Processi, controversie giudiziarie Clausole campione

Processi, controversie giudiziarie. 1603 luglio 13, Per incarico del papa Clemente VIII si raccomanda al vescovo di Trento e al vicario generale di indagare per conoscere gli autori di un furto ai danni di Giovanni Ciurlet- ti: BCT2–2151 - 1803, Soluzione arbitrale nella causa tra Francesco Sigismondo conte di Terlago e i fratelli Ciurletti: BCT1–5604/25 - 1811, Impegni di debito assunti dai fratelli Giovanni Battista, Giuseppe e Luigi Ciurletti verso Maddalena, figlia di Antonio Ciurletti: BCT1–5604/28 CLES Membri appartenenti alla famiglia Cles sono noti dalla metà del XII secolo, nel corso del quale appaiono esercitare il ruolo di gastaldi vescovili. L’affidamento continuato della “war- da” del castello di Cles e di altri della valle di Non fece sì che verso la fine del XIII secolo al - cuni personaggi appartenenti alla famiglia incominciassero a qualificarsi come “milites”. Già dall’inizio del XIII secolo la famiglia era suddivisa in diversi rami, uno dei quali, stanziato nel castello di S. Ippolito presso Mechel, assunse il nome di “Cles di S. Ippolito”. Fedelmente al servizio dei vescovi di Trento fin verso la metà del XIII secolo i Cles entrarono ben presto in alleanza con Mainardo II di Tirolo che si servì di loro per acquisire il controllo di numerosi castelli nella Valle di Non e nella Val d’Adige. Dei numerosi rami che mantennero i diritti su castel Cles a fine secolo XIV ne era rimasto solo uno, che dovette dividere i diritti di castel - lania con il ramo di S. Ippolito. In seguito alle rivolte popolari del 1407 i Cles subirono danni considerevoli ed il castello di S. Ippolito fu distrutto assieme a quelli di Altaguardia e Tuen- no. Nel secondo decennio del XV secolo il ramo di S. Ippolito era già estinto. Sopravvisse il solo ramo di castel Cles con Giorgio, che sposato in prime nozze con Margherita di Sporo e in seconde con Margherita Thun, ebbe un solo figlio di nome Ildebrando. Quest’ultimo, spo- sato con Dorotea Fuchs, ebbe 11 figli, fra i quali il più noto Bernardo, vescovo di Trento e Bressanone, cardinale e cancelliere del regno.
Processi, controversie giudiziarie. 1592 maggio 14, Sentenza arbitrale nella causa tra Francesco fu Pietro Dalla Mora di Levi- co e mastro Bartolomeo fu Gaspare Facchinelli di Viarago: BCT2–2428 FAES

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  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.

  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

  • Composizione delle controversie In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.

  • Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

  • COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. All’IVASS L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. PRIMA DI RICORRERE PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie che possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.