Rappresentatività sindacale. 1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l’accertamento del requisito della “maggiore rappresentatività”, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sottolineata la necessità di garantire il più alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni e Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativa. 2. La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite alle singole Aziende dai medici pediatri di famiglia convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 Gennaio di ogni anno. 3. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, mediante comunicazione delle stesse Aziende, la consistenza associativa viene trasmessa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), all’Assessorato Regionale alla Sanità ed alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali. 4. Per le trattative disciplinate dall’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, la consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all’anno precedente a quello in cui si procede all’avvio delle trattative per il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale. 5. In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa è riferita ai dati rilevati nell’anno precedente. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali di categoria. 6. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3 e 4, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 7. Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi sindacati provinciali o in mancanza a quelli nazionali l’elenco dei pediatri ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale, con l’indicazione delle relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare l’esattezza della ritenuta medesima. 8. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega del medico pediatra attraverso le Aziende con versamento in conto corrente intestato alle XX.XX, secondo le modalità indicate dalle stesse. 9. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente. 10. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività cui al comma 6 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla definizione e alla firma degli Accordi regionali. 11. Gli Accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale. 12. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 6 sia stato conseguito mediante l’aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli Accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Rappresentatività sindacale. 1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l’accertamento l'accertamento del requisito della “"maggiore rappresentatività”", ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sottolineata la necessità di garantire il più alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni e Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativa.
2. La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite alle singole Aziende dai medici pediatri di famiglia convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 Gennaio di ogni anno.
3. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, mediante comunicazione delle stesse Aziende, la consistenza associativa viene trasmessa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), all’Assessorato Regionale alla Sanità ed alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali.
4. Per le trattative disciplinate dall’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, la consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all’anno precedente a quello in cui si procede all’avvio delle trattative per il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale.
5. In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa è riferita ai dati rilevati nell’anno precedente. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali di categoria.
6. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3 e 43, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
7. Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi sindacati provinciali o in mancanza a quelli nazionali l’elenco dei pediatri medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale, con l’indicazione delle relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare l’esattezza della ritenuta medesima.
8. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega del medico pediatra attraverso le Aziende con versamento in conto corrente c/c intestato alle XX.XX, secondo le modalità indicate dalle stesseai tesorieri dei sindacati per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.
9. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.
10. Le Organizzazioni organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività cui al comma 6 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla definizione e alla firma stipula degli Accordi regionali.
11. Gli Accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale.
12. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 6 sia stato conseguito mediante l’aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli Accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale
Rappresentatività sindacale. 1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l’accertamento del requisito della “maggiore rappresentatività”, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sottolineata la necessità di garantire il più alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni e Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativa.
2. La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite alle singole Aziende dai medici pediatri di famiglia convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 Gennaio di ogni anno.
3. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, mediante comunicazione delle stesse Aziende, la consistenza associativa viene trasmessa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), all’Assessorato Regionale alla Sanità ed alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali.
4. Per le trattative disciplinate dall’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, la consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all’anno precedente a quello in cui si procede all’avvio delle trattative per il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale.
5. In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa è riferita ai dati rilevati nell’anno precedente. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali di categoria.
6. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3 e 43, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
7. Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi sindacati provinciali o in mancanza a quelli nazionali l’elenco dei pediatri medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale, con l’indicazione delle relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare l’esattezza della ritenuta medesima.
8. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega del medico pediatra attraverso le Aziende con versamento in conto corrente c/c intestato alle XX.XX, secondo le modalità indicate dalle stesseai tesorieri dei sindacati per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.
9. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.
10. Le Organizzazioni organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività cui al comma 6 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla definizione e alla firma stipula degli Accordi regionali.
11. Gli Accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale.
12. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 6 sia stato conseguito mediante l’aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli Accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.
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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Rappresentatività sindacale. 1. Al fine Il Comitato Regionale di definire regole cui alla DGR 936 del 28/06/05 è composto dalla delegazione di indirizzo volte ad assicurare l’accertamento del requisito della “maggiore rappresentatività”, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 parte pubblica e successive modificazioni ed integrazioni, sottolineata la necessità dalla delegazione di garantire il più alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni e Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativaparte sindacale.
2. Ai fini della composizione e del funzionamento si adotta la formula della delegazione da ritenersi valida sia per le Organizzazioni sindacali che per la parte pubblica.
3. La consistenza associativa è rilevata in base alle determinata dal numero delle deleghe conferite alle singole Aziende aziende dai medici pediatri di famiglia convenzionati MMG per la ritenuta del contributo sindacalesindacale e risultanti al 1 Gennaio di ogni anno.
4. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive Nell’ambito del CPR, la delegazione di parte sindacale è composta da nove membri individuati secondo la rappresentatività sindacale calcolata sulle deleghe accertate alla data del 1 Gennaio di ogni anno.
3anno come previsto dal comma 2 dell’art. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, mediante comunicazione delle stesse Aziende, la consistenza associativa viene trasmessa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), all’Assessorato Regionale alla Sanità ed alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali.
4. Per le trattative disciplinate dall’art. 8 22 dell’ACN del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, la consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all’anno precedente a quello in cui si procede all’avvio delle trattative per il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale23.3.2005.
5. In tutti gli altri casi in cui occorra Al fine di garantire la partecipazione di tutte le XX.XX. firmatarie dell’ACN, così come stabilito dall’interpretazione autentica, sottoscritta dalla SISAC e dalle XX.XX. maggiormente rappresentative il riferimento alla consistenza associativa29 settembre 2005, essa è riferita ai dati rilevati nell’anno precedente. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione la parte sindacale del dato associativo le deleghe a favore CPR si arricchirà di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali di categoriacomponente per ciascuna sigla sindacale firmataria ma non rappresentata nell’ambito dei 9 componenti.
6. Sono considerate maggiormente rappresentativeIn ogni decisione nella quale si da corso ad una votazione la parte pubblica, ai fini fermo restando la tutela dell’interesse pubblico, tiene conto del voto espresso dai componenti del Comitato in ragione della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3 e 4, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessiveconsistenza associativa.
7. Contestualmente alla ritenuta sindacaleNell’ambito del CPA ex art. 23 dell’ACN del 23.3.2005, la delegazione sindacale è composta da sette medici. Al fine di garantire la partecipazione di tutte le Aziende inviano ai rispettivi sindacati provinciali o in mancanza a quelli nazionali l’elenco XX.XX. firmatarie dell’ACN così come stabilito dall’interpretazione autentica sottoscritta dalla SISAC e dalle XX.XX. maggiormente rappresentative il 29 settembre 2005, la parte sindacale del CPA si arricchirà di un componente per ciascuna sigla sindacale firmataria ma non rappresentata nell’ambito dei pediatri ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale, con l’indicazione delle relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare l’esattezza della ritenuta medesima7 componenti.
8. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega del medico pediatra attraverso le Aziende con versamento in conto corrente intestato alle XX.XX, secondo le modalità indicate dalle stesseIl Comitato Permanente Regionale avvia programmi di lavoro e attività di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione dell’accordo regionale e degli accordi aziendali.
9. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valideLa Regione, ai fini dello svolgimento dell’attività del monitoraggio di cui all’art. 24 dell’ACN e nel rispetto della normativa vigentedelle prerogative proprie del ruolo delle organizzazioni sindacali, fornisce periodicamente al CPR i dati relativi all’applicazione dell’accordo sul territorio regionale, suddiviso per ASL e Distretti.
10. Le Organizzazioni sindacali firmatarie determinazioni del presente Accordocomitato, in possesso dei requisiti ai fini della uniforme applicazione del contratto sul territorio regionale, costituiscono interpretazione autentica della normativa vigente e sono trasmesse alle aziende per gli adempimenti di rappresentatività cui al comma 6 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla definizione e alla firma degli Accordi regionalicompetenza.
11. Gli Accordi aziendali possono essere stipulati A ciascun componente le delegazioni delle XX.XX., definite come previsto dai commi precedenti, compete per ogni accesso:
a. a livello regionale: € 155,00 , oltre il rimborso delle spese di viaggio previsto dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionalevigenti norme della pubblica amministrazione;
b. a livello aziendale: € 155,00 comprensivo del rimborso delle spese di viaggio.
12. Nel caso Tale onere è a carico dell’azienda di iscrizione del medico, previa certificazione della presenza attestata, a decorrere dalla data di costituzione dei Comitati di cui agli articoli 23 e 24 dell’ACN e delle Commissioni di cui all’art. 21, comma 1, dello stesso ACN.
13. Tale indennità si estende a tutti gli organismi previsti dall’ACN, nonché ai tavoli tecnici e/o gruppi di lavoro o commissioni distrettuali, aziendali e regionali in cui il requisito siano presenti rappresentanti delle OOSS.
14. Le aziende sanitarie provvedono al versamento del contributo Enpam e alla ritenuta irpef su tutti i compensi di cui al comma 6 sia stato conseguito mediante l’aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli Accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariatasopra.
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Rappresentatività sindacale. 1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l’accertamento l'accertamento del requisito della “"maggiore rappresentatività”", ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazionie, sottolineata la necessità di garantire il più alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni e Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativa.
2. La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite alle singole Aziende dai medici pediatri di famiglia convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive , accertate alla data del 1 Gennaio di ogni anno.
3. Entro anno e trasmesse, entro il mese di febbraio di ciascun annofebbraio, mediante comunicazione delle stesse Aziende, la consistenza associativa viene trasmessa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), all’Assessorato per tramite dell’Assessorato Regionale alla Sanità ed di appartenenza, al Ministero della Sanità - Servizio Rapporti Convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale e alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali.XX.XX..
43. Per le trattative disciplinate dall’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazionimodificazioni, la consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all’anno precedente a quello in cui si procede all’avvio delle trattative per il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale.
54. In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa è riferita ai dati rilevati nell’anno precedente. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali di categoria.
65. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3 e 43, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
76. Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi sindacati provinciali o in mancanza a quelli nazionali l’elenco dei pediatri medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale, con l’indicazione delle relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare l’esattezza della ritenuta medesima.
87. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega del medico pediatra attraverso le Aziende con versamento in conto corrente c/c intestato alle XX.XX, secondo le modalità indicate dalle stesseai tesorieri dei sindacati per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.
98. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.
109. Le Organizzazioni organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 6 5 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla definizione e alla firma stipula degli Accordi regionali.
1110. Gli Accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 5 a livello regionale. Da tale requisito si prescinde per le organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionaledel presente Accordo purché in possesso del requisito di rappresentatività di cui al comma 5 a livello aziendale.
1211. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 6 5 sia stato conseguito mediante l’aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla, unico e partecipa alle trattative e sottoscrive gli Accordi alla stipula degli accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariataunica organizzazione sindacale.
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Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale
Rappresentatività sindacale. 1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l’accertamento l'accertamento del requisito della “"maggiore rappresentatività”rap- presentatività", ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazionie, sottolineata la necessità di garantire il più alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni e Federa- zioni ed Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativa.
2. La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite alle singole Aziende dai medici pediatri di famiglia convenzionati conven- zionati per la ritenuta del contributo sindacale. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive , accertate alla data del 1 1° Gennaio di ogni anno.
3. Entro anno ed è trasmes- sa, entro il mese di febbraio di ciascun annofebbraio, mediante comunicazione delle stesse Aziende, la consistenza associativa viene trasmessa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), all’Assessorato Regionale per tramite dell’Assessorato Re- gionale alla Sanità di appartenenza, al Ministero della Sanità - Servizio Rapporti Convenzionali con il Servi- zio Sanitario Nazionale ed alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali.XX.XX..
43. Per le trattative disciplinate dall’art. 8 del D.L.vo decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazionimodificazioni, la consistenza consi- stenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all’anno precedente a quello in cui si procede all’avvio delle trattative per il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionalecollettivo nazionale.
54. In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa è riferita ai dati rilevati nell’anno precedente. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali di categoria.
65. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni orga- nizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3 e 43, abbiano un numero di iscritti, risultanti risul- tanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
76. Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi sindacati provinciali o in mancanza a quelli nazionali l’elenco dei pediatri medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale, con l’indicazione delle relative quote e di tutti gli elementi e- lementi atti a verificare l’esattezza della ritenuta medesima.
87. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega del medico pediatra attraverso le Aziende con versamento in conto corrente intestato alle XX.XX, secondo le modalità indicate dalle stesseai tesorieri dei sindacati per mezzo della banca incaricata delle opera- zioni di liquidazione dei compensi.
98. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.
109. Le Organizzazioni organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 6 5 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla definizione e alla firma stipula degli Accordi regionali.
1110. Gli Accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 5 a livello regionale. Da tale requisito si prescinde per le organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionaledel presente Accordo purché in possesso del requisito di rappresentatività di cui al comma 5 a livello aziendale.
1211. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 6 5 sia stato conseguito mediante l’aggregazione di più organizzazioni organiz- zazioni sindacali, il soggetto contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla, unico e partecipa alle trattative e sottoscrive gli Accordi alla stipula degli accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariataunica organizzazione sindacale.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Rappresentatività sindacale. 1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l’accertamento l'accertamento del requisito della “maggiore rappresentatività”, ai sensi dell’artdell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sottolineata la necessità di garantire il più alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni e Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativa.
2. La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite alle singole Aziende dai medici pediatri di famiglia convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 Gennaio di ogni anno.
3. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, mediante comunicazione delle stesse Aziende, la consistenza associativa viene trasmessa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), all’Assessorato all'Assessorato Regionale alla Sanità ed alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali.
4. Per le trattative disciplinate dall’artdall'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, la consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all’anno all'anno precedente a quello in cui si procede all’avvio all'avvio delle trattative per il rinnovo dell’Accordo dell'Accordo Collettivo Nazionale.
5. In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa è riferita ai dati rilevati nell’anno nell'anno precedente. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali di categoria.
6. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3 e 4, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
7. Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi sindacati provinciali o in mancanza a quelli nazionali l’elenco l'elenco dei pediatri ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale, con l’indicazione l'indicazione delle relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare l’esattezza l'esattezza della ritenuta medesima.
8. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega del medico pediatra attraverso le Aziende con versamento in conto corrente intestato alle XX.XX, secondo le modalità indicate dalle stesse.
9. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.
10. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività cui al comma 6 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla definizione e alla firma degli Accordi regionali.
11. Gli Accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo dell'Accordo regionale.
12. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 6 sia stato conseguito mediante l’aggregazione l'aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli Accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Pediatria Di Libera Scelta