PROGRESSIONE PROFESSIONALE. 1. In corrispondenza allo sviluppo della professionalità del personale della scuola, conseguente sia al regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni di cui agli artt. 32. 38 e 49, sia alla partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento di cui al successivo art. 28, al personale medesimo è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. 2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall' allegata tabella B, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, ivi compresa la partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento di cui al comma 1. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio o dalla retribuzione. Gli obblighi relativi alla formazione si intendono assolti quando il personale, nel periodo considerato, abbia regolarmente frequentato attività formative per un numero di ore complessivo non inferiore a cento. Per il personale ATA inquadrato nelle qualifiche di collaboratore scolastico ed equiparate e di assistente amministrativo ed equiparate, il numero di ore deve essere non inferiore a sessanta. Per il passaggio alla seconda posizione stipendiale, il limite minimo delle attività formative è ridotto del 50 per cento; in tale limite sono comprese le attività di formazione iniziale previste per il periodo di prova. I periodi trascorsi in posizioni per le quali le leggi vigenti e le norme contrattuali prevedono la valutazione come servizio effettivo sono considerati utili ai fini di cui al presente articolo. 3. Il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti: a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per i capi di istituto e per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA; b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per i capi di istituto e per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA; c) in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di formazione, il passaggio di posizione stipendiale decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui sono stati raggiunti detti minimi, al termine del periodo indicato nell'allegata tabella B. 4. Il passaggio tra una fascia e l'altra potrà essere anticipato nel tempo per effetto della valutazione di ulteriori parametri ponderati secondo le specifiche tipologie professionali, quali: a) titoli accademici, professionali e culturali coerenti con il profilo professionale di appartenenza; b) crediti professionali oggettivamente certificabili, derivanti dalle esperienze di servizio e dalle attività di formazione; c) accertamento di particolari qualità dell'attività professionale, a richiesta dell'interessato; Tali parametri possono dar luogo ad anticipazione esclusivamente dopo il primo biennio del periodo di maturazione della posizione stipendiale. La declaratoria puntuale dei predetti parametri, la loro combinazione, le modalità di accertamento e i criteri di valutazione verranno definiti tra le parti nel successivo accordo entro il 30 novembre 1995, con decorrenza dal 1.1.96
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale
PROGRESSIONE PROFESSIONALE. (1. In corrispondenza allo ) La progressione economica nel livello retributivo inferiore si sviluppa su tre classi biennali del sei percento, computati sullo stipendio iniziale del livello, previa valutazione soddisfacente sullo sviluppo della professionalità del personale della scuolapersonale, conseguente sia al regolare svolgimento, nel tempo, tenuto conto delle funzioni di cui agli artt. 32. 38 e 49, sia alla partecipazione alle connesse attività di formazione ed e aggiornamento necessarie per acquisire maggiore competenza e esperienza professionale all'interno della qualifica funzionale di cui al successivo art. 28, al personale medesimo è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendialiappartenenza.
(2. Il ) Nell'ambito della singola qualifica funzionale il passaggio tra al livello superiore avviene dopo otto anni di servizio effettivo nella medesima qualifica funzionale ed è subordinato ad una posizione stipendiale valutazione soddisfacente del competente superiore, la quale deve tenere conto dello sviluppo professionale conseguito nell'arco degli anni di servizio nel livello inferiore.
(3) La progressione economica del livello retributivo superiore si sviluppa su scatti biennali del tre percento, computati sullo stipendio iniziale del livello, previa valutazione soddisfacente sullo sviluppo della professionalità del personale, tenuto conto dell'esperienza e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall' allegata tabella Bcompetenza professionale acquisita, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, ivi compresa la partecipazione ad anche mediante attività di formazione ed aggiornamento e aggiornamento, nell'ambito della qualifica funzionale di cui appartenenza.
(4) Le classi e gli scatti di stipendio, anche se convenzionali, nonché il passaggio al comma livello superiore sono conferiti con decorrenza dal 1. Il servizio ° giorno del mese nel quale matura il relativo diritto.
(5) La progressione economica, compreso il passaggio al livello superiore, si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo applica anche al personale non di maturazione ruolo.
(6) Nel contratto di comparto sono stabilite le modalità della posizione stipendiale, non sia incorso valutazione ai fini della progressione professionale.
(7) Al personale in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio o dalla retribuzione. Gli obblighi relativi alla formazione si intendono assolti quando il personale, nel periodo considerato, abbia regolarmente frequentato attività formative per un numero possesso di ore complessivo una specifica esperienza professionale non inferiore a cento. Per il personale ATA inquadrato nelle qualifiche cinque anni può essere attribuito, in sede di collaboratore scolastico ed equiparate e di assistente amministrativo ed equiparate, il numero di ore deve essere non inferiore a sessanta. Per il passaggio alla seconda posizione stipendiale, il limite minimo delle attività formative è ridotto del 50 per cento; in tale limite sono comprese le attività di formazione iniziale previste per il periodo di prova. I periodi trascorsi in posizioni per le quali le leggi vigenti e le norme contrattuali prevedono la valutazione come servizio effettivo sono considerati utili ai fini di cui al presente articolo.
3. Il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per i capi di istituto e per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per i capi di istituto e per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA;
c) in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di formazione, il passaggio di posizione stipendiale decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui sono stati raggiunti detti minimi, assunzione o nel corso o al termine del periodo indicato nell'allegata tabella B.
4di prova, un aumento dello stipendio iniziale di livello fino ad un'anzianità convenzionale di dieci anni, semprechè non vi sia la sufficiente disponibilità di personale interno in possesso della richiesta specifica esperienza professionale. Il passaggio tra una fascia L'attribuzione di tale beneficio, compresa la sua decorrenza, deve essere prevista nel bando di concorso, previa autorizzazione dell'organo di governo del rispettivo ente, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del rispettivo comparto. Esso può essere attribuito per l'accesso, anche mediante la mobilità verticale, ai profili professionali individuati all'inizio di ogni anno dall'organo di governo di ogni singolo ente, tenuto conto della situazione del mercato di lavoro per la relativa categoria professionale e l'altra potrà essere anticipato nel tempo della particolare qualificazione o esperienza professionale richiesta per effetto della valutazione lo svolgimento delle mansioni previste. L'anzianità convenzionale viene determinata dalla commissione di ulteriori parametri ponderati secondo le specifiche tipologie professionaliesame o da apposita commissione, quali: a) titoli accademici, professionali e culturali coerenti con il profilo professionale di appartenenza; b) crediti professionali oggettivamente certificabili, derivanti dalle esperienze di servizio e dalle attività di formazione; c) accertamento di particolari qualità dell'attività professionale, a richiesta dell'interessato; Tali parametri possono dar luogo ad anticipazione esclusivamente dopo il primo biennio del periodo di maturazione della posizione stipendialecomposta da tre esperti. La declaratoria puntuale dei predetti parametri, la loro combinazione, le modalità di accertamento e i criteri di valutazione verranno definiti tra le parti nel successivo accordo entro il 30 novembre 1995, con decorrenza dal 1.1.96Tale
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