 91, 1° comma, e 92 del codice di procedura civile; 18. Allorquando, nel presente articolo, si fa riferimento alla raccomandata a.r., trova applicazione la disciplina concernente le comunicazioni contemplata nell’art. 107 (Sanzioni e procedure disciplinari), comma 6.

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Samples: Codice Disciplinare, Contratto Collettivo

Procedura arbitrale. 1. Se il tentativo di conciliazione di cui agli artt. 116 (Tentativo alternativo di conciliazione in sede sindacale) e 117 (Tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Collegio di conciliazione istituito presso la Direzione regionale del lavoro ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165) non riesce, le parti possono concordare, in alternativa al giudizio ordinario, di deferire la risoluzione della controversia, anche tramite l’Organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati separatamente da ciascuna parte ed il terzo, Presidente del Collegio Arbitrale, nominato di comune accordo dagli arbitri ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Aosta. 2. Salvo diverso accordo tra le parti, il Collegio Arbitrale ha sede presso la sede dell’Amministrazione interessata. 3. La facoltà delle parti di scegliere tra il ricorso all’autorità giudiziaria o al collegio arbitrale può essere esercitata fino allo scadere del termine assegnato all’altra per nominare l’arbitro. 4. La richiesta di attivare la procedura arbitrale, sottoscritta dal lavoratore, deve essere spedita mediante raccomandata a.r. al dirigente competente della struttura del personale dell’amministrazione di appartenenza. Nel caso in cui sia l’Amministrazione a richiedere l’arbitrato la richiesta deve essere avanzata al dipendente, nella medesima forma, dal dirigente competente in materia di personale. 5. La richiesta deve contenere le generalità della parte, l’esposizione sommaria dei fatti, il riferimento al tentativo di conciliazione esperito e la formulazione dei quesiti. 6. La parte che riceve la richiesta deve, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, dichiarare se aderisce o non aderisce all’arbitrato mediante lettera raccomandata a.r.. Trascorso inutilmente tale termine, l’arbitrato si intende rifiutato. 7. Nel caso in cui la parte interpellata aderisca all’arbitrato, l’altra deve nei successivi trenta giorni nominare l’arbitro di competenza e renderlo noto a mezzo raccomandata a.r.; nei successivi quindici giorni anche l’altra parte deve comunicare con le medesime formalità le generalità dell’arbitro nominato. 8. In mancanza di tale seconda nomina, la parte interessata può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Aosta, che provvederà ai sensi dell’art. 810, 2° comma, del codice di procedura civile. 9. L’accettazione dell’incarico da parte degli arbitri deve essere data per iscritto. Nella stesso documento gli arbitri devono dichiarare espressamente di accettare gli onorari determinati nel successivo comma 16. 10. Nel corso della procedura arbitrale le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. 11. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il lodo entro novanta giorni dall’accettazione dell’ultimo arbitro, con possibilità di prorogare detto termine di ulteriori trenta giorni in caso di necessità di assunzione di mezzi istruttori. Il Collegio deve darne comunicazione alle parti tramite raccomandata a.r. 12. Nel procedimento gli arbitri devono rispettare il principio del contraddittorio, consentendo alle parti di esporre i propri assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed in tempo utile le richieste di controparte, nonché di presentare, entro i termini prefissati, documenti, memorie e repliche, nonché, dopo la chiusura dell'istruttoria, di valutare gli elementi raccolti ed eventualmente controdedurre. Devono, pertanto, necessariamente disporre l’audizione delle parti, assegnare alle parti un termine per deduzione di mezzi istruttori e produzione documenti e ulteriore termine per eventuali mezzi in materia contraria, valutare l’ammissibilità dei mezzi di prova ed in caso affermativo ammetterli con ordinanza, procedere all’assunzione dei testi e all’interrogatorio formale delle parti, valutare la necessità di ammettere anche d’ufficio consulenze d’ufficio, assegnare un termine per depositare e scambiare memorie conclusive ed un ulteriore termine per repliche e disporre la discussione finale. Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza, che può essere comunicata alla parti anche tramite fax. Parimenti lo scambio degli atti tra le parti può essere effettuato tramite fax. 13. Nel giudicare gli arbitri sono tenuti all’osservanza delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo. 14. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale e redatto per iscritto. Esso deve contenere: a) l’indicazione delle parti; b) l’indicazione dell’atto di compromesso e dei quesiti relativi; c) l’esposizione sommaria dei motivi; d) il dispositivo; e) l’indicazione della sede dell’arbitrato e de luogo e del modo in cui è stato deliberato; f) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l’indicazione del giorno, mese e anno in cui è apposta. Le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi. Il lodo è valido anche se sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che l’altro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. 15. Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l’art. 429, 3° comma, del codice di procedura civile. Il Collegio redige il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne dà comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro il termine di cui al comma 9. 16. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese, all’indennità di trasferta negli importi e con le modalità stabilite per i dirigenti regionali dal contratto collettivo regionale vigente e all’onorario per l’opera prestata, liquidato direttamente dagli stessi in sede di lodo. Detto onorario è pari al 2 % del valore della controversia con un importo minimo di € 500,00; il 40% dell’onorario così determinato spetta al Presidente ed il restante 60% è suddiviso in parti uguali tra gli altri due componenti del Collegio arbitrale. Nel caso in cui il valore della controversia sia indeterminato esso è calcolato su quello definito nel lodo; qualora, invece, il valore sia indeterminabile, l’onorario resta fissato in € 500,00. 17. Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal Collegio per l’applicazione degli artt. 91, 1° comma, e 92 del codice di procedura civile; 18. Allorquando, nel presente articolo, si fa riferimento alla raccomandata a.r., trova applicazione la disciplina concernente le comunicazioni contemplata nell’art. 107 (Sanzioni e procedure disciplinari)107, comma 6.

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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo

Procedura arbitrale. In vigore dal 1 gennaio 1995 1. Se le autorita' competenti interessate non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il tentativo caso e' stato sottoposto per la prima volta ad una delle autorita' competenti secondo l'articolo 6, paragrafo 1, le autorita' competenti istituiscono una commissione consultiva che incaricano di conciliazione dare un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione. Le imprese possono avvalersi delle possibilita' di ricorso previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati; tuttavia, quando un tribunale e' stato investito del caso, il termine di due anni di cui agli artt. 116 (Tentativo alternativo al primo comma decorre dalla data in cui e' divenuta definitiva la decisione pronunciata in ultima istanza nell'ambito di conciliazione in sede sindacale) e 117 (Tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Collegio di conciliazione istituito presso la Direzione regionale del lavoro ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165) non riesce, le parti possono concordare, in alternativa al giudizio ordinario, di deferire la risoluzione della controversia, anche tramite l’Organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati separatamente da ciascuna parte ed il terzo, Presidente del Collegio Arbitrale, nominato di comune accordo dagli arbitri ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Aostatali ricorsi interni. 2. Salvo diverso accordo tra le partiIl fatto che la commissione consultiva sia stata investita del caso non impedisce a uno Stato contraente di avviare o continuare, per il Collegio Arbitrale ha sede presso la sede dell’Amministrazione interessatamedesimo caso, azioni giudiziarie o procedure per l'applicazione di sanzioni amministrative. 3. La facoltà Qualora la legislazione interna d'uno Stato contraente non consenta alle autorita' competenti di derogare alle decisioni delle parti rispettive autorita' giudiziarie, il paragrafo 1 si applica soltanto se l'impresa associata di scegliere tra tale Stato ha lasciato scadere il termine di presentazione del ricorso all’autorità giudiziaria o al collegio arbitrale può essere esercitata fino allo scadere del termine assegnato all’altra per nominare l’arbitroha rinunciato a quest'ultimo prima che sia intervenuta una decisione. Questa disposizione lascia impregiudicato il ricorso, laddove questo riguarda elementi diversi da quelli di cui all'articolo 6. 4. La richiesta Le autorita' competenti possono convenire, d'accordo con le imprese associate interessate, di attivare la procedura arbitrale, sottoscritta derogare ai termini previsti dal lavoratore, deve essere spedita mediante raccomandata a.r. al dirigente competente della struttura del personale dell’amministrazione di appartenenza. Nel caso in cui sia l’Amministrazione a richiedere l’arbitrato la richiesta deve essere avanzata al dipendente, nella medesima forma, dal dirigente competente in materia di personaleparagrafo 1. 5. La richiesta deve contenere le generalità della parte, l’esposizione sommaria dei fatti, il riferimento al tentativo di conciliazione esperito e la formulazione dei quesiti. 6. La parte che riceve la richiesta deve, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, dichiarare se aderisce o non aderisce all’arbitrato mediante lettera raccomandata a.r.. Trascorso inutilmente tale termine, l’arbitrato si intende rifiutato. 7. Nel caso Nella misura in cui la parte interpellata aderisca all’arbitratoi paragrafi da 1 a 4 non sono applicati, l’altra deve nei successivi trenta giorni nominare l’arbitro restano impregiudicati i diritti di competenza e renderlo noto a mezzo raccomandata a.r.; nei successivi quindici giorni anche l’altra parte deve comunicare con le medesime formalità le generalità dell’arbitro nominato. 8. In mancanza di tale seconda nomina, la parte interessata può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Aosta, che provvederà ai sensi dell’art. 810, 2° comma, del codice di procedura civile. 9. L’accettazione dell’incarico da parte degli arbitri deve essere data per iscritto. Nella stesso documento gli arbitri devono dichiarare espressamente di accettare gli onorari determinati nel successivo comma 16. 10. Nel corso della procedura arbitrale le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. 11. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il lodo entro novanta giorni dall’accettazione dell’ultimo arbitro, con possibilità di prorogare detto termine di ulteriori trenta giorni in caso di necessità di assunzione di mezzi istruttori. Il Collegio deve darne comunicazione alle parti tramite raccomandata a.r. 12. Nel procedimento gli arbitri devono rispettare il principio del contraddittorio, consentendo alle parti di esporre i propri assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed in tempo utile le richieste di controparte, nonché di presentare, entro i termini prefissati, documenti, memorie e repliche, nonché, dopo la chiusura dell'istruttoria, di valutare gli elementi raccolti ed eventualmente controdedurre. Devono, pertanto, necessariamente disporre l’audizione ciascuna delle parti, assegnare alle parti un termine per deduzione di mezzi istruttori e produzione documenti e ulteriore termine per eventuali mezzi in materia contraria, valutare l’ammissibilità dei mezzi di prova ed in caso affermativo ammetterli con ordinanza, procedere all’assunzione dei testi e all’interrogatorio formale delle parti, valutare la necessità di ammettere anche d’ufficio consulenze d’ufficio, assegnare un termine per depositare e scambiare memorie conclusive ed un ulteriore termine per repliche e disporre la discussione finale. Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza, che può essere comunicata alla parti anche tramite fax. Parimenti lo scambio degli atti tra le parti può essere effettuato tramite fax. 13. Nel giudicare gli arbitri sono tenuti all’osservanza delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo. 14. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale e redatto per iscritto. Esso deve contenere: a) l’indicazione delle parti; b) l’indicazione dell’atto di compromesso e dei quesiti relativi; c) l’esposizione sommaria dei motivi; d) il dispositivo; e) l’indicazione della sede dell’arbitrato e de luogo e del modo in cui è stato deliberato; f) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l’indicazione del giorno, mese e anno in cui è apposta. Le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi. Il lodo è valido anche se sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che l’altro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. 15. Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l’art. 429, 3° comma, del codice di procedura civile. Il Collegio redige il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne dà comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro il termine di cui al comma 9. 16. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese, all’indennità di trasferta negli importi e con le modalità stabilite per i dirigenti regionali dal contratto collettivo regionale vigente e all’onorario per l’opera prestata, liquidato direttamente dagli stessi in sede di lodo. Detto onorario è pari al 2 % del valore della controversia con un importo minimo di € 500,00; il 40% dell’onorario così determinato spetta al Presidente ed il restante 60% è suddiviso in parti uguali tra gli altri due componenti del Collegio arbitrale. Nel caso in cui il valore della controversia sia indeterminato esso è calcolato su quello definito nel lodo; qualora, invece, il valore sia indeterminabile, l’onorario resta fissato in € 500,00. 17. Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal Collegio per l’applicazione degli artt. 91, 1° comma, e 92 del codice di procedura civile; 18. Allorquando, nel presente articolo, si fa riferimento alla raccomandata a.r., trova applicazione la disciplina concernente le comunicazioni contemplata nell’art. 107 (Sanzioni e procedure disciplinari), comma imprese associate previsti dall'articolo 6.

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Samples: Convenzione Relativa All'eliminazione Delle Doppie Imposizioni

Procedura arbitrale. Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l’applicazione e l’interpretazione delle Convenzioni, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 11, è demandata alla procedura arbitrale prevista dal seguente articolo. 1. Se la procedura arbitrale è attivabile direttamente dall’impresa interessata nei seguenti casi: a) limitatamente alla CTT: - contestazioni sulla quantificazione del danno per risarcimenti di valore superiore al plafond di cui all’art. 38 a 25.000 euro (cfr. successivo art. 43) o relativamente a sinistri con più di due veicoli coinvolti. - contestazioni sul riparto delle responsabilità del sinistro in caso di rivalse fuori stanza di compensazione. - contestazioni sul riparto dell’eventuale esborso eccedente il massimale della Debitrice. Il ricorso alla procedura arbitrale va presentato entro 180 giorni dal ricevimento della pratica (anche eventualmente richiesta) trasmettendo ad ANIA tutta la documentazione che l’impresa ricorrente ritenga idonea alla migliore conoscenza del caso. Nei precedenti casi il ricorso è attivabile solo in presenza di un documentato tentativo di conciliazione con l’altra o le altre imprese. b) con riferimento al caso 2 della procedura di accertamento delle responsabilità regolata dall’art. 18, nell’ipotesi in cui una delle due imprese contesti la presunzione di corresponsabilità sostenendo la totale responsabilità dell’assicurato dell’altra impresa. Il ricorso deve essere presentato entro 180 giorni dallo scambio di informazioni sulla “verifica responsabilità” a pena di decadenza. c) Con riferimento ai casi 5 e 6 della procedura di accertamento delle responsabilità regolata dall’art. 18, nell’ipotesi in cui la gestionaria abbia risarcito un sinistro, inizialmente non rientrante nella procedura di risarcimento diretto o il cui accadimento è stato contestato dalla debitrice. L’esito positivo dell’arbitrato consente l’invio del pagamento in stanza di compensazione. Il ricorso della gestionaria deve essere presentato entro 180 giorni dallo scambio di informazioni sulla “verifica responsabilità” a pena di decadenza. In tutti i casi sopradescritti al ricorso deve essere allegata la documentazione probatoria in base alla quale l’arbitro esprimerà le proprie valutazioni. 2. Per i casi di cui agli arttai punti 1 a), ANIA affida la risoluzione della vertenza ad un collegio arbitrale per danni superiori a 50.000 o ad un arbitro singolo per importi inferiori. 116 (Tentativo alternativo I casi rientranti nell’ipotesi di conciliazione in sede sindacalecui al punto 1 b) e 117 (Tentativo obbligatorio 1 c) vengono sempre esaminati da un arbitro singolo. 3. L’arbitro designato, salvo i casi previsti dal punto 1b) e 1 c), comunica formalmente a tutte le imprese interessate di conciliazione davanti al Collegio essere stato adito e le invita a fargli conoscere la propria posizione con i relativi supporti documentali entro un termine non superiore a 30 gg. scaduto il quale procede all'esame della vertenza e pronuncia il lodo. 4. L’arbitro, salvo i casi previsti dal punto 1b) e 1 c), può chiedere alle parti ulteriori informazioni o chiarimenti che, a proprio insindacabile giudizio, ritenga utili alla conoscenza del caso ed ha ampia facoltà di conciliazione istituito presso la Direzione regionale del lavoro ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165) non riesce, le parti possono concordare, in alternativa al indagine e di giudizio ordinario, di deferire la risoluzione su tutti gli aspetti della controversia, anche tramite l’Organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati separatamente da ciascuna parte ed il terzo, Presidente del Collegio Arbitrale, nominato di comune accordo dagli arbitri ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Aosta. 2. Salvo diverso accordo tra le se non evidenziati espressamente dalle parti, il Collegio Arbitrale ha sede presso la sede dell’Amministrazione interessata. 3. La facoltà delle parti di scegliere tra il ricorso all’autorità giudiziaria o al collegio arbitrale può essere esercitata fino allo scadere del termine assegnato all’altra per nominare l’arbitro. 4. La richiesta di attivare la procedura arbitrale, sottoscritta dal lavoratore, deve essere spedita mediante raccomandata a.r. al dirigente competente della struttura del personale dell’amministrazione di appartenenza. Nel caso in cui sia l’Amministrazione a richiedere l’arbitrato la richiesta deve essere avanzata al dipendente, nella medesima forma, dal dirigente competente in materia di personale. 5. La L’arbitro, salvo i casi previsti dal punto 1b) e 1 c), decide entro 30 gg. dall'acquisizione della documentazione, anche supplementare, richiesta deve contenere le generalità della parte, l’esposizione sommaria dei fatti, il riferimento al tentativo di conciliazione esperito e la formulazione dei quesitialle parti o comunque dalla scadenza del termine fissato per l'acquisizione stessa. 6. La parte che riceve la richiesta devePuò anche limitarsi, nel termine perentorio nei suddetti termini, ad emanare il dispositivo del lodo riservandosi di trenta giorni dal ricevimento, dichiarare se aderisce o non aderisce all’arbitrato mediante lettera raccomandata a.r.. Trascorso inutilmente tale termine, l’arbitrato si intende rifiutatoindicarne a breve le motivazioni. 7. Nel caso in cui La pronuncia dell’arbitro è vincolante per le imprese interessate, xxx comprese quelle che eventualmente non abbiano esplicitato la parte interpellata aderisca all’arbitrato, l’altra deve nei successivi trenta giorni nominare l’arbitro di competenza e renderlo noto propria tesi o non abbiano esibito la documentazione a mezzo raccomandata a.r.; nei successivi quindici giorni anche l’altra parte deve comunicare con le medesime formalità le generalità dell’arbitro nominatosostegno della stessa. 8. In mancanza L’impresa che venga coinvolta in un procedimento giudiziario da un’altra impresa partecipante che disattende quanto previsto dal punto 1a) del presente articolo, mantiene il diritto di tale seconda nominarichiedere l’arbitrato, la parte interessata può chiedereil cui lodo prevarrà sull’eventuale sentenza del giudice civile. L’impresa che ha avviato il procedimento giudiziario, mediante ricorsoa prescindere dall’esito della sentenza o del lodo, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale sarà tenuta al pagamento di Aosta, che provvederà ai sensi dell’art. 810, 2° comma, del codice di procedura civileuna penalità il cui ammontare è fissato in euro 25.000. 9. L’accettazione dell’incarico da parte degli arbitri deve essere data per iscritto. Nella stesso documento gli arbitri devono dichiarare espressamente Il ricorso alla procedura arbitrale è praticabile anche in presenza di accettare gli onorari determinati nel successivo comma 16una sentenza passata in giudicato riguardante la responsabilità xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. 1000. Nel corso della procedura arbitrale Le imprese devono conformarsi alla decisione dell’arbitro fin dalla eventuale promulgazione del solo dispositivo provvedendo a ripartire il danno in contestazione (capitale, interessi, spese) secondo le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiduciaquote stabilite e nei tempi eventualmente fissati. 11. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare All’impresa soccombente viene applicata una penalità il cui ammontare è fissato nella misura • del 5% del valore del danno con un minimo di euro 1.500 ed un massimo di euro 20.000 per gli arbitrati rientranti nelle previsioni del punto 1 a) • di 500 euro per gli arbitrati rientranti nelle previsioni del punto 1 b) e 1 c) L’importo della penalità viene attribuito per il 50% ad ANIA e per il 50% all’impresa che vince l’arbitrato. Per le fattispecie previste al punto 1 a) è previsto che in fase di lodo entro novanta giorni dall’accettazione dell’ultimo arbitro, con possibilità arbitrale possa essere stabilita una ripartizione di prorogare detto termine di ulteriori trenta giorni in caso di necessità di assunzione di mezzi istruttori. Il Collegio deve darne comunicazione alle parti tramite raccomandata a.rtale penalità tra le imprese coinvolte. 12. Nel procedimento gli arbitri devono rispettare il principio del contraddittorio, consentendo alle parti di esporre i propri assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed in tempo utile le richieste di controparte, nonché di presentare, entro i termini prefissati, documenti, memorie e repliche, nonché, dopo la chiusura dell'istruttoria, di valutare gli elementi raccolti ed eventualmente controdedurre. Devono, pertanto, necessariamente disporre l’audizione delle parti, assegnare alle parti un termine per deduzione di mezzi istruttori e produzione documenti e ulteriore termine per eventuali mezzi in materia contraria, valutare l’ammissibilità dei mezzi di prova ed in caso affermativo ammetterli con ordinanza, procedere all’assunzione dei testi e all’interrogatorio formale delle parti, valutare la necessità di ammettere anche d’ufficio consulenze d’ufficio, assegnare un termine per depositare e scambiare memorie conclusive ed un ulteriore termine per repliche e disporre la discussione finale. Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza, che può essere comunicata alla parti anche tramite fax. Parimenti lo scambio degli atti tra le parti può essere effettuato tramite fax. 13. Nel giudicare gli arbitri sono tenuti all’osservanza delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo. 14. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale e redatto per iscritto. Esso deve contenere: a) l’indicazione delle parti; b) l’indicazione dell’atto di compromesso e dei quesiti relativi; c) l’esposizione sommaria dei motivi; d) il dispositivo; e) l’indicazione della sede dell’arbitrato e de luogo e del modo in cui è stato deliberato; f) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l’indicazione del giorno, mese e anno in cui è apposta. Le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi. Il lodo è valido anche se sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che l’altro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. 15. Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l’art. 429, 3° comma, del codice di procedura civile. Il Collegio redige il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne dà comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro il termine Nei casi rientranti nelle previsioni di cui al comma 9punto 1 a) e 1 c) le imprese si impegnano a non avvalersi di patrocinatori legali per il recupero dei loro crediti. In ogni caso eventuali spese per il recupero del credito restano a carico dell’impresa richiedente. 16. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese, all’indennità di trasferta negli importi e con le modalità stabilite per i dirigenti regionali dal contratto collettivo regionale vigente e all’onorario per l’opera prestata, liquidato direttamente dagli stessi in sede di lodo. Detto onorario è pari al 2 % del valore della controversia con un importo minimo di € 500,00; il 40% dell’onorario così determinato spetta al Presidente ed il restante 60% è suddiviso in parti uguali tra gli altri due componenti del Collegio arbitrale. Nel caso in cui il valore della controversia sia indeterminato esso è calcolato su quello definito nel lodo; qualora, invece, il valore sia indeterminabile, l’onorario resta fissato in € 500,00. 17. Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal Collegio per l’applicazione degli artt. 91, 1° comma, e 92 del codice di procedura civile; 18. Allorquando, nel presente articolo, si fa riferimento alla raccomandata a.r., trova applicazione la disciplina concernente le comunicazioni contemplata nell’art. 107 (Sanzioni e procedure disciplinari), comma 6.

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Procedura arbitrale. Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l’applicazione e l’interpretazione delle Convenzioni, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 11, è demandata alla procedura arbitrale prevista dal seguente articolo. Tale procedura può essere inoltre attivata per ogni controversia tra imprese aderenti relativa a rivalse o richieste di rimborso. Il mancato rispetto di tale norma comporta a carico dell’impresa inadempiente l’obbligo di rifondere all’altra impresa l’intero pregiudizio provocato dall’eventuale chiamata in causa (capitale, spese ed ogni altra voce accessoria). L’impresa che venga coinvolta in un procedimento giudiziario da un’altra impresa partecipante che disattende le disposizioni del presente articolo, mantiene il diritto di richiedere l’arbitrato, il cui lodo prevarrà sull’eventuale sentenza del giudice civile. 1. Se il la procedura arbitrale è attivabile direttamente dall’impresa interessata nei seguenti casi: a) limitatamente alla CTT e previo documentato tentativo di conciliazione tra le imprese interessate: 25.000 euro (cfr. successivo art. 43). Nel primo caso il termine per la presentazione del ricorso è di cui agli artt180 giorni dall’addebito in Stanza di compensazione mentre nel secondo caso è di 180 giorni dalla manifestazione del “silenzio assenso” o dalla dichiarazione di “mancanza di denuncia”. 116 (Tentativo alternativo Per questa tipologia di arbitrato non è prevista una procedura di conciliazione presso l’ANIA. L’eventuale differente valutazione di delle responsabilità derivante dal lodo arbitrale ha effetto per tutte le partite di danno che compongono il sinistro, ivi comprese, per quelle già definite in sede sindacalestanza di compensazione sulla base della ripartizione di responsabilità derivante dal precedente scambio di flussi informatici. Il lodo arbitrale, modificando il precedente stato di responsabilità, determinerà lo storno degli importi già inviati in stanza di compensazione e consentirà l’accesso alle richieste di rimborso precedentemente escluse dalla Stanza di compensazione. Fatto salvo l’ultimo punto, il ricorso alla procedura arbitrale può essere presentato entro 180 giorni dal ricevimento della pratica se il ricorso è proposto dalla Debitrice o dal ricevimento della contestazione (per rivalse ex art. 40) e 117 (Tentativo obbligatorio se il ricorso è proposto dalla Gestionaria. La ricorrente deve trasmettere ad ANIA tutta la documentazione ritenuta idonea alla migliore conoscenza del caso. b) Contestazioni sulla presunzione di conciliazione davanti al Collegio corresponsabilità definita dal sistema informatico a seguito di conciliazione istituito presso la Direzione regionale denunce contrastanti. Il ricorso deve essere presentato entro 180 giorni dallo scambio di informazioni sulla “verifica responsabilità” a pena di decadenza. c) Contestazioni sull’accadimento del lavoro sinistro o sull’applicabilità della procedura di risarcimento diretto ai sensi dei casi 5 e 6 dell’art. 66 del D.lgs18, Il ricorso della Gestionaria deve essere presentato entro 180 giorni dallo scambio di informazioni sulla “verifica responsabilità” a pena di decadenza. 30.03.2001 n. 165) non riesce, le parti possono concordare, In tutti i casi sopradescritti al ricorso deve essere allegata la documentazione probatoria in alternativa al giudizio ordinario, di deferire la risoluzione della controversia, anche tramite l’Organizzazione sindacale base alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati separatamente da ciascuna parte ed il terzo, Presidente del Collegio Arbitrale, nominato di comune accordo dagli arbitri ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Aostal’arbitro esprimerà le proprie valutazioni. 2. Salvo diverso accordo tra La pronuncia dell’arbitro è vincolante per le partiimprese interessate, il Collegio Arbitrale ha sede presso xxx comprese quelle che eventualmente non abbiano esplicitato la sede dell’Amministrazione interessatapropria tesi o non abbiano esibito la documentazione a sostegno della stessa. 3. La facoltà delle parti Il ricorso alla procedura arbitrale è praticabile anche in presenza di scegliere tra il ricorso all’autorità giudiziaria o al collegio arbitrale può essere esercitata fino allo scadere una sentenza passata in giudicato riguardante la responsabilità penale degli autori del termine assegnato all’altra per nominare l’arbitrosinistro. 4. La richiesta di attivare la procedura arbitraleLe imprese devono conformarsi alla decisione dell’arbitro fin dalla eventuale promulgazione del solo dispositivo provvedendo a ripartire il danno in contestazione (capitale, sottoscritta dal lavoratoreinteressi, deve essere spedita mediante raccomandata a.r. al dirigente competente della struttura del personale dell’amministrazione di appartenenza. Nel caso in cui sia l’Amministrazione a richiedere l’arbitrato la richiesta deve essere avanzata al dipendente, nella medesima forma, dal dirigente competente in materia di personalespese) secondo le quote stabilite e nei tempi eventualmente fissati. 5. La richiesta deve contenere le generalità della parte, l’esposizione sommaria dei fatti, All’impresa soccombente viene applicata una penalità il riferimento al tentativo di conciliazione esperito e la formulazione dei quesiti.cui ammontare è fissato nella misura 6. La parte che riceve la richiesta deve, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, dichiarare se aderisce o non aderisce all’arbitrato mediante lettera raccomandata a.r.. Trascorso inutilmente tale termine, l’arbitrato si intende rifiutato. 7. Nel caso in cui la parte interpellata aderisca all’arbitrato, l’altra deve nei successivi trenta giorni nominare l’arbitro di competenza e renderlo noto a mezzo raccomandata a.r.; nei successivi quindici giorni anche l’altra parte deve comunicare con le medesime formalità le generalità dell’arbitro nominato. 8. In mancanza di tale seconda nomina, la parte interessata può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Aosta, che provvederà ai sensi dell’art. 810, 2° comma, del codice di procedura civile. 9. L’accettazione dell’incarico da parte degli arbitri deve essere data per iscritto. Nella stesso documento gli arbitri devono dichiarare espressamente di accettare gli onorari determinati nel successivo comma 16. 10. Nel corso della procedura arbitrale le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. 11. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il lodo entro novanta giorni dall’accettazione dell’ultimo arbitro, con possibilità di prorogare detto termine di ulteriori trenta giorni in caso di necessità di assunzione di mezzi istruttori. Il Collegio deve darne comunicazione alle parti tramite raccomandata a.r. 12. Nel procedimento gli arbitri devono rispettare il principio del contraddittorio, consentendo alle parti di esporre i propri assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed in tempo utile le richieste di controparte, nonché di presentare, entro i termini prefissati, documenti, memorie e repliche, nonché, dopo la chiusura dell'istruttoria, di valutare gli elementi raccolti ed eventualmente controdedurre. Devono, pertanto, necessariamente disporre l’audizione delle parti, assegnare alle parti un termine per deduzione di mezzi istruttori e produzione documenti e ulteriore termine per eventuali mezzi in materia contraria, valutare l’ammissibilità dei mezzi di prova ed in caso affermativo ammetterli con ordinanza, procedere all’assunzione dei testi e all’interrogatorio formale delle parti, valutare la necessità di ammettere anche d’ufficio consulenze d’ufficio, assegnare un termine per depositare e scambiare memorie conclusive ed un ulteriore termine per repliche e disporre la discussione finale. Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza, che può essere comunicata alla parti anche tramite fax. Parimenti lo scambio degli atti tra le parti può essere effettuato tramite fax. 13. Nel giudicare gli arbitri sono tenuti all’osservanza delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo. 14. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale e redatto per iscritto. Esso deve contenere: a) l’indicazione delle parti; b) l’indicazione dell’atto di compromesso e dei quesiti relativi; c) l’esposizione sommaria dei motivi; d) il dispositivo; e) l’indicazione della sede dell’arbitrato e de luogo e del modo in cui è stato deliberato; f) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l’indicazione del giorno, mese e anno in cui è apposta. Le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi. Il lodo è valido anche se sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che l’altro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. 15. Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l’art. 429, 3° comma, del codice di procedura civile. Il Collegio redige il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne dà comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro il termine Nei casi rientranti nelle previsioni di cui al comma 9punto 1 a) 1c).Per qualsiasi tipo di vertenza, le imprese si impegnano a non avvalersi di patrocinatori legali per il recupero dei loro crediti. In ogni caso eventuali spese per il recupero del credito restano a carico dell’impresa richiedente. 16. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese, all’indennità di trasferta negli importi e con le modalità stabilite per i dirigenti regionali dal contratto collettivo regionale vigente e all’onorario per l’opera prestata, liquidato direttamente dagli stessi in sede di lodo. Detto onorario è pari al 2 % del valore della controversia con un importo minimo di € 500,00; il 40% dell’onorario così determinato spetta al Presidente ed il restante 60% è suddiviso in parti uguali tra gli altri due componenti del Collegio arbitrale. Nel caso in cui il valore della controversia sia indeterminato esso è calcolato su quello definito nel lodo; qualora, invece, il valore sia indeterminabile, l’onorario resta fissato in € 500,00. 17. Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal Collegio per l’applicazione degli artt. 91, 1° comma, e 92 del codice di procedura civile; 18. Allorquando, nel presente articolo, si fa riferimento alla raccomandata a.r., trova applicazione la disciplina concernente le comunicazioni contemplata nell’art. 107 (Sanzioni e procedure disciplinari), comma 6.

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Procedura arbitrale. 1L’utente o Epic può avviare l’arbitrato di qualsiasi Controversia non risolta mediante Risoluzione Informale presentando una “Richiesta di arbitrato” a NAM in conformità con le Regole. Le istruzioni per presentare una Richiesta di arbitrato a NAM sono disponibili sul sito web NAM o inviando un’e-mail a NAM all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx. L’utente invierà copia della Domanda di arbitrato a Epic Games, Inc., Ufficio Legale, ALL’ATTENZIONE di: ARBITRATION OF DISPUTE (ARBITRATO DELLE CONTROVERSIE), Box 254, 2474 Walnut Street, Cary, Carolina del Nord, 27518, Stati Uniti. Epic invierà qualsiasi Domanda di arbitrato all’indirizzo e-mail registrato dell’utente e a qualsiasi indirizzo di fatturazione eventualmente fornito dall’utente stesso. L’arbitrato sarà condotto da un singolo arbitro. L’utente ed Epic convengono che l’arbitrato sarà condotto in lingua inglese e che l’arbitro sarà vincolato dal presente Contratto. Se il tentativo fosse prevista la comparizione ad un’udienza, l’udienza avrà luogo nella contea di conciliazione Wake, Carolina del Nord, o nel luogo di cui agli artt. 116 residenza dell’Utente; L’arbitro (Tentativo alternativo di conciliazione in sede sindacalenon un giudice o una giuria) e 117 (Tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Collegio di conciliazione istituito presso comporrà la Direzione regionale del lavoro ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165) non riesce, le parti possono concordare, in alternativa al giudizio ordinario, di deferire la risoluzione della controversia, anche tramite l’Organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati separatamente da ciascuna parte ed il terzo, Presidente del Collegio Arbitrale, nominato di comune accordo dagli arbitri ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Aosta. 2Controversia. Salvo diverso accordo tra l’Utente ed Epic, qualsiasi decisione o assegnazione includerà una dichiarazione scritta che indichi la decisione di ciascuna rivendicazione e la base del lodo arbitrale, comprese le partiprincipali argomentazioni e conclusioni fattuali e legali dell’arbitro. L’arbitro può assegnare solo i rimedi legali o di equità richiesti dall’Utente o da Epic per soddisfare una delle nostre rivendicazioni individuali (che l’arbitro stabilisce siano supportate da prove pertinenti credibili). Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, il Collegio Arbitrale ha sede presso la sede dell’Amministrazione interessata. 3l’arbitro non può concedere rimedi contro Epic relativi a qualsivoglia persona diversa dall’utente. La facoltà delle parti di scegliere tra il ricorso all’autorità giudiziaria Qualsiasi decisione o al collegio arbitrale lodo può essere esercitata fino allo scadere del termine assegnato all’altra per nominare l’arbitro. 4. La richiesta di attivare la procedura arbitraleapplicato come sentenza definitiva da qualsiasi giudice della giurisdizione competente oppure, sottoscritta dal lavoratoreove applicabile, deve essere spedita mediante raccomandata a.r. al dirigente competente della struttura del personale dell’amministrazione di appartenenza. Nel caso in cui sia l’Amministrazione a richiedere l’arbitrato la richiesta deve essere avanzata al dipendente, nella medesima forma, dal dirigente competente in materia di personale. 5. La richiesta deve contenere le generalità della parte, l’esposizione sommaria dei fatti, il riferimento al tentativo di conciliazione esperito e la formulazione dei quesiti. 6. La parte che riceve la richiesta deve, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, dichiarare se aderisce o non aderisce all’arbitrato mediante lettera raccomandata a.r.. Trascorso inutilmente tale termine, l’arbitrato si intende rifiutato. 7. Nel caso in cui la parte interpellata aderisca all’arbitrato, l’altra deve nei successivi trenta giorni nominare l’arbitro di competenza e renderlo noto a mezzo raccomandata a.r.; nei successivi quindici giorni anche l’altra parte deve comunicare con le medesime formalità le generalità dell’arbitro nominato. 8. In mancanza di tale seconda nomina, la parte interessata può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Aosta, che provvederà ai sensi dell’art. 810, 2° comma, del codice di procedura civile. 9. L’accettazione dell’incarico da parte degli arbitri deve essere data per iscritto. Nella stesso documento gli arbitri devono dichiarare espressamente di accettare gli onorari determinati nel successivo comma 16. 10. Nel corso della procedura arbitrale le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. 11. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il lodo entro novanta giorni dall’accettazione dell’ultimo arbitro, con possibilità di prorogare detto termine di ulteriori trenta giorni in caso di necessità di assunzione di mezzi istruttori. Il Collegio deve darne comunicazione alle parti tramite raccomandata a.r. 12. Nel procedimento gli arbitri devono rispettare il principio del contraddittorio, consentendo alle parti di esporre i propri assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed in tempo utile le richieste di controparte, nonché di presentare, entro i termini prefissati, documenti, memorie e repliche, nonché, dopo la chiusura dell'istruttoria, di valutare gli elementi raccolti ed eventualmente controdedurre. Devono, pertanto, necessariamente disporre l’audizione delle parti, assegnare alle parti un termine per deduzione di mezzi istruttori e produzione documenti e ulteriore termine per eventuali mezzi in materia contraria, valutare l’ammissibilità dei mezzi di prova ed in caso affermativo ammetterli con ordinanza, procedere all’assunzione dei testi e all’interrogatorio formale delle parti, valutare la necessità di ammettere anche d’ufficio consulenze d’ufficio, assegnare un termine per depositare e scambiare memorie conclusive ed un ulteriore termine per repliche e disporre la discussione finale. Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza, che può essere comunicata alla parti anche tramite fax. Parimenti lo scambio degli atti tra le parti può essere effettuato tramite faxpresentata richiesta a tale tribunale per l’accettazione giudiziaria di qualsiasi lodo e decreto di esecuzione. 13. Nel giudicare gli arbitri sono tenuti all’osservanza delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo. 14. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale e redatto per iscritto. Esso deve contenere: a) l’indicazione delle parti; b) l’indicazione dell’atto di compromesso e dei quesiti relativi; c) l’esposizione sommaria dei motivi; d) il dispositivo; e) l’indicazione della sede dell’arbitrato e de luogo e del modo in cui è stato deliberato; f) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l’indicazione del giorno, mese e anno in cui è apposta. Le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi. Il lodo è valido anche se sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che l’altro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. 15. Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l’art. 429, 3° comma, del codice di procedura civile. Il Collegio redige il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne dà comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro il termine di cui al comma 9. 16. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese, all’indennità di trasferta negli importi e con le modalità stabilite per i dirigenti regionali dal contratto collettivo regionale vigente e all’onorario per l’opera prestata, liquidato direttamente dagli stessi in sede di lodo. Detto onorario è pari al 2 % del valore della controversia con un importo minimo di € 500,00; il 40% dell’onorario così determinato spetta al Presidente ed il restante 60% è suddiviso in parti uguali tra gli altri due componenti del Collegio arbitrale. Nel caso in cui il valore della controversia sia indeterminato esso è calcolato su quello definito nel lodo; qualora, invece, il valore sia indeterminabile, l’onorario resta fissato in € 500,00. 17. Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal Collegio per l’applicazione degli artt. 91, 1° comma, e 92 del codice di procedura civile; 18. Allorquando, nel presente articolo, si fa riferimento alla raccomandata a.r., trova applicazione la disciplina concernente le comunicazioni contemplata nell’art. 107 (Sanzioni e procedure disciplinari), comma 6.

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Samples: Licensing Agreement

Procedura arbitrale. Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l’applicazione e l’interpretazione delle Convenzioni, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 11, è demandata alla procedura arbitrale prevista dal seguente articolo. 1. Se la procedura arbitrale è attivabile direttamente dall’impresa interessata nei seguenti casi: a) limitatamente alla CTT: - contestazioni sulla quantificazione del danno per pagamenti ai trasportati e di valore superiore al plafond di cui all’art. 38 (cfr. successivo art. 43) o relativamente a sinistri con più di due veicoli coinvolti. - contestazioni sul riparto delle responsabilità del sinistro in caso di rivalse fuori stanza di compensazione. - contestazioni sul riparto dell’eventuale esborso eccedente il massimale della Debitrice. Il ricorso alla procedura arbitrale va presentato entro 180 giorni dal ricevimento della pratica (anche eventualmente richiesta) trasmettendo ad ANIA tutta la documentazione che l’impresa ricorrente ritenga idonea alla migliore conoscenza del caso. Nei precedenti casi il ricorso è attivabile solo in presenza di un documentato tentativo di conciliazione con l’altra o le altre imprese. b) con riferimento al caso 2 della procedura di accertamento delle responsabilità regolata dall’art. 18, nell’ipotesi in cui una delle due imprese contesti la presunzione di corresponsabilità sostenendo la totale responsabilità dell’assicurato dell’altra impresa. Il ricorso deve essere presentato entro 180 giorni dallo scambio di informazioni sulla “verifica responsabilità” a pena di decadenza. c) Con riferimento ai casi 5 e 6 della procedura di accertamento delle responsabilità regolata dall’art. 18, nell’ipotesi in cui la gestionaria abbia risarcito un sinistro, inizialmente non rientrante nella procedura di risarcimento diretto o il cui accadimento è stato contestato dalla debitrice. L’esito positivo dell’arbitrato consente l’invio del pagamento in stanza di compensazione. Il ricorso della gestionaria deve essere presentato entro 180 giorni dallo scambio di informazioni sulla “verifica responsabilità” a pena di decadenza. In tutti i casi sopradescritti al ricorso deve essere allegata la documentazione probatoria in base alla quale l’arbitro esprimerà le proprie valutazioni. 2. Per i casi di cui agli arttai punti 1 a), ANIA affida la risoluzione della vertenza ad un collegio arbitrale per danni superiori a 50.000 o ad un arbitro singolo per importi inferiori. 116 (Tentativo alternativo I casi rientranti nell’ipotesi di conciliazione in sede sindacalecui al punto 1 b) e 117 (Tentativo obbligatorio 1 c) vengono sempre esaminati da un arbitro singolo. 3. L’arbitro designato, salvo i casi previsti dal punto 1b) e 1 c), comunica formalmente a tutte le imprese interessate di conciliazione davanti al Collegio essere stato adito e le invita a fargli conoscere la propria posizione con i relativi supporti documentali entro un termine non superiore a 30 gg. scaduto il quale procede all’esame della vertenza e pronuncia il lodo. 4. L’arbitro, salvo i casi previsti dal punto 1b) e 1 c), può chiedere alle parti ulteriori informazioni o chiarimenti che, a proprio insindacabile giudizio, ritenga utili alla conoscenza del caso ed ha ampia facoltà di conciliazione istituito presso la Direzione regionale del lavoro ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165) non riesce, le parti possono concordare, in alternativa al indagine e di giudizio ordinario, di deferire la risoluzione su tutti gli aspetti della controversia, anche tramite l’Organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati separatamente da ciascuna parte ed il terzo, Presidente del Collegio Arbitrale, nominato di comune accordo dagli arbitri ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Aosta. 2. Salvo diverso accordo tra le se non evidenziati espressamente dalle parti, il Collegio Arbitrale ha sede presso la sede dell’Amministrazione interessata. 3. La facoltà delle parti di scegliere tra il ricorso all’autorità giudiziaria o al collegio arbitrale può essere esercitata fino allo scadere del termine assegnato all’altra per nominare l’arbitro. 4. La richiesta di attivare la procedura arbitrale, sottoscritta dal lavoratore, deve essere spedita mediante raccomandata a.r. al dirigente competente della struttura del personale dell’amministrazione di appartenenza. Nel caso in cui sia l’Amministrazione a richiedere l’arbitrato la richiesta deve essere avanzata al dipendente, nella medesima forma, dal dirigente competente in materia di personale. 5. La L’arbitro, salvo i casi previsti dal punto 1b) e 1 c), decide entro 30 gg. dall’acquisizione della documentazione, anche supplementare, richiesta deve contenere le generalità della parte, l’esposizione sommaria dei fatti, il riferimento al tentativo di conciliazione esperito e la formulazione dei quesitialle parti o comunque dalla scadenza del termine fissato per l’acquisizione stessa. 6. La parte che riceve la richiesta devePuò anche limitarsi, nel termine perentorio nei suddetti termini, ad emanare il dispositivo del lodo riservandosi di trenta giorni dal ricevimento, dichiarare se aderisce o non aderisce all’arbitrato mediante lettera raccomandata a.r.. Trascorso inutilmente tale termine, l’arbitrato si intende rifiutatoindicarne a breve le motivazioni. 7. Nel caso in cui La pronuncia dell’arbitro è vincolante per le imprese interessate, xxx comprese quelle che eventualmente non abbiano esplicitato la parte interpellata aderisca all’arbitrato, l’altra deve nei successivi trenta giorni nominare l’arbitro di competenza e renderlo noto propria tesi o non abbiano esibito la documentazione a mezzo raccomandata a.r.; nei successivi quindici giorni anche l’altra parte deve comunicare con le medesime formalità le generalità dell’arbitro nominatosostegno della stessa. 8. In mancanza L’impresa che venga coinvolta in un procedimento giudiziario da un’altra impresa partecipante che disattende quanto previsto dal punto 1a) del presente articolo, mantiene il diritto di tale seconda nominarichiedere l’arbitrato, la parte interessata può chiedereil cui lodo prevarrà sull’eventuale sentenza del giudice civile. L’impresa che ha avviato il procedimento giudiziario, mediante ricorsoa prescindere dall’esito della sentenza o del lodo, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale sarà tenuta al pagamento di Aosta, che provvederà ai sensi dell’art. 810, 2° comma, del codice di procedura civileuna penalità il cui ammontare è fissato euro 25.000. 9. L’accettazione dell’incarico da parte degli arbitri deve essere data per iscritto. Nella stesso documento gli arbitri devono dichiarare espressamente Il ricorso alla procedura arbitrale è praticabile anche in presenza di accettare gli onorari determinati nel successivo comma 16una sentenza passata in giudicato riguardante la responsabilità xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. 1000. Nel corso della procedura arbitrale Le imprese devono conformarsi alla decisione dell’arbitro fin dalla eventuale promulgazione del solo dispositivo provvedendo a ripartire il danno in contestazione (capitale, interessi, spese) secondo le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiduciaquote stabilite e nei tempi eventualmente fissati. 11. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare All’impresa soccombente verrà applicata una penalità il cui ammontare è fissato nella misura • del 5% del valore del danno con un minimo di euro 1.500 ed un massimo di euro 20.000 per gli arbitrati rientranti nelle previsioni del punto 1 a) • di 500 euro per gli arbitrati rientranti nelle previsioni del punto 1 b) e 1 c) E’ previsto che in fase di lodo entro novanta giorni dall’accettazione dell’ultimo arbitro, con possibilità arbitrale possa essere stabilita una compensazione di prorogare detto termine di ulteriori trenta giorni in caso di necessità di assunzione di mezzi istruttori. Il Collegio deve darne comunicazione alle parti tramite raccomandata a.rtale penalità tra le imprese coinvolte. 12. Nel procedimento gli arbitri devono rispettare il principio del contraddittorio, consentendo alle parti di esporre i propri assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed in tempo utile le richieste di controparte, nonché di presentare, entro i termini prefissati, documenti, memorie e repliche, nonché, dopo la chiusura dell'istruttoria, di valutare gli elementi raccolti ed eventualmente controdedurre. Devono, pertanto, necessariamente disporre l’audizione delle parti, assegnare alle parti un termine per deduzione di mezzi istruttori e produzione documenti e ulteriore termine per eventuali mezzi in materia contraria, valutare l’ammissibilità dei mezzi di prova ed in caso affermativo ammetterli con ordinanza, procedere all’assunzione dei testi e all’interrogatorio formale delle parti, valutare la necessità di ammettere anche d’ufficio consulenze d’ufficio, assegnare un termine per depositare e scambiare memorie conclusive ed un ulteriore termine per repliche e disporre la discussione finale. Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza, che può essere comunicata alla parti anche tramite fax. Parimenti lo scambio degli atti tra le parti può essere effettuato tramite fax. 13. Nel giudicare gli arbitri sono tenuti all’osservanza delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo. 14. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale e redatto per iscritto. Esso deve contenere: a) l’indicazione delle parti; b) l’indicazione dell’atto di compromesso e dei quesiti relativi; c) l’esposizione sommaria dei motivi; d) il dispositivo; e) l’indicazione della sede dell’arbitrato e de luogo e del modo in cui è stato deliberato; f) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l’indicazione del giorno, mese e anno in cui è apposta. Le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi. Il lodo è valido anche se sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che l’altro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. 15. Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l’art. 429, 3° comma, del codice di procedura civile. Il Collegio redige il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne dà comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro il termine Nei casi rientranti nelle previsioni di cui al comma 9punto 1 a) e 1 c) le imprese si impegnano a non avvalersi di patrocinatori legali per il recupero dei loro crediti. In ogni caso eventuali spese per il recupero del credito restano a carico dell’impresa richiedente. 16. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese, all’indennità di trasferta negli importi e con le modalità stabilite per i dirigenti regionali dal contratto collettivo regionale vigente e all’onorario per l’opera prestata, liquidato direttamente dagli stessi in sede di lodo. Detto onorario è pari al 2 % del valore della controversia con un importo minimo di € 500,00; il 40% dell’onorario così determinato spetta al Presidente ed il restante 60% è suddiviso in parti uguali tra gli altri due componenti del Collegio arbitrale. Nel caso in cui il valore della controversia sia indeterminato esso è calcolato su quello definito nel lodo; qualora, invece, il valore sia indeterminabile, l’onorario resta fissato in € 500,00. 17. Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal Collegio per l’applicazione degli artt. 91, 1° comma, e 92 del codice di procedura civile; 18. Allorquando, nel presente articolo, si fa riferimento alla raccomandata a.r., trova applicazione la disciplina concernente le comunicazioni contemplata nell’art. 107 (Sanzioni e procedure disciplinari), comma 6.

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