QUADRO ISTITUZIONALE: FUNZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TAR Clausole campione

QUADRO ISTITUZIONALE: FUNZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TAR. La Carta costituzionale, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, contiene alcune disposizioni riguardanti la giustizia amministrativa ed altre, più generali, che fissano principi sulla magistratura in generale e sulla tutela giurisdizionale. E’ stato sancito, con norma costituzionale, il “sistema dualistico”, ripartendo le controversie con l’amministrazione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, secondo il criterio delle “situazioni soggettive”, conservando, altresì, la giurisdizione esclusiva “in particolari materie indicate dalla legge”(art. 103, comma 1). Il Consiglio di Stato (assieme alla Corte dei conti) viene preso in considerazione dalla Costituzione sia nel Titolo IV, relativo alla Magistratura, sia nel precedente Titolo III, nella Sezione relativa agli organi ausiliari del Governo. Viene in tal modo sancita la doppia vocazione funzionale di entrambi: per quanto riguarda il Consiglio di Stato resta, quindi, per disposizione costituzionale, “organo di consulenza giuridico- amministrativa e di tutela di giustizia nell’amministrazione” (art. 100, comma 1). I magistrati appartenenti all’Istituto vengono considerati”giudici delle giurisdizioni speciali”(art. 108, comma 2), in quanto si collocano fuori dell’ordine giudiziario, anche se per quanto riguarda il Consiglio di Stato (e successivamente i Tribunali amministrativi regionali) va loro riconosciuta una “giurisdizione generale “ in tema di interessi legittimi: essi, pertanto, sono giudici speciali esercenti una giurisdizione generale. Per quanto attiene ai giudici amministrativi, la Costituzione(al Titolo V, art. 125)prescrive la istituzione di “organi di giustizia amministrativa di primo grado”: tale prescrizione è stata attuata solo negli anni ’70, con la istituzione dei Tribunali amministrativi regionali (L.n.1034 del 1971). A seguito dell’emanazione di tale legge, il Consiglio di Stato si configura tutt’ora come giudice di secondo grado, salvo i casi specifici in cui tale organo ha competenza specifica in unico grado. In attuazione dello Statuto della Regione Sicilia, è stato istituito il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, istituto corrispondente, quanto alle funzioni, al Consiglio di Stato. Accanto alle disposizioni specificamente introdotte per disciplinare le funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, la Costituzione ne ha previste altre in cui quest’ultimo è definito come “organo di consulenza giuridico–amministrativa”(art.100, comma 1), con assoluta ...