Common use of RC CANE Clause in Contracts

RC CANE. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e all’uso del cane. Resta comunque esclusa ogni responsabilità inerente alle attività professionali, con eccezione della responsabilità derivante dalla proprietà e dall’uso di cani guida per non vedenti. L’assicurazione è estesa anche al coniuge o al partner convivente, nonché ai loro parenti e affini a condizione che siano stabilmente conviventi con l’Assicurato. L’assicurazione è inoltre estesa anche a favore di chi, con il consenso dell’Assicurato, si occupi dell’animale.

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Samples: Informativa Al Contraente, Informativa Sul Distributore, Informativa Sul Distributore

RC CANE. La Compagnia si obbliga obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose o animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e all’uso del cane. Resta comunque esclusa ogni responsabilità inerente alle attività professionali, con eccezione della responsabilità derivante dalla proprietà e dall’uso di cani guida per non vedenti. L’assicurazione è estesa anche al coniuge o al partner convivente, nonché ai loro parenti e affini a condizione che siano stabilmente conviventi con l’Assicurato. L’assicurazione è inoltre estesa anche a favore di chi, con il consenso dell’Assicurato, si occupi dell’animale.

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Samples: Informativa Al Contraente, Informativa Sul Distributore, Informativa Sul Distributore