Common use of Procedura di revoca e recupero dell’agevolazione Clause in Contracts

Procedura di revoca e recupero dell’agevolazione. Qualora si verifichino i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.2 e 9.3 l’amministrazione regionale procede con l’atto di revoca totale, parziale o del beneficio del termine, procedendo anche al recupero delle risorse eventualmente erogate. L’Amministrazione regionale comunica al beneficiario l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, all’ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Gli uffici della Regione Toscana o del soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritengano fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, comunicano al beneficiario l’archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell’agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.). In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell’agevolazione. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali. Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento. Decorsi 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all’escussione dell’eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi. In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R “Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana” e s.m.i.

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Procedura di revoca e recupero dell’agevolazione. Qualora si verifichino i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2 e 9.3 l’amministrazione regionale procede con l’atto di revoca totale, parziale totale o del beneficio del termineparziale, procedendo anche al recupero delle risorse eventualmente erogate. L’Amministrazione regionale Il soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.a. comunica al beneficiario l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, all’ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana ed a Sviluppo Toscana S.p.a., scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Gli uffici della Regione Toscana o del tramite il soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. Entro novanta giorni dal ricevimento da parte dei beneficiari della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione ToscanaToscana tramite il soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.a., qualora non ritengano ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimentoprocedimento di revoca, comunicano comunica al beneficiario l’archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell’agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.). In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell’agevolazione. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali. Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento. Decorsi 30 giorni dalla ricezione del provvedimentoDecorso il termine fissato per il pagamento delle somme indebitamente percepite, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana provvederà tramite gli uffici preposti provvederà e secondo quanto previsto dall’ordinamento contabile della stessa, all’escussione dell’eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione all’iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi. In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R “Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana” e s.m.i.

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Samples: Accordo Di Programma

Procedura di revoca e recupero dell’agevolazione. Qualora si verifichino i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2 e 9.3 l’amministrazione regionale procede con l’atto di revoca totale, parziale o del beneficio del termine, procedendo anche al recupero delle risorse eventualmente erogate. L’Amministrazione Il soggetto gestore e/o l’amministrazione regionale comunica comunicano al beneficiario l’avvio del procedimento di revoca entro 30 giorni dall’accertamento del presupposto di revoca (con 27 Art. 22, L n. 71/2017 indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, all’ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna assegnano ai destinatari della comunicazione un termine di 30 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Gli uffici della Regione Toscana o del Il soggetto gestore e/o l’amministrazione regionale esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritengano siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, comunicano è comunicata al beneficiario l’archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell’agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.). Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, il soggetto gestore, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, comunica al beneficiario l’archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell’agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.). In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell’agevolazione. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali. Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento. Decorsi 30 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all’escussione dell’eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi. In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R “Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana” e s.m.iss.mm.ii.

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Samples: www301.regione.toscana.it

Procedura di revoca e recupero dell’agevolazione. Qualora si verifichino i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2 e 9.3 l’amministrazione regionale procede con l’atto di revoca totale, parziale o del beneficio del termine, procedendo anche al recupero delle risorse eventualmente erogate. L’Amministrazione regionale Il soggetto gestore Sviluppo Toscana Spa comunica al beneficiario l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, all’ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione al soggetto gestore Sviluppo Toscana Spa, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea. 23 Art. 22, L n. 71/2017 Gli uffici della Regione Toscana o del soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscanail soggetto gestore Sviluppo Toscana Spa, qualora non ritengano ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, comunicano comunica al beneficiario l’archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell’agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 83 del Xxx. (XX) x. 0000/0000 (xxxx a 3,5 punti percentuali). In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell’agevolazione. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali. Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento. Decorsi 30 giorni dalla ricezione del provvedimentoil termine fissato per il pagamento delle somme indebitamente percepite, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all’escussione dell’eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi. In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R “Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana” e s.m.i.

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Samples: Accordo Di Programma Della Regione Toscana

Procedura di revoca e recupero dell’agevolazione. Qualora si verifichino i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.2 e 9.3 l’amministrazione regionale procede con l’atto di revoca totale, parziale o del beneficio del termine, procedendo anche al recupero delle risorse eventualmente erogate. L’Amministrazione regionale o il soggetto gestore comunica al beneficiario l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, all’ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana o al soggetto gestore, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Gli uffici della Regione Toscana o del soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione ToscanaToscana o il soggetto gestore, qualora non ritengano fondati i 30 Art. 22, L n. 71/2017 motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, comunicano al beneficiario l’archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell’agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.). In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell’agevolazione. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali. Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento. Decorsi 30 15 giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all’escussione dell’eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi. In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R “Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana” e s.m.i.

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Samples: Bando Pubblico