Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente e del dipendente e dall’obbligo della stessa e lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata. La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate alle singole Amministrazioni, sentite le RSU o le RSA, in caso di mancata costituzione delle RSU. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all’art. 45 del presente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di € 21,00 lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata l’attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell’interessata o dell’interessato. Di norma non possono essere previste per ciascuna dipendente o per ciascun dipendente più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.
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Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine all’opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le rappresen- tanze sindacali di cui all’art. 77. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente e del dipendente e dall’obbligo della stessa e per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata. La valutazione , secondo intese da definirsi in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate alle singole Amministrazioni, sentite le RSU o le RSA, in caso di mancata costituzione delle RSUsede locale. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali infrasettima- nali, di cui all’art. 45 29 del presente CCNLcontratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di € 21,00 21,69 euro lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima durata minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. L’articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, durata inferiore alle 4 ore. In caso di chiamata chiamata, l’attività prestata viene retribuita computata come lavoro straordinario supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed e a richiesta dell’interessata o dell’interessato. Di norma norma, non possono potranno essere previste per ciascuna dipendente o previsti per ciascun dipendente più di 8 turni otto giorni di pronta disponibilità al nel mese.
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Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine al- l’opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.70. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente e del dipendente di- pendente e dall’obbligo della stessa e per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata. La valutazione , secondo intese da definirsi in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate alle singole Amministrazioni, sentite le RSU o le RSA, in caso di mancata costituzione delle RSUsede locale. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali infrasettimanali, di cui all’art. 45 28 del presente CCNLcontratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di € 21,00 21,69 euro lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima durata minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. L’articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, durata in- feriore alle 4 ore. In caso di chiamata chiamata, l’attività prestata viene retribuita computata come lavoro straordinario supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed e a richiesta dell’interessata o dell’interessato. Di norma norma, non possono potranno essere previste per ciascuna dipendente o previsti per ciascun dipendente più di 8 turni otto giorni di pronta disponibilità al nel mese.
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Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine alla op- portunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 75. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente e del dipendente e dall’obbligo della stessa e per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata. La valutazione , secondo intese da definirsi in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate alle singole Amministrazioni, sentite le RSU o le RSA, in caso di mancata costituzione delle RSUsede locale. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali infraset- timanali, di cui all’art. 45 24 del presente CCNLcontratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanalesetti- manale. Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmatoprogramma- to, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di € 21,00 lorde 21,69 lordi per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima durata minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. L’articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, durata inferiore alle 4 ore. In caso di chiamata l’attività prestata viene retribuita computata come lavoro straordinario supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed e a richiesta dell’interessata o dell’interessato. Di norma norma, non possono potranno essere previste per ciascuna dipendente o previsti per ciascun dipendente più di 8 turni giorni di pronta disponibilità al nel mese.
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Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità sostituisce i servizi di guardia per particolari tipi di prestazioni e di situazioni organizzative nei limiti ritenuti necessari per assicurare la continuità del servizio, previo accordo con le XX.XX. Esso è caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente e del dipendente dirigente e dall’obbligo della stessa e per lo stesso di raggiungere il presidio nel entro il più breve tempo possibile rispettando i tempi stabiliti dalla chiamata. La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate alle singole AmministrazioniStruttura sanitaria, sentite le RSU o le RSA, in caso di mancata costituzione delle RSU. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all’art. 45 del presente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanaleXX.XX. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmatodisponibilità, è organizzato dalla Direzione Sanitaria della Struttura sanitaria, ha durata massima di compresa tra le 12 e le 24 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di € 21,00 21,69 euro lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima durata minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata l’attività prestata viene retribuita computata come lavoro supplementare o straordinario o oppure compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed e a richiesta dell’interessata o dell’interessato; comunque il dirigente chiamato in servizio deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle ore di riposo. Di norma non possono potranno essere previste per ciascuna dipendente o previsti, per ciascun dipendente dirigente, più di 8 turni 10 giorni di pronta disponibilità al mese, fatte salve diverse intese con le XX.XX.
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Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente e del dipendente e dall’obbligo della stessa e lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata. La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate alle singole Amministrazioni, sentite al rapporto tra le RSU o le RSA, parti in caso di mancata costituzione delle RSUsede aziendale. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all’art. 45 46 del presente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di € 21,00 lit. 40.000 lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata l’attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell’interessata o dell’interessato. Di norma non Non possono essere previste per ciascuna dipendente o per ciascun dipendente più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.
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Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente e del dipendente e dall’obbligo della stessa e lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata. La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate alle singole Amministrazioni, sentite al rapporto tra le RSU o le RSA, parti in caso di mancata costituzione delle RSUsede aziendale. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all’artall’Art. 45 46 del presente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di € 21,00 lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata l’attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell’interessata o dell’interessato. Di norma non possono essere previste per ciascuna dipendente o per ciascun dipendente più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.
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