PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO. (Art. 149/150 Codice delle Assicurazioni) 1) i nomi degli assicurati; 2) le targhe dei due veicoli coinvolti; 3) la denominazione delle rispettive imprese; 4) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; 5) le generalità di eventuali testimoni; 6) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; 7) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno; - nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, dovranno, altresì, essere indicati: 1) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato; 2) l’entità delle lesioni subite; 3) la dichiarazione di cui all’Art. 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; 4) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guari- gione, con o senza postumi permanenti; 5) l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista. Alla richiesta di risarcimento deve essere allegato il “Modulo Blu”, oppure una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del sinistro, ed il codice fiscale. In caso di richiesta incompleta, l’impresa, entro trenta giorni dalla ricezione invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta; in questo caso i termini per la formulazione dell’offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. L’Impresa provvede alla liquidazione del sinistro in nome e per conto dell’assicuratore del civilmente responsabile entro i termini e con le modalità previste dalla Legge (Art. 7 e 8 D.P.R. 18/07/2006 n. 254), inviando al danneggiato apposita comunicazione che indichi alternativamente: a) una congrua offerta di risarcimento del danno; b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno. La comunicazione di cui sopra è inviata entro i seguenti termini, sospesi in caso di richiesta di integrazione: a) una congrua offerta di risarcimento del danno; b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini: a) novanta giorni, nel caso di lesioni; b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose; c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all’e- ventuale liquidazione definitiva del danno.
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PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO. (ArtIn caso di sinistro, qualora ricorrano i seguenti presupposti, si applica la procedura di risarcimento diretto in base alla quale AXA MPS Xxxxx risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subìti in caso di incidente: in sede di stipula di un nuovo contratto. 149/150 Codice AXA MPS Xxxxx non alimenta la Banca dati con le informazioni relative all'attestazione nel caso di: • contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; • contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale che non abbiano concluso il periodo assicurativo. • il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli; • il Conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità; • il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; • i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; • i veicoli devono essere assicurati con Società di assicurazione aventi sede legale in Italia. Qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006. Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento al danneggiante e alla sua Società di assicurazione con la procedura di risarcimento ordinaria indicata alla successiva lettera C). In presenza delle Assicurazioni)
1) condizioni sopra descritte, il Contraente, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve inviare alla Società di assicurazione richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax. La richiesta di risarcimento deve contenere: • il codice fiscale degli aventi diritto al • i nomi degli assicurati;
2) ; • le targhe dei due veicoli coinvolti;
3) ; • la denominazione delle rispettive imprese;
4) due Società di assicurazione; • la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
5) le fatto; • la generalità di eventuali testimoni;
6) ; • l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
7) il delle Autorità eventualmente intervenute; • la reperibilità delle cose danneggiate con la specifica indicazione del luogo, i dei giorni e le delle ore in cui le cose danneggiate sono saranno disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno; - nell’ipotesi perizia. Inoltre, in caso di lesioni subite dai conducentipersonali o decesso della persona del Conducente, dovrannooltre agli elementi sopra indicati, altresì, essere indicati:
1) la richiesta deve contenere: • l’età, l’attività e ed il reddito del danneggiato;
2) ; • l’entità delle lesioni subite;
3) subìte; • la dichiarazione di cui all’Art. 142 del codice circa la relativa alla spettanza o meno di prestazioni di assicuratori sociali; • l’attestazione medica di guarigione con o senza postumi; • l’eventuale consulenza medico legale di parte; • la dichiarazione attestante che il Contraente non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
4) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guari- gioneobbligatorie oppure, con o senza postumi permanenti;
5) l’eventuale consulenza medico legale in caso di partedecesso, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionistalo stato di famiglia della vittima. Alla richiesta di risarcimento deve essere allegato il “Modulo BluCAI”, oppure una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del sinistro, ed il codice fiscale. In Nel caso di in cui la richiesta risulti essere incompleta, l’impresaAXA MPS Xxxxx richiederà al Contraente, entro trenta 30 giorni dalla ricezione invita il danneggiato a fornire della stessa, le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta; in questo caso i termini per la formulazione dell’offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. L’Impresa provvede alla liquidazione del sinistro in nome e per conto dell’assicuratore del civilmente responsabile entro i termini e con le modalità previste dalla Legge (Art. 7 e 8 D.P.R. 18/07/2006 n. 254), inviando al danneggiato apposita comunicazione che indichi alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno. La comunicazione di cui sopra è inviata entro i seguenti termini, sospesi in caso di richiesta di integrazione:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini:
a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all’e- ventuale liquidazione definitiva del dannonecessarie integrazioni.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Autovetture E Autotassametri
PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO. (Art. 149/150 Codice delle Assicurazioni)
1) i nomi degli assicurati;
2) le targhe dei due veicoli coinvolti;
3) la denominazione delle rispettive imprese;
4) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
5) le generalità di eventuali testimoni;
6) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
7) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno; - nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, dovranno, altresì, essere indicati:
1) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
2) l’entità delle lesioni subite;
3) la dichiarazione di cui all’Art. 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;obbligatorie;
4) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guari- gione, con o senza postumi permanenti;
5) l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista. Alla richiesta di risarcimento deve essere allegato il “Modulo Blu”, oppure una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del sinistro, ed il codice fiscale. In caso di richiesta incompleta, l’impresa, entro trenta giorni dalla ricezione invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta; in questo caso i termini per la formulazione dell’offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. L’Impresa provvede alla liquidazione del sinistro in nome e per conto dell’assicuratore del civilmente responsabile entro i termini e con le modalità previste dalla Legge (Art. 7 e 8 D.P.R. 18/07/2006 n. 254), inviando al danneggiato apposita comunicazione che indichi alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno. La comunicazione di cui sopra è inviata entro i seguenti termini, sospesi in caso di richiesta di integrazione:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini:
a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all’e- ventuale liquidazione definitiva del danno.
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