Common use of Provincia di Lucca Clause in Contracts

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possesso, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

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Samples: Accordo Quadro

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0013336/2019 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono per posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di appalto. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione aggiudicatrice e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte della Amministrazione aggiudicatrice, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito nell’area riservata alla gara. 24/05/2019 - 16.3.6 Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I consorzi concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica. L’Amministrazione aggiudicatrice utilizzerà per le comunicazioni di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 9276, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, 50/2016 l’indirizzo PEC che il concorrente fornisce in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificatopresentazione dell’offerta o, in capo all’impresa cooptatamancanza di esplicita indicazione, sia quello che sarà acquisito d'ufficio presso la competente CCIAA. Laddove il possesso dei requisiti concorrente intenda ricevere le comunicazioni di ordine generale sia cui all'art. 76 sopra citato con un mezzo diverso, è tenuto a modificare espressamente il possesso dei requisiti di idoneità professionaletesto del modello “Scheda Dichiarazioni integrative” messo a disposizione dalla stazione appaltante sul sistema. In caso di mancato possessoraggruppamenti temporanei, l’impresa GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non potrà eseguire ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. Gli esiti della procedura d’appalto (denominazione del vincitore, graduatoria delle offerte, soglia d’anomalia, ecc.) saranno altresì pubblicati sul sito internet della Provincia (xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx Avvisi, bandi e gare) e con le lavorazioni indicatealtre forme eventualmente previste dalla normativa vigente.

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Samples: Accordo Quadro Per Noleggio E Installazione Di Strumenti Di Rilevazione Velocità

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0013336/2019 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi ➢ SCHEDA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, “Modello dichiarazioni integrative” reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - Sempre obbligatorio – Inoltre, in caso di operatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. 24/05/2019 - 16.3.6 ➢ ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/ CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE [Originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti oppure scansione della copia autentica dell’originale cartaceo, rilasciata da notaio, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio - Obbligatorio soltanto in caso di raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di concorrenti/GEIE già costituto – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante della mandataria] ➢ CONTRATTO DI AVVALIMENTO stipulato ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 UNITAMENTE AI DOCUMENTI IN ESSO PREVISTI – [Originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti oppure scansione dell’originale cartaceo firmato tradizionalmente, purchè corredato dai documenti di identità dei firmatari - Obbligatorio soltanto in caso di avvalimento, volontario o necessario Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria] ➢ RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis X.X. 000/0000 – [Originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione dell’originale cartaceo firmato tradizionalmente, purchè corredata dal documento di identità del firmatario - Obbligatorio soltanto in caso di concordato preventivo (art. 186- bis R.D. 267/1942) – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria]. ➢ DOCUMENTO F23, attestante l’avvenuto pagamento DELL’IMPOSTA DI BOLLO [Scansione della ricevuta di pagamento – copia informatica dell’F23 - Sempre obbligatorio – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria] Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: - dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); - dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx 0 – Lucca, C.F. 80001210469); - del codice ufficio o ente (campo 6: TZQ); - del codice tributo (campo 11: 456T) - della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – per la procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento dell’accordo quadro per il noleggio e l'installazione di strumenti di rilevazione a distanza degli eccessi di velocità, nonché per l'acquisizione dei servizi di gestione integrata del processo sanzionatorio, di rappresentanza legale nel contenzioso, di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale. CIG 7913233E70”. ➢ GARANZIA di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), 93 del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 di Euro 87.930,00 (Euro ottantasettemilanovecentotrenta/zero centesimi) (cauzione provvisoria), salvo riduzione di legge [Quietanza o fideiussione originale, in sede formato elettronico e firmato digitalmente oppure scansione dell'originale cartaceo firmato tradizionalmente, purchè corredato dal documento di gara dovranno identità del fideiussore – Sempre obbligatorio – Deve essere indicate le generalità caricato sul sistema dal legale rappresentante del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate della mandataria] Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 N.0013336/2019 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possessocostituzione della garanzia mediante cauzione, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicatee quindi in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato nel corso del giorno di deposito, assegno circolare o bonifico il deposito provvisorio dovrà essere effettuato presso la sezione di tesoreria provinciale di Lucca, Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo scpa, Viale Castracani nc. 1070, IBAN/BBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, SWIFT/BIC BCCF IT33, a titolo di pegno a favore della Provincia di Lucca. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta per la procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento dell’accordo quadro per il noleggio e l'installazione di strumenti di rilevazione a distanza degli eccessi di velocità, nonché per l'acquisizione dei servizi di gestione integrata del processo sanzionatorio, di rappresentanza legale nel contenzioso, di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale. CIG 7913233E70”.

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Samples: Accordo Quadro Per Noleggio E Installazione Di Strumenti Di Rilevazione Velocità

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0013336/2019 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale L’appalto è disciplinato dal presente disciplinare e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT” approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ L’appalto si svolge interamente in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri enti pubblici RTRT – accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ 24/05/2019 - 16.3.6 I consorzi di cui all’art. 45requisiti informatici per partecipare all'appalto, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 identificazione del Codice sistema e 186-bis di firma della documentazione sono descritti dettagliatamente nell'allegato A del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite presente disciplinare. Poiché la gara avviene in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessiforma telematica, non si procederà all’approvazione della proposta sono ammesse domande non inoltrate mediante il sistema telematico o laddove il mancato rispetto delle norme tecniche previste nel presente disciplinare non consenta al sistema telematico di aggiudicazione e si procederàoperare regolarmente. Il mancato ricevimento delle offerte, inveceo la mancata apertura delle stesse, allo scorrimento della graduatoria od ogni altro malfunzionamento del sistema che non consenta la partecipazione alla gara al concorrente, non darà luogo ad alcun diritto di impugnativa, doglianza, richiesta di risarcimento del danno a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione del concorrente medesimo che ne abbia dato causa in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possesso, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicateo errato rispetto delle predette norme tecniche.

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Samples: Accordo Quadro Per Noleggio E Installazione Di Strumenti Di Rilevazione Velocità

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I La fideiussione dovrà inoltre prevedere: • contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (PROVINCIA DI LUCCA) • essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre2 lett. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto al solo consorzio; • essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 13/05/2021 - 11.7.4 19 gennaio 2018, n. 31 (GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di parteciparecontratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, in qualsiasi altra formacomma 9 e 104, alla medesima garacomma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia • prevedere espressamente: ◦ la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 45 comma 21944 del codice civile, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo volendo ed intendendo restare obbligata in solido con continuità aziendale con le modalità il debitore; ◦ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui agli articoli 110 all’art. 1957 del Codice e 186-bis codice civile; ◦ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ◦ contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; ◦ essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del R.D. n. 267/1942fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. • essere prodotta in una delle seguenti forme: ◦ documento informatico, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/19421, lett. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera ep) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti)D.lgs. L’impresa ammessa al concordato 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a firma digitale dal soggetto in possesso dei requisiti stessipoteri necessari per impegnare il garante; ◦ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, non si procederà all’approvazione della proposta commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economicofirma digitale (art. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 9222, comma 51, D.P.R. 207/2010del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, la cooptazione comma 2 del D.lgs. 82/2005); ◦ copia informatica di operatore economico documento analogico (scansione di documento cartaceo), sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei requisiti poteri necessari per impegnare il garante. La suddetta documentazione attestante l’avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria, ovvero la scansione della quietanza o della ricevuta di qualificazioneversamento in caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui al punto A.5.1) deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start, nell’apposito spazio previsto. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE In caso di richiesta di estensione della durata e del modello integrativo al DGUE validità dell’offerta e della scheda cooptazione)garanzia fideiussoria, tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016altro garante, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità sostituzione della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bandoprecedente, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti abbia espressa decorrenza dalla data di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possesso, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicatepresentazione dell’offerta.

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Samples: Accordo Quadro

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0021363/2020 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi ➢ DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - Sempre obbligatorio – Inoltre, in caso di cui all’artoperatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. 08/10/2020 - 11.7.4 Inoltre, in caso di consorzio ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c)) del D.Lgs. 50/2016, del Codice sono tenuti ad indicare anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per qualela quale il/i consorziataconsorzio/e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti i ha dichiarato di partecipare alla gara deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. Inoltre, in più caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186- bis R.D. 267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. ➢ MODELLO INTEGRATIVO DGUE reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - Sempre obbligatorio – Inoltre, in caso di operatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento temporaneo o deve firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. Inoltre, in caso di consorzio ordinario di concorrentiai sensi dell'art. 45, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede anche il legale rappresentante di gara dovranno ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere indicate le generalità caricati sul sistema dal legale rappresentante del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidatidella mandataria. Verrà verificatoInoltre, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possessoavvalimento, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicatevolontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186-bis R.D. 267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Pulizia E Regimazione Acque

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, alle lettere b) e o c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e ) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare Consorzio stesso partecipi alla gara in più procedura come membro di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario. 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in Nel caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le ricorso da parte del concorrente alla cooptazione di altre imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle imprese cooptate. Inoltre ciascuna impresa cooptata dovrà rendere, il modello dichiarazioni integrative al DGUE e la cooptazione “Scheda cooptazione”, disponibili nella documentazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa gara, nei quali indicare i dati generali della cooptata non è un concorrente, con la conseguenza e le ulteriori dichiarazioni che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (ad eccezione DGUE); tali modelli dovranno, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilati e firmati digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. L’inserimento nel sistema del DGUE e del modello modello integrativo al DGUE e della scheda “Scheda cooptazione), tecnica ed economica” avviene a cura del concorrente. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all’interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, il documenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede di gara sopra dovranno essere indicate le generalità inseriti a sistema a cura del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possesso, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicatesoggetto indicato quale mandatario.

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Samples: Accordo Quadro

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0010120/2022 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’ appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all’articolo 21; avvengono tramite PEC all’indirizzo indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS o all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 28/04/2022 - 17.2.4 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all’art. all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere lettera b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di violazione avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le impresetenuti ad indicare, ivi compresi nella domanda di partecipazione, l’indirizzo PEC o, solo per i consorzi concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 9276, comma 5, D.P.R. 207/2010del Codice. Salvo quanto disposto dall’articolo 76, comma 5 del Codice, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono all’interno tramite la cooptazione Piattaforma e sono accessibili nella sezione “comunicazioni” nella Piattaforma nell’area riservata alla presente gara. Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazionegara avvengono per posta elettronica. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la conseguenza spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente in sede gara. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione Appaltante e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica. Gli esiti della procedura d’appalto (denominazione del vincitore, graduatoria delle offerte, soglia d’anomalia, ecc.) saranno altresì pubblicati sul sito internet della Provincia (xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE sezione “Avvisi, bandi e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. bgare”) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede di gara dovranno essere indicate con le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possesso, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicateforme eventualmente previste dalla normativa vigente.

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Samples: Appalto Dei Servizi Assicurativi

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0031273/2019 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Documento Principale I consorzi Inoltre, in caso di cui all’artconsorzio ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c)) del D.Lgs. 50/2016, del Codice sono tenuti ad indicare anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per qualela quale il/i consorziataconsorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e il consorzio concorrefirmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. Ai Inoltre, in caso di cooptazione ai sensi dell’art. 4892, comma 75, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti D.P.R. n. 207/2010 anche il legale rappresentante di partecipare alla gara in più di ciascuna impresa associata (cooptata) deve compilare e firmare un raggruppamento temporaneo proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 della mandataria. 10/12/2019 - 11.7.4 Inoltre, in caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186- bis R.D. 267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. ➢ MODELLO INTEGRATIVO DGUE reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - alle consorziate per le quali Sempre obbligatorio – Inoltre, in caso di operatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i consorzi documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. Inoltre, in caso di cui all’artconsorzio ai sensi dell'art. 45 45, comma 2, lettere b) e c) del CodiceD.Lgs. 50/2016, concorrono è fatto divieto anche il legale rappresentante di partecipareciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. Inoltre, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, la cooptazione n. 207/2010 anche il legale rappresentante di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è ciascuna impresa associata (cooptata) deve compilare e firmare un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. Inoltre, in caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186- bis R.D. 267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve tutti i documenti devono essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), caricati sul sistema dal legale rappresentante del D.Lgs. 50/2016, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possesso, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicatedella mandataria.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0010120/2022 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi La dichiarazione dei requisiti tecnici è SEMPRE OBBLIGATORIA da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sulla piattaforma. In caso di cui all’artOPERATORI RIUNITI/COASSICURAZIONE, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento/coassicurazione deve compilare e firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria (capogruppo o organo comune). 28/04/2022 - 17.2.4 In caso di CONSORZIO ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede anche il legale rappresentante di gara dovranno ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare la dichiarazione requisiti tecnici e tutti i documenti devono essere indicate le generalità caricati sul sistema dal legale rappresentante del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionaledella mandataria (capogruppo o organo comune). In caso di mancato possessoAVVALIMENTO, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicatevolontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186- bis R.D. 267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare la dichiarazione requisiti tecnici e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. Xxxxx restando gli obblighi sul possesso dei requisiti disciplinati al precedente art.8 paragrafo 8.5, In caso di partecipazione in forma di raggruppamento, Consorzio ordinario, GEIE o imprese retiste tali dichiarazioni devono essere rese da tutti i membri della forma aggregata, firmate digitalmente da rispettivi legali rappresentanti e inserite sulla Piattaforma dalla mandataria (capogruppo o organo comune). In caso di partecipazione in forma di consorzio tra cooperative, tra imprese artigiane o stabile, fermi restando gli obblighi sul possesso dei requisiti precedentemente disciplinati, tali dichiarazioni devono essere rese dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici (relativamente ai requisiti da possedere in fase di esecuzione), firmate digitalmente da rispettivi legali rappresentanti e inserite sulla Piattaforma dal Consorzio.

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Samples: Appalto Dei Servizi Assicurativi

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0026866/2018 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi ➢ SCHEDA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, “Modello dichiarazioni integrative” reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - Sempre obbligatorio – Inoltre, in caso di cui all’artoperatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. 45➢ ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/ CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE [Originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti oppure scansione della copia autentica dell’originale cartaceo, comma 2rilasciata da notaio, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio - ai concorrenti Obbligatorio soltanto in caso di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio /consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 /GEIE già costituto – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante della mandataria] 11/10/2018 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ➢ CONTRATTO DI AVVALIMENTO stipulato ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), 89 del D.Lgs. 50/201650/2016 UNITAMENTE AI DOCUMENTI IN ESSO PREVISTI – [Originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti oppure scansione dell’originale cartaceo firmato tradizionalmente, purchè corredato dai documenti di identità dei firmatari - Obbligatorio soltanto in sede caso di gara dovranno avvalimento, volontario o necessario Deve essere indicate le generalità caricato sul sistema dal legale rappresentante del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possesso, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.della mandataria]

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sale Per Disgelo

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0009887/2018 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi Inoltre, in caso di cui all’artconsorzio ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. Inoltre, in caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186-bis R.D. 267/1942), anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del Codice sono tenuti ad indicare per quale/concorrente o della mandataria. 04/04/2018 - 17.2.4 ➢ MODELLO INTEGRATIVO DGUE reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - Sempre obbligatorio – Inoltre, in caso di operatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i consorziata/e il documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. ➢ Inoltre, in caso di consorzio concorreai sensi dell'art. Ai sensi dell’art. 4845, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede anche il legale rappresentante di gara dovranno ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere indicate le generalità caricati sul sistema dal legale rappresentante del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidatidella mandataria. Verrà verificatoInoltre, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possessoavvalimento, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicatevolontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186-bis R.D. 267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Manutenzione Del Verde Pubblico

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0023437/2020 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi Inoltre, in caso di cui all’artavvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186- bis R.D. 267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. ➢ MODELLO INTEGRATIVO DGUE reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - Sempre obbligatorio – Inoltre, in caso di operatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. 02/11/2020 - 11.7.4 ➢ Inoltre, in caso di consorzio ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede anche il legale rappresentante di gara dovranno ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere indicate le generalità caricati sul sistema dal legale rappresentante del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidatidella mandataria. Verrà verificatoInoltre, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possessoavvalimento, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicatevolontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186-bis R.D. 267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Sgombero Neve

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page; • per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione; • ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferita. La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START. 13/05/2021 - 11.7.4 In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche: - la copia autentica dell’originale cartaceo, rilasciata da notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7commi 12 e 13, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) formato elettronico o mediante scansione del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionaledocumento cartaceo. In caso di mancato possessooperatori riuniti, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicateil bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo).

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Samples: Accordo Quadro

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0009887/2018 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi ➢ DOCUMENTO, attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del contributo pari a Euro 70,00 (euro settanta/centesimi zero) [Scansione della ricevuta di cui all’artpagamento o dello scontrino o del bonifico internazionale – Sempre obbligatorio – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria] Le modalità di pagamento ammesse sono quelle indicate nella deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 21/12/2011 (“Attuazione dell’art. 451, comma 2commi 65 e 67, lettere bdella legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2012”) e c)dalle istruzioni operative pubblicate dalla stessa Autorità all’indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx.xxxx (“Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. Ai ai sensi dell’art. 481, comma 767, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrentidella legge 23 dicembre 2005, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2n. 266, lettere b) dai soggetti pubblici e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipareprivati, in qualsiasi altra formavigore dal 1 gennaio 2011”). 04/04/2018 - 17.2.4 Tali modalità vengono di seguito riassunte per utilità del concorrente. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per eventuali modifiche adottare dall'Autorità in ordine alle suddette modalità di pagamento, cui il concorrente è in ogni caso tenuto a prendere conoscenza e adeguarsi. • versamento online, collegandosi al “Servizio riscossione contributi”, raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità all’indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx, sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, sotto sezione “Servizi ad Accesso Riservato”, e seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema la scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio riscossione contributi”; • in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio riscossione contributi” (raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità all’indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx, sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, sotto sezione “Servizi ad Accesso Riservato”, seguendo le istruzioni disponibili sul portale), presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita sotto casa”, dove è attiva, tra le tipologie di servizio previste dalla ricerca, la voce “contributi AVCP”.A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita. • Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla medesima garaquale si intende partecipare. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale. • CAPITOLATO D'APPALTO [Documento reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, firmare digitalmente e caricare sul sistema - Obbligatorio - In caso di operatori riuniti non ancora costituiti, deve essere sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti ; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia operatori riuniti già costituiti, il consorzio sia la consorziatacapitolato è sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possesso, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.della mandataria ] ➢

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Manutenzione Del Verde Pubblico

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0023437/2020 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi Il mancato rispetto dei protocolli di cui all’artlegalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto A seguito dell'entrata in vigore dei DPR 62/2013 e della successiva delibera dell'Amministrazione Provinciale di Lucca G.P. n. 297 del 23.12.2013, anche i collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzaziono opere con l'Amministrazione Provinciale dovranno prendere visione e conformarsi alle direttive dei codici di comportamento approvati con tali provvedimenti. 45Si prega pertanto di prendere visione di detti codici. disponibili sul sito istituzionale dell'Ente, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e facendo presente che nell'ipotesi di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dagli stessi codici il consorzio concorrecontrattto sarà risolto o potrà essere soggetto a decadenza. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 02/11/2020 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali Si ricorda che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i consorzi documenti di cui all’art. 45 comma 2pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, lettere bdal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e c) del Codicee, concorrono è fatto divieto ove obbligatorio, il Codice Unico di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice Progetto (consorzi ordinari di concorrentiCUP). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale E' esclusa ogni forma di revisione dei prezzi e non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggettotrova applicazione l'art. 1664, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionaleco. 1 c.c. In caso di mancato possessofallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore l'Amministrazione si avvarrà delle procedure di cui al D.Lgs 50/2016 Il Responsabile del procedimento è l’ Arch Xxxxxxxxx Xxxxxxx....................... Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR della Regione Toscana entro 30 gg. dalla data del ricevimento della lettera d'invito. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicatenel Capitolato e relativi allegati si fa espresso rinvio alle norme del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Sgombero Neve

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0001347/2020 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono per posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di appalto. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione aggiudicatrice e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte della Amministrazione aggiudicatrice, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito nell’area riservata alla gara. Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I consorzi concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica. 20/01/2020 - 17.2.4 L’Amministrazione aggiudicatrice utilizzerà per le comunicazioni di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 9276, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, 50/2016 l’indirizzo PEC che il concorrente fornisce in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificatopresentazione dell’offerta o, in capo all’impresa cooptatamancanza di esplicita indicazione, sia quello che sarà acquisito d'ufficio presso la competente CCIAA. Laddove il possesso dei requisiti concorrente intenda ricevere le comunicazioni di ordine generale sia cui all'art. 76 sopra citato con un mezzo diverso, è tenuto a modificare espressamente il possesso dei requisiti testo del modello “Scheda Dichiarazioni integrative” messo a disposizione dalla stazione appaltante sul sistema. Riproduzione cartacea di idoneità professionaleoriginale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da Stagista Centro Unico Gare (CUG) il giorno 20/01/2020 attraverso il software SicraWeb. In caso di mancato possessoraggruppamenti temporanei, l’impresa GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non potrà eseguire ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Gli esiti della procedura d’appalto (denominazione del vincitore, graduatoria delle offerte, soglia d’anomalia, ecc.) saranno altresì pubblicati sul sito internet della Provincia (xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx Avvisi, bandi e gare) e con le lavorazioni indicatealtre forme eventualmente previste dalla normativa vigente.

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Samples: Accordo Per La Gestione Del Servizio Di Pubblicità Legale

Provincia di Lucca. Protocollo N.0011236/2021 N.0001347/2020 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale I consorzi ➢ IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cauzione definitiva) da parte di un fideiussore di cui all’artall'art. 4593 comma 8 D.Lgs. 50/2016 [Documento originale, comma 2in formato elettronico e firmato digitalmente oppure scansione dell’originale cartaceo firmato olograficamente, lettere b) purchê corredato dal documento di identità del fideiussore – Sempre obbligatorio, solo se la partecipante non sia micro, piccola e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/media impresa e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticostituiti esclusivamente da microimprese, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 13/05/2021 - 11.7.4 - alle consorziate per le quali i consorzi piccole e medie imprese. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 45 103, comma 29 del D. Lgs. 20/01/2020 - 17.2.4 Se la garanzia provvisoria è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, lettere bl’impegno richiesto in questo punto può fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa; Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da Stagista Centro Unico Gare (CUG) e cil giorno 20/01/2020 attraverso il software SicraWeb. Se la garanzia provvisoria è prestata mediante cauzione (deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) deve essere prodotto separatamente un documento contenente l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in contratto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio sia la consorziata. Le imprese, ivi compresi i consorzi ordinario o GEIE l’impegno di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico. E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010. È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione. Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 452602 del codice civile, comma 2ovvero al GEIE. ➢ CAPITOLATO D'APPALTO [Documento reperibile sul sistema, lett. b) da scaricare sul proprio PC, firmare digitalmente e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione. Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. caricare sul sistema - Obbligatorio - In caso di mancato possessooperatori riuniti non ancora costituiti, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.deve essere sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti ; in caso di operatori riuniti già costituiti, il capitolato è sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria ]

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Samples: Accordo Per La Gestione Del Servizio Di Pubblicità Legale