Common use of Prolungamento orario Clause in Contracts

Prolungamento orario. Al personale docente con 18 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 24 ore settimanali. Al personale docente in scuole primarie con 24 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 32 ore settimanali. Al personale docente in scuole dell'infanzia con 34 ore settimanali può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 38 ore settimanali Agli educatori di convitto con 36 ore settimanali può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 40 ore settimanali. Gli incarichi in prolungamento di orario sono conferiti per l'intera durata dell'anno scolastico. La retribuzione spettante per ciascuna ora di prolungamento d'orario rispettivamente oltre la 18ma, la 24ma, la 34ma e la 36ma è pari rispettivamente all'80% di un 18mo, di un 24mo, di un 34mo e di un 36mo della rispettiva retribuzione globale in atto. In accordo con il docente, le ore di prolungamento orario, nelle scuole secondarie di I e II grado, possono essere compensate con un egual numero di ore di ferie aggiuntive da godersi nel periodo estivo in aggiunta alle ferie ordinarie.

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Prolungamento orario. Al personale docente con 18 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 24 ore settimanali. Al personale docente in scuole primarie con 24 ore settimanali di insegnamento insegna- mento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 32 ore settimanali. Al personale docente in scuole dell'infanzia dell’infanzia con 34 ore settimanali può essere es- sere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 38 ore settimanali setti- manali. Agli educatori di convitto con 36 ore settimanali può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 40 ore settimanali. Gli incarichi in prolungamento di orario sono conferiti per l'intera l’intera durata dell'anno dell’anno scolastico. La retribuzione spettante per ciascuna ora di prolungamento d'orario rispettivamente d’orario ri- spettivamente oltre la 18ma, la 24ma, la 34ma e la 36ma è pari rispettivamente all'80rispettiva- mente all’80% di un 18mo, di un 24mo, di un 34mo e di un 36mo della rispettiva ri- spettiva retribuzione globale in atto. In accordo con il docente, le ore di prolungamento orario, nelle scuole secondarie se- condarie di I e II grado, possono essere compensate con un egual numero di ore di ferie aggiuntive da godersi nel periodo estivo in aggiunta alle ferie ordinarie.

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Prolungamento orario. Al personale docente con 18 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 24 ore settimanali. Al personale docente in scuole primarie con 24 ore settimanali di insegnamento insegna- mento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 32 ore settimanali. Al personale docente in scuole dell'infanzia dell’infanzia con 34 ore settimanali può essere es- sere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 38 ore settimanali setti- manali. Agli educatori di convitto con 36 ore settimanali può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 40 ore settimanali. Gli incarichi in prolungamento di orario sono conferiti per l'intera l’intera durata dell'anno dell’anno scolastico. La retribuzione spettante per ciascuna ora di prolungamento d'orario rispettivamente d’orario ri- spettivamente oltre la 18ma, la 24ma, la 34ma e la 36ma è pari rispettivamente all'80rispettiva- mente all’80% di un 18mo, di un 24mo, di un 34mo e di un 36mo della rispettiva ri- spettiva retribuzione globale in atto. In accordo con il docente, le ore di prolungamento orario, nelle scuole secondarie di I e II grado, possono essere compensate con un egual numero di ore di ferie aggiuntive da godersi nel periodo estivo in aggiunta alle ferie ordinarie.

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Prolungamento orario. Al personale docente con 18 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 24 ore settimanali. Al personale docente in scuole primarie con 24 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 32 ore settimanali. Al personale docente in scuole dell'infanzia dell’infanzia con 34 ore settimanali può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 38 ore settimanali settimanali. Agli educatori di convitto con 36 ore settimanali può essere richiesto richie- sto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 40 ore settimanalisettima- nali. Gli incarichi in prolungamento di orario sono conferiti per l'intera l’intera durata dell'anno dell’anno scolastico. La retribuzione spettante per ciascuna ora di prolungamento d'orario d’ora- rio rispettivamente oltre la 18ma, la 24ma, la 34ma e la 36ma è pari rispettivamente all'80rispettiva-mente all’80% di un 18mo, di un 24mo, di un 34mo e di un 36mo della rispettiva retribuzione globale in atto. In accordo con il docente, le ore di prolungamento orario, nelle scuole secondarie di I e II grado, possono essere compensate con un egual numero di ore di ferie aggiuntive da godersi nel periodo estivo in aggiunta alle ferie ordinarie.

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