Common use of Procedura di contestazione Clause in Contracts

Procedura di contestazione. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative circostanze. Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria. L'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. Inoltre dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorsi gli anzidetti periodi previsti al 2° e 5° comma della Procedura di contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore s'intendono accolte. Fermo restando l'espletamento della procedura di contestazione di cui sopra, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato. Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore che ritenga ingiustificato un provvedimento adottato nei suoi confronti, potrà promuovere un tentativo di conciliazione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento tramite l'Organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato. In tal caso, entro i tre giorni lavorativi successivi, si darà luogo ad un incontro a livello sindacale per esaminare congiuntamente i motivi e gli elementi di fatto che sono alla base del provvedimento e le ragioni che hanno indotto l'azienda a non accogliere le eventuali giustificazioni del lavoratore. Il ricorso alla presente procedura sospende l'applicazione del provvedimento. Qualora, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta della Organizzazione sindacale, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il provvedimento disciplinare diverrà operativo. E' fatta comunque salva la facoltà del ricorso per vie legali. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro applicazione. Per inosservanza delle norme mediche di malattia di cui al punto 4 della lett. E), Licenziamento, le parti hanno inteso unicamente la inosservanza da parte del lavoratore alle prescrizioni mediche riguardanti il riposo e l'obbligo per il lavoratore di rimanere nel proprio domicilio. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore. Nell'ambito dei periodi temporali massimi, di seguito previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di preavviso. Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 15 giorni 10 giorni 7 giorni Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 20 giorni 15 giorni Oltre 10 anni 4 mesi 2 mesi e 15 giorni 30 giorni 20 giorni I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, come di seguito stabilito. Fino a 5 anni 2 mensilità 1,5 mensilità 0,33 mensilità 0,24 mensilità Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mensilità 2 mensilità 0,67 mensilità 0,5 mensilità Oltre 10 anni 4 mensilità 2,5 mensilità 1 mensilità 0,67 mensilità Le parti potranno concordare che il rapporto si interrompa all'inizio, ovvero nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda. Le dimissioni ed il licenziamento saranno comunicati per iscritto. L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.

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Procedura di contestazione. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative circostanze. Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria. L'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. Inoltre dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorsi gli anzidetti periodi previsti al 2° e 5° comma della Procedura di contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal del lavoratore s'intendono si intendono accolte. Fermo restando l'espletamento della procedura di contestazione di cui sopra, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato. Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore che ritenga ingiustificato un provvedimento adottato nei suoi confronti, potrà promuovere un tentativo di conciliazione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento tramite l'Organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato. In tal caso, entro i tre giorni lavorativi successivi, si darà luogo ad un incontro a livello sindacale per esaminare congiuntamente i motivi e gli elementi di fatto che sono alla base del provvedimento e le ragioni che hanno indotto l'azienda a non accogliere le eventuali giustificazioni del lavoratore. Il ricorso alla presente procedura sospende l'applicazione del provvedimento. Qualora, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta della Organizzazione organizzazione sindacale, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il provvedimento disciplinare diverrà operativo. E' fatta comunque salva la facoltà del ricorso per vie legali. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro applicazione. Per inosservanza delle norme mediche di malattia di cui al punto 4 4) della lett. lettera E), Licenziamento, le parti hanno inteso unicamente la inosservanza da parte del lavoratore alle prescrizioni mediche riguardanti il riposo e l'obbligo per il lavoratore di rimanere nel proprio domicilio. Fermo restando l'obbligo di affissione del codice disciplinare di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la validità dei provvedimenti disciplinari conservativi è subordinata al rispetto di quanto previsto dall'articolo 84, nelle forme ivi previste.". Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore. Nell'ambito dei periodi temporali massimi, di seguito previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di preavviso. Fino fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 15 giorni 10 giorni 7 giorni Oltre oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 20 giorni 15 giorni Oltre oltre 10 anni 4 mesi 2 mesi e 15 giorni 30 giorni 20 giorni I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, come di seguito stabilito. Fino : fino a 5 anni 2 mensilità 1,5 mensilità 0,33 mensilità 0,24 mensilità Oltre oltre 5 e fino a 10 anni 3 mensilità 2 mensilità 0,67 mensilità 0,5 mensilità Oltre oltre 10 anni 4 mensilità 2,5 mensilità 1 mensilità 0,67 mensilità Le parti potranno potranno, comunque, concordare che il rapporto si interrompa all'inizio, ovvero nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda. Le dimissioni ed il licenziamento saranno comunicati per iscritto. In attuazione dell'art. 4, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata in sede aziendale se il lavoratore è assistito da un componente della Rappresentanza sindacale unitaria. L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedura di contestazione. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative circostanze. Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria. L'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. Inoltre dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorsi gli anzidetti periodi previsti al e comma della "Procedura di contestazione contestazione" senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore s'intendono accolte. Fermo restando l'espletamento della procedura di contestazione di cui sopra, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato. Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore che ritenga ingiustificato un provvedimento adottato nei suoi confronti, potrà promuovere un tentativo di conciliazione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento tramite l'Organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato. In tal caso, entro i tre giorni lavorativi successivi, si darà luogo ad un incontro a livello sindacale per esaminare congiuntamente i motivi e gli elementi di fatto che sono alla base del provvedimento e le ragioni che hanno indotto l'azienda a non accogliere le eventuali giustificazioni del lavoratore. Il ricorso alla presente procedura sospende l'applicazione del provvedimento. Qualora, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta della Organizzazione sindacale, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il provvedimento disciplinare diverrà operativo. E' fatta comunque salva la facoltà del ricorso per vie legali. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro applicazione. Per inosservanza delle norme mediche di malattia di cui al punto 4 della lett. Ee), "Licenziamento", le parti hanno inteso unicamente la inosservanza da parte del lavoratore alle prescrizioni mediche riguardanti il riposo e l'obbligo per il lavoratore di rimanere nel proprio domicilio. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore. Nell'ambito dei periodi temporali massimi, di seguito previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di preavviso. Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 15 giorni 10 giorni 7 giorni Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 20 giorni 15 giorni Oltre 10 anni 4 mesi 2 mesi e 15 giorni 30 giorni 20 giorni I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, come di seguito stabilito. Fino a 5 anni 2 mensilità 1,5 mensilità 0,33 mensilità 0,24 mensilità Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mensilità 2 mensilità 0,67 mensilità 0,5 mensilità Oltre 10 anni 4 mensilità 2,5 mensilità 1 mensilità 0,67 mensilità Le parti potranno concordare che il rapporto si interrompa all'inizio, ovvero nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda. Le dimissioni ed il licenziamento saranno comunicati per iscritto. L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedura di contestazione. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti con dovrà essere effettuata tramite comunicazione scritta che deve contenere la specificazione dei motivi ovvero del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato contestazione nonché il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative circostanze. Il lavoratore potrà farsi assistere dall'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un componente la Rappresentanza sindacale unitariaR.S.U./R.S.A. (art. 4 del presente c.c.n.l.). L'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. Inoltre dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'Organizzazione sindacale cui conferisce mandato, la costituzione tramite la Direzione territoriale del lavoro, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato. La sanzione disciplinare resta sospesa, fino alla pronuncia del Collegio. Trascorsi gli anzidetti periodi previsti al 2° e 5° comma della Procedura procedura di contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore s'intendono si intendono accolte. Fermo restando l'espletamento della procedura di contestazione di cui sopra, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato. Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore che ritenga ingiustificato un provvedimento adottato nei suoi confronti, potrà promuovere un tentativo di conciliazione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento tramite l'Organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato. In tal caso, entro i tre giorni lavorativi successivi, si darà luogo ad un incontro a livello sindacale per esaminare congiuntamente i motivi e gli elementi di fatto che sono alla base del provvedimento e le ragioni che hanno indotto l'azienda a non accogliere le eventuali giustificazioni del lavoratore. Il ricorso alla presente procedura sospende l'applicazione del provvedimento. Qualora, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta della Organizzazione sindacale, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il provvedimento disciplinare diverrà operativo. E' fatta comunque salva la facoltà del ricorso per vie legali. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari disciplinare trascorsi due anni dalla loro applicazione. Per inosservanza delle norme mediche di malattia di cui al punto 4 della lett. E), Licenziamento, le parti hanno inteso unicamente la inosservanza da parte del lavoratore alle prescrizioni mediche riguardanti il riposo e l'obbligo per il lavoratore di rimanere nel proprio domicilio. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore. Nell'ambito dei periodi temporali massimi, di seguito previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di preavviso. Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 15 giorni 10 giorni 7 giorni Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 20 giorni 15 giorni Oltre 10 anni 4 mesi 2 mesi e 15 giorni 30 giorni 20 giorni I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, come di seguito stabilito. Fino a 5 anni 2 mensilità 1,5 mensilità 0,33 mensilità 0,24 mensilità Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mensilità 2 mensilità 0,67 mensilità 0,5 mensilità Oltre 10 anni 4 mensilità 2,5 mensilità 1 mensilità 0,67 mensilità Le parti potranno concordare che il rapporto si interrompa all'inizio, ovvero nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda. Le dimissioni ed il licenziamento saranno comunicati per iscritto. L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedura di contestazione. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. .Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda l’azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative circostanze. Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza rappresentanza sindacale unitaria. L'eventuale L’eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. Inoltre dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorsi gli anzidetti periodi previsti al 2° e 5° comma della Procedura di contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal del lavoratore s'intendono si intendono accolte. Fermo restando l'espletamento l’espletamento della procedura di contestazione di cui sopra, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato. Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore che ritenga ingiustificato un provvedimento adottato nei suoi confronti, potrà promuovere un tentativo di conciliazione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento tramite l'Organizzazione l’organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato. In tal caso, entro i tre giorni lavorativi successivi, si darà luogo ad un incontro a livello sindacale per esaminare congiuntamente i motivi e gli elementi di fatto che sono alla base del provvedimento e le ragioni che hanno indotto l'azienda l’azienda a non accogliere le eventuali giustificazioni del lavoratore. Il ricorso alla presente procedura sospende l'applicazione l’applicazione del provvedimento. Qualora, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta della Organizzazione organizzazione sindacale, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il provvedimento disciplinare diverrà operativo. E' È fatta comunque salva la facoltà del ricorso per vie legali. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro applicazione. - Chiarimento verbale - Per inosservanza delle norme mediche di malattia di cui al punto 4 della lett. E4) del comma e), Licenziamento, le parti hanno inteso unicamente la inosservanza da parte del lavoratore alle prescrizioni mediche riguardanti il riposo e l'obbligo l’obbligo per il lavoratore di rimanere nel proprio domicilio. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore. Nell'ambito dei periodi temporali massimi, di seguito previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di preavviso. Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 15 giorni 10 giorni 7 giorni Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 20 giorni 15 giorni Oltre 10 anni 4 mesi 2 mesi e 15 giorni 30 giorni 20 giorni I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, come di seguito stabilito. Fino a 5 anni 2 mensilità 1,5 mensilità 0,33 mensilità 0,24 mensilità Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mensilità 2 mensilità 0,67 mensilità 0,5 mensilità Oltre 10 anni 4 mensilità 2,5 mensilità 1 mensilità 0,67 mensilità Le parti potranno concordare che il rapporto si interrompa all'inizio, ovvero nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda. Le dimissioni ed il licenziamento saranno comunicati per iscritto. L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.

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Procedura di contestazione. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore inferio- re a cinque giorni lavorativi. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda l’azienda abbia acquisito acqui- sito conoscenza della infrazione e delle relative circostanze. Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza rappresentanza sindacale unitaria. L'eventuale L’eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazionigiusti- ficazioni. Inoltre dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorsi gli anzidetti periodi previsti al 2° e 5° comma della Procedura di contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal del lavoratore s'intendono si intendono accolte. Fermo restando l'espletamento l’espletamento della procedura di contestazione di cui sopra, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato. Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore che ritenga ingiustificato ingiustifi- cato un provvedimento adottato nei suoi confronti, potrà promuovere un tentativo di conciliazione concilia- zione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento tramite l'Organizzazione trami- te l’organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato. In tal caso, entro i tre giorni lavorativi successivi, si darà luogo ad un incontro a livello sindacale sinda- cale per esaminare congiuntamente i motivi e gli elementi di fatto che sono alla base del provvedimento prov- vedimento e le ragioni che hanno indotto l'azienda l’azienda a non accogliere le eventuali giustificazioni del lavoratore. Il ricorso alla presente procedura sospende l'applicazione l’applicazione del provvedimento. Qualora, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta della Organizzazione organizzazione sindacale, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il provvedimento disciplinare diverrà operativo. E' È fatta comunque salva la facoltà del ricorso per vie legali. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro applicazione. Per inosservanza delle norme mediche di malattia di cui al punto 4 della lett. E4) del comma e), Licenziamento, le parti hanno inteso unicamente la inosservanza da parte del lavoratore alle prescrizioni mediche riguardanti il riposo e l'obbligo l’obbligo per il lavoratore di rimanere nel proprio domicilio. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore. Nell'ambito dei periodi temporali massimi, di seguito previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di preavviso. Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 15 giorni 10 giorni 7 giorni Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 20 giorni 15 giorni Oltre 10 anni 4 mesi 2 mesi e 15 giorni 30 giorni 20 giorni I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, come di seguito stabilito. Fino a 5 anni 2 mensilità 1,5 mensilità 0,33 mensilità 0,24 mensilità Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mensilità 2 mensilità 0,67 mensilità 0,5 mensilità Oltre 10 anni 4 mensilità 2,5 mensilità 1 mensilità 0,67 mensilità Le parti potranno concordare che il rapporto si interrompa all'inizio, ovvero nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda. Le dimissioni ed il licenziamento saranno comunicati per iscritto. L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedura di contestazione. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti con dovrà essere effettuata tramite comunicazione scritta che deve contenere la specificazione dei motivi ovvero del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato contestazione nonché il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative circostanze. Il lavoratore potrà farsi assistere dall'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un componente la Rappresentanza sindacale unitariaR.S.U./R.S.A. (art. 4 del presente c.c.n.l.). L'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. Inoltre dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'Organizzazione sindacale cui conferisce mandato, la costituzione tramite la Direzione territoriale del lavoro, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato. La sanzione disciplinare resta sospesa, fino alla pronuncia del Collegio. Trascorsi gli anzidetti periodi previsti al 2° e 5° comma della Procedura procedura di contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore s'intendono si intendono accolte. Fermo restando l'espletamento della procedura di contestazione di cui sopra, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato. Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore che ritenga ingiustificato un provvedimento adottato nei suoi confronti, potrà promuovere un tentativo di conciliazione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento tramite l'Organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato. In tal caso, entro i tre giorni lavorativi successivi, si darà luogo ad un incontro a livello sindacale per esaminare congiuntamente i motivi e gli elementi di fatto che sono alla base del provvedimento e le ragioni che hanno indotto l'azienda a non accogliere le eventuali giustificazioni del lavoratore. Il ricorso alla presente procedura sospende l'applicazione del provvedimento. Qualora, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta della Organizzazione sindacale, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il provvedimento disciplinare diverrà operativo. E' fatta comunque salva la facoltà del ricorso per vie legali. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro applicazione. Per inosservanza delle norme mediche di malattia di cui al punto 4 della lett. E), Licenziamento, le parti hanno inteso unicamente la inosservanza da parte del lavoratore alle prescrizioni mediche riguardanti il riposo e l'obbligo per il lavoratore di rimanere nel proprio domicilio. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore. Nell'ambito dei periodi temporali massimi, di seguito previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di preavviso. Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 15 giorni 10 giorni 7 giorni Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 20 giorni 15 giorni Oltre 10 anni 4 mesi 2 mesi e 15 giorni 30 giorni 20 giorni I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, come di seguito stabilito. Fino a 5 anni 2 mensilità 1,5 mensilità 0,33 mensilità 0,24 mensilità Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mensilità 2 mensilità 0,67 mensilità 0,5 mensilità Oltre 10 anni 4 mensilità 2,5 mensilità 1 mensilità 0,67 mensilità Le parti potranno concordare che il rapporto si interrompa all'inizio, ovvero nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda. Le dimissioni ed il licenziamento saranno comunicati per iscritto. L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedura di contestazione. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione dell'infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque 5 giorni lavorativi. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione dell'infrazione e delle relative circostanze. Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitariaRsu. L'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. Inoltre dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorsi gli anzidetti periodi previsti al 2° ai commi 2 e 5° comma 5 della Procedura di contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal del lavoratore s'intendono accolte. Fermo restando l'espletamento della procedura di contestazione di cui sopra, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato. Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore che ritenga ingiustificato un provvedimento adottato nei suoi confronti, potrà promuovere un tentativo di conciliazione entro due 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento tramite l'Organizzazione sindacale la O.S. alla quale è iscritto o conferisca mandato. In tal caso, entro i tre 3 giorni lavorativi successivi, si darà luogo ad a un incontro a livello sindacale per esaminare congiuntamente i motivi e gli elementi di fatto che sono alla base del provvedimento e le ragioni che hanno indotto l'azienda a non accogliere le eventuali giustificazioni del lavoratore. Il ricorso alla presente procedura sospende l'applicazione del provvedimento. Qualora, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta della Organizzazione sindacaleO.S., le parti non abbiano raggiunto un accordo, il provvedimento disciplinare diverrà operativo. E' fatta comunque salva la facoltà del ricorso per vie legali. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due 2 anni dalla loro applicazione. Per inosservanza delle norme mediche di malattia di cui al punto 4 della lett. E4), comma e), "Licenziamento", le parti hanno inteso unicamente la inosservanza l'inosservanza da parte del lavoratore alle prescrizioni mediche riguardanti il riposo e l'obbligo per il lavoratore di rimanere nel proprio domicilio. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore. Nell'ambito dei periodi temporali massimi, di seguito previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di preavviso. Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 15 giorni 10 giorni 7 giorni Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 20 giorni 15 giorni Oltre 10 anni 4 mesi 2 mesi e 15 giorni 30 giorni 20 giorni I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, come di seguito stabilito. Fino a 5 anni 2 mensilità 1,5 mensilità 0,33 mensilità 0,24 mensilità Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mensilità 2 mensilità 0,67 mensilità 0,5 mensilità Oltre 10 anni 4 mensilità 2,5 mensilità 1 mensilità 0,67 mensilità Le parti potranno concordare che il rapporto si interrompa all'inizio, ovvero nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda. Le dimissioni ed il licenziamento saranno comunicati per iscritto. L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.

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Procedura di contestazione. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito Ove il Comune rilevasse delle condizioni di utilizzo o di gestione dell’impianto che, per responsabilità del concessionario, costituiscono violazione della concessione, è tenuto a sua difesacontestarle alla medesima per iscritto, dando facoltà a questi di produrre proprie eventuali deduzioni. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative circostanze. Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria. L'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. Inoltre dovranno essere specificati Qualora i motivi del provvedimento. Trascorsi gli anzidetti periodi previsti dell'addebito persistessero il Comune intimerà al 2° e 5° comma della Procedura Concessionario di contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimentorisolvere, le giustificazioni addotte dal lavoratore s'intendono accolte. Fermo restando l'espletamento della procedura entro un periodo di contestazione di cui sopratempo congruo, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediatofatto oggetto della contestazione. Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore che ritenga ingiustificato un provvedimento adottato nei suoi confronti, potrà promuovere un tentativo di conciliazione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento tramite l'Organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato. In tal caso, entro i tre giorni lavorativi successivi, si darà luogo ad un incontro a livello sindacale per esaminare congiuntamente i motivi e gli elementi di fatto che sono alla base del provvedimento e le ragioni che hanno indotto l'azienda a non accogliere le eventuali giustificazioni del lavoratore. Il ricorso alla presente procedura sospende l'applicazione del provvedimento. Qualora, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta della Organizzazione sindacale, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il provvedimento disciplinare diverrà operativo. E' fatta comunque salva la facoltà del ricorso per vie legali. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro applicazione. Per inosservanza delle norme mediche di malattia di cui al punto 4 della lett. E), Licenziamento, le parti hanno inteso unicamente la inosservanza da parte del lavoratore alle prescrizioni mediche riguardanti il riposo e l'obbligo per il lavoratore di rimanere nel proprio domicilio. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore. Nell'ambito dei periodi temporali massimi, di seguito previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di preavviso. Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 15 giorni 10 giorni 7 giorni Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 20 giorni 15 giorni Oltre 10 anni 4 mesi 2 mesi e 15 giorni 30 giorni 20 giorni I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, come di seguito stabilito. Fino a 5 anni 2 mensilità 1,5 mensilità 0,33 mensilità 0,24 mensilità Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mensilità 2 mensilità 0,67 mensilità 0,5 mensilità Oltre 10 anni 4 mensilità 2,5 mensilità 1 mensilità 0,67 mensilità Le parti potranno concordare che il rapporto si interrompa all'inizioTrascorso infruttuosamente tale periodo, ovvero nel corso caso in cui le giustificazioni non siano ritenute idonee, il Comune potrà sospendere la concessione persistendo l’obbligo dell’intervento del preavvisoconcessionario, senza che da ciò derivi obbligo per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. Successivamente a tale termine la concessione potrà essere revocata. Qualora le controversie derivanti dall’attuazione della presente Convenzione non fossero risolvibili in via amministrativa saranno devolute alla giurisdizione competente. Relativamente al congruo indennizzo di indennizzo per cui all’art. 14 lo stesso verrà stabilito sulla base della rivalutazione del mancato guadagno valutata sulla base del fatturato. Nei casi in cui il periodo Comune di preavviso non compiutoQuartu Sant’Elena pronunci la decadenza o dichiari la risoluzione del contratto ovvero, revochi o sospenda lo stesso ai sensi delle disposizioni dettate negli articoli precedenti, è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno cagionato dai comportamenti di inadempimento. Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l'azienda concederà al lavoratore dei permessi Il Concessionario Tutte le spese per la ricerca registrazione, trascrizione, imposte, tasse, diritti inerenti e conseguenti alla presente convenzione, nessuna esclusa, sono a totale carico del concessionario. Il presente contratto è la precisa e fedele espressione della volontà delle parti contraenti; si compone di nuova occupazione; la distribuzione n. pagine e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda. Le dimissioni ed il licenziamento saranno comunicati per iscritto. L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all'atto del licenziamento si trovi in sospensionen- righe fino a qui.

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Procedura di contestazione. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione dell'infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque 5 giorni lavorativi. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione dell'infrazione e delle relative circostanze. Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitariaRSU. L'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. Inoltre dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorsi gli anzidetti periodi previsti al 2° ai commi 2 e 5° comma 5 della Procedura di contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal del lavoratore s'intendono accolte. Fermo restando l'espletamento della procedura di contestazione di cui sopra, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato. Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore che ritenga ingiustificato un provvedimento adottato nei suoi confronti, potrà promuovere un tentativo di conciliazione entro due 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento tramite l'Organizzazione sindacale la O.S. alla quale è iscritto o conferisca mandato. In tal caso, entro i tre 3 giorni lavorativi successivi, si darà luogo ad a un incontro a livello sindacale per esaminare congiuntamente i motivi e gli elementi di fatto che sono alla base del provvedimento e le ragioni che hanno indotto l'azienda a non accogliere le eventuali giustificazioni del lavoratore. Il ricorso alla presente procedura sospende l'applicazione del provvedimento. Qualora, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta della Organizzazione sindacaleO.S., le parti non abbiano raggiunto un accordo, il provvedimento disciplinare diverrà operativo. E' fatta comunque salva la facoltà del ricorso per vie legali. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due 2 anni dalla loro applicazione. Chiarimento a verbale. Per inosservanza delle norme mediche di malattia di cui al punto 4 della lett. E4), comma e), "Licenziamento", le parti hanno inteso unicamente la inosservanza l'inosservanza da parte del lavoratore alle prescrizioni mediche riguardanti il riposo e l'obbligo per il lavoratore di rimanere nel proprio domicilio. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore. Nell'ambito dei periodi temporali massimi, di seguito previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di preavviso. Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 15 giorni 10 giorni 7 giorni Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 20 giorni 15 giorni Oltre 10 anni 4 mesi 2 mesi e 15 giorni 30 giorni 20 giorni I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, come di seguito stabilito. Fino a 5 anni 2 mensilità 1,5 mensilità 0,33 mensilità 0,24 mensilità Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mensilità 2 mensilità 0,67 mensilità 0,5 mensilità Oltre 10 anni 4 mensilità 2,5 mensilità 1 mensilità 0,67 mensilità Le parti potranno concordare che il rapporto si interrompa all'inizio, ovvero nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda. Le dimissioni ed il licenziamento saranno comunicati per iscritto. L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.

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Procedura di contestazione. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative circostanze. Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza rappresentanza sindacale unitaria. L'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. Inoltre dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorsi gli anzidetti periodi previsti al 2° e 5° comma della Procedura di contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal del lavoratore s'intendono si intendono accolte. Fermo restando l'espletamento della procedura di contestazione di cui sopra, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato. Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore che ritenga ingiustificato un provvedimento adottato nei suoi confronti, potrà promuovere un tentativo di conciliazione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento tramite l'Organizzazione l'organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato. In tal caso, entro i tre giorni lavorativi successivi, si darà luogo ad un incontro a livello sindacale per esaminare congiuntamente i motivi e gli elementi di fatto che sono alla base del provvedimento e le ragioni che hanno indotto l'azienda a non accogliere le eventuali giustificazioni del lavoratore. Il ricorso alla presente procedura sospende l'applicazione del provvedimento. Qualora, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta della Organizzazione organizzazione sindacale, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il provvedimento disciplinare diverrà operativo. E' È fatta comunque salva la facoltà del ricorso per vie legali. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro applicazione. Chiarimento a verbale Per inosservanza delle norme mediche di malattia di cui al punto 4 4) della lett. E), Licenziamento, le parti hanno inteso unicamente la inosservanza da parte del lavoratore alle prescrizioni mediche riguardanti il riposo e l'obbligo per il lavoratore di rimanere nel proprio domicilio. Il rapporto A fini di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità maggiore conoscenza, trasparenza e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore. Nell'ambito dei periodi temporali massimi, garanzia viene di seguito previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di preavvisoallegato l’art. Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 15 giorni 10 giorni 7 giorni Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 20 giorni 15 giorni Oltre 10 anni 4 mesi 2 mesi e 15 giorni 30 giorni 20 giorni I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, come di seguito stabilito. Fino a 5 anni 2 mensilità 1,5 mensilità 0,33 mensilità 0,24 mensilità Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mensilità 2 mensilità 0,67 mensilità 0,5 mensilità Oltre 10 anni 4 mensilità 2,5 mensilità 1 mensilità 0,67 mensilità Le parti potranno concordare che il rapporto si interrompa all'inizio, ovvero nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda. Le dimissioni ed il licenziamento saranno comunicati per iscritto. L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all'atto del licenziamento si trovi in sospensionelegge 300/70.

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Samples: Contratto Di Somministrazione a Tempo Determinato: Premessa