ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA Clausole campione

ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA. L'Assicurazione è amministrata a libro matricola in cui sono inseribili i veicoli dei seguenti settori tariffari: - I autovetture; - II autotassametri; - III autobus; - IV autocarri, motocarri; - V motocicli, ciclomotori; - VI macchine operatrici; - VII macchine agricole. Nella polizza a libro matricola sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o dallo stesso detenuti od utilizzati a qualsiasi titolo. Sono ammesse sostituzioni di veicoli. In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, anche se ciò non avviene simultaneamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa riferita alla quotazione espressa in gara dall’Impresa Aggiudicataria, secondo la normativa di Legge in vigore a quel momento. In caso di fermata del veicolo, per periodi superiori a trenta giorni, è ammessa la sospensione dell’applicazione; il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione. Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, contrassegni ed eventuale Carta Verde. Per le inclusioni la garanzia ha effetto dal giorno ed ora in cui è stata chiesta l’operatività della garanzia con lettera raccomandata o con telex o telefax. Riguardo alle esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato, del contrassegno ed eventuale Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia, o comunque in base ad ogni giornata di garanzia relativa al periodo di suddivisione dell’annualità assicurativa adottato dall’Impresa aggiudicataria.
ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA. L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente,purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di effetto del contratto. Le esclusioni di veicoli,ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva degli stessi,dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno richiesto o comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 ° per ogni giornata di garanzia.. La regolazione del premio relativa alle inclusioni,esclusioni e/o altre variazioni contrattuali,deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 (novanta) giorni dal termine dell'annualità stessa. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento. La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 30° giorno successivo alla data di ricevimento,da parte del Contraente,della relativa appendice emessa dalla Società. Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell‘ assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.
ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA. L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o dallo stesso detenuti od utilizzati a qualsiasi titolo. Sono ammesse sostituzioni di veicoli, intendendosi per sostituzione l’esclusione e la contestuale inclusione. In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base della tariffa riferita alla quotazione espressa in gara dalla Società Aggiudicataria, secondo la normativa di Leggeinvigore a quel momento. Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante del timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax o per via telematica con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all’Impresa del certificato e del contrassegno. II premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia, o comunque in base ad ogni giornata di garanzia relativa al periodo di suddivisione dell’annualità assicurativa adottato dalla Società aggiudicataria.
ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA. L'assicurazione ha per base un libro matricola nazionale, frazionato in Unità Regionali, che a loro volta sono suddivise in Unità Provinciali, nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per le inclusioni la garanzia ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di ricevimento delle comunicazioni inviate alla società a mezzo raccomandata o telefax o per posta elettronica. Per le esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24 della data dei provvedimenti amministrativi di fuori uso adottati dai Comitati Locali CRI competenti e comunicati a mezzo raccomandata o via telefax o per posta elettronica alla Società, accompagnati dalla restituzione dei certificati assicurativi alla Società da parte della Contraente. Potranno essere effettuate temporanee esclusioni ed inclusioni dei veicoli dal libro matricola. Il Contraente avrà diritto al rimborso del premio relativo al periodo di esclusione dalla garanzia del veicolo solo nel caso in cui la sospensione della copertura sia pari almeno a 3 mesi; pertanto, per periodi di durata inferiore (pur potendosi operare l'esclusione temporanea della copertura) non sarà conteggiato, in fase di regolazione premio, alcun rimborso. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza del premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce. Generall llala$.p.A.-Sedeklgale: MoglianoVeneto(l'\I), Xxx Xxxxxxxx0x.00,XXX00000 -Xxx.000 0000000 wv,w.generall.it-Fax: 000 000000; emait xxxx.xxxxxxxxxxxx.xxx; C.F. e lecr. nel Regis!l"O �di Treviso n. 00408920584- - IVA00885351007 -Captale Sociale: l!'uro 1.618.628A!i0,00 i.v_ Pec: generalilallaOpea.� Soclalè lscrllla al'Alx> dele � IVASS n. 1 .00021, aoggetta d'attivtà di dffZicne e COOltfinamenlo delrAzìonlsUI t.11icoAsscuazionl Generali X.xX ad appertenentB al GIUppo Gene!u, lscrlllo al n. 028 dall'Albo dal gn4'Pi 8S5icunalM.
ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA. L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. al contraente/assicurato o per i quali lo stesso, pur non essendo intestatario al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali del contraente/assicurato. L’indicazione dei veicoli assicurati è effettuata nel libro matricola riportante per ciascun veicolo: ▪ marca e modello; ▪ numero di targa; ▪ tipo veicolo; ▪ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico; ▪ anno di prima immatricolazione; ▪ valore assicurato; ▪ tariffa applicata e classe di merito; ▪ data di inclusione ed eventuale data di esclusione; oltre alle necessarie indicazioni per la determinazione degli importi di premio. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in essere, di cui al presente contratto. Per i mezzi appartenenti al settore auto le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito. Sono ammesse sostituzioni nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione dei veicoli purché: ▪ le esclusioni e le inclusioni siano contestuali; ▪ i veicoli oggetto dell’operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo. Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione della documentazione assicurativa. In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli, l’assicurato, per il tramite dell’intermediario, darà comunicazione scritta alla società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa o alla esclusione dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione, salvo diversa indicazione da parte dell'amministrazione, o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla società del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla società, per ogni periodo d’assicurazione, entro 120 giorni dal termine del periodo stesso. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dalla contraente per la rata successiva, dovranno essere versate nei termini previsti dall’art. 3.
ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA. L’Assicurazione ha per base un libro matricola – allegato alla presente polizza - nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Le inclusioni, le esclusioni e le sostituzioni dei veicoli sono ammesse in qualsiasi momento. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione della presente polizza. Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati/contrassegni di assicurazione e carte verdi. Per le inclusioni o esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telefax con cui sono state notificate o dalle ore 24 del giorno della denuncia di furto o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all’Impresa del certificato di assicurazione e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell’annualità stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l’annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l’annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 90° giorno dalla data di comunicazione dell’Impresa. Ad ogni scadenza annuale il Contraente è tenuto a versare i premi in relazione ai veicoli effettivamente in copertura. I premi per il rinnovo annuale saranno calcolati per ogni veicolo tenendo conto di quanto riportato nelle relative attestazioni di rischio. Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell’assicurazione, salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Related to ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

  • DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 2) la dichiarazione di avvalimento; 3) il contratto di avvalimento; 4) il PASSOE dell’ausiliaria.

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Che cosa è assicurato? Assistenza (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Furto e Incendio (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Che cosa NON è assicurato? Assistenza (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Furto e Incendio (obbligatoria) • L’assicurazione dai furti non agisce quando la bicicletta: − si trovava all’aperto o in spazi ad uso comune; − viene smarrita o sottratta in caso di incendio, esplosione o scoppio; − viene sottratta da: o persone che abitano con te od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; o persone del fatto delle quali devi rispondere, esclusi i collaboratori domestici; o incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; o persone a te legate da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’ articolo 649 del Codice Penale (nn. 1 ,2 ,3) anche se non coabitanti. − viene sottratta in occasione di fatti di guerra, anche civile e senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni ionizzanti, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi; − viene sottratta in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, maerggiate, frane, valanghe e slavine; − è di tua proprietà e/o il suo utilizzo è inerente ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi; − viene sottratta a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali dove era stata posta rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. • Inoltre Europ Assistance non riconosce indennizzo qualora l’assicurato esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdure cose che non esistevano al momento del sinistro, sottrae o manomette cose salvate, adopera documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro oppure se facilita il progresso di questo.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • Scoperto a carico dell’Assicurato In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all’As- sicurato l’indennizzo con deduzione della percentua- le di scoperto e relativo minimo indicato in Polizza, ove previsto.