Common use of Provincia di Lucca Clause in Contracts

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possesso, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0013336/2019 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi ➢ SCHEDA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, “Modello dichiarazioni integrative” reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - Sempre obbligatorio – Inoltre, in caso di operatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. 24/05/2019 - 16.3.6 ➢ ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/ CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE [Originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti oppure scansione della copia autentica dell’originale cartaceo, rilasciata da notaio, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio - Obbligatorio soltanto in caso di raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di concorrenti/GEIE già costituto – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante della mandataria] ➢ CONTRATTO DI AVVALIMENTO stipulato ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 UNITAMENTE AI DOCUMENTI IN ESSO PREVISTI – [Originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti oppure scansione dell’originale cartaceo firmato tradizionalmente, purchè corredato dai documenti di identità dei firmatari - Obbligatorio soltanto in caso di avvalimento, volontario o necessario Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria] ➢ RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis X.X. 000/0000 – [Originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione dell’originale cartaceo firmato tradizionalmente, purchè corredata dal documento di identità del firmatario - Obbligatorio soltanto in caso di concordato preventivo (art. 186- bis R.D. 267/1942) – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria]. ➢ DOCUMENTO F23, attestante l’avvenuto pagamento DELL’IMPOSTA DI BOLLO [Scansione della ricevuta di pagamento – copia informatica dell’F23 - Sempre obbligatorio – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria] Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: - dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); - dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx 0 – Lucca, C.F. 80001210469); - del codice ufficio o ente (campo 6: TZQ); - del codice tributo (campo 11: 456T) - della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – per la procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento dell’accordo quadro per il noleggio e l'installazione di strumenti di rilevazione a distanza degli eccessi di velocità, nonché per l'acquisizione dei servizi di gestione integrata del processo sanzionatorio, di rappresentanza legale nel contenzioso, di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale. CIG 7913233E70”. ➢ GARANZIA di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), 93 del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 di Euro 87.930,00 (Euro ottantasettemilanovecentotrenta/zero centesimi) (cauzione provvisoria), salvo riduzione di legge [Quietanza o fideiussione originale, in sede formato elettronico e firmato digitalmente oppure scansione dell'originale cartaceo firmato tradizionalmente, purchè corredato dal documento di gara dovranno identità del fideiussore – Sempre obbligatorio – Deve essere indicate le generalità caricato sul sistema dal legale rappresentante del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate della mandataria] Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 N.0013336/2019 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possessocostituzione della garanzia mediante cauzione, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicatee quindi in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato nel corso del giorno di deposito, assegno circolare o bonifico il deposito provvisorio dovrà essere effettuato presso la sezione di tesoreria provinciale di Lucca, Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo scpa, Viale Castracani nc. 1070, IBAN/BBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, SWIFT/BIC BCCF IT33, a titolo di pegno a favore della Provincia di Lucca. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta per la procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento dell’accordo quadro per il noleggio e l'installazione di strumenti di rilevazione a distanza degli eccessi di velocità, nonché per l'acquisizione dei servizi di gestione integrata del processo sanzionatorio, di rappresentanza legale nel contenzioso, di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale. CIG 7913233E70”.

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Samples: Contratto Di Avvalimento Stipulato Ai Sensi Dell’art. 89 Del d.lgs. 50/2016 Unitamente Ai Documenti in Esso Previsti – [Originale in Formato Elettronico Firmato Digitalmente Dai Contraenti Oppure Scansione Dell’originale Cartaceo Firmato Tradizionalmente, Purchè Corredato Dai Documenti Di Identità Dei Firmatari Obbligatorio Soltanto in Caso Di Avvalimento, Volontario O Necessario Deve Essere Caricato Sul Sistema Dal Legale Rappresentante Del Concorrente O Della Mandataria]

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0031273/2019 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Documento Principale I consorzi Inoltre, in caso di cui all’artconsorzio ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c)) del D.Lgs. 50/2016, del Codice sono tenuti ad indicare anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per qualela quale il/i consorziataconsorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e il consorzio concorrefirmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. Ai Inoltre, in caso di cooptazione ai sensi dell’art. 4892, comma 75, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti D.P.R. n. 207/2010 anche il legale rappresentante di partecipare alla gara in più di ciascuna impresa associata (cooptata) deve compilare e firmare un raggruppamento temporaneo proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 della mandataria. 10/12/2019 - 11.7.4 Inoltre, in caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186- bis R.D. 267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. ➢ MODELLO INTEGRATIVO DGUE reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - alle consorziate per le quali Sempre obbligatorio – Inoltre, in caso di operatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i consorzi documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. Inoltre, in caso di cui all’artconsorzio ai sensi dell'art. 45 45, comma 2, lettere b) e c) del CodiceD.Lgs. 50/2016, concorrono è fatto divieto anche il legale rappresentante di partecipareciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. Inoltre, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, la cooptazione n. 207/2010 anche il legale rappresentante di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è ciascuna impresa associata (cooptata) deve compilare e firmare un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. Inoltre, in caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186- bis R.D. 267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve tutti i documenti devono essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), caricati sul sistema dal legale rappresentante del D.Lgs. 50/2016, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possesso, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicatedella mandataria.

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Samples: Contratto Di Avvalimento Stipulato Ai Sensi Dell’art. 89 Del d.lgs. 50/2016, Unitamente Ai Documenti in Esso Richiamati – [Originale in Formato Elettronico Firmato Digitalmente Dai Contraenti Obbligatorio Soltanto in Caso Di Avvalimento, Volontario O Necessario Deve Essere Caricato Sul Sistema Dal Legale Rappresentante Del Concorrente O Della Mandataria]

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0021363/2020 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale Il tutto come meglio descritto all’art.5 del Capitolato Speciale d’Appalto. I consorzi Servizi avranno una programmazione coerente con le disponibilità finanziarie del Bilancio pluriennale della Provincia di cui all’artLucca. 45Con l'affidamento dell’accordo quadro l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i lavori che saranno successivamente richiesti, comma 2mediante invio di apposito “Ordinativo di Servizio”, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per qualeentro il periodo di validità dell’accordo ed entro il limite massimo di importo complessivo previsto senza che l'Appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/i consorziata/e il consorzio concorreo indennizzo o maggiori compensi di sorta. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 08/10/2020 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali L’affidamento dell’accordo quadro non impegna in alcun modo l’Amministrazione ad appaltare tutti i consorzi lavori nei limiti di cui all’artimporto definiti dall’accordo. 45 comma 2, lettere b) e c) Gli interventi affidati a seguito di Ordinativo saranno remunerati mediante l’applicazione del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, ribasso complessivo offerto in sede di gara dovranno all’Elenco Prezzi Unitari. Gli Ordinativi di Servizio potranno essere indicate le generalità del consorzio di qualsiasi importo e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazionetipologia ricompresa nell’accordo quadro a discrezione dell’Xxx.xx Provinciale. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiestiL’appalto ha per ubicazione territoriale, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia tutta la rete stradale gestita dalla provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi (n.75 strade provinciali e n.3 strade Regionali) dal limite nord della Provincia (confine con le province di Massa, Reggio Xxxxxx, Modena dove sono presenti diversi da quelli richiesti nel bandopassi appenninici) a quello Est e sud (confine con le provincie di Pistoia, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori Firenze e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possesso, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicatePisa) fino alla costa Tirrenica.

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Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0009887/2018 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi Inoltre, in caso di cui all’artconsorzio ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. Inoltre, in caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186-bis R.D. 267/1942), anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del Codice sono tenuti ad indicare per quale/concorrente o della mandataria. 04/04/2018 - 17.2.4 ➢ MODELLO INTEGRATIVO DGUE reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - Sempre obbligatorio – Inoltre, in caso di operatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i consorziata/e il documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. ➢ Inoltre, in caso di consorzio concorreai sensi dell'art. Ai sensi dell’art. 4845, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede anche il legale rappresentante di gara dovranno ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere indicate le generalità caricati sul sistema dal legale rappresentante del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidatidella mandataria. Verrà verificatoInoltre, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possessoavvalimento, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicatevolontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186-bis R.D. 267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

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Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0021363/2020 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi ➢ DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - Sempre obbligatorio – Inoltre, in caso di cui all’artoperatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. 08/10/2020 - 11.7.4 Inoltre, in caso di consorzio ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c)) del D.Lgs. 50/2016, del Codice sono tenuti ad indicare anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per qualela quale il/i consorziataconsorzio/e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti i ha dichiarato di partecipare alla gara deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. Inoltre, in più caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186- bis R.D. 267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. ➢ MODELLO INTEGRATIVO DGUE reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - Sempre obbligatorio – Inoltre, in caso di operatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento temporaneo o deve firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. Inoltre, in caso di consorzio ordinario di concorrentiai sensi dell'art. 45, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede anche il legale rappresentante di gara dovranno ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere indicate le generalità caricati sul sistema dal legale rappresentante del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidatidella mandataria. Verrà verificatoInoltre, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possessoavvalimento, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicatevolontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186-bis R.D. 267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

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Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0001347/2020 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono per posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di appalto. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione aggiudicatrice e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte della Amministrazione aggiudicatrice, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito nell’area riservata alla gara. Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I consorzi concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica. 20/01/2020 - 17.2.4 L’Amministrazione aggiudicatrice utilizzerà per le comunicazioni di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 9276, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, 50/2016 l’indirizzo PEC che il concorrente fornisce in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificatopresentazione dell’offerta o, in capo all’impresa cooptatamancanza di esplicita indicazione, sia quello che sarà acquisito d'ufficio presso la competente CCIAA. Laddove il possesso dei requisiti concorrente intenda ricevere le comunicazioni di ordine generale sia cui all'art. 76 sopra citato con un mezzo diverso, è tenuto a modificare espressamente il possesso dei requisiti testo del modello “Scheda Dichiarazioni integrative” messo a disposizione dalla stazione appaltante sul sistema. Riproduzione cartacea di idoneità professionaleoriginale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da Stagista Centro Unico Gare (CUG) il giorno 20/01/2020 attraverso il software SicraWeb. In caso di mancato possessoraggruppamenti temporanei, l’impresa GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non potrà eseguire ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Gli esiti della procedura d’appalto (denominazione del vincitore, graduatoria delle offerte, soglia d’anomalia, ecc.) saranno altresì pubblicati sul sito internet della Provincia (xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx Avvisi, bandi e gare) e con le lavorazioni indicatealtre forme eventualmente previste dalla normativa vigente.

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Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0001347/2020 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi ➢ IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cauzione definitiva) da parte di un fideiussore di cui all’artall'art. 4593 comma 8 D.Lgs. 50/2016 [Documento originale, comma 2in formato elettronico e firmato digitalmente oppure scansione dell’originale cartaceo firmato olograficamente, lettere b) purchê corredato dal documento di identità del fideiussore – Sempre obbligatorio, solo se la partecipante non sia micro, piccola e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/media impresa e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticostituiti esclusivamente da microimprese, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi piccole e medie imprese. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 45 103, comma 29 del D. Lgs. 20/01/2020 - 17.2.4 Se la garanzia provvisoria è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, lettere bl’impegno richiesto in questo punto può fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa; Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da Stagista Centro Unico Gare (CUG) e cil giorno 20/01/2020 attraverso il software SicraWeb. Se la garanzia provvisoria è prestata mediante cauzione (deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) deve essere prodotto separatamente un documento contenente l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in contratto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi ordinario o GEIE l’impegno di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 452602 del codice civile, comma 2ovvero al GEIE. ➢ CAPITOLATO D'APPALTO [Documento reperibile sul sistema, lett. b) da scaricare sul proprio PC, firmare digitalmente e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. caricare sul sistema - Obbligatorio - In caso di mancato possessooperatori riuniti non ancora costituiti, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.deve essere sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti ; in caso di operatori riuniti già costituiti, il capitolato è sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria ]

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Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0010120/2022 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’ appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all’articolo 21; avvengono tramite PEC all’indirizzo indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS o all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 28/04/2022 - 17.2.4 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all’art. all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere lettera b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di violazione avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le impresetenuti ad indicare, ivi compresi nella domanda di partecipazione, l’indirizzo PEC o, solo per i consorzi concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 9276, comma 5, D.P.R. 207/2010del Codice. Salvo quanto disposto dall’articolo 76, comma 5 del Codice, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono all’interno tramite la cooptazione Piattaforma e sono accessibili nella sezione “comunicazioni” nella Piattaforma nell’area riservata alla presente gara. Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazionegara avvengono per posta elettronica. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la conseguenza spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente in sede gara. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione Appaltante e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica. Gli esiti della procedura d’appalto (denominazione del vincitore, graduatoria delle offerte, soglia d’anomalia, ecc.) saranno altresì pubblicati sul sito internet della Provincia (xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE sezione “Avvisi, bandi e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. bgare”) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede di gara dovranno essere indicate con le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possesso, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicateforme eventualmente previste dalla normativa vigente.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0013336/2019 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi di cui prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario (o quelli eventualmente ricalcolati dalla stazione appaltante ai sensi del capoverso precedente) costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. 24/05/2019 - 16.3.6 ➢ RELAZIONE DIVISA IN 5 SEZIONI, CIASCUNA DESCRITTIVA DELLE SPECIFICHE TECNICHE DI CIASCUNA LINEA DI SERVIZIO come meglio descritto all’art. 452 del presente disciplinare. Detta relazione dovrà avere una lunghezza massima complessiva di 8 pagine (escluso frontespizio, comma 2documenti di identità, lettere bfotografie illustrative; sono invece compresi eventuali diagrammi illustrativi), scritte in carattere Arial 10 margini 1,5 in alto ed in basso, 1 destra e sinistra; per consentire il controllo del rispetto dei limiti, il documento non dovrà essere inoltrato in pdf, ma esclusivamente in un formato di videoscrittura (doc, docx, odt) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara successivamente firmato digitalmente in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di parteciparemodalità CadES (formato p7m)- [Documento originale, in qualsiasi altra formaformato elettronico e firmato digitalmente in modalità CadES (formato p7m) – Sempre obbligatorio – In caso di operatori riuniti non ancora costituiti, alla medesima garadeve essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti ; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziataoperatori riuniti già costituiti, l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Le impreseDeve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria] ➢ COPIA DIMOSTRATIVA DEL SOFTWARE GESTIONALE DEL SERVIZIO O, ivi compresi IN ALTERNATIVA, INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI ACCESSO TRAMITE PASSWORD TEMPORANEA A DETTO SOFTWARE VIA WEB ANCHE IN AMBIENTE DI TEST - [Documento originale, in formato elettronico e firmato digitalmente – Sempre obbligatorio – In caso di operatori riuniti non ancora costituiti, deve essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i consorzi soggetti riuniti ; in caso di operatori riuniti già costituiti, l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria] ➢ COPIA DIMOSTRATIVA DEL SOFTWARE GESTIONALE DELLE APPARECCHIATURE DA REMOTO O, IN ALTERNATIVA, INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI ACCESSO TRAMITE PASSWORD TEMPORANEA A DETTO SOFTWARE VIA WEB ANCHE IN AMBIENTE DI TEST. - [Documento originale, in formato elettronico e firmato digitalmente –obbligatorio nel solo caso in cui si intenda consentire l'uso dello stesso alla polizia provinciale– In caso di operatori riuniti non ancora costituiti, deve essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti ; in caso di operatori riuniti già costituiti, l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria] ➢ COPIA INFORMATICA DI N. 10 “PACCHETTI INFORMATIVI” ESEMPLIFICATIVI. SI DENOMINA “PACCHETTO INFORMATIVO” IL COMPLESSO DI UNO O PIÙ FOTOGRAMMI, CORREDATI DAI METADATI RICHIESTI, CHE VENGONO NORMALMENTE TRASMESSI DAL DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITÀ RISPETTO A CIASCUNA DELLE INFRAZIONI RILEVATE, come meglio descritto all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) 2 del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessapresente disciplinare - [Documento originale, in forza del tenore letterale dell’art. 92formato elettronico e firmato digitalmente – Sempre obbligatorio – In caso di operatori riuniti non ancora costituiti, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti ; in caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45operatori riuniti già costituiti, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate l'offerta può Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 N.0013336/2019 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possesso, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.Principale

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Samples: Contratto Di Avvalimento Stipulato Ai Sensi Dell’art. 89 Del d.lgs. 50/2016 Unitamente Ai Documenti in Esso Previsti – [Originale in Formato Elettronico Firmato Digitalmente Dai Contraenti Oppure Scansione Dell’originale Cartaceo Firmato Tradizionalmente, Purchè Corredato Dai Documenti Di Identità Dei Firmatari Obbligatorio Soltanto in Caso Di Avvalimento, Volontario O Necessario Deve Essere Caricato Sul Sistema Dal Legale Rappresentante Del Concorrente O Della Mandataria]

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0013336/2019 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale L’appalto è disciplinato dal presente disciplinare e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT” approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ L’appalto si svolge interamente in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri enti pubblici RTRT – accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ 24/05/2019 - 16.3.6 I consorzi di cui all’art. 45requisiti informatici per partecipare all'appalto, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 identificazione del Codice sistema e 186-bis di firma della documentazione sono descritti dettagliatamente nell'allegato A del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite presente disciplinare. Poiché la gara avviene in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessiforma telematica, non si procederà all’approvazione della proposta sono ammesse domande non inoltrate mediante il sistema telematico o laddove il mancato rispetto delle norme tecniche previste nel presente disciplinare non consenta al sistema telematico di aggiudicazione e si procederàoperare regolarmente. Il mancato ricevimento delle offerte, inveceo la mancata apertura delle stesse, allo scorrimento della graduatoria od ogni altro malfunzionamento del sistema che non consenta la partecipazione alla gara al concorrente, non darà luogo ad alcun diritto di impugnativa, doglianza, richiesta di risarcimento del danno a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione del concorrente medesimo che ne abbia dato causa in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possesso, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicateo errato rispetto delle predette norme tecniche.

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Samples: Contratto Di Avvalimento Stipulato Ai Sensi Dell’art. 89 Del d.lgs. 50/2016 Unitamente Ai Documenti in Esso Previsti – [Originale in Formato Elettronico Firmato Digitalmente Dai Contraenti Oppure Scansione Dell’originale Cartaceo Firmato Tradizionalmente, Purchè Corredato Dai Documenti Di Identità Dei Firmatari Obbligatorio Soltanto in Caso Di Avvalimento, Volontario O Necessario Deve Essere Caricato Sul Sistema Dal Legale Rappresentante Del Concorrente O Della Mandataria]

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0023437/2020 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi Il mancato rispetto dei protocolli di cui all’artlegalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto A seguito dell'entrata in vigore dei DPR 62/2013 e della successiva delibera dell'Amministrazione Provinciale di Lucca G.P. n. 297 del 23.12.2013, anche i collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzaziono opere con l'Amministrazione Provinciale dovranno prendere visione e conformarsi alle direttive dei codici di comportamento approvati con tali provvedimenti. 45Si prega pertanto di prendere visione di detti codici. disponibili sul sito istituzionale dell'Ente, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e facendo presente che nell'ipotesi di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dagli stessi codici il consorzio concorrecontrattto sarà risolto o potrà essere soggetto a decadenza. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 02/11/2020 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali Si ricorda che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i consorzi documenti di cui all’art. 45 comma 2pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, lettere bdal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e c) del Codicee, concorrono è fatto divieto ove obbligatorio, il Codice Unico di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice Progetto (consorzi ordinari di concorrentiCUP). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale E' esclusa ogni forma di revisione dei prezzi e non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggettotrova applicazione l'art. 1664, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionaleco. 1 c.c. In caso di mancato possessofallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore l'Amministrazione si avvarrà delle procedure di cui al D.Lgs 50/2016 Il Responsabile del procedimento è l’ Arch Xxxxxxxxx Xxxxxxx....................... Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR della Regione Toscana entro 30 gg. dalla data del ricevimento della lettera d'invito. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicatenel Capitolato e relativi allegati si fa espresso rinvio alle norme del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

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Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, alle lettere b) e o c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e ) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare Consorzio stesso partecipi alla gara in più procedura come membro di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario. 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in Nel caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le ricorso da parte del concorrente alla cooptazione di altre imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle imprese cooptate. Inoltre ciascuna impresa cooptata dovrà rendere, il modello dichiarazioni integrative al DGUE e la cooptazione “Scheda cooptazione”, disponibili nella documentazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa gara, nei quali indicare i dati generali della cooptata non è un concorrente, con la conseguenza e le ulteriori dichiarazioni che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (ad eccezione DGUE); tali modelli dovranno, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilati e firmati digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. L’inserimento nel sistema del DGUE e del modello modello integrativo al DGUE e della scheda “Scheda cooptazione), tecnica ed economica” avviene a cura del concorrente. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all’interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, il documenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede di gara sopra dovranno essere indicate le generalità inseriti a sistema a cura del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possesso, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicatesoggetto indicato quale mandatario.

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