Common use of RAGGRUPPAMENTI D’IMPRESA Clause in Contracts

RAGGRUPPAMENTI D’IMPRESA. Alla gara sono ammesse offerte di imprese raggruppate, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50/2016. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del decreto legislativo n. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale. Nella fase di presentazione dell'offerta è sufficiente che l'offerta sia sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori. Nel caso di servizi e forniture per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. In caso di aggiudicazione, l'impresa capogruppo deve presentare scrittura privata autenticata attestante la costituzione del raggruppamento temporaneo e il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre imprese riunite alla capogruppo (mandatario), unitamente alla procura dettata nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile. La revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi. Il mandatario stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, o atto equivalente, fino all’estinzione del rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. In caso di procedura ristretta o negoziata, ovvero di dialogo competitivo si rimanda a quanto previsto dall’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016. Il mandato collettivo speciale e la relativa procura conferita dalle imprese mandanti dovrà essere presentato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, salvo espressa deroga dell’Azienda. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto legislativo n. 50/2016, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire. Non sussistendo tali condizioni, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi può recedere dal contratto. In caso di fallimento liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione direttamente, o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire.

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RAGGRUPPAMENTI D’IMPRESA. Alla gara sono ammesse offerte di imprese raggruppate, raggruppate ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo Decreto Legislativo n. 50/2016. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del decreto legislativo Decreto Legislativo n. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale. Nella fase di presentazione dell'offerta è sufficiente che l'offerta sia sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori. Nel caso di servizi e forniture per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. In caso di aggiudicazione, aggiudicazione l'impresa capogruppo deve presentare scrittura privata autenticata attestante la costituzione del raggruppamento temporaneo e il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre imprese riunite alla capogruppo (mandatario), unitamente alla procura dettata nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile. La revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi. Il mandatario stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, o atto equivalente, fino all’estinzione del rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. In caso di procedura ristretta o negoziata, ovvero di dialogo competitivo si rimanda a quanto previsto dall’articolo 48, comma 11, del decreto Decreto legislativo n. 50/2016. Il mandato collettivo speciale e la relativa procura conferita dalle imprese mandanti dovrà essere presentato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, salvo espressa deroga dell’Azienda. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto Decreto legislativo n. 50/2016, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire. Non sussistendo tali condizioni, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi può recedere dal contratto. In caso di fallimento liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione direttamente, o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire.

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RAGGRUPPAMENTI D’IMPRESA. Alla gara sono ammesse offerte di imprese raggruppate, raggruppate ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo Decreto Legislativo n. 50/2016. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del decreto legislativo Decreto Legislativo n. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale. Nella fase di presentazione dell'offerta è sufficiente che l'offerta sia sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori. Nel caso di servizi e forniture per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. In caso di aggiudicazione, aggiudicazione l'impresa capogruppo deve presentare scrittura privata autenticata attestante la costituzione del raggruppamento temporaneo e il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre imprese riunite alla capogruppo (mandatario), unitamente alla procura dettata nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile. La revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi. Il mandatario stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, o atto equivalente, fino all’estinzione del rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. In caso di procedura ristretta o negoziata, ovvero di dialogo competitivo si rimanda a quanto previsto dall’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo Decreto Legislativo n. 50/2016. Il mandato collettivo speciale e la relativa procura conferita dalle imprese mandanti dovrà essere presentato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, salvo espressa deroga dell’Azienda. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto legislativo Decreto Legislativo n. 50/2016, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire. Non sussistendo tali condizioni, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi può recedere dal contratto. In caso di fallimento liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione direttamente, o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire.

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Nella fase di presentazione dell'offerta è sufficiente che l'offerta sia sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della ASST di Lodi, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori. Nel caso di servizi e forniture per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. In caso di aggiudicazione, l'impresa capogruppo deve presentare scrittura privata autenticata attestante la costituzione del raggruppamento temporaneo e il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre imprese riunite alla capogruppo (mandatariomandataria), unitamente alla procura dettata nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile. La revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della ASST di Lodi. Il mandatario stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della ASST di Lodi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, o atto equivalente, fino all’estinzione del rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi servizi/forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. In caso di procedura ristretta o negoziata, ovvero di dialogo competitivo si rimanda a quanto previsto dall’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016. Il mandato collettivo speciale e la relativa procura conferita dalle imprese mandanti dovrà essere presentato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale alla ASST di Lodi entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, salvo espressa deroga dell’Azienda. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovveromandatario, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale la ASST di Lodi può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto legislativo n. 50/2016, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire. Non sussistendo tali condizioni, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale la ASST di Lodi può recedere dal contratto. In caso di fallimento liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione direttamente, o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire.

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Nella fase di presentazione dell'offerta è sufficiente che l'offerta sia sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della ASST di Lodi, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori. Nel caso di servizi e forniture per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. In caso di aggiudicazione, l'impresa capogruppo deve presentare scrittura privata autenticata attestante la costituzione del raggruppamento temporaneo e il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre imprese riunite alla capogruppo (mandatariomandataria), unitamente alla procura dettata nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile. La revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della ASST di Lodi. Il mandatario stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della ASST di Lodi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fornitura o atto equivalente, fino all’estinzione del rapporto. La stazione appaltanteStazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate raggruppate, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi servizi/forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. In caso di procedura ristretta o negoziata, negoziata ovvero di dialogo competitivo competitivo, si rimanda a quanto previsto dall’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016. Il mandato collettivo speciale e la relativa procura conferita dalle imprese mandanti dovrà deve essere presentato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale alla ASST di Lodi entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, salvo espressa deroga dell’Azienda. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovveromandatario, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale la ASST di Lodi può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto legislativo n. 50/2016, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire. Non sussistendo tali condizioni, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale la ASST di Lodi può recedere dal contratto. In caso di fallimento liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione direttamente, o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire.

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