Esercizio del diritto di sciopero Clausole campione

Esercizio del diritto di sciopero. 1. L’esercizio del diritto di sciopero, le prestazioni indispensabili e le loro modalità di erogazione e quanto altro previsto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, sono regolamentati secondo quanto previsto dall’Allegato 4 del presente Accordo, recante l’Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della medicina generale.
Esercizio del diritto di sciopero. 1. Il diritto di sciopero delle XX.XX. dei medici convenzionati è esercitato con un preavviso minimo di 10 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero già indetto, le Organizzazioni sindacali devono darne tempestiva comunicazione. 2. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze sindacali deve essere comunicata ai soggetti istituzionalmente preposti ai rispettivi livelli nazionale, regionale e provinciale. 3. In assenza di un giustificativo di assenza nella giornata di sciopero, al medico convenzionato assente saranno applicate le trattenute previste al successivo comma 4. 4. L’adesione all’agitazione sindacale comporta la trattenuta di tutti i compensi connessi, direttamente e indirettamente, al periodo di astensione dall’attività convenzionale. 5. Le XX.XX. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: - nel mese di agosto; - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; - nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; - nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
Esercizio del diritto di sciopero. I servizi di cui al presente appalto rientrano tra quelli che prevedono l’applicazione della L. 12 giugno 1990 n. 146 così come modificato dalla L. 83/2000 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. L’appaltatore è pertanto obbligato all’applicazione della disciplina de quo, in particolare per ciò che attiene alla garanzia di godimento del diritto costituzionale alla salute ed ai conseguenti oneri di informazione nei confronti degli utenti e dell’Azienda ai quali è tenuto a garantire preventiva e tempestiva comunicazione di ogni evento pregiudizievole.
Esercizio del diritto di sciopero. 26 CAPO IV – RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 27
Esercizio del diritto di sciopero. 1. La regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero è contenuto nell’Allegato n. 4 al presente CCL.
Esercizio del diritto di sciopero. In caso di azione collettiva di astensione dal lavoro dei propri dipendenti, l’Appaltatore deve conformarsi a quanto disposto dalla L. n. 146/90. In ogni caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Unione la proclamazione dello sciopero e l’eventuale sospensione dei servizi di cui al presente capitolato, oppure diversi modi e tempi di erogazione degli stessi nel corso dello sciopero, con preavviso scritto, in tempo utile per consentire all’Unione l’informazione agli altri soggetti interessati (famiglie, scuole, strutture, ecc.) nei termini di legge (almeno 5 giorni prima). In caso di sospensione dello sciopero la Ditta dovrà essere in grado di effettuare il servizio, previa comunicazione da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo. Nessun corrispettivo è dovuto alla Ditta appaltatrice dall’Unione per la mancata prestazione del servizio: le ore di trasporto non effettuate per sciopero non saranno remunerate e la Ditta non dovrà conteggiarle nella fattura del relativo mese inoltrata all’Unione .
Esercizio del diritto di sciopero. (Art. 31 ACN del 23 marzo 2005) 1. In osservanza di quanto previsto dal comma 14 dell’art. 31 dell’ACN del 23 marzo 2005) per l’effettuazione delle prestazioni professionali indispensabili, in occasione di sciopero della categoria, è riconosciuta ai medici di medicina generale una percentuale del 30% del compenso previsto per essi dai rispettivi Capi dell’ACN nazionale e dell’accordo integrativo. La Pronta Disponibilità Telefonica per i medici di Assistenza Primaria è considerata prestazione sanitaria indispensabile conservando il diritto al compenso per intero. 2. Relativamente all’esercizio del diritto di sciopero per i medici di Continuità Assistenziale e dell’Emergenza Sanitaria Territoriale, il contingente di cui all’art. 31 comma 11 dell’ACN del 23 marzo 2005 è assimilato ai medici in turno durante le ore di sciopero. Resta fermo quanto previsto dal predetto articolo sul diritto di comunicare entro 72 ore da parte del medico in turno la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione ove possibile. 3. Il medico convenzionato è tenuto a comunicare alla Azienda la propria non adesione all’agitazione entro le 24 ore precedenti mediante comunicazione scritta (a mezzo telegramma, fax, protocollo a mano o raccomandata).
Esercizio del diritto di sciopero. Le Parti convengono di incontrarsi entro il mese di settembre 2001 per definire gli aspetti applicativi di quanto previsto dal L. n. 146/1990 come modificata dalla L. n. 83/2000. ■ Tra Assoelettrica nella persona del dott. De Luca in rappresentanza della Sezione Relazioni industriali, presenti le Aziende del Gruppo Edison nella persona del dott. Giudici, e FNLE – CGIL rappresentata dai sigg.: Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Le Parti, così come previsto dall’art. 54 del CCNL 24 luglio 2001, hanno proceduto all’interpretazione definitiva ed esaustiva dei singoli istituti contrattuali richiamati dal suddetto Contratto convenendo quanto segue:
Esercizio del diritto di sciopero. Per quanto previsto dalla L. 146/90 così come modificata ed integrata dalla Legge 83/2000 e dall’Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del SSN, le Parti rinviano a specifico accordo la sottoscrizione della definizione dei criteri e modalità per la articolazione dei contingenti di personale da esonerare in caso di sciopero, al fine di garantire l’esercizio del diritto alla partecipazione allo sciopero da parte dei dipendenti e di predisporre quanto necessario per assicurare la continuità dei servizi nel rispetto dei contingenti minimi numerici indispensabili a garantire i servizi pubblici essenziali e la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
Esercizio del diritto di sciopero. (nuovo testo 5 marzo 2010) (testo CCNL 18 luglio 2006 non modificato) Assoelettrica - Federutility - Filcem - Cgil, Flaei- Cisl e Uilcem – Uil per la costituzione presso il Ministero Sviluppo Economico di un Osservatorio per l'Energia Premesso che rilevato che tutto quanto sopra premesso e considerato chiedono (testo CCNL 18 luglio 2006 non modificato)