PUNTI DI ASSISTENZA. Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la presenza sul territorio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx di una rete di officine direttamente convenzionate o autorizzate (Punti di assistenza) cui è demandata l’esecuzione degli interventi di manutenzione. In particolare il Fornitore deve garantire in ciascun territorio provinciale della Regione Xxxxxx- Romagna almeno una carrozzeria e un’officina in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettriche. Tali Punti di assistenza devono essere convenzionati con il Fornitore e/o autorizzati dalla Ditta produttrice degli autoveicoli e devono assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/ straordinaria degli autoveicoli stessi. In ogni caso i Punti di assistenza saranno quelli indicati in sede di partecipazione alla gara, sia che il Fornitore ne disponesse prima della partecipazione alla gara, sia che si fosse impegnato a costituirli entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Tali Punti di assistenza dovranno assicurare il ritiro degli autoveicoli non marcianti al domicilio dell’Amministrazione o su strada durante tutto il periodo di durata della garanzia ovvero per tutto il periodo di validità del servizio di assistenza aggiuntiva, con costi di trasporto a carico del Fornitore, salva l’applicazione di una penale pari ad € 250,00 per ogni episodio riscontrato. I Punti di assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi dovrà essere garantita la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara. Qualora, nel corso della vigenza della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, dovesse diminuire il numero dei Punti di assistenza dichiarati in sede di partecipazione alla gara, il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, dovrà ripristinarne il numero. I Punti di assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nel medesimo territorio provinciale di quelli soppressi. Il Fornitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Agenzia del cambiamento di indirizzo dei Punti di assistenza.
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PUNTI DI ASSISTENZA. Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la presenza sul territorio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx di una rete di officine direttamente convenzionate o autorizzate (Punti di assistenza) cui è demandata deputata l’esecuzione degli interventi di manutenzione. In particolare il Fornitore deve garantire garantire, in ciascun in ciascun territorio provinciale della Regione Xxxxxx- Xxxxxx-Romagna almeno una carrozzeria e un’officina in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettricheelettrauto. Tali Punti di assistenza devono essere convenzionati con il Fornitore e/o autorizzati dalla Ditta produttrice degli autoveicoli e devono assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/ straordinaria degli autoveicoli stessist essi. In ogni caso tutti i Punti di assistenza citati saranno quelli indicati in sede di partecipazione alla gara, gara sia che il Fornitore ne disponesse prima della partecipazione alla gara, sia che si fosse impegnato a costituirli entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Tali Punti di assistenza dovranno assicurare il ritiro degli autoveicoli non marcianti al domicilio dell’Amministrazione o su strada durante tutto il periodo di durata della garanzia ovvero per tutto il periodo di validità del servizio di assistenza aggiuntiva, con costi di trasporto a carico del Fornitore, salva l’applicazione di una penale pari ad € 250,00 per ogni episodio riscontrato. I Punti di assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi dovrà essere garantita la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara. Qualora, nel corso della di vigenza della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, dovesse diminuire il numero dei Punti di assistenza dichiarati in sede di partecipazione alla gara, il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinarne il numero. I Punti di assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nel medesimo territorio provinciale nella medesima provincia di quelli soppressisostituiti. Il Fornitore fornitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Agenzia alle Amministrazioni Contraenti del cambiamento di indirizzo dei Punti del punto di assistenza.
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PUNTI DI ASSISTENZA. Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la presenza sul territorio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx di una rete di officine direttamente convenzionate o autorizzate (Punti di assistenzaAssistenza) cui è demandata l’esecuzione degli interventi di manutenzione. In particolare il Fornitore deve garantire in ciascun territorio provinciale ogni Comune capoluogo di Provincia della Regione Xxxxxx- Romagna almeno una carrozzeria e un’officina in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettricheelettrauto. Tali Punti di assistenza Assistenza devono essere convenzionati con il Fornitore e/o autorizzati dalla Ditta produttrice degli autoveicoli e devono assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/ straordinaria degli autoveicoli stessi. Per la fornitura di auto elettriche, il Fornitore deve garantire la presenza sul territorio della Regione Xxxxxx- Romagna di una o più officine direttamente convenzionate o autorizzate (Punti di Assistenza), presso le quali gli autoveicoli potranno fruire di interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria su tutte le componenti elettriche, nonché una o più officine per gli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o altri interventi che si rendessero necessari.. Dette officine devono garantire il ritiro del mezzo, anche se marciante, presso la sede dell’Amministrazione Contraente ogniqualvolta la distanza tra la sede dell’Amministrazione Contraente e l’officina sia superiore a Km 40 (quaranta). In ogni caso i Punti punti di assistenza saranno quelli indicati in sede di partecipazione alla garaofferta, sia che il Fornitore ne disponesse prima della partecipazione alla gara, sia che si fosse impegnato a costituirli entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Tali Punti di assistenza dovranno Assistenza devono assicurare il ritiro degli autoveicoli non marcianti al domicilio dell’Amministrazione o su strada durante tutto il periodo di durata della garanzia ovvero per tutto il periodo di validità del servizio di assistenza aggiuntiva, con costi di trasporto a carico del Fornitore, salva l’applicazione di una penale pari ad € 250,00 per ogni episodio riscontrato. I Punti di assistenza dovranno Assistenza devono essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi dovrà deve essere garantita la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara. Qualora, nel corso della vigenza della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, dovesse diminuire il numero dei Punti di assistenza Assistenza dichiarati in sede di partecipazione alla garaofferta, il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinarne il numero. I Punti di assistenza Assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nel medesimo territorio provinciale nella medesima provincia di quelli soppressi. Il Fornitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Agenzia alle Amministrazioni Contraenti del cambiamento di indirizzo dei Punti punti di assistenza.
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PUNTI DI ASSISTENZA. Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la presenza sul territorio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx di una rete di officine direttamente convenzionate o autorizzate (Punti di assistenzaAssistenza) cui è demandata deputata l’esecuzione degli interventi di manutenzione. In particolare il Fornitore deve garantire garantire, in ciascun territorio provinciale comune capoluogo di Provincia della Regione Xxxxxx- Romagna almeno una carrozzeria e un’officina in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettricheelettrauto. Tali Punti di assistenza Assistenza devono essere convenzionati con il Fornitore e/o autorizzati dalla Ditta produttrice degli autoveicoli e devono assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/ straordinaria degli autoveicoli stessi. In ogni caso tutti i Punti di assistenza Assistenza citati saranno quelli indicati in sede di partecipazione alla garaofferta, sia che il Fornitore ne disponesse prima della partecipazione alla gara, sia che si fosse impegnato a costituirli entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Tali Punti di assistenza dovranno assicurare il ritiro degli autoveicoli non marcianti al domicilio dell’Amministrazione o su strada durante tutto il periodo di durata della garanzia ovvero per tutto il periodo di validità del servizio di assistenza aggiuntiva, con costi di trasporto a carico del Fornitore, salva l’applicazione di una penale pari ad € 250,00 per ogni episodio riscontrato. I Punti di assistenza Assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi dovrà essere garantita la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara. Qualora, nel corso della di vigenza della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, dovesse diminuire il numero dei Punti di assistenza Assistenza dichiarati in sede di partecipazione alla garaofferta, il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinarne il numero. I Punti di assistenza Assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nel medesimo territorio provinciale nella medesima provincia di quelli soppressisostituiti. Il Fornitore fornitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Agenzia alle Amministrazioni Contraenti del cambiamento di indirizzo dei Punti del punto di assistenza.
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PUNTI DI ASSISTENZA. Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la presenza sul territorio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx di una rete di officine direttamente convenzionate o autorizzate (Punti di assistenza) cui è demandata deputata l’esecuzione degli interventi di manutenzione. In particolare il Fornitore deve garantire garantire, in ciascun territorio provinciale comune capoluogo di Provincia della Regione Xxxxxx- Xxxxxx-Romagna almeno una carrozzeria e un’officina in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettricheelettrauto. Tali Punti di assistenza devono essere convenzionati con il Fornitore e/o autorizzati dalla Ditta produttrice degli autoveicoli e devono assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/ straordinaria degli autoveicoli stessi. In ogni caso tutti i Punti di assistenza citati saranno quelli indicati in sede di partecipazione alla gara, gara sia che il Fornitore ne disponesse prima della partecipazione alla gara, sia che si fosse impegnato a costituirli entro 30 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione. Tali Punti di assistenza dovranno assicurare il ritiro degli autoveicoli non marcianti al domicilio dell’Amministrazione o su strada durante tutto il periodo di durata della garanzia ovvero per tutto il periodo di validità del servizio di assistenza aggiuntiva, con costi di trasporto a carico del Fornitore, salva l’applicazione di una penale pari ad € 250,00 per ogni episodio riscontrato. I Punti di assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi dovrà essere garantita la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara. Qualora, nel corso della di vigenza della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, dovesse diminuire il numero dei Punti di assistenza dichiarati in sede di partecipazione alla gara, il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni solari dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinarne il numero. I Punti di assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nel medesimo territorio provinciale nella medesima provincia di quelli soppressisostituiti. Il Fornitore fornitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Agenzia alle Amministrazioni Contraenti del cambiamento di indirizzo dei Punti del punto di assistenza.
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PUNTI DI ASSISTENZA. Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, deve garantire la presenza sul territorio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx-Romagna di una rete di o più officine direttamente convenzionate o autorizzate (Punti di assistenza) cui è demandata l’esecuzione degli Assistenza), presso le quali gli autoveicoli potranno fruire di interventi di manutenzione. In particolare il Fornitore deve garantire in ciascun territorio provinciale della Regione Xxxxxx- Romagna almeno manutenzione sia ordinaria che straordinaria su tutte le componenti elettriche, nonché una carrozzeria e un’officina in grado o più officine per gli interventi di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettriche. Tali Punti carrozzeria, di assistenza devono essere convenzionati con il Fornitore e/pneumatici o autorizzati dalla Ditta produttrice degli autoveicoli e devono assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/ straordinaria degli autoveicoli stessi. In ogni caso i Punti di assistenza saranno quelli indicati in sede di partecipazione alla gara, sia che il Fornitore ne disponesse prima della partecipazione alla gara, sia altri interventi che si fosse impegnato a costituirli entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazionerendessero necessari. Tali Punti di assistenza dovranno assicurare Dette officine devono garantire il ritiro degli autoveicoli non marcianti al domicilio del mezzo presso la sede dell’Amministrazione o su strada durante tutto il periodo di durata della garanzia ovvero per tutto il periodo di validità del servizio di assistenza aggiuntivaContraente, con costi di trasporto anche se marciante, ogniqualvolta la distanza tra la sede dell’Amministrazione Contraente e l’officina sia superiore a carico del Fornitore, salva l’applicazione di una penale pari ad € 250,00 per ogni episodio riscontratoKm 40 (quaranta). I Punti di assistenza dovranno Assistenza devono essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi dovrà deve essere garantita la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara. In ogni caso i Punti di Assistenza citati saranno quelli indicati in sede di offerta, sia che il Fornitore ne disponesse prima della partecipazione alla gara, sia che si fosse impegnato a costituirli entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Qualora, nel corso della di vigenza della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, dovesse diminuire il numero dei Punti di assistenza Assistenza dichiarati in sede di partecipazione alla garaofferta, il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinarne il numero. I Punti di assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nel medesimo territorio provinciale di quelli soppressi. Il Fornitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Agenzia del cambiamento di indirizzo dei Punti di assistenza.
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