Common use of Rappresentanze sindacali Clause in Contracts

Rappresentanze sindacali. La rappresentanza sindacale è riconosciuta alle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) elette dalle lavoratrici e dai lavoratori nel rispetto delle vigenti normative o regolamento vigente ovvero, in caso di non costituzione delle RSU, alle RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) costituite ad iniziativa delle lavoratrici e dei lavoratori in ogni Struttura Associativa locale nell’ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Nel rispetto degli artt. 23 e 24 della legge n. 300/70 ai dirigenti delle RSA, ove non costituita la RSU, spetta il diritto di usufruire di permessi retribuiti per compiere attività sindacale di tutela e rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori a livello aziendale e permessi non retribuiti in misura di otto giorni all’anno, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale. I permessi retribuiti sono riconosciuti nei limiti di un monte ore annuo computato in ragione di 2 ore annue per dipendente a livello di singola Struttura Associativa; tale monte ore non potrà comunque essere inferiore a 50 ore annue nelle Strutture Associative che occupano meno di 25 dipendenti. Il monte ore annuo, determinato sulla forza lavoro rilevata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, verrà ripartito tra le XX.XX. firmatarie percentualmente al numero degli iscritti risultanti alla stessa data. I dirigenti delle RSA che intendano usufruire del diritto ai permessi sindacali devono dare comunicazione scritta al datore di lavoro, almeno 24 ore prima per i permessi retribuiti e tre giorni prima per quelli non retribuiti. La tempestività della comunicazione viene valutata, per i permessi retribuiti, escludendo dal computo delle 24 ore quelle comprese nelle giornate non lavorative. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle R.S.U., ove costituite nel rispetto del vigente regolamento, è garantito un monte ore retribuito nella misura di 1 ora annua per dipendente nelle Strutture Associative fino a 200 dipendenti e di 8 ore annue per dipendente oltre tale limite. Per le modalità di fruizione dei relativi permessi vale quanto stabilito per le RSA.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative a.n.f.f.a.s. Onlus, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici Ed I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative Anffas Onlus

Rappresentanze sindacali. La rappresentanza sindacale è riconosciuta Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: di RSA costituite ai sensi dell’art.19 della Legge n.300/1970 e appartenenti alle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) elette dalle lavoratrici XX.XX. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 5 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti o nominati in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse. di Consigli o Comitati direttivi nazionali e dai lavoratori nel rispetto delle vigenti normative o regolamento vigente ovvero, in caso di non costituzione delle RSU, alle RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) costituite ad iniziativa delle lavoratrici e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori in ogni Struttura Associativa locale nell’ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del stipulante il presente Contratto Collettivo Nazionale CCNL; L’Organizzazione Sindacale di Lavoro. Nel rispetto degli artt. 23 e 24 della legge n. 300/70 ai dirigenti delle RSA, ove non costituita appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la RSU, spetta il diritto di usufruire di permessi retribuiti per compiere attività sindacale di tutela e rappresentanza delle lavoratrici e nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione deve avvenire tramite comunicazione scritta a data certa. Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello aziendale e la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi non che consenta la razionalizzazione dei costi sia attraverso l'individuazione di un monte ore complessivo che attraverso una gestione compatibile con le esigenze tecnico- produttive dell’azienda. I Dirigenti Sindacali hanno diritto a permessi retribuiti in misura di otto giorni all’anno, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I permessi retribuiti sono riconosciuti nei limiti di un monte ore annuo computato in ragione di 2 ore annue per dipendente a livello di singola Struttura Associativa; tale monte ore non potrà comunque essere inferiore a 50 ore annue nelle Strutture Associative che occupano meno di 25 dipendenti. Il monte ore annuo, determinato sulla forza lavoro rilevata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, verrà ripartito tra le XX.XX. firmatarie percentualmente al numero degli iscritti risultanti alla stessa data. I dirigenti delle RSA lavoratori che intendano usufruire del esercitare tale diritto ai permessi sindacali devono dare darne comunicazione scritta al datore di lavoro, almeno 24 ore prima per i permessi retribuiti e tre lavoro di regola cinque giorni prima per quelli non retribuiti. La tempestività della comunicazione viene valutataprima, per i permessi retribuitiil tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali. Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, escludendo dal computo delle 24 ore quelle comprese nelle giornate per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, devono essere motivati e non lavorativepossono essere originati da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta. Per l'espletamento dei compiti Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e delle funzioni delle R.S.U.pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine. Fermo restando che, ove costituite nel rispetto richiesto, la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del vigente regolamento, è garantito un monte ore retribuito nella misura rapporto di 1 ora annua per dipendente nelle Strutture Associative fino lavoro non inferiore a 200 dipendenti e di 8 ore annue per dipendente oltre tale limite. Per le modalità di fruizione dei relativi permessi vale quanto stabilito per le RSAtre mesi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rappresentanze sindacali. La rappresentanza sindacale è riconosciuta Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: di RSA costituite ai sensi dell’art.19 della Legge n.300/1970 e appartenenti alle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) elette dalle lavoratrici OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 5 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti o nominati in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse. di Consigli o Comitati direttivi nazionali e dai lavoratori nel rispetto delle vigenti normative o regolamento vigente ovvero, in caso di non costituzione delle RSU, alle RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) costituite ad iniziativa delle lavoratrici e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori in ogni Struttura Associativa locale nell’ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del stipulante il presente Contratto Collettivo Nazionale CCNL; L’Organizzazione Sindacale di Lavoro. Nel rispetto degli artt. 23 e 24 della legge n. 300/70 ai dirigenti delle RSA, ove non costituita appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la RSU, spetta il diritto di usufruire di permessi retribuiti per compiere attività sindacale di tutela e rappresentanza delle lavoratrici e nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione deve avvenire tramite comunicazione scritta a data certa. Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello aziendale e la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi non che consenta la razionalizzazione dei costi sia attraverso la individuazione di un monte ore complessivo che attraverso una gestione compatibile con le esigenze tecnico- produttive dell’azienda. I Dirigenti Sindacali hanno diritto a permessi retribuiti in misura di otto giorni all’anno, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I permessi retribuiti sono riconosciuti nei limiti di un monte ore annuo computato in ragione di 2 ore annue per dipendente a livello di singola Struttura Associativa; tale monte ore non potrà comunque essere inferiore a 50 ore annue nelle Strutture Associative che occupano meno di 25 dipendenti. Il monte ore annuo, determinato sulla forza lavoro rilevata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, verrà ripartito tra le XX.XX. firmatarie percentualmente al numero degli iscritti risultanti alla stessa data. I dirigenti delle RSA lavoratori che intendano usufruire del esercitare tale diritto ai permessi sindacali devono dare darne comunicazione scritta al datore di lavoro, almeno 24 ore prima per i permessi retribuiti e tre lavoro di regola cinque giorni prima per quelli non retribuiti. La tempestività della comunicazione viene valutataprima, per i permessi retribuitiil tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali. Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, escludendo dal computo delle 24 ore quelle comprese nelle giornate per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, devono essere motivati e non lavorativepossono essere originati da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta. Per l'espletamento dei compiti Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e delle funzioni delle R.S.U.pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine. Fermo restando che, ove costituite nel rispetto richiesto, la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del vigente regolamento, è garantito un monte ore retribuito nella misura rapporto di 1 ora annua per dipendente nelle Strutture Associative fino lavoro non inferiore a 200 dipendenti e di 8 ore annue per dipendente oltre tale limite. Per le modalità di fruizione dei relativi permessi vale quanto stabilito per le RSAtre mesi.

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Samples: www.confederazionecnl.it

Rappresentanze sindacali. La rappresentanza sindacale è riconosciuta alle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) elette dalle lavoratrici e dai lavoratori nel rispetto delle vigenti normative o regolamento vigente ovvero, in caso di non costituzione delle RSU, alle RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) costituite ad iniziativa delle lavoratrici e dei lavoratori in ogni Struttura Associativa locale nell’ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Nel rispetto degli artt. 23 e 24 della legge n. 300/70 ai dirigenti delle RSA, ove non costituita la RSU, spetta il diritto di usufruire di permessi retribuiti per compiere attività sindacale di tutela e rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori a livello aziendale e permessi non retribuiti in misura di otto giorni all’anno, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale. I permessi retribuiti sono riconosciuti nei limiti di un monte ore annuo computato in ragione di 2 ore annue per dipendente a livello di singola Struttura Associativa; tale monte ore non potrà comunque essere inferiore a 50 ore annue nelle Strutture Associative che occupano meno di 25 dipendenti. Il monte ore annuo, determinato sulla forza lavoro rilevata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, verrà ripartito tra le XX.XX. firmatarie percentualmente al numero degli iscritti risultanti alla stessa data. I dirigenti delle RSA che intendano usufruire del diritto ai permessi sindacali devono dare comunicazione scritta al datore di lavoro, almeno 24 ore prima per i permessi retribuiti e tre giorni prima per quelli non retribuiti. La tempestività della comunicazione viene valutata, per i permessi retribuiti, escludendo dal computo delle 24 ore quelle comprese nelle giornate non lavorative. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle R.S.U., ove costituite nel rispetto del vigente regolamento, è garantito un monte ore retribuito nella misura di 1 ora annua per dipendente nelle Strutture Associative fino a 200 dipendenti e di 8 ore annue per dipendente oltre tale limite. Per le modalità di fruizione dei relativi permessi vale quanto stabilito per le RSA. Non si computano le assenze dal servizio per trattative convocate dalla stessa Amministrazione. In tali casi inoltre non è necessaria la richiesta di permesso sindacale.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Definitivo