Rapporti finanziari e riparto delle spese. 1. La Centrale di committenza conforma la propria gestione ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa. 2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della Centrale di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati che assegnano in distacco alla Centrale di committenza le risorse umane individuate in base al precedente articolo 17, mantengono pertanto a proprio carico i relativi oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali. Nel caso di assegnazione delle risorse umane mediante il comando, i Comuni trasferiscono gli oneri del personale alla Comunità Montana, che provvederà al successivo riparto, come stabilito nel seguente comma. 4. Al fine di consentire l’efficace organizzazione della Centrale di committenza e pur a fronte del criterio di equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, espressamente prevista dall'articolo 17, le spese per il personale della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza sono ripartite tra i Comuni associati, sulla base di quote definite in sede di Conferenza dei Sindaci, nel rispetto dei seguenti criteri: a) rilevanza dimensionale, rapportata al valore in euro per anno, delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla gestione della Centrale di committenza da parte dei singoli Comuni associati, con definizione su base proporzionale; b) livello di complessità delle procedure ricondotte alla gestione della Centrale di committenza da parte dei singoli Comuni associati, assumendo quale parametro per la valutazione della complessità il valore della soglia comunitaria per le acquisizioni di beni e servizi e il valore di 1.000.000 di euro per le acquisizioni di lavori. 5. In relazione all’efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono: a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l’autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.); b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto del servizi della Comunità Montana (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.); c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dalla Comunità Montana, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.). 6. Ciascun Comune associato rimborsa alla Comunità Montana i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo. 7. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta. 8. II rimborso dei costi diretti da parte degli enti associati avviene con cadenza trimestrale contestualmente alla ripartizione annuale, su rendicontazione predisposta da quest'ultimo dalla Centrale di committenza. 9. I costi generali sono ripartiti annualmente, in proporzione sulla base della sommatoria degli importi a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenza. 10. I costi comuni sono quantificati forfetariamente in complessivi mille euro annui da suddividere in quote paritarie, fatta salva la possibilità per i Comuni associati di rideterminare successivamente tale importo con motivata e conforme deliberazione delle Giunte Comunali di una sua rideterminazione da parte della Conferenza dei Sindaci. 11. Il rimborso del costi generali e del costi comuni di tutti i costi della centrale di Committenza avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune presso il quale ha sede l’Ufficio comune / designato come ente capofila. Responsabile della Centrale di committenza. 12. Il Responsabile della Centrale di committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e del programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento del bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Associata Della Funzione Di Acquisizione Di Beni, Servizi E Lavori
Rapporti finanziari e riparto delle spese. 1. La L’Ufficio Comune / L’ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma la propria l’attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Ai Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.. [Nel caso di costituzione di un Ufficio comune con personale in parte in distacco]
3. I singoli Comuni associati che assegnano in distacco all’Ufficio comune / alla struttura organizzativa individuato/a come Centrale unica di committenza Committenza le risorse umane individuate in base al precedente articolo art. 17, mantengono mantenendo pertanto a proprio carico i relativi oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali. [Nel caso di assegnazione delle costituzione di delega di funzioni all’ente capofila e di messa a disposizione di personale]
3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell’ente designato come capofila per le attività riferibili alla struttura organizzativa individuato/a come Centrale unica di Committenza le risorse umane mediante il comandoindividuate in base al precedente art. 17, i Comuni trasferiscono gli oneri del personale alla Comunità Montana, che provvederà al successivo riparto, come stabilito nel seguente commafacendo riferimento ai seguenti istituti:
a) (specificare);
b) (specificare).
4. Al fine di consentire l’efficace organizzazione della Centrale di committenza e pur a fronte del criterio di equilibrio Nell'ottica dell'equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, espressamente prevista dall'articolo 17, le corrispondenti spese per il personale della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza sono ripartite tra i Comuni associatinon vengono ripartite. [oppure, sulla base di quote definite in sede di Conferenza dei Sindaci, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) rilevanza dimensionale, rapportata al valore in euro per anno, delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla gestione della Centrale di committenza da parte dei singoli Comuni associati, con definizione su base proporzionale;
b) livello di complessità delle procedure ricondotte alla gestione della Centrale di committenza da parte dei singoli Comuni associati, assumendo quale parametro per la valutazione della complessità il valore della soglia comunitaria per le acquisizioni di beni e servizi e il valore di 1.000.000 di euro per le acquisizioni di lavori.
5. In relazione all’efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l’autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);
b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto del servizi della Comunità Montana (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);
c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dalla Comunità Montana, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).
6. Ciascun Comune associato rimborsa alla Comunità Montana i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.
7. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
8. II rimborso dei costi diretti da parte degli enti associati avviene con cadenza trimestrale contestualmente alla ripartizione annuale, su rendicontazione predisposta da quest'ultimo dalla Centrale di committenza.
9. I costi generali sono ripartiti annualmente, in proporzione sulla base della sommatoria degli importi a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenza.
10. I costi comuni sono quantificati forfetariamente in complessivi mille euro annui da suddividere in quote paritarie, fatta salva la possibilità per i Comuni associati di rideterminare successivamente tale importo con motivata e conforme deliberazione delle Giunte Comunali di una sua rideterminazione da parte della Conferenza dei Sindaci.
11. Il rimborso del costi generali e del costi comuni di tutti i costi della centrale di Committenza avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune presso il quale ha sede l’Ufficio comune / designato come ente capofila. Responsabile della Centrale di committenza.
12. Il Responsabile della Centrale di committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e del programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento del bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.formulazione alternativa]
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Samples: Convenzione Per Gestione Associata Delle Acquisizioni Di Beni, Servizi E Lavori
Rapporti finanziari e riparto delle spese. 1. La Centrale Unica di committenza Committenza conforma la propria l’attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della Centrale Unica di committenzaCommittenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.
3. I singoli Comuni associati che assegnano in distacco alla Centrale unica di committenza le risorse umane individuate in base al precedente articolo art. 17, mantengono pertanto mantenendo a proprio carico i relativi oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-contributivo- previdenziali. Nel caso di assegnazione delle risorse umane mediante il comando, i Comuni trasferiscono gli oneri del personale alla Comunità Montana, che provvederà al successivo riparto, come stabilito nel seguente comma.
4. Al fine di consentire l’efficace organizzazione della Centrale di committenza e pur a fronte del criterio di equilibrio Nell'ottica dell’equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, espressamente prevista dall'articolo dall’articolo 17, le corrispondenti spese per il personale della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza sono ripartite tra i Comuni associati, sulla base di quote definite in sede di Conferenza dei Sindaci, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) rilevanza dimensionale, rapportata al valore in euro per anno, delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla gestione della Centrale di committenza da parte dei singoli Comuni associati, con definizione su base proporzionale;
b) livello di complessità delle procedure ricondotte alla gestione della Centrale di committenza da parte dei singoli Comuni associati, assumendo quale parametro per la valutazione della complessità il valore della soglia comunitaria per le acquisizioni di beni e servizi e il valore di 1.000.000 di euro per le acquisizioni di lavorinon vengono ripartite.
5. In relazione all’efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione dall'espletamento di una specifica procedura di affidamento (contributo per l’autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.)) impegnati dal singolo comune convenzionato con l’assunzione della determina a contrarre;
b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto del servizi della Comunità Montana dell'ente capo – convenzione (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, eventuali spese legali di cui al precedente art. 15 comma 4 secondo periodo, etc.);
c) con il termine "“costi comuni"”, la quota di spese generali sostenute dalla Comunità Montanadal comune capo – convenzione, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).
6. Ciascun Comune associato rimborsa alla Comunità Montana al Comune capo – convenzione i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primoprimo dallo stesso eventualmente sostenuti.
7. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli in proporzione agli importi posti a base d'asta.
8. II rimborso dei costi diretti diretti, da parte degli enti associati a favore del Comune capo – convenzione avviene con cadenza trimestrale contestualmente alla ripartizione annuale, su rendicontazione predisposta da quest'ultimo dalla Centrale di committenzatempestivamente a seguito della richiesta del comune capo – convenzione.
9. I costi generali sono ripartiti annualmente, tra i comuni convenzionati annualmente in proporzione sulla base della alla sommatoria degli importi a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenzacommittenza ad eccezione delle eventuali spese sostenute per la formazione del personale operante presso la Centrale unica di committenza che vengono ripartite in parti uguali tra tutti i comuni associati ai fini del rispetto dei vincoli imposti dalla legge in materia.
10. I costi comuni sono quantificati forfetariamente forfettariamente in complessivi mille duemila euro annui da suddividere in quote paritarie, fatta salva la possibilità per i Comuni associati di rideterminare successivamente tale importo con motivata e conforme deliberazione delle Giunte Comunali di una sua rideterminazione da parte della Conferenza dei SindaciComunali.
11. Il rimborso del dei costi generali e del dei costi comuni di tutti i costi della centrale di Committenza avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune presso il quale ha sede l’Ufficio comune / designato come ente capofila. Responsabile della Centrale di committenzacapo – convenzione.
12. Il Responsabile della Centrale Unica di committenzaCommittenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e del dei programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 30 15 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese generali e comuni relative all'esercizio all’esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento del l’adeguamento dei bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento l’andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.
13. Sono altresì a carico del singolo ente convenzionato le spese di adeguamento strutturale e funzionale delle proprie dotazioni strumentali ed informatiche finalizzate all’interscambio dei dati con il comune capo – convenzione e con gli altri enti convenzionati.
14. Sono infine a carico dei comuni convenzionati le eventuali spese legali per contenziosi e/o indennizzi che dovessero rendersi necessarie a seguito dello svolgimento delle funzioni della Centrale di committenza, ivi comprese quelle che dovessero essere sostenute dal comune capo – convenzione ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della presente convenzione.
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Samples: Convenzione Attuativa Per La Gestione Associata Delle Acquisizioni Di Beni, Servizi E Lavori
Rapporti finanziari e riparto delle spese. 1. La L’Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza conforma la propria l’attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni gli Enti associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni degli Enti aderenti.
3. I singoli Comuni associati che Enti associati, ove necessario, assegnano in distacco alla all’Ufficio comune individuato come Centrale unica di committenza Committenza le risorse umane individuate in base al precedente articolo 17art. 15, mantengono mantenendo pertanto a proprio carico i relativi gli oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali. Nel caso di assegnazione delle risorse umane mediante il comando, i Comuni trasferiscono gli oneri del personale alla Comunità Montana, che provvederà al successivo riparto, come stabilito nel seguente comma.
4. Al fine di consentire l’efficace organizzazione della Centrale unica di committenza e pur a fronte del criterio di equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, espressamente prevista dall'articolo 17, le spese per il personale Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di committenza Committenza sono ripartite tra i Comuni gli Enti associati, sulla base di quote definite in sede di Conferenza dei Sindaci, nel rispetto dei seguenti criteri:
a1) rilevanza dimensionale, rapportata al una quota variabile pari all’80% del trattamento retributivo lordo sulla base del valore in euro per anno, delle procedure di acquisizione di lavoriforniture, servizi e beni lavori ricondotte alla gestione della Centrale unica di committenza da parte dei singoli Comuni associati, con definizione su base proporzionale;
b) livello . Il valore da considerare è quello previsto ai sensi dell’art. 35 del codice dei contratti. In presenza di complessità procedure di particolare complessità, indipendentemente dall’importo a base di affidamento, il valore da considerare al fine della determinazione della percentuale può essere aumentato, fino al triplo, dal Responsabile della Centrale unica di comune accordo con il Responsabile del Procedimento/Responsabile di servizio interessato, oppure ridotto fino ad un terzo per la semplicità delle procedure ricondotte alla gestione anche in termini di adempimenti a carico del Responsabile della Centrale di committenza committenza;
2) una quota fissa pari al 20% calcolata proporzionalmente al numero di abitanti; nel caso di unione il dato da considerare è quello della somma degli abitanti dei comuni facenti parte dei singoli Comuni associatidell’unione; nel caso di consorzio, assumendo quale parametro per la valutazione della complessità il valore da considerare è quello del comune di dimensioni maggiori ridotto della soglia comunitaria per le acquisizioni metà. Ai fini dell’individuazione della popolazione il numero di beni e servizi e il valore residenti si considera pari a quello risultante dal documento ISTAT rilevante la popolazione al 31 dicembre di 1.000.000 di euro per le acquisizioni di lavoriogni anno o da altre rilevazioni ufficiali della Pubblica amministrazione.
5. In relazione all’efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l’autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, supporto al RUP commissioni giudicatrici etc.);
b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende estendono al resto del dei servizi della Comunità Montana dell'ente capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampatibanche dati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzionespecifici, etc.ecc...);
c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dalla Comunità Montanadall'Ente dove è costituito l’ufficio comune, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postaliveicoli, acquisto di hardware e software, relativi canoni di manutenzione, carburante etc.).
6. Ciascun Comune Ente associato rimborsa alla Comunità Montana al Comune presso il quale ha sede l’Ufficio comune i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.
7. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune Ente associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
8. II rimborso dei costi diretti diretti, da parte degli enti associati a favore dell’Ente presso il quale ha sede l’Ufficio comune avviene con cadenza trimestrale contestualmente alla ripartizione annuale, semestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultimo dalla Centrale di committenzaquest'ultimo.
9. I costi generali generali, se non concordato diversamente in base alle specifiche necessità, sono ripartiti annualmenteannualmente in base ai criteri di cui al comma 4, in proporzione sulla base della sommatoria degli importi a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenzapunto 2).
10. I costi comuni sono quantificati forfetariamente in complessivi mille euro annui da suddividere in quote paritarie, fatta salva la possibilità per i Comuni gli Enti associati di rideterminare successivamente tale importo con motivata e conforme deliberazione delle Giunte Comunali di una sua rideterminazione da parte della Conferenza dei Sindacidi cui all’art. 20.
11. Il rimborso del dei costi generali e del dei costi comuni di tutti i costi della centrale di Committenza avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune dall’ente presso il quale ha sede l’Ufficio comune / designato come ente capofila. Responsabile della Centrale di committenzacomune.
12. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e del dei programmi presentati da ciascun Comune Ente associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, successivo da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento del dei bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni agli Enti associati.
13. Entro lo stesso termine può essere predisposto dal Responsabile della centrale unica per l’anno successivo, se richiesto dai singoli enti, un piano di formazione del personale degli enti associati, coinvolti nell’attività di cui alla presente convenzione e/o individuati dall’ente di appartenenza in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi.
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