Rappresentanti per la sicurezza. In applicazione dell'Art. 47 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di: a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza; b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza; c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti per la sicurezza; d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti per la sicurezza; e) unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti: 6 rappresentanti per la sicurezza. Nelle unità produttive di cui alla lettera a), limitatamente a quelle che occupano da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa, di cui all'Art. 14 del presente contratto, ove tale carica sindacale risulti attivata. Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e) i rappresentanti per la sicurezza sono individuati tra i soggetti eletti nella Rappresentanza sindacale unitaria.
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Rappresentanti per la sicurezza. In applicazione dell'Artdell’art. 47 18 del D. Lgs. 9 aprile 200819 settembre 1994, n. 81 626 e dell'Accordo dell’Accordo interconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 al 5 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
b) unità produttive che occupano da 16 dal 6 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
c) unità produttive che occupano da 121 da121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti per la sicurezza;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti per la sicurezza;
e) unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti: 6 rappresentanti per la sicurezza. Nelle unità produttive di cui alla lettera a), limitatamente a quelle che occupano da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa, di cui all'Artall’art. 14 del presente contratto, ove tale carica sindacale risulti attivata. Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e) i rappresentanti per la sicurezza sono individuati tra i soggetti eletti nella Rappresentanza sindacale unitaria.
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Rappresentanti per la sicurezza. In applicazione dell'Art. 47 del D. LgsD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell'Accordo interconfederale dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti per la sicurezza;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti per la sicurezza;
e) unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti: 6 rappresentanti per la sicurezza. Nelle unità produttive di cui alla lettera a), limitatamente a quelle che occupano da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa, di cui all'Art. 14 all’art.15 del presente contrattovigente contratto nazionale di lavoro, ove tale carica sindacale risulti attivata. Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e) i rappresentanti per la sicurezza sono individuati tra i soggetti eletti nella Rappresentanza rappresentanza sindacale unitaria.
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Rappresentanti per la sicurezza. In applicazione dell'Artdell'art. 47 18 del D. LgsD.Lgs. 9 aprile 200819 settembre 1994, n. 81 626 e dell'Accordo dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti Rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante Rappresentante per la sicurezza;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante Rappresentante per la sicurezza;
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti Rappresentanti per la sicurezza;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 1.000 dipendenti: 3 rappresentanti Rappresentanti per la sicurezza;
e) unità produttive che occupano oltre 1000 1.000 dipendenti: 6 rappresentanti Rappresentanti per la sicurezza. Nelle unità produttive di cui alla lettera lett. a), limitatamente a quelle che occupano da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di rappresentante Rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa, di cui all'Artall'art. 14 12 del presente contratto, ove tale carica sindacale risulti attivata. Nelle unità produttive di cui alle lettere lett. b), c), d) ed e) i rappresentanti Rappresentanti per la sicurezza sono individuati tra i soggetti eletti nella Rappresentanza sindacale unitaria.
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Rappresentanti per la sicurezza. In applicazione dell'Artdell'art. 47 del D. LgsD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell'Accordo interconfederale Interconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti, eletti di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:;
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti per la sicurezza;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 1.000 dipendenti: 3 rappresentanti per la sicurezza;
e) unità produttive che occupano oltre 1000 1.000 dipendenti: 6 rappresentanti per la sicurezza. Nelle unità produttive di cui alla lettera a), limitatamente a quelle che occupano da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa, di cui all'Artall'art. 14 12 del presente contratto, ove tale carica sindacale risulti attivata. Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e) i rappresentanti per la sicurezza sicurezza, sono individuati individuati, tra i soggetti eletti nella Rappresentanza sindacale unitariaSindacale Unitaria.
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