Ambito ed iniziativa per la costituzione. Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle Aziende nei quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo. Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie dei vari CCNL promossi dalla Confterziario, ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo. L'iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo. In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla R.S.U. e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
Ambito ed iniziativa per la costituzione. 1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l’elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.
3. Nella prima applicazione del presente accordo l’iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali cadenze previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell’intero comparto nelle date indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo, l’adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è comunicata all’Aran che ne rilascia certificazione. Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire all’accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno la formale adesione al presente accordo all’atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione per conoscenza all’ARAN
4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all’ARAN di avviare trattative per regolamentare median...
Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l’mpre- sa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate di occupazione con riferimento alle giornate dell’anno precedente, inclusi i lavoratori con contratto di lavoro part-time (da computarsi in misura pro- porzionale all’orario di lavoro contrattuale) e i lavoratori a tempo determina- to da computarsi in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro, nonché nell’impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse caratteristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolar- mente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle associazioni sindacali fir- matarie del Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 10 gennaio 2014 e successive modifiche, e che siano firma- tarie del CCNL*. In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e 4.050 giornate dichiarate nell’anno precedente, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 gior- nate rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dal CCNL in materia di R.S.A. Per i successivi rinnovi della rappresentanza con più di 15 dipendenti e più di 4.050 giornate rilevate come sopra, l’iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSU.
Ambito ed iniziativa per la costituzione. Nelle aziende e nelle unità operative che occupino più di 115 dipendenti, può darsi luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo del 23 Luglio 1993, nonché del presente accordo e del CCNL applicato. Hanno altresì potere d’iniziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purchè formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che:
a) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto:
b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo: La costituzione delle R.S.U. nell’ambito delle unità operative, non ha alcun riflesso sulla possibilità di utilizzo dei lavoratori, compresi gli eletti nella R.S.U., in altre unità operative, poiché tale struttura non coincide con l’unità produttiva di cui all’art.13 Legge 300/70; l’utilizzo dei lavoratori potrà avvenire nel rispetto delle specifiche normative delle contrattazione collettiva del settore.
Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU vengono costituite nelle unità produttive nelle quali l’impresa oc- cupi più di 15 dipendenti, nonchè nell’impresa che nel medesimo ambito di attività progettuale occupi più di 15 dipendenti anche se ciascun luogo di lavoro, singolarmente considerato, non raggiunge tali limiti, ad iniziati- ve delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firmatarie del CCNL applicato nell’unità produttiva ovvero le as- sociazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sen- si del punto 4, parte 2ª, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo e sottoscritto il CCNL applicato. In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti, ri- nunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A.. Nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti, continueranno ad ap- plicarsi le normative previste dai CCNL in materia di rappresentanza sin- dacale. Per i successivi rinnovi, l’iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSU. La RSU è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presenta- te da tutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente, men- tre il residuo terzo è assegnato alle liste presentate dalle sole Fisba, Flai e Uila, firmatarie del CCNL e del presente accordo. La ripartizione dei posti nella RSU avverrà proporzionalmente ai voti otte- xxxx, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono sia per quel- la riservata a Fisba, Flai e Uila. Il 67% dei seggi (2/3) sarà assegnato con criterio proporzionale in base al quoziente ottenuto da ciascuna lista, e per gli eventuali seggi residui, in base ai resti inutilizzati più alti. In ogni lista saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza; in caso di parità di voti di preferenza sarà eletto il candidato che viene prima nell’ordine di presentazione della lista. Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà designato o eletto da Fisba, Flai e Uila, in proporzione ai voti ottenuti. Fisba, Flai e Uila si impegnano a ri- spettare gli accordi confederali sulla distribuzione paritetica di questa quo- ta. Qualora una organizzazione non superi il 10% dei consensi espressi dagli/dalle elettori/rici non avrà diritto alla designazione o elezione del pro- prio componente. Nella composiz...
Ambito ed iniziativa per la costituzione. Nelle aziende ortofrutticole e agrumarie si darà luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo per il recepimento dei Protocollo 23 luglio 1993, nonché del presente accordo e dei Ccnl. Hanno altresì potere d'iniziativa a presentare liste le Associazioni, diverse dalle Organizzazioni Sindacali suddette, purché formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo ed a condizione che: a) rappresentino almeno il 5% dei lavoratori aventi diritto al voto; b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo.
Ambito ed iniziativa per la costituzione. Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite in tutte le Associazioni, con più di 15 dipendenti, in cui si applica il CCNL 1º gennaio 2002-31 dicembre 2005 sottoscritto il 14 aprile 2004 tra X.X.X.XX. e CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL e successive modificazioni, ad iniziativa delle Associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993. Hanno potere di iniziativa le Associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nell'unità produttiva ovvero le Associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, Parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo. L'iniziativa di cui ai commi precedenti deve essere esercitata, congiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali come sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo. In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla R.S.U. e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l’impre- sa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate di occupazione con riferimento alle giornate dell’anno precedente, nonché nell’impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse caratte- ristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firmatarie del Ccnl*. In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e 4.050 giornate dichiarate nell’anno precedente, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 gior- nate rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dal Ccnl in materia di R.S.A. Per i successivi rinnovi della rappresentanza con più di 15 dipendenti e più di 4.050 giornate rilevate come sopra, l’iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSU.
Ambito ed iniziativa per la costituzione. Nelle Amministrazioni, negli Studi e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare, FILCAMS CGIL – FISASCAT CISL – UILTuCS UIL possono indire le elezioni per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. Possono presentare liste per la elezione della RSU:
Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le R.S.U. possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'impresa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate di occupazione con riferimento alle giornate dell'anno precedente, nonché nell'impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse caratteristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle Associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firmatarie del c.c.n.l. (*). In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e 4.050 giornate dichiarate nell'anno precedente, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 giornate rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dal c.c.n.l. in materia di R.S.A. Per i successivi rinnovi della Rappresentanza con più di 15 dipendenti e più di 4.050 giornate rilevate come sopra, l'iniziativa potrà essere assunta anche dalla R.S.U.