Common use of Rapporti cointestati Clause in Contracts

Rapporti cointestati. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto o resi disponibili tramite il Servizio a Distanza, nel rispetto delle modalità previste dalle relative norme contrattuali e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti; la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da parte di uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al quarto comma dell’art. 2. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso si applica quanto disposto al quinto comma dell’art. 2. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari.

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Samples: Norme Contrattuali Sulla Prestazione Dei Servizi Bancari, Finanziari E Di Investimento, Norme Contrattuali Sulla Prestazione Dei Servizi Bancari, Finanziari E Di Investimento, Norme Contrattuali Sulla Prestazione Dei Servizi Bancari, Finanziari E Di Investimento

Rapporti cointestati. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto o resi disponibili tramite il Servizio a Distanzai Servizi Online in caso di scelta di tale canale comunicativo ai sensi dell’art. 3, nel rispetto delle modalità previste dalle relative norme contrattuali comma 2 e dall’art. 13, comma1, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti; la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da parte di uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al quarto comma dell’art. 2. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso si applica quanto disposto al quinto comma dell’art. 2. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari.

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