Procedure di rinnovo. 3.1 Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del contratto. 3.2 La parte che ha ricevuto le proposte di xxxxxxx dovrà dare riscontro entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. 3.3 Durante i 3 mesi antecedenti e nei 3 mesi successivi alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. 3.4 Dopo un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza del contratto, in caso di mancato accordo e comunque dopo 3 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del contratto, e su richiesta delle XX.XX. firmatarie, verrà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale” secondo le modalità e i criteri previsti dal Protocollo 23.7.93. 3.5 La violazione del periodo di raffreddamento come sopra definito comporta, come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Procedure di rinnovo. 3.1 Le proposte procedure per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sono le seguenti: - disdetta: almeno 5 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - invio piattaforma: almeno 3 mesi prima della scadenza del contrattoa mezzo raccomandata a.r.
3.2 La parte che ha ricevuto le proposte di xxxxxxx dovrà dare riscontro ; - inizio trattativa: entro 30 giorni decorrenti dalla data di 1 mese dal ricevimento delle stesse.
3.3 Durante i 3 della piattaforma. Nei cinque mesi antecedenti la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e nei 3 mesi successivi per il mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, medesima le Parti parti non assumeranno iniziative unilaterali, unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
3.4 Dopo . Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al primo comma della presente lettera b, la norma di cui al secondo comma avrà efficacia limitatamente ai 5 mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima. In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato di 1 anno e così di anno in anno. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto; qualora la revoca o la sospensione non siano attuate, la decorrenza del CCNL e degli eventuali accordi di secondo livello slitterà di un periodo mese. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata, con le modalità definite nell’accordo di 3 mesi dalla rinnovo, l’applicazione del meccanismo che riconosce una copertura economica alla data di scadenza del contratto, contratto precedente a favore dei lavoratori in caso di mancato accordo e comunque dopo 3 mesi dalla servizio alla data di presentazione della piattaforma raggiungimento dell’accordo di rinnovo, se successiva alla scadenza del contratto, e su richiesta delle XX.XX. firmatarie, verrà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale” secondo le modalità e i criteri previsti dal Protocollo 23.7.93.
3.5 La violazione del periodo di raffreddamento come sopra definito comporta, come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale.
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Procedure di rinnovo. 3.1 Le proposte procedure per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sono le seguenti: - disdetta: almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - invio piattaforma: almeno 1 mese prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - inizio trattativa: entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma. Nel mese antecedente la scadenza del contratto.
3.2 La parte che ha ricevuto le proposte di xxxxxxx dovrà dare riscontro CCNL, ove il negoziato si apra entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
3.3 Durante i 3 mesi antecedenti termini previsti al comma precedente, e nei 3 mesi successivi per il mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovomedesima, le Parti parti non assumeranno iniziative unilaterali, unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
3.4 Dopo un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza del contratto, in . Nel caso di mancato accordo e comunque dopo 3 mesi dalla data di presentazione della piattaforma oltre i limiti di rinnovotempo sopra indicati non si darà luogo ad azioni od iniziative unilaterali limitatamente ai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima. Ove tale condizione venga violata, se successiva alla scadenza del contratto, e su richiesta delle XX.XX. firmatarie, verrà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità l’indennità di vacanza contrattuale” secondo contrattuale di cui alla lettera c del presente articolo verrà anticipata di tre mesi se della violazione è responsabile la parte datoriale e posticipata di tre mesi rispetto alla normale decorrenza se responsabili sono le modalità e i criteri previsti dal Protocollo 23.7.93Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato fino alla firma del nuovo CCNL.
3.5 La violazione del periodo di raffreddamento come sopra definito comporta, come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale.
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