RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 1 Le funzioni e le prerogative dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono definite dall'art. 50 del D.Lgs. 81/2008. 2. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono designati dalle XX.XX.. 3. Il numero dei RLS dell'Ateneo è pari a 3. La durata della loro carica è di 3 (tre) anni, rinnovabile. Il numero delle designazioni attribuite a ciascuna delle XX.XX. presenti nella Contrattazione integrativa di Ateneo è stabilito seguendo il criterio della rappresentatività. 4. I RLS dell'Ateneo, per l'espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante 5. Il RLS eserciterà il diritto di accesso ai luoghi di lavoro comunicando preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare presso le strutture dell'Ateneo, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e che comportino rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato. 6. Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 50 del decreto legislativo n. 81/08 e di consultare il documento di valutazione dei rischi. Il datore di lavoro fornisce al RLS, anche su istanza dello stesso, le informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute, e alla sicurezza. 7. Il RLS ha il diritto alla formazione prevista dall'art. 37 del decreto legislativo n. 81/08. La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti al comma 4 per la loro attività. 8. L’attività consultiva dei RLS si svolgerà attraverso riunioni periodiche a cadenza semestrale. La convocazione sarà effettuata con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e con ordine del giorno scritto. Il RLS può richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nelle unità lavorative. Della riunione viene redatto verbale.
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RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 1 Le funzioni e le prerogative dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono definite dall'art. 50 del D.Lgs. 81/2008.
2. I Rappresentanti 0.Xx Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito denominato RLS) è eletto nei modi previsti dall'accordo quadro 10/07/1996. Le attribuzioni del RLS sono designati dalle XX.XX..
3quelle previste dal D.Lgs 81/2008. Il numero dei RLS dell'Ateneo è pari a 3. La durata della loro carica è di 3 (tre) anni, rinnovabile. Il numero delle designazioni attribuite a ciascuna delle XX.XX. presenti nella Contrattazione integrativa di Ateneo è stabilito seguendo il criterio della rappresentatività.
4. I RLS dell'Ateneo, per l'espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante
5. Il RLS eserciterà il diritto di accesso ai luoghi di lavoro comunicando preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare presso le strutture dell'Ateneo, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e che comportino rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato.
6. Il 0.Xx RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 50 del decreto legislativo n. 81/08 e di consultare il documento di valutazione dei rischi. Il datore di lavoro fornisce al RLS, anche su istanza dello stesso, le informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute, e alla sicurezza.
7. Il RLS ha il diritto alla formazione specifica prevista dall'artdalla predetta normativa. 37 Tale formazione deve prevedere un programma base di almeno 32 ore come previsto dagli Accordi Stato Regioni vigenti e in particolare quello del decreto legislativo n. 81/0807/07/2016. La formazione dei RLS, i cui deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri sono economici a carico dei lavoratori. I corsi di formazione saranno tenuti all'interno del datore Conservatorio o all'esterno; essi potranno essere organizzati dal Conservatorio avvalendosi di lavoroformatori qualificati ai sensi del D.I. 06/03/2013 che, sulla scorta di quanto stabilito dalla vigente legislazione e in relazione alle specifiche esigenze dell’Ente, potranno organizzare la formazione nel modo ritenuto più efficace possibile compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione, per le quali si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto dovrà fare riferimento al Direttore e al Presidente del Conservatorio, ognuno per le specifiche competenze. 0.Xx RLS in carica del Conservatorio Xxxxxx Xxxxxxxxxxx di Vibo Valentia ha diritto a quelli già previsti al comma 4 per la loro attività.
8. L’attività consultiva dei RLS si svolgerà attraverso partecipare alle riunioni periodiche come disciplinato dal D.Lgs 81/08 s.m. e i. All’uopo, data la rilevanza della funzione esercitata, le parti stabiliscono che la partecipazione a cadenza semestraletali incontri è obbligatoria. La convocazione sarà effettuata 0.Xx RLS dovrà attenersi scrupolosamente a quanto sancito dal D.Lgs 81/08 s.m. e in merito a poteri/attribuzioni e facoltà, nello specifico rendendosi disponibile in forma consultiva e rappresentativa alla risoluzione di aspetti tecnici nel rispetto delle figure della sicurezza preposte (RSPP, Datore di Lavoro, Dirigente e Preposti), adottando azioni di segnalazione. 5.Per tutto quanto non specificato si rimanda all’accordo quadro del 10/07/1996 purché non in contrasto con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso il D.Lgs 81/08 s.m. e con ordine del giorno scritto. Il RLS può richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nelle unità lavorative. Della riunione viene redatto verbale.i.
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Samples: Contratto Integrativo d'Istituto
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 1 Le funzioni Con riferimento al Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 e s.m.i, le parti assumono gli orientamenti partecipativi e le prerogative dei Rappresentanti dei lavoratori per la logiche tendenti al superamento di conflittualità in materia di sicurezza (RLS) sono definite dall'art. 50 del D.Lgs. 81/2008.
2. I e salute sui luoghi di lavoro, come contenuti nel decreto stesso e concordano quanto segue riguardo ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono designati dalle XX.XX..
3R.L.S.). Il Le parti convengono che nelle Unità Produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle Unità Produttive che occupano più di 15 dipendenti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza saranno eletti dai lavoratori fra le R.S.U. o, ove mancanti, fra i lavoratori nell’ambito delle Unità Produttive delle Società. Si conviene che per il numero dei di RLS dell'Ateneo è pari a 3eleggibili, le modalità di elezione e le funzioni loro attribuite si fa riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed agli Accordi Interconfederali vigenti. La durata della loro carica nomina a R.L.S. è coincidente a quella prevista per le R.S.U. (tre anni). In considerazione della struttura organizzativa delle Società e di 3 (trecome le stesse sono presenti sul territorio nazionale, per l’espletamento dei compiti ciascun R.L.S. ha a disposizione 78 ore di permessi retribuiti annui se facente parte di Unità Produttive con più di 50 dipendenti, e di 48 ore annue di permessi retribuiti se facente parte di Unità Produttive fino a 50 dipendenti. Le parti si danno inoltre atto che il monte ore annuo sopra indicato non sia cumulabile fra gli anni di vigenza dell’incarico ma sia fruibile solo nel rispettivo anno di riferimento. Tali permessi devono essere richiesti alla Società dal R.L.S. con la stessa modalità prevista per le R.S.U. di cui all’art. 1) annidel presente Accordo, rinnovabilesalvo casi di eccezionale urgenza e/o gravità preventivamente autorizzati dai responsabili di servizio Aziendali. Il numero delle designazioni attribuite a ciascuna delle XX.XX. presenti nella Contrattazione integrativa di Ateneo è stabilito seguendo il criterio della rappresentatività.
4. I RLS dell'Ateneo, per l'espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante
5. Il RLS eserciterà il diritto di accesso ai luoghi di lavoro comunicando preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare presso le strutture dell'Ateneo, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e che comportino rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato.
6. Il RLS R.L.S. ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 50 del decreto legislativo n. 81/08 e di consultare il documento di valutazione dei rischi. Il datore di lavoro fornisce al RLS, anche su istanza dello stesso, le informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute, e alla sicurezza.
7. Il RLS ha il diritto alla formazione prevista dall'art. 37 del decreto legislativo n. 81/08. La formazione dei RLSprevista, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, dell'Azienda. Tale formazione si svolgerà mediante svolge utilizzando permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti al comma 4 per la loro attività.
8. L’attività consultiva dei RLS si svolgerà attraverso punto precedente; Le riunioni periodiche a cadenza semestraledi cui all’art. La convocazione sarà effettuata con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e con ordine 35 del giorno scrittoD. Lgs. Il RLS può richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e 81/2008, possono essere eccezionalmente convocate anche dal R.L.S. qualora si presentino motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nelle unità lavorative. Della riunione viene redatto verbalereale rischio.
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Samples: Accordo Sindacale Nazionale