Common use of Procedure di conciliazione Clause in Contracts

Procedure di conciliazione. In relazione alle previsioni di cui all’art. 410 e seguenti del codice di procedura civile ed alle vigenti disposizioni in materia che specificano le regole concernenti la composizione delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 c.p.c., le parti stipulanti convengono sull’utilità e sull’importanza delle procedure stragiudiziali di conciliazione, che si propongono l’obiettivo di ridurre il ricorso agli interventi della giurisdizione statuale. Le parti stipulanti convengono pertanto sull’esigenza di contenere l’area della conflittualità giudiziale, favorendo il ricorso alla conciliazione. Le parti convengono di costituire una commissione per definire, con apposito regolamento, una procedura di conciliazione da proporre alle parti firmatarie per le determinazioni di competenza entro 6 mesi dalla firma dell’accordo economico collettivo. Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove disposizioni, restano valide le disposizioni contenute nell'art. 17 dell'accordo economico collettivo del 12 giugno 2002.

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Samples: Accordo Economico Collettivo Del 10 Dicembre 2014 Disciplina Dei Rapporti Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo Del 10 Dicembre 2014 Disciplina Dei Rapporti Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale

Procedure di conciliazione. In relazione alle previsioni di cui all’art. agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile civile, ed alle vigenti disposizioni in materia materia, che specificano le regole concernenti la composizione delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 c.p.c., le parti stipulanti convengono sull’utilità e sull’importanza delle procedure stragiudiziali di conciliazione, che si propongono l’obiettivo di ridurre il ricorso agli interventi della giurisdizione statuale. Le parti stipulanti convengono pertanto sull’esigenza di contenere l’area della conflittualità giudiziale, favorendo il ricorso alla conciliazione. Le parti convengono di costituire una commissione per definire, con apposito regolamento, una procedura di conciliazione da proporre alle parti firmatarie per le determinazioni di competenza entro 6 mesi dalla firma dell’accordo economico collettivo. Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove disposizioni, restano valide le disposizioni contenute nell'artnell’art. 17 dell'accordo dell’accordo economico collettivo del 12 giugno 200216 novembre 1988.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Procedure di conciliazione. In relazione alle previsioni di cui all’art. agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile civile, ed alle vigenti disposizioni in materia materia, che specificano le regole concernenti la composizione composizio- ne delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 c.p.c., le parti stipulanti convengono sull’utilità e sull’importanza delle procedure stragiudiziali di conciliazione, che si propongono propongo- no l’obiettivo di ridurre il ricorso agli interventi della giurisdizione statuale. Le parti stipulanti convengono pertanto sull’esigenza di contenere l’area della conflittualità conflittuali- tà giudiziale, favorendo il ricorso alla conciliazione. Le parti convengono di costituire una commissione per definire, con apposito regolamentoregolamen- to, una procedura di conciliazione da proporre alle parti firmatarie per le determinazioni di competenza entro 6 mesi dalla firma dell’accordo economico collettivo. Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove disposizioni, restano valide le disposizioni di- sposizioni contenute nell'artnell’art. 17 dell'accordo dell’accordo economico collettivo del 12 giugno 200216 novembre 1988.

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Samples: Accordo Economico Collettivo