Rappresentanze sindacali. Le rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le RSU (RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE) costituite ai sensi del protocollo d'intesa sottoscritto tra LEGACOOP, Confcooperative, AGCI, e CGIL, CISL, UIL in data 13.9.94 che costituisce parte integrante del presente CCNL. Ad integrazione dell'art. 3 di detto protocollo le parti, relativamente al numero dei componenti le RSU, convengono quanto segue: a) 3 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano fino a 75 addette/i; b) 4 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 76 a 150 addette/i; c) 5 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 151 a 200 addette/i; Sino alla costituzione delle sopraindicate RSU le rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA). Le RSU o in loro assenza le RSA hanno competenze per quanto previsto dall'art. 9. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle Rappresentanze sindacali sono previsti permessi retribuiti secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 23 della legge n. 300/70 e permessi non retribuiti per le finalità e secondo i criteri di cui all'art. 24 della legge medesima. A livello aziendale potrà essere concordato tra le parti, ove se ne ravvisi l'esigenza oggettiva riconosciuta, il superamento delle quantità dei permessi orari retribuiti di cui al comma precedente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Rappresentanze sindacali. Le rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le RSU (RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE) costituite ai sensi del protocollo d'intesa sottoscritto tra LEGACOOP, ConfcooperativeCONFCOOPERATIVE, AGCI, e CGIL, CISL, UIL in data 13.9.94 che costituisce parte integrante del presente CCNL. Ad integrazione dell'art. 3 di detto protocollo le parti, relativamente al numero dei componenti le RSU, convengono quanto segue:
a) 3 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano fino a 75 addette/i;
b) 4 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 76 a 150 addette/i;
c) 5 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 151 a 200 addette/i; Sino alla costituzione delle sopraindicate RSU le rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA). Le RSU o in loro assenza le RSA hanno competenze per quanto previsto dall'art. 9. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle Rappresentanze sindacali sono previsti permessi retribuiti secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 23 della legge n. 300/70 e permessi non retribuiti per le finalità e secondo i criteri di cui all'art. 24 della legge medesima. A livello aziendale potrà essere concordato tra le parti, ove se ne ravvisi l'esigenza oggettiva riconosciuta, il superamento delle quantità dei permessi orari retribuiti di cui al comma precedente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Rappresentanze sindacali. Le rappresentanze sindacali nelle sindacaIi neIIe cooperative e nelle neIIe società collegate coIIegate sono le Ie RSU (RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE) costituite ai sensi del protocollo deI protocoIIo d'intesa sottoscritto tra LEGACOOPLegacoop, Confcooperative, AGCI, e CGIL, CISL, UIL in data 13.9.94 13/9/1994 che costituisce parte integrante del deI presente CCNL. Ad integrazione dell'artdeII'art. 3 di detto protocollo le protocoIIo Ie parti, relativamente al reIativamente aI numero dei componenti le Ie RSU, convengono quanto segue:
a) 3 componenti per le Ie RSU costituite nelle neIIe unità produttive che occupano fino a 75 addette/i;
b) 4 componenti per le Ie RSU costituite nelle neIIe unità produttive che occupano da 76 a 150 addette/i;
c) 5 componenti per le Ie RSU costituite nelle neIIe unità produttive che occupano da 151 a 200 addette/i; Sino alla aIIa costituzione delle deIIe sopraindicate RSU le Ie rappresentanze sindacali nelle sindacaIi neIIe cooperative e nelle neIIe società collegate coIIegate sono le Ie Rappresentanze Sindacali Aziendali SindacaIi AziendaIi (RSA). Le RSU o in loro Ioro assenza le Ie RSA hanno competenze per quanto previsto dall'artdaII'art. 9. Per l'espletamento I'espIetamento dei compiti e delle deIIe funzioni delle deIIe Rappresentanze sindacali sindacaIi sono previsti permessi retribuiti secondo i criteri e le Ie procedure di cui all'artaII'art. 23 della legge deIIa Iegge n. 300/70 300/1970 e permessi non retribuiti per le finalità Ie finaIità e secondo i criteri di cui all'artaII'art. 24 della legge deIIa Iegge medesima. A livello aziendale IiveIIo aziendaIe potrà essere concordato tra le Ie parti, ove se ne ravvisi l'esigenza I'esigenza oggettiva riconosciuta, il iI superamento delle deIIe quantità dei permessi orari retribuiti di cui al aI comma precedente.
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Samples: Cooperative Agreement
Rappresentanze sindacali. Le rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le RSU (RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE) costituite ai sensi del protocollo dei protocolli d'intesa sottoscritto sottoscritti tra LEGACOOP, ConfcooperativeCONFCOOPERATIVE, AGCI, e CGIL, CISL, UIL in data 13.9.94 e in data 28.07.2015 che costituisce costituiscono parte integrante del presente CCNL. Ad integrazione dell'art. 3 di detto protocollo le parti, relativamente al numero dei componenti le RSU, convengono quanto segue:
a) 3 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano fino a 75 addette/i;
b) 4 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 76 a 150 addette/i;
c) 5 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 151 a 200 addette/i; Sino alla costituzione delle sopraindicate RSU le rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA). Le RSU o in loro assenza le RSA hanno competenze per quanto previsto dall'art. 9. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle Rappresentanze sindacali sono previsti permessi retribuiti secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 23 della legge n. 300/70 e permessi non retribuiti per le finalità e secondo i criteri di cui all'art. 24 della legge medesima. A livello aziendale potrà essere concordato tra le parti, ove se ne ravvisi l'esigenza oggettiva riconosciuta, il superamento delle quantità dei permessi orari retribuiti di cui al comma precedente.
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Rappresentanze sindacali. Le rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le RSU (RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE) costituite ai sensi del protocollo d'intesa sottoscritto tra LEGACOOP, ConfcooperativeCONFCOOPERATIVE, AGCI, e CGIL, CISL, UIL in data 13.9.94 che costituisce parte integrante del presente CCNL. Ad integrazione dell'art. 3 di detto protocollo le parti, relativamente al numero dei componenti le RSU, convengono quanto segue:
a) 3 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano fino a 75 addette/i;
b) 4 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 76 a 150 addette/i;
c) 5 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 151 a 200 addette/i; i. Sino alla costituzione delle sopraindicate RSU le rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA). Le RSU o in loro assenza le RSA hanno competenze per quanto previsto dall'art. 9. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle Rappresentanze sindacali sono previsti permessi retribuiti secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 23 della legge n. 300/70 e permessi non retribuiti per le finalità e secondo i criteri di cui all'art. 24 della legge medesima. A livello aziendale potrà essere concordato tra le parti, ove se ne ravvisi l'esigenza oggettiva riconosciuta, il superamento delle quantità dei permessi orari retribuiti di cui al comma precedente.
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