Reati informatici e trattamento illecito di dati Clausole campione

Reati informatici e trattamento illecito di dati. Il Decreto Legislativo n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convezione di Budapest del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, introduce nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 le seguenti fattispecie di reato: - falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.); - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.); - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.); - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.); - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.); - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.).
Reati informatici e trattamento illecito di dati. I delitti in esame presuppongono il possesso o la disponibilità di documenti informatici pubblici o privati (per tali intendendosi qualunque rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti) aventi efficacia probatoria, nonché la possibilità di accedere a sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, o in generale, a sistemi informatici o telematici appartenenti a soggetti terzi ed alle relative informazioni.
Reati informatici e trattamento illecito di dati. I delitti in questione trovano come presupposto il possesso o la disponibilità di documenti informatici pubblici o privati (per tali intendendosi qualunque rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti) aventi efficacia probatoria, nonché la possibilità di accedere a sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, o in generale, a sistemi informatici o telematici appartenenti a soggetti terzi ed alle relative informazioni. 2.2.1 Le singole fattispecie di reato Qui di seguito si riportano le fattispecie inerenti falsità commesse su documenti informatici aventi efficacia probatoria che, ai sensi dell’articolo 24 bis del Decreto, potrebbero comportare, ove poste in essere dai destinatari del Modello Organizzativo nell'interesse o vantaggio della Società, una responsabilità della Società medesima. • Documenti informatici(491-bis codice penale) La norma in questione punisce la condotta di chi commette una delle falsità previste dalle seguenti norme riguardo ad un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. • Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 codice penale) Tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo al pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero. • Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 codice penale) Commette tale reato il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni commette una contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità. • Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 codice penale) Tale ipotesi di reato prevede sanzioni penali in capo al pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale. • Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 codice penale) Commette tale reato il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o att...

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