Common use of Procedure di Risarcimento Diretto Clause in Contracts

Procedure di Risarcimento Diretto. (art. 149 del Codice) Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all’Assicurato di essere risarcito direttamente dalla società. Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato di Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all’estero, si applica la procedura di risarcimento “ordinaria” prevista dall’art. 148 del Codice. La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all’Assicurato i danni subiti. Qualora non sussistano i requisiti per l’attivazione della procedura di risarcimento diretto, la società provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l’Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all’Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 159 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall’Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l’allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista all’art. 148 del Codice.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Auto

Procedure di Risarcimento Diretto. (artArt. 149 del CodiceX.xx 07/09/2005 n° 209) Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del CodiceX.xx. 07/09/2005 n° 209) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del CodiceX.xx. 07/09/2005 n° 209) che consente all’Assicurato all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla societàSocietà. Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato di della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all’esteroall'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall’artdall'art. 148 l48 del CodiceX.xx. 07/09/2005 n° 209. La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall’artdall'art. 149 del Codice delle AssicurazioniX.xx. 07/09/2005 n° 209, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all’Assicurato all'Assicurato i danni subiti. Qualora non sussistano i requisiti per l’attivazione l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la società provvederà, Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l’Assicurato l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all’Assicuratore all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art. 11 art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’artdell'art. 159 149 e 150 del CodiceX.xx. 07/09/2005 n° 209). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall’Assicurato dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l’allegato l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così cosi la procedura di risarcimento prevista all’artdall'art. 148 del CodiceX.xx. 07/09/2005 n° 209.

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Samples: Polizza Della Responsabilita' Civile Da Circolazione Dei Veicoli a Motore

Procedure di Risarcimento Diretto. (art. 149 del Codice) Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all’Assicurato all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla societàSocietà. Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato di della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all’esteroall'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall’artdall'art. 148 del Codice. La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall’artdall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all’Assicurato all'Assicurato i danni subiti. Qualora non sussistano i requisiti per l’attivazione l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la società provvederà, Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l’Assicurato l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all’Assicuratore all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art. 11 art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 159 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall’Assicurato dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l’allegato l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista all’artdall'art. 148 del Codice.

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Samples: Polizza Responsabilità Civile

Procedure di Risarcimento Diretto. (artART. 149 del CodiceDEL CODICE) Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all’Assicurato all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla societàSocietà. Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri Sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato di della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all’esteroall'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall’artdall'art. 148 del Codice. La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall’artdall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all’Assicurato all'Assicurato i danni subiti. Qualora non sussistano i requisiti per l’attivazione l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la società provvederà, Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l’Assicurato l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all’Assicuratore all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art. 11 art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 159 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall’Assicurato dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro Sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l’allegato l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista all’artdall'art. 148 del Codice.

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Samples: www.assanovara.it