Prospetto dei pagamenti Clausole campione

Prospetto dei pagamenti. L’articolo 1.2 dell’Accordo viene integralmente sostituito dal testo di seguito riportato:
Prospetto dei pagamenti. Al fine di facilitare la lettura delle competenze economiche da corrispondere all’AUSL Toscana Centro, relative ai periodi di sovrapposizione temporale degli atti aggiuntivi alla convenzione stipulata il 6 aprile 2004 tra le parti contraenti, è stato predisposto un prospetto che dettaglia gli importi omnicomprensivi delle competenze annuali che Autostrade per l’Italia deve corrispondere, riportando anche gli importi dei pagamenti previsti da ogni atto aggiuntivo. Detto prospetto, sottoscritto dalle parti contraenti, viene allegato al presente atto sub “B” per farne parte integrante e sostanziale. Agli importi contenuti nell’allegato al presente atto sub “B” deve essere aggiunta IVA di legge.

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  • Tracciabilità dei pagamenti 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4. 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5. 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale. 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

  • Ritardo nei pagamenti In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).

  • Pagamenti L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • Modalità di trattamento dei dati Tutti i tuoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

  • Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

  • Modalità di pagamento Il Gestore indica sul proprio sito web ed in fattura le modalità di pagamento delle fatture prevedendo modalità il più possibile differenziate, garantendo comunque una modalità di pagamento della bolletta senza addebito di commissioni. Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all’utente finale un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l’utilizzo di detta modalità. Il Gestore mette a disposizione dell’utente finale medesimo almeno i seguenti mezzi di pagamento della bolletta: a) contanti b) assegni circolari o bancari; c) carta bancaria e/o carta di credito; d) A mezzo delega permanente (SDD) presso qualsiasi sportello bancario italiano (senza spese SDD, salvi altri diritti della Banca) e) bollettino postale, con addebito di spese. In ogni caso non devono essere previste forme di riscossione direttamente nelle abitazioni degli utenti e tale comunicazione deve essere espressamente indicata in bolletta e pubblicizzata. Il Gestore garantisce la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura superi del 100% l’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. In tal caso viene riconosciuta all’Utente la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione indicata sul sito web, fatto salvo un diverso accordo tra le parti. Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’Utente che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno successivo alla scadenza della relativa fattura. Il Gestore indica sul proprio sito web le eventuali maggiorazioni relative ai pagamenti rateali. In ogni caso gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora il maggior importo fatturato derivi da prolungati periodi di sospensione della fatturazione o dalla presenza di elevati conguagli causati dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista per cause imputabili al Gestore.

  • MODALITA’ DI PAGAMENTO 14.1 L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Casa di Cura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla Casa di Cura stesse sulla base del ritorno regionale. L’Azienda, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile provvederà entro 60 giorni dall’erogazione delle prestazioni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento al pagamento mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura o altrimenti comunicato per iscritto dalla Casa di Cura. Nessuna prestazione sarà remunerata se non rappresentata nel Flusso SPA/SDO. 14.2 I termini di decorrenza dei pagamenti sono interrotti in caso di contestazioni. 14.3 Per le prestazioni specialistiche le modalità di gestione del ticket si fa riferimento a quanto stabilito negli accordi di cui alle Delibere del Direttore Generale n. 717/2019 e n. 1051 del 09-09-2020. 14.4 La Casa di Cura, riscuotendo gli importi della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e la quota ricetta per conto dell’Azienda, assume la veste di agente contabile e, come tale, è soggetto alla vigente normativa in materia. 14.5 L'Azienda sanitaria si riserva di accettare l'eventuale cessione da parte della casa di Cura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda sanitaria si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Casa di Cura cessionaria, a meno che non sussistano specifiche circostanziate ragioni che lo impediscano. Resta inteso che la Casa di Cura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda sanitaria delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto. 14.6 Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica della congruità con i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda, nell’ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regioni.

  • VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.