Common use of RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA Clause in Contracts

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC- UIL, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori (RSU) di cui all'Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 secondo la disciplina per indire le elezioni ivi previste. Ai fini del computo del numero dei dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a part-time saranno computati in misura proporzionale all'orario di lavoro contrattuale mentre i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Sempre che abbiano espresso formale adesione all'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, al Protocollo 31 maggio 2013 e all'Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014, l'iniziativa per la costituzione della RSU può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto ovvero dalle Associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza, del richiamato Accordo interconfederale 10 gennaio 2014. In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, Legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comunque aderiscano alla disciplina m esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopramenzionata. Ai fini dell'elezione dei componenti della RSU, il numero di seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle Singole liste concorrenti. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista. Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e del genere dei lavoratori in forza all'unità produttiva. Il numero dei componenti la RSU è pari a: - 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti; - 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti; - 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti; - 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti; -11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti; - 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti; - 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti; - 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti; - 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti; - 27 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni. I componenti la RSU restano in carica tre anni a decorrere dalla data di effettuazione delle elezioni. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della Associazione industriale competente. Nelle unità produttive con almeno 9 componenti, la RSU, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi, per i rapporti con la direzione aziendale, di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti. I componenti la RSU subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla Legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale secondo quanto previsto dal presente contratto. Nei confronti di ciascun componente la RSU eletta o designata nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente comma 6, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della Legge n. 300/1970. Le Associazioni sindacali comunicheranno alla direzione aziendale i nominativi dei beneficiari per il tramite della Associazione industriale competente. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo globale in ragione di 2,5 ore per dipendente in forza all'unità produttiva. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti ad essa affidati. I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della R.S.A. ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 300/1970. Le Associazioni sindacali FILCTEM, FEMCA e UILTEC per lo svolgimento della loro attività associativa all'interno delle unità produttive, disporranno annualmente di 1/3 del monte ore di permessi retribuiti globalmente a disposizione delle RSU. Tali permessi saranno usufruiti dai componenti la RSU espressamente delegati dalle citate Associazioni. I permessi devono essere richiesti, di norma, per iscritto e con preavviso di almeno 24 ore. Il godimento degli stessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva. Le operazioni connesse con l'elezione della RSU saranno svolte compatibilmente con le esigenze produttive. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la direzione aziendale, in particolare per il luogo ed il calendario della votazione. La direzione aziendale per parte sua fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto, secondo la richiamata disciplina prevista dall'Accordo Interconfederale. Dichiarazione a verbale Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, si intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 10 gennaio 2014 di seguito allegato. Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme. In relazione a quanto disposto all'ultimo comma, le operazioni di voto saranno di norma effettuate al di fuori dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea. Chiarimento a verbale Le variazioni occupazionali dell'unità produttiva, comportanti un diverso numero di componenti la RSU ai sensi del comma 6 del presente articolo, saranno considerate utili al momento della relativa nuova elezione.

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Samples: www.uiltecfvg.it

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC- UILTEC-UIL, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori (RSU) di cui all'Accordo all’Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 secondo la disciplina per indire le elezioni ivi previste. Ai fini del computo del numero dei dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a part-time saranno computati in misura proporzionale all'orario all’orario di lavoro contrattuale mentre i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Sempre che abbiano espresso formale adesione all'Accordo all’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, al Protocollo 31 maggio 2013 e all'Accordo all’Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014, l'iniziativa l’iniziativa per la costituzione della RSU può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto ovvero dalle Associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza, del richiamato Accordo interconfederale Interconfederale 10 gennaio 2014. In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'artall’art. 19, Legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comunque aderiscano alla disciplina m in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopramenzionata. Ai fini dell'elezione dell’elezione dei componenti della RSU, il numero di seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle Singole singole liste concorrenti. Nell'ambito Nell’ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all'attribuzione all’attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine all’ordine nella lista. Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e del genere dei lavoratori in forza all'unità all’unità produttiva. Il numero dei componenti la RSU è pari a: - 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti; - 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti; - 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti; - 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti; -11 - 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti; - 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti; - 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti; - 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti; - 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti; - 27 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni. I componenti la RSU restano in carica tre anni a decorrere dalla data di effettuazione delle elezioni. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della Associazione industriale competente. Nelle unità produttive con almeno 9 componenti, la RSU, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi, per i rapporti con la direzione aziendale, di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti. I componenti la RSU subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla Legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto. Nei confronti di ciascun componente la RSU eletta o designata nell'ambito nell’ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente comma 6, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della Legge n. 300/1970. Le Associazioni sindacali comunicheranno alla direzione aziendale i nominativi dei beneficiari per il tramite della Associazione industriale competente. Per l'espletamento l’espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo globale in ragione di 2,5 ore per dipendente in forza all'unità all’unità produttiva. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio nell’esercizio dei compiti ad essa affidati. I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della R.S.A. ai sensi dell'artdell’art. 23 della Legge n. 300/1970. Le Associazioni sindacali FILCTEM, FEMCA e UILTEC per lo svolgimento della loro attività associativa all'interno all’interno delle unità produttive, disporranno annualmente di 1/3 del monte ore di permessi retribuiti globalmente a disposizione delle RSU. Tali permessi saranno usufruiti dai componenti la RSU espressamente delegati dalle citate Associazioni. I permessi devono essere richiesti, di norma, per iscritto e con preavviso di almeno 24 ore. Il godimento degli stessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività dell’attività produttiva. Le operazioni connesse con l'elezione l’elezione della RSU saranno svolte compatibilmente con le esigenze produttive. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la direzione aziendale, in particolare per il luogo ed il calendario della votazione. La direzione aziendale per parte sua fornirà l'elenco l’elenco dei dipendenti con diritto di voto, secondo la richiamata disciplina prevista dall'Accordo dall’Accordo Interconfederale. Dichiarazione a verbale Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, si intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale dell’Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 di seguito allegato. Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme. In relazione a quanto disposto all'ultimo all’ultimo comma, le operazioni di voto saranno di norma effettuate al di fuori dell'orario dell’orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea. Chiarimento a verbale Le variazioni occupazionali dell'unità dell’unità produttiva, comportanti un diverso numero di componenti la RSU ai sensi del comma 6 del presente articolo, saranno considerate utili al momento della relativa nuova elezione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC- UIL, In applicazione dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendentidipendenti la Feneal-Uil, viene costituita Filca-Cisl e Fillea-Cgil assumono l iniziativa per la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori (RSU) di cui all'Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 secondo la disciplina per indire le elezioni ivi previste. Ai fini del computo del numero dei dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a part-time saranno computati in misura proporzionale all'orario di lavoro contrattuale mentre i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Sempre costituzione della R.S.U. Alla condizione che abbiano espresso formale adesione all'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, al Protocollo 31 maggio 2013 e all'Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014citato accordo interconfederale, l'iniziativa per la costituzione della RSU R.S.U. può essere esser assunta anche dalle altre Associazioni Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto c.c.n.I. ovvero dalle Associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del Organizzazioni di cui al punto 4), sezione terzaparte seconda, lett. b) del richiamato Accordo interconfederale 10 gennaio 2014predetto accordo interconfederale. In ogni caso La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni sindacalisindacali sopra richiamate, dotate dei requisiti di cui all'art. 19in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, Legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comunque aderiscano alla disciplina m esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopramenzionata. Ai fini dell'elezione dei componenti della RSU, il numero di seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più altinell'ambito delle liste, in relazione ai voti conseguiti dalle Singole liste concorrenti. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati ecandidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Organizzazioni firmatarie del presente c.c.n.l. e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in caso di parità di base ai voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista. Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e del genere dei lavoratori in forza all'unità produttivaricevuti. Il numero dei componenti la RSU R.S.U. è pari a: - 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti; - 4 componenti nelle unità produttive da 101 a 150 dipendenti; - 5 componenti nelle unità produttive da 151 a 200 dipendenti; - 6 componenti nelle unità produttive da 201 a 300 dipendenti; - 9 7 componenti nelle unità produttive da 301 a 450 dipendenti; -11 - 8 componenti nelle unità produttive da 451 a 600 dipendenti; - 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti; - 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti; - 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti; - 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti; - 27 9 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni. I componenti la RSU restano in carica tre anni a decorrere dalla data di effettuazione delle elezionioltre 600 dipendenti. I nominativi dei componenti la R.S.U., xxxxxx e/o designati, saranno comunicati per iscritto alla direzione Direzione aziendale per a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti la R.S.U.,per il tramite della Associazione dell'Associazione industriale territorialmente competente. Nelle unità produttive con almeno 9 componenti, la RSU, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi, per i rapporti con la direzione aziendale, di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti. I componenti la RSU R.S.U. subentrano alle alla RSA e ai loro dirigenti delle RSA di cui alla Legge n. 300/1970 per legge n.300/1970 nella titolarità di dirittidiritti e tutele, permessiagibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per la effetto delle disposizioni di legge e di contratto. La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono titolari della funzione di agente contrattuale contrattazione aziendale come stabilito dall'accordo interconfederale 23 luglio 1993 e per le materie del livello aziendale secondo quanto previsto dal presente contrattocontratto collettivo nazionale di lavoro. Nei confronti Il monte/anno di permessi di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva al 1° gennaio di ciascun componente la RSU eletta o designata nell'ambito anno, già previsto dall'art. 31 del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente comma 6c.c.n.l. 31 gennaio 1991, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della Legge n. 300/1970. Le Associazioni sindacali comunicheranno alla direzione aziendale i nominativi dei beneficiari viene ripartito come segue: - per il tramite della Associazione industriale competente. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, funzioni la RSU disporrà R.S.U. di sporrà dei permessi retribuiti per un monte ore annuo globale in ragione di 2,5 ore per dipendente in forza all'unità produttiva. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti ad essa affidati. I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della R.S.A. ai sensi dell'artall'art. 23 della Legge legge n. 300/1970. Le Associazioni sindacali FILCTEM; - la Feneal-Uil, FEMCA Filca-Cisl e UILTEC per lo svolgimento della loro attività associativa all'interno Fillea-Cgil, titolari delle unità produttive, disporranno annualmente di 1/3 del monte ore di permessi retribuiti globalmente aggiuntiverispetto a disposizione delle RSUquanto previsto dal citato art. Tali 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi saranno usufruiti dai aggiuntivi pari al 70%. La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le precitate Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei ripetitivi componenti la RSU espressamente delegati dalle citate AssociazioniR.S.U., e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da esse definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del predetto monte ore. I permessi devono debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di almeno 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento degli stessi dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva. Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all'unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi alla data delle elezioni. Le operazioni connesse con l'elezione della RSU R.S.U. saranno svolte compatibilmente con le nel rispetto delle esigenze produttivedell'attività produttiva. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la direzione Direzione aziendale, in particolare per il luogo ed e il calendario della votazione. I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato di garanti, di cui ai punti 5, 8, 13 e 20, parte seconda dell'accordo interconfederale 20-12-1993, qualora in forza all'unità produttiva dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro oppure, in via eccezionale, anche durante l'orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23 legge n.300/1970. La direzione Direzione aziendale per parte sua fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto indicando l'incidenza delle varie categorie. La R.S.U. decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei 3 anni dalla data delle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzione prevista dall'accordo interconfederale (punto 6, parte prima); in presenza di atto di revoca posto in essere attraverso la raccolta di firme certificate tra i lavoratori in numero superiore al 50% degli aventi diritto al voto. Le Organizzazioni sindacali, secondo la richiamata dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della legge n. 300/1970, firmatarie del vigente c.c.n.l. o comunque aderenti alla disciplina prevista dall'Accordo Interconfederale. Dichiarazione dell'accordo interconfederale 20-12-1993, che partecipano alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a verbale Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, si intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 10 gennaio 2014 di seguito allegato. Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme. In relazione a quanto disposto all'ultimo comma, le operazioni di voto saranno di norma effettuate al di fuori dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea. Chiarimento a verbale Le variazioni occupazionali dell'unità produttiva, comportanti un diverso numero di componenti la RSU costituire RAS ai sensi della norma sopra richiamata e cessa l'attività del comma 6 del presente articolo, saranno considerate utili al momento della relativa nuova elezioneConsiglio di Fabbrica ove esistente.

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Samples: Contratto

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC- UILIn applicazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, in ciascuna ciascu- na unità produttiva con più di 15 dipendentiquindici dipendenti la Filcams-Cgil, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori (RSU) di cui all'Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 secondo Fisascat-Cisl e la disciplina per indire le elezioni ivi previste. Ai fini del computo del numero dei dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a partUiltucs-time saranno computati in misura proporzionale all'orario di lavoro contrattuale mentre i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Sempre che abbiano espresso formale adesione all'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, al Protocollo 31 maggio 2013 e all'Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014, l'iniziativa Uil assumono l’iniziativa per la costituzione della RSU RSU. L’iniziativa può essere assunta anche dalle altre Associazioni Organizzazioni sindacali firmatarie di categoria firma- tarie del presente contratto CCNL applicato nell’unità produttiva ovvero dalle Associazioni le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza, del richiamato Accordo interconfederale testo Unico sulla Rappresentanza, a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al conte- nuto dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014. In ogni caso L’iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU ove valida- mente esistente. La RSU è composta dai rappresentanti eletti tra le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, Legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comunque aderiscano alla disciplina m esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. liste presentate da tutte le Orga- nizzazioni sindacali sopra richiamate in proporzione ai sensi della norma sopramenzionata. Ai fini dell'elezione dei componenti della RSU, il numero di seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, voti conseguiti dalle singole liste con applicazione del metodo dei resti più altialti e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti conseguiti dalle Singole liste concorrenti. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista. Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e del genere dei lavoratori in forza all'unità produttivacandidati. Il numero dei componenti la RSU è pari a: - 3 componenti rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti; – 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 100 dipendenti; - 4 componenti – 5 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti; - 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti; - 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti; -11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti; - 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti; - 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti; - 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti; - 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti; - 27 componenti – 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 300 dipendenti. L’adeguamento al numero di maggiori dimensioniRSU previsto al comma precedente avverrà con la prima elezione successiva al presente Accordo. I nominativi dei componenti la RSU restano in carica tre anni a decorrere dalla data di effettuazione delle elezioni. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla direzione aziendale Direzione aziendale, a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti la RSU, per il tramite della Associazione dell’Associazione industriale territorialmente competente. Nelle unità produttive con almeno 9 componenti, la RSU, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi, per i rapporti con la direzione aziendale, di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti. I componenti la RSU subentrano alle alla RSA e ai loro dirigenti delle RSA di cui alla Legge legge n. 300/1970 per 300 del 1970 nella titolarità di dirittidiritti e tutele, permessiagibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per la effetto delle disposizioni di legge e di contratto. La RSU e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori sono titolari della funzione di agente contrattuale per le materie con- trattazione aziendale, come stabilito dal Testo Unico della Rappresentanza del livello aziendale secondo quanto previsto 10 gennaio 2014 e dal presente contratto. Nei confronti Contratto collettivo nazionale di ciascun componente la RSU eletta o designata nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente comma 6, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della Legge n. 300/1970. Le Associazioni sindacali comunicheranno alla direzione aziendale i nominativi dei beneficiari per il tramite della Associazione industriale competentelavoro. Per l'espletamento l’espletamento dei propri compiti e funzioni, funzioni la RSU disporrà di dei permessi retribuiti di cui all’articolo 23 della legge n. 300 del 1970. La RSU comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per un la gestione amministrativa del monte ore annuo globale in ragione di 2,5 ore per dipendente in forza all'unità produttiva. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti come sopra definito e ad essa affidatiattribuito. I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della R.S.A. ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 300/1970. Le Associazioni sindacali FILCTEM, FEMCA e UILTEC per lo svolgimento della loro attività associativa all'interno delle unità produttive, disporranno annualmente di 1/3 l’espletamento del monte ore di permessi retribuiti globalmente a disposizione delle RSU. Tali permessi saranno usufruiti dai componenti la RSU espressamente delegati dalle citate Associazioni. I permessi devono mandato debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di almeno 24 ore, dalla RSU indicando i nominativi dei beneficiari. Il godimento degli stessi dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività dell’attività aziendale. Ferma restando l’eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’uni- tà produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all’unità produttiva assun- ti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 3 mesi alla data delle elezioni. Le operazioni connesse con l'elezione della RSU saranno svolte compatibilmente con le esigenze produttive. Allo scopo saranno presi opportuni accordi vio accordo con la direzione Direzione aziendale, in particolare per modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio. I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio eletto- rale, i componenti sindacali del Comitato di garanti, di cui ai punti 5, 8, 13, e 20, sezione terza, del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, qualora in forza all’unità produttiva dovranno espletare il luogo ed il calendario della votazioneloro incarico al di fuori dell’orario di lavoro oppure, in via eccezionale, anche l’orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all’articolo 23, legge n. 300 del 1970. La direzione Direzione aziendale per parte sua fornirà l'elenco l’elenco dei dipendenti con diritto di voto. La RSU decade dal mandato ricevuto alla scadenza dei tre anni dalla data delle elezio- ni e qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzione prevista dall’Accordo interconfederale (punto 6, secondo la richiamata disciplina prevista dall'Accordo Interconfederale. Dichiarazione a verbale Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, si intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale sezione seconda del Testo Unico della Rappresentanza del 10 gennaio 2014 di seguito allegato2014). Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove normeDICHIARAZIONE DELLE XX.XX. In relazione a quanto disposto all'ultimo comma, le operazioni di voto saranno di norma effettuate Nell’ipotesi in cui si debba scegliere tra due candidati che abbiano conseguito gli stessi voti si procederà al di ballottaggio da svolgersi fuori dell'orario dall’orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea. Chiarimento a verbale Le variazioni occupazionali dell'unità produttivaassemblea di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, comportanti un diverso numero di componenti la RSU ai sensi del comma 6 del presente articolo, saranno considerate utili al momento della relativa nuova elezionen. 300.

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