Raccolta dei dati di attività Clausole campione

Raccolta dei dati di attività. La raccolta dei dati di attività dagli apparati periferici deve poter essere realizzata utilizzando le differenti modalità di interconnessione rese disponibili dal sistema (ADSL, LAN, WLAN,GSM/GPRS/EDGE/UMTS, ecc.), in modalità automatica e trasparente rispetto alle normali attività di gestione. Di norma è l’apparato periferico che chiama e si connette periodicamente al CCA, con periodicità parametrizzabile. In aggiunta, il Sistema deve poter prevedere anche la possibilità che sia il CCA a potersi collegare ad un dispositivo periferico, per forzarne l’invio dei file di attività, eventualmente previa forzatura della chiusura del turno operatore. La chiamata da parte degli apparati periferici (e viceversa) deve poter avvenire con le seguenti modalità: - a orari giornalieri predefiniti (caso generale); - all’inizializzazione dell’apparato, in modo automatico; - quando l’apparato perde i dati di parametrizzazione; - quando lo spazio di memoria occupato dai dati di attività dell’apparato ha raggiunto quasi il limite della disponibilità complessiva dell’apparato medesimo; - al verificarsi di eventi di chiusura turno contabile; - su iniziativa dell’operatore, in remoto o in locale. Nel caso di temporanea o straordinaria mancanza di collegamento, lo scambio dati tra il CCA e gli apparati periferici deve poter essere eseguito attraverso un opportuno sistema di backup (eventualmente la procedura manuale in modalità degradata), utilizzando appositi terminali portatili adeguatamente configurati per la funzionalità specifica. Tutti i file di attività devono poter essere trasferiti in maniera automatica su supporto magnetico esterno o altro mezzo, attraverso applicativi di compattazione dei file. Tutti i file di attività devono poter essere letti attraverso un software informatico messo a disposizione dal fornitore. I dati devono essere modificabili solo con apposite chiavi, in modo da permettere la correzione puntuale di eventuali errori presenti nei file.

Related to Raccolta dei dati di attività

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.