rappresentanza aziendale. In caso di elezione, nelle singole cooperative od unità produttive della stessa fino a 15 lavoratori, del delegato dei lavoratori per la sicurezza, essa si svolgerà secondo le procedure e le modalità previste ai punti 4.10 e 4.11 del presente accordo. Lo svolgimento delle elezioni sarà preceduto da una assemblea finalizzata ad offrire ai lavoratori le necessarie informazioni al riguardo (art. 18 D.Lgs. 626/94). Le funzioni del delegato dei lavoratori, che dura in carica 3 anni, sono quelle richiamate al punto 6 del presente accordo, fatte salve le diverse disposizioni di legge per le piccole imprese in materia di riunioni periodiche. Per la formazione vale quanto previsto al precedente punto 7.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Imbarcato Dipendente Da Cooperative Esercenti Attività Di Pesca Marittima Attività Di Maricoltura, Acquacoltura E Vallicoltura, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Imbarcato Dipendente Da Cooperative Esercenti Attività Di Pesca Marittima Attività Di Maricoltura, Acquacoltura E Vallicoltura
rappresentanza aziendale. In caso di elezione, nelle singole cooperative od unità produttive della stessa fino a 15 lavoratori, del delegato dei lavoratori per la sicurezza, essa si svolgerà secondo le procedure e le modalità previste ai punti 4.10 4.10. e 4.11 4.11. del presente accordo. Lo svolgimento delle elezioni sarà preceduto da una assemblea finalizzata ad offrire ai lavoratori le necessarie informazioni al riguardo (art. 18 D.LgsD. Lgs. 626/94). Le funzioni del delegato dei lavoratori, che dura in carica 3 anni, sono quelle richiamate al punto 6 del presente accordo, fatte salve le diverse disposizioni di legge per le piccole imprese in materia di riunioni periodiche. Per la formazione vale quanto previsto al precedente punto 7.punto
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Samples: Accordo Relativo
rappresentanza aziendale. In caso di elezione, nelle singole cooperative od unità produttive della stessa fino a 15 lavoratori, del delegato dei lavoratori per la sicurezza, essa si svolgerà secondo le procedure e le modalità previste ai punti 4.10 e 4.11 del presente accordo. Lo svolgimento delle elezioni sarà preceduto da una assemblea finalizzata ad offrire ai lavoratori le necessarie informazioni al riguardo (art. 18 D.Lgs. 626/94n. 626/1994). Le funzioni del delegato dei lavoratori, che dura in carica 3 anni, sono quelle richiamate al punto 6 6. del presente accordo, fatte salve le diverse disposizioni di legge per le piccole imprese in materia di riunioni periodiche. Per la formazione vale quanto previsto al precedente punto 7.
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rappresentanza aziendale. In caso di elezione, nelle singole cooperative od unità produttive della stessa fino a 15 lavoratori, del delegato dei lavoratori per la sicurezza, essa si svolgerà secondo le procedure e le modalità previste ai punti 4.10 4.10. e 4.11 4.11. del presente accordo. Lo svolgimento delle elezioni sarà preceduto da una assemblea finalizzata ad offrire ai lavoratori le necessarie informazioni al riguardo (art. 18 D.LgsD. Lgs. 626/94). Le funzioni del delegato dei lavoratori, che dura in carica 3 anni, sono quelle richiamate al punto 6 6. del presente accordo, fatte salve le diverse disposizioni di legge per le piccole imprese in materia di riunioni periodiche. Per la formazione vale quanto previsto al precedente punto 7.
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rappresentanza aziendale. In caso di elezione, nelle singole cooperative od unità produttive della stessa fino a 15 lavoratori, del delegato dei lavoratori per la sicurezza, essa si svolgerà secondo le procedure e le modalità previste ai punti 4.10 4.10. e 4.11 4.11. del presente accordo. Lo svolgimento delle elezioni sarà preceduto da una assemblea finalizzata ad offrire ai lavoratori le necessarie informazioni al riguardo (art. 18 D.LgsD. Lgs. 626/94). Le funzioni del delegato dei lavoratori, che dura in carica 3 anni, sono quelle richiamate al punto 6 del presente accordo, fatte salve le diverse disposizioni di legge per le piccole imprese in materia di riunioni periodiche. Per la formazione vale quanto previsto al precedente punto 7.
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rappresentanza aziendale. In caso di elezione, nelle singole cooperative od unità produttive della stessa fino a 15 lavoratori, del delegato dei lavoratori per la sicurezza, essa si svolgerà secondo le procedure e le modalità previste previ- ste ai punti 4.10 4.10. e 4.11 4.11. del presente accordo. Lo svolgimento delle elezioni sarà preceduto da una assemblea finalizzata fi- nalizzata ad offrire ai lavoratori le necessarie informazioni al riguardo riguar- do (art. 18 D.LgsD. Lgs. 626/94). Le funzioni del delegato dei lavoratori, che dura in carica 3 anni, sono quelle richiamate al punto 6 6. del presente accordo, fatte salve le diverse disposizioni di legge per le piccole imprese in materia di riunioni periodiche. Per la formazione vale quanto previsto al precedente punto 7.
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