Recepimento. 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Xxxx comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [...].
3. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Recepimento. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttivdaueenatnroni il [ dalla sua entrata in vig]x.xx
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferiment alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimeontdoescoisne dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Recepimento. 1. A partire da ... [il primo giorno del mese corrispondente al mese successivo al periodo di due anni dall´entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Xxxx ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [il primo giorno del mese corrispondente al mese successivo al periodo di due anni e sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai contratti conclusi prima del ... [il primo giorno del mese corrispondente al mese successivo al periodo di due anni e sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].
Recepimento. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [GU: si prega di inserire la data equivalente a tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Xxxx ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Recepimento. All'art. 2, comma 3, si segnala che si dovrà prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione e della Regione Piemonte, trasmetta al CIPE un'informativa sul programma di attuazione delle ulteriori misure di accompagnamento non appena concluso il processo di condivisione con i soggetti partecipanti all'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione, nel rispetto del limite di spesa di cui alla delibera 67 del 2017, pari a 57,26 milioni di euro. L’articolo 2, comma 3, è stato integrato come nel seguito: Art. 2 3) […]. In merito alle ulteriori misure di accompagnamento riportate nella delibera CIPE n. 67 del 2017 con un limite di spesa fissato in 57,26 milioni di euro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione e della Regione Piemonte, trasmetterà al CIPE un'informativa sul programma di attuazione delle ulteriori misure di accompagnamento non appena concluso il processo di condivisione con i soggetti partecipanti all'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino- Lione.
Recepimento. All'art. 3, comma 1, si ritiene che il comma vada riformulato nei seguenti termini: «La validità del presente Contratto decorre dalla sottoscrizione e la relativa scadenza e' fissata al 31 dicembre 2029, o comunque fino all'ultimazione e messa in esercizio dell'Opera.». L’articolo 3, comma 1, è stato modificato come nel seguito: Art. 3 1) La validità del presente Contratto decorre dalla sottoscrizione 1° gennaio 2015, e la relativa avrà scadenza è fissata al 31 dicembre 2029, o comunque fino termine stimato per l’ all’ultimazione e la messa in esercizio dell’Opera. Sono stati, pertanto, aggiornati in conformità: il titolo del contratto, della relazione informativa, e il riferimento alla durata contrattuale nei considerata.
Recepimento. L’esplicitazione richiesta è stata inserita all’art. 6, comma 3, (e non al comma 2, erroneamente indicato in delibera) che è stato modificato come nel seguito:
Recepimento. Le parti istitutive definiscono che il contenuto del presente accordo sarà recepito nel prossimo rinnovo del c.c.n.l.
Recepimento. 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [UP: inserire la data - 24 mesi dalla data di adozione della direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Xxxx comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Gli Stati membri applicano queste misure a decorrere dal [UP: inserire la data - sei mesi dal termine di recepimento]. Tuttavia, per quanto riguarda le relazioni, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, fra consumatori e creditori o intermediari del credito o fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding che si qualificano come micro, piccole e medie imprese come da articolo 3 della direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri applicano queste misure a decorrere dal [UP: inserire la data - 18 mesi dal termine di recepimento]. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 45 Direttiva 2013/34UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
Recepimento. 1. A partire dal 1o luglio 2021 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Xxxx ne informano immediatamente la Commissione Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2022. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disci plinata dalla presente direttiva.
2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alla fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere dal 1o gennaio 2019, fatta eccezione per gli articoli 19 e 20 della presente direttiva che si appli xxxx ai contratti conclusi a decorrere da tale data.