CIG – 840572715C
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx x. 0
CIG – 840572715C
Decorrenza dalle ore 24 del 30.09.2020
Scadenza dalle ore 24 del 30.09.2023
DEFINIZIONI
Assicurato : | il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione; |
Assicurazione : | il contratto di assicurazione; |
Beneficiario : | gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società |
deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte; | |
Codice della Strada: | il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; |
C.A.: | Codice delle Assicurazioni private - D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; |
Contraente : | la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; |
Cose : | sia gli oggetti materiali sia gli animali; |
Esplosione : | sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione |
chimica che si autopropaga ad alta velocità; | |
Franchigia : | parte del danno che resta a carico dell’Assicurato; |
Furto: | l’impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di |
trarne profitto per sé o per altri (art. 624 c.p.); | |
Incendio : | combustione con fiamma che può autoestendersi e propagarsi; |
Indennizzo : | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; |
Massimale : | la somma fino a concorrenza della quale la società presta l’assicurazione; |
Polizza : | il documento che prova l’assicurazione; |
Premio : | la somma dovuta dal Contraente alla Società; |
Proprietario : | l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del |
diritto di proprietà; | |
Rapina : | l’impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o |
minaccia, sottraendola a chi la detiene; | |
Risarcimento : | la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro; |
Risarcimento diretto: la somma dovuta ai danneggiati dalla società, proprio assicurato, che si ritiene non responsabile in tutto o in parte, come disposto dal D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 in attuazione al C.A.
Xxxxxxx : repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione;
Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società : l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Veicolo: veicoli a motore e mezzi per la navigazione soggetti all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, secondo gli artt. 122 e 123 del C.A.
MASSIMALE RCA: 10.000.000,00€ PER SINISTRO FRANCHIGIA: 500,00€ PER TUTTI I VEICOLI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente che, con la firma della polizza, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Ai fini dell’applicazione delle citate norme del Codice Civile, nella polizza sottoscritta dal Contraente sono esplicitati gli elementi che la Società considera influenti sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio.
Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
L’assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto si intende non a tacito rinnovo e cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. Al fine di consentire al Contraente di rinnovare il contratto con la Società o di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, è fatto comunque salvo l’obbligo degli Assicuratori di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre tre mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi.
Art. 3 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO
In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto/appropriazione indebita presentata all’Autorità competente.
La Società, a partire dal giorno successivo della consegna della documentazione sopra indicata provvede all’annullamento del contratto e alla restituzione della parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 4 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 6 - FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente.
Art. 7 – MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE PARITETICA
Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio della procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’Assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato.
La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori.
L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00 - sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’Assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni.
Art. 8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. Resta inteso inoltre che si applicano direttamente al presente contratto – anche a modificazione e abrogazione delle Condizioni Generali di Assicurazione - tutte le leggi e i regolamenti, nonché le disposizioni cogenti dell’IVASS, che entreranno in vigore durante il periodo di validità del contratto medesimo, in particolare le norme e i regolamenti attuativi del Codice delle Assicurazioni Private.
Art. 9 – OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N.136/2000.
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Art 10 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, in conformità alle norme del C.A, i rischi della responsabilità civile per i quali è
obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti (massimali) convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private comprese le aree aeroportuali. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa premessa, i rischi non compresi nella assicurazione obbligatoria indicati in tali Condizioni. In questi casi, i massimali assicurati sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.
Art. 11 - RICORSO TERZI DA INCENDIO
In caso di responsabilità dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione di cui al C.A., la Società tiene indenne l’Assicurato medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari al massimale di polizza, ossia pari a 10.000.000,00€.
In ogni caso la garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile Auto.
Ai fini della prestazione della presente garanzia, si intende richiamato quanto previsto all’art. 129 del CA. (soggetti esclusi dall’assicurazione).
Sono altresì esclusi i danni:
a) a cose che l’Assicurato, anche se a bordo del veicolo, abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, ad eccezione del locale usato come rimessa del veicolo, condotto dall’Assicurato stesso in locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo
c) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o servizio.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice civile.
ART. 12 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non è operante:
1) nel caso di guida senza patente (salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e che l’abilitazione sia rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia impedito a causa degli esiti del sinistro) o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada;
2) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
3) nel caso di veicolo con targa “prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l’utilizzo della targa “prova”;
4) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente, collaboratore in possesso di regolare abilitazione alla guida;
5) durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
6) per i danni alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano applicabili gli artt. 143 e/o 144 comma 2 del C.A, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 13 - LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dei seguenti Stati: Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Svizzera. L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul Certificato internazionale di assicurazione (“Carta Verde”) non siano barrate. La Società rilascia tale Certificato a semplice richiesta del Contraente. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti (massimali) delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio del contratto. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio.
Qualora il contratto in relazione al quale è stata rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto dal precedente art. 12 - “Esclusioni e rivalsa”.
Art. 14 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Qualora la Società proponga una nuova tariffa, con condizioni diverse da quelle precedentemente convenute, essa metterà a disposizione le nuove tariffe aziendali presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della sua scadenza annuale. Inoltre sarà disponibile il servizio gratuito del preventivo personalizzato presso ogni punto di vendita nonché mediante il sito Internet della Società.
Le nuove condizioni di assicurazione ed il premio proposti s’intenderanno accettati dal Contraente con il semplice pagamento del premio a fronte del rilascio da parte della Società della quietanza o altrimenti del contratto relativo alla copertura di Responsabilità Civile Auto, nel quale sarà indicato il nuovo premio.
Art. 15 - RILASCIO DI DUPLICATI DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO
In caso di deterioramento, sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato e del contrassegno, la Società rilascia tale documentazione su richiesta dell’Assicurato. Nel caso di deterioramento, il Contraente restituisce all’impresa il certificato di assicurazione e il contrassegno deteriorato. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, il Contraente fornisce all’impresa una dichiarazione circa l’evento accaduto.
Art. 16 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società trasmette al Contraente la comunicazione prevista dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive integrazioni, unitamente all’attestazione sullo stato di rischio, indipendentemente dalla forma tariffaria.
L’attestazione contiene:
• la denominazione della Società;
• il nome del Contraente, o la denominazione, ragione sociale o ditta del medesimo;
• il numero del contratto di assicurazione;
• i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo assicurato;
• la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
• la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
• nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva e la corrispondente classe di assegnazione CU;
• il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’Assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
• gli eventuali importi delle franchigie, richieste dalla Società e non corrisposte dall’Assicurato;
• la firma dell’assicuratore;
• nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 bis del C.A. l’attestato dovrà contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al Proprietario del veicolo identificato, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di leasing.
La Società rilascia, entro 15 giorni dalla richiesta, duplicato dell’attestazione dello stato del rischio nel caso di:
• deterioramento, smarrimento, mancato pervenimento al Contraente dell’attestazione;
• Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario del veicolo identificato, diverso dal Contraente;
• contratto di noleggio a lungo termine – non inferiore ai dodici mesi –, quando alla scadenza dello stesso il veicolo identificato sia acquisito in proprietà dall’utilizzatore. Nel caso l’utilizzatore voglia far valere l’attestazione per altro veicolo di sua proprietà, deve richiedere al Contraente del precedente contratto assicurativo idonea dichiarazione circa l’effettiva utilizzazione del veicolo riportato sull’attestato da parte del soggetto richiedente.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese di assicurazione, l’attestazione deve essere rilasciata dalla Impresa Delegataria.
La Società non trasmette l’attestazione nel caso di:
• sospensione della garanzia nel corso del contratto;
• cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
Inoltre non trasmette l’attestazione, fatto salvo il caso in cui il periodo di osservazioni risulti concluso, nel caso di:
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale in conseguenza di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all’estero;
• furto del veicolo senza ritrovamento.
Ai sensi dell’art 5 comma 1 bis – Legge n° 40/2007 in caso di cessazione del rischio assicurato, debitamente documentato, di sospensione senza riattivazione o di mancato rinnovo del contatto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Il Contraente deve consegnare l’attestazione dello stato di rischio all’atto della stipulazione del contratto con altra Impresa.
La Società è obbligata a memorizzare i dati contenuti nell’attestazione dello stato di rischio fra i quali la classe CU, quando richiesta. In caso di mancanza della CU stessa, la Società è tenuta alla sua individuazione secondo i criteri disposti dall’allegato 2 del Regolamento Isvap n° 4 del 09/08/2006 e successive integrazioni.
Art. 17 – DENUNCIA DI XXXXXXXX
In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 20 giorni dal suo verificarsi o da quando ne sia venuto a conoscenza l’Ufficio competente del Contraente.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall’ISVAP “Modulo di constatazione amichevole di incidente” (cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
Unitamente al Modulo blu, e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
• alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del C.d.A.
• alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.
Art. 18 – PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 149 e
150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.
Art. 19 – PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 12, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.
Art. 20 – PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art 141 del Codice.
Art. 21 – ASSISTENZA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE
Per i sinistri che rientrano nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, la Società fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione. La Società fornirà tutte le informazioni necessarie per l’interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Qualora non sussistano i requisiti previsti per il risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.
Art. 22 - GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la legge lo preveda o qualora la Società ne faccia espressa richiesta.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE Art. 23 - CONDIZIONI PARTICOLARI PER I VEICOLI A MOTORE
Le condizioni che seguono si intendono direttamente inserite nel contratto, e pertanto pienamente
operanti, in funzione dell’assicurazione dei veicoli e dei rischi alle quali le stesse specificamente si riferiscono nel rispettivo titolo. Si intende altresì che esse, anche senza esplicito rimando, integrano, modificano o derogano le Condizioni Generali di Assicurazione del presente contratto.
• Rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti - veicoli a motore in genere
La Società non effettua la rivalsa nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all’uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell’accertamento.
• Rivalsa per danni a terzi - trasportati compresi - e per guida senza abilitazione – veicoli a motore in genere
La Società non effettua la rivalsa nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso:
• nel caso di danno subito da terzi - trasportati compresi - se la circolazione non avviene in conformità alle indicazioni della carta di circolazione o alle disposizioni vigenti;
• nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal Contraente, dal proprietario, dall’usufruttuario, dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, e chi ha dato il consenso non ne fosse a conoscenza.
• Responsabilità Civile dei trasportati - veicoli a motore in genere
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo stesso, esclusi i danni al veicolo stesso.
• Carico e scarico - veicoli a motore in genere
La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, anche se effettuate con l’utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
• alle persone trasportate sul veicolo e a quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
• alle cose trasportate, in consegna o custodia e a quelle che vengono caricate o scaricate;
• da inquinamento dell’acqua, del suolo e dell’aria.
• Rimorchi - veicoli a motore in genere
L’assicurazione del solo rimorchio staccato dalla motrice vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio stesso in sosta e per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
• Proprietario di rimorchio diverso da quello della motrice - autocarri
L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile nella sua qualità di proprietario del rimorchio che circoli agganciato ad una motrice di terzi. L’assicurazione è operante quando:
· l’indennizzo superi i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di indennizzo eccedente tali massimali, fino alla concorrenza delle somme assicurate nella presente polizza;
· la motrice non risulti assicurata oppure la sua copertura assicurativa non sia comunque operante;
· secondo la legislazione del Paese straniero nel quale è avvenuto il sinistro, il proprietario del rimorchio sia considerato responsabile dei danni provocati quando detto veicolo circola agganciato a una motrice o a un trattore di terzi. Quando il rimorchio descritto in polizza circola agganciato al veicolo trainante di proprietà di terzi ed è coinvolto in un incidente stradale nel territorio di Francia, Germania, Spagna e Grecia, il danneggiato può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a sua scelta nei confronti dell’assicuratore della motrice o a quello del rimorchio.
• Veicoli speciali per portatori di handicap
La copertura assicurativa si estende ai trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici.
• Macchine agricole
La garanzia comprende i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi.
• Sgombero neve – veicoli adibiti occasionalmente a sgombero neve
L’assicurazione copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall’autorità competente.
Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.
Art. 24 - ASSICURAZIONE DI PIÙ VEICOLI CON POLIZZA FLOTTA –
L’assicurazione ha per base una polizza flotta nella quale vengono iscritti unicamente veicoli intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.
Per le movimentazioni delle entità assicurate, che avvengono nel corso dell’annualità (inclusioni/esclusioni/ sostituzioni), il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle normative in vigore all’atto della stipula del contratto; per queste movimentazioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno della notifica formale o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni, dell’eventuale Carta Verde nonché dalla documentazione attestante il motivo dell’esclusione.
I premi relativi alle movimentazioni avvenute in corso d’anno saranno calcolati, in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia assicurativa, in fase di regolazione premio mediante emissione di apposita appendice entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto.
La differenza di premio, che potrà essere positiva o negativa, risultante dall’appendice di regolazione dovrà essere versata entro il 15° giorno dalla data di comunicazione da parte della Società.
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE R.C. AUTO QUALORA IL
VEICOLO ASSICURATO SIA UN NATANTE
Art. 25 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione si intende riferita alla navigazione e alla giacenza in acqua del natante, compresa la navigazione e la giacenza in acque private.
Art. 26 - RICORSO TERZI DA INCENDIO
In caso di responsabilità dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da navigazione, la Società tiene indenne l’Assicurato medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari al massimale di polizza.
In ogni caso la garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della responsabilità civile auto.
Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell’Assicurato e delle persone indicate dall’art. 129 del C.A; sono altresì escluse le cose che si trovino sul natante assicurato.
Art. 27 - ESCLUSIONI
Fermo quanto disposto dall’art. 17 - “Esclusioni e rivalsa” , l’assicurazione non è operante:
a) nel caso di natante con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19 novembre 1992, n. 566), se la navigazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti;
b) per danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.
Art. 28 - LIMITI DI NAVIGAZIONE
L’assicurazione vale per il Mediterraneo, entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO
GARANZIE INCENDIO FURTO E DANNI ACCIDENTALI ART. 29 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A condizione che ciascuna garanzia sia specificamente richiamata in polizza e ne sia corrisposto il relativo premio, la Società si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, completo degli accessori - audiovisivi e non, stabilmente fissati sul veicolo forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, in conseguenza di:
• Furto, totale o parziale, e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo o di quanto nello stesso contenuto. Sono compresi i danni derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso illegale del veicolo stesso.
• Incendio, nonché esplosione, scoppio ed azione del fulmine.
• Danni accidentali (garanzia “kasko”) in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione, nonché a seguito di caduta di sassi, frane, valanghe e slavine.
• Danni da collisione (garanzia “kasko collisione”) esclusivamente in conseguenza di collisione con veicoli identificati in caso di accertata responsabilità, totale o parziale, dell’Assicurato nella causazione del sinistro.
La presente garanzia è prestata, fino alla concorrenza per sinistro della somma convenuta in polizza, nella forma “a primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile.
Danni da collisione con veicoli non assicurati– solo per autovetture.
La Società rimborsa i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (con esclusione pertanto di eventuali danni alle persone che si trovano a bordo del veicolo) a seguito di collisione con altro veicolo che risulti non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria ma venga comunque identificato dall’Autorità Giudiziaria o di polizia con verbale di incidente. L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo definita ai sensi dell’art 2054 c.c., con il limite di euro 4.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo, nella forma “a primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile. La Società liquida l’indennizzo determinato in base alla presente condizione purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.
ART. 30 - RICORSO TERZI DA INCENDIO
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari al massimale di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un danno da circolazione.
Ai fini della prestazione della presente garanzia, si intende richiamato quanto previsto all’art. 129 del CA. (soggetti esclusi dall’assicurazione).
Sono altresì esclusi i danni:
a) a cose che l’Assicurato, anche se a bordo del veicolo, abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, ad eccezione del locale usato come rimessa del veicolo, condotto dall’Assicurato stesso in locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
c) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o di servizio.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice civile.
ART. 31 – ESCLUSIONI
Esclusioni relative alle garanzie incendio, furto, danni accidentali e danni da collisione.
L’assicurazione non comprende i danni:
• causati o agevolati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
• causati o agevolati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atto doloso in genere – salvo quanto compreso nella garanzia “atti dolosi (eventi sociopolitici)” se operante;
• causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofale, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici salvo quanto compreso nelle garanzie “danni accidentali” ed “eventi naturali catastrofali (eventi atmosferici)” se operanti;
• causati da sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare e radioattività;
• determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo stesso;
• verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
• causati da bruciature verificatisi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da incendio, salvo l’azione del fulmine;
• occorsi alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle cose, trovantisi a bordo del veicolo;
• relativamente ai mezzi agricoli, i danni agli attrezzi per lavorazioni varie, anche se montati, agganciati od in altro modo uniti ai mezzi stessi.
Esclusioni relative alle sole garanzie danni accidentali e danni da collisione
L’assicurazione non comprende altresì i danni:
• cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
• verificatisi a causa di xxxxxxx a spinta o a mano, nonché di traino attivo o passivo, salvo riguardino roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
• verificatisi a causa di circolazione al di fuori di sede stradale;
• alle ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria – e cristalli se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia “danni accidentali”;
conseguenti alla guida da parte di persona priva dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
• verificatisi al di fuori dei rischi della circolazione, relativamente alle macchine operatrici, ai carrelli e sgombraneve nonché ai veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o a trasporti specifici.
ART. 32 – RECUPERI
L’Assicurato è tenuto a informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo sottratto o di parti di esso.
GARANZIE ACCESSORIE
Valide soltanto se esplicitamente convenute tra le Parti mediante richiamo in polizza e pagamento del relativo premio
ART. 33 - ATTI DOLOSI (EVENTI SOCIO POLITICI)
La garanzia assicurativa é estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, esclusi i cristalli, in conseguenza di:
• atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici (esclusi i danni da circolazione), di terrorismo e di sabotaggio.
ART. 34 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI (EVENTI ATMOSFERICI)
L’assicurazione comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, esclusi i cristalli, in conseguenza di:
• vento forte, e cose da esso trasportate, tromba d’aria, grandine, accumulo di neve, frana, valanga, slavina;
• terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e allagamento in genere. Nonché in conseguenza di:
• caduta di aeromobili, loro parti o cose dagli stessi trasportati, compresi ordigni bellici non nucleari;
• urto contro animali selvatici.
ART. 35 - ROTTURA CRISTALLI
La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli dell’abitacolo del veicolo a seguito della loro rottura per fatto accidentale o azione di terzi.
L’assicurazione è valida sino alla concorrenza, per sinistro e per anno, della somma convenuta in polizza. Sono esclusi, e comunque non costituiscono danni indennizzabili in base alla presente garanzia, le rigature, le segnature, le screpolature e simili, i danni a fari, fanalini e specchi, nonché i danni ad altre parti del veicolo, anche se causati dalla rottura dei cristalli stessi. E’ in facoltà della Società provvedere direttamente alla riparazione.
Se la Società ha concluso con Società specializzate apposite convenzioni per la riparazione o sostituzione dei cristalli, qualora la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli non avvenga per il tramite dei riparatori convenzionati, l’indennizzo verrà liquidato, entro il massimale convenuto, deducendo una franchigia di 100,00 euro.
CONDIZIONI VALIDE PER LE GARANZIE INCENDIO - FURTO - DANNI ACCIDENTALI - DANNI DA COLLISIONE E ACCESSORIE
ART. 36 - DEROGHE E ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI
a) A parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, limitatamente alle garanzie incendio, furto, danni accidentali, danni da collisione e accessorie, sono compresi i danni causati con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del proprietario o del guidatore del veicolo nonché i danni derivanti da dolo e/o colpa grave delle persone di cui il contraente deve rispondere per legge.
b) A parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile, sono compresi i danni causati o agevolati da tumulti popolari, a condizione che né l’Assicurato né il Contraente vi abbiano preso parte.
c) Relativamente alle garanzie danni accidentali e danni da collisione, la Società rinuncia, nei confronti del conducente, dei trasportati, nonché dei familiari dell’Assicurato con lui conviventi, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le competerebbe ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
ART. 37 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO
La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza, ad adeguare il valore assicurato per il veicolo al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del relativo premio.
ART. 38 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 20 giorni dalla data di accadimento o da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.), con l’indicazione approssimativa del danno, della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nei casi di furto, di rapina o di danno che abbia interessato la garanzia di cui all’art. 41 “Atti dolosi”, dell’evento dovrà anche essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando all’Agenzia o alla Società copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa.
ART. 39 - RIPARAZIONI INDISPENSABILI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE COLPITE DA SINISTRO
Salvo le riparazioni indispensabili per il trasporto del veicolo danneggiato in autorimessa o in autofficina, l’Assicurato non può provvedere ad alcuna riparazione prima di avere ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia del sinistro.
La Società ha diritto di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua dopo il sinistro, corrispondendone il valore.
ART. 40 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
In caso di perdita totale l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di quanto eventualmente residuato. Nel solo caso di perdita totale di autovettura adibita ad uso proprio - e di autoveicolo per trasporto promiscuo - che risultino immatricolati per la prima volta, al momento del sinistro, da non più di sei mesi, l’indennizzo è determinato dal prezzo di listino al netto di eventuali agevolazioni fiscali, incentivi governativi e sconti praticati dalla concessionaria (ad eccezione dello sconto imputabile al ritiro dell’usato), con il massimo della somma assicurata, e ferma l’applicazione dell’art. 52 - “Scoperto e franchigia”. Si considera perdita totale anche il caso in cui l’entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, è pari o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di quanto residuato.
meccaniche soggette ad usura del veicolo stesso, nonché sui pneumatici. L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso.
In caso di danno parziale l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà. Qualora al momento del sinistro il veicolo assicurato risulti immatricolato per la prima volta da non più di 18 mesi, l'ammontare del danno - esclusi i pneumatici - verrà determinato senza tenere conto di alcun deprezzamento. Inoltre, soltanto per le autovetture ad uso proprio e per gli autoveicoli per uso promiscuo, a decorrere dai 18 mesi e fino ai 36 mesi dalla data della prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra sarà applicato soltanto sulle parti
parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la
Se l'assicurazione copre soltanto una
Società risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Per le autovetture il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato sulla base delle quotazioni riportate dalla rivista “Eurotax Giallo” al momento del sinistro. Per le autovetture la cui quotazione non sia riportata dalla citata rivista e per tutti gli altri veicoli il valore viene determinato sulla base delle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate, al momento del sinistro. Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni.
Relativamente alla garanzia danni da collisione, qualora al momento del sinistro il veicolo assicurato risulti immatricolato per la prima volta da non più di 6 anni, l’ammontare del danno alla carrozzeria – esclusi i pneumatici – verrà determinato senza tener conto di alcun deprezzamento. Il deprezzamento sarà applicato, a decorrere dai 18 mesi dalla data della prima immatricolazione, sulle parti meccaniche soggette ad usura e sui pneumatici. L’ammontare del danno non potrà superare il valore commerciale che aveva il veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso.
Relativamente alla garanzia kasko, l’ammontare del danno alla carrozzeria – esclusi i pneumatici
– verrà determinato senza tener conto di alcun deprezzamento. L’ammontare del danno non potrà superare il valore commerciale che aveva il veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso.
della riparazione, le spese di ricovero, i danni da mancato godimento od uso e di altri
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione
eventuali pregiudizi.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
ART. 41 - SCOPERTO E FRANCHIGIA
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidabile ai sensi di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto convenuti in polizza.
ART. 42 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI -PERIZIA CONTRATTUALE
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le Parti. Le eventuali controversie sulla liquidazione stessa possono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre periti, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il collegio si riunisce nel comune sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo perito la nomina viene demandata al Presidente della C.C.I.A.A. competente in relazione alla sede suddetta. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità giudiziaria, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei periti si sia rifiutato di sottoscrivere il
verbale delle operazioni peritali. Le Parti rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, o violazione dei patti contrattuali.
ART. 43 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito presso la Società o l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni non festivi dalla data dell’atto di liquidazione, sempreché l’Assicurato abbia prodotto, nei casi richiesti, copia della denuncia di sinistro presentata all’Autorità competente ed inoltre, in caso di furto del veicolo (ciclomotori esclusi) senza ritrovamento, abbia fatto pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). La Società, nei casi di furto totale o rapina, ha facoltà di richiedere la procura a vendere il veicolo. La Società, sia in caso di furto parziale o totale sia di rapina, ha facoltà, prima di corrispondere l'indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria solo nel caso di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di truffa ai danni dell’Impresa (art. 642 c.p.).
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Norme che regolano l’Assistenza alle Autovetture (autovetture ad uso proprio e da noleggio con conducente, autoveicoli trasporto promiscuo, roulotte, camper ed autocarri immatricolati in Italia di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q, motocicli e quadricicli ad uso proprio)
DEFINIZIONI
Assicurato: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso.
Per le prestazioni alla persona s’intendono le persone trasportate a bordo del veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo assicurato.
Assistenza: è il servizio di Assistenza fornito per conto della Società,
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione contenente la presente copertura “Assistenza”;
Decorrenza e durata: dalla data di decorrenza della polizza R.C. Auto e per tutta la durata della stessa;
Furto: | è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque |
s’impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé e per gli altri; | |
Guasto: | danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue |
parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni | |
normali; | |
Incidente: | il sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, |
negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla | |
circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile | |
all'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali; | |
Incendio: | è la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, |
che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come | |
incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma; |
Infortunio: | evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali | |
obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione del veicolo; | ||
Pra: | Pubblico Registro Automobilistico; | |
Rapina: | è il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si | |
impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, | ||
sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; | ||
Sinistro: | il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, | |
dipendente da xxxxxx, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina | ||
(anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza; | ||
Società: | la Società che presta l’assicurazione; | |
Veicolo: | autovetture ad uso proprio e da noleggio con conducente, autoveicoli trasporto | |
promiscuo, roulotte, camper ed autocarri immatricolati in Italia di peso | ||
complessivo a pieno carico fino a 35 q, motocicli e Quadricicli | ad uso proprio, |
regolarmente assicurati con polizza R.C. Auto dalla Società.
Sono esclusi i mezzi a noleggio libero.
Art. 1 - PRESTAZIONI AL VEICOLO
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA
• Traino
Qualora il veicolo abbia subito un sinistro tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro un raggio di 70 km. dal luogo in cui si è verificato il sinistro.
La garanzia è operante anche in caso di errato rifornimento del carburante.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo, salvo quanto previsto dalla prestazione al punto 1.3.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).
• Officina mobile in Italia
Qualora a seguito di guasto il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un’Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. La garanzia è operante anche per la foratura, per mancanza di carburante e smarrimento chiavi.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di euro 500,00 per sinistro.
I predetti costi, che restano a carico della Società, sono quelli per la chiamata dell’officina mobile e per l’intervento dell’operatore inteso come atto di prima e/o provvisoria riparazione o semplice manutenzione per consentire il proseguimento del viaggio. In questo contesto rimangono a carico dell’Assicurato i costi dei materiali d’uso e di consumo (lubrificanti, carburante e simili) impiegati. Saranno ancora a carico dell’Assicurato i costi per l’effettiva riparazione del veicolo, anche se effettuata immediatamente dall’officina mobile stessa, nonché il costo dei pezzi di ricambio, degli accessori, dei materiali d’uso e di consumo impiegati nella riparazione.
Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione di cui al punto 1.1 Traino.
Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
• Demolizione del veicolo in Italia
Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art. 15; Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D. lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.
La Società terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.
L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione: libretto di circolazione in originale;
foglio complementare o certificato di proprietà in originale; targhe autoveicolo;
In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
codice fiscale (fotocopia);
documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha disponibili i sopra citati documenti.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".
• Veicolo in sostituzione in Italia
Qualora, in conseguenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un’officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Società, un'autovettura di 1200 c.c. di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo per sinistro di:
- tre giorni consecutivi in caso di guasto
- cinque giorni consecutivi in caso di danno parziale per incidente, incendio, rapina e furto parziale
- trenta giorni in caso di rapina e furto totale
Tale autovettura in sostituzione adibita ad uso privato, senza autista, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Nella prestazione “Veicolo in sostituzione in Italia” restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dallo stesso La prestazione non è operante per
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
• Taxi per il recupero dell’autovettura sostitutiva
Qualora l’Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio presso la quale la Struttura Organizzativa ha messo a disposizione un’autovettura in sostituzione, in base all’art. 1.5 che precede, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un taxi presso l’Assicurato per permettergli di raggiungere la società di autonoleggio.
La Società terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di euro 50,00 per sinistro.
Art. 2 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
3.1 Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza.
3.2 La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
3.3 Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell'Assicurato;
d) suicidio o tentato suicidio;
e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche;
f) infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
g) non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
3.4 Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
3.5 La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
3.6 Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C..
3.7 Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
3.8 L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa.
3.9 Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30
giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
3.10 A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le prestazioni di cui alla presente polizza, saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Società assicuratrice che ha erogato la prestazione.
3.11 Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.
3.12 Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello di residenza o domicilio del Contraente.
ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
1. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
2. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza stessa.
3. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
6. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C..
7. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
8. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa.
9. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
10. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con
altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
11. Qualora l’Assicurato, in caso di sinistro, attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.
12. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano disposizioni della legge.