Recesso e mancata accettazione da parte delle Società. Le Società hanno diritto, entro 30 giorni dal momento in cui sono informate dell’adesione dell’Assicurato (nelle modalità di seguito specificate), di non accettare tale adesione dandone comunicazione al Contraente ed all’As- sicurato stesso. L’adesione si intenderà accettata sempreché non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società nei limiti del precedente art. 1.2 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Le Società hanno facoltà di recedere con lettera raccomandata a/r contenente gli elementi identificativi della po- sizione assicurata, qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell’art. 1.2 o per dichiarazioni false, inesatte o reticenti relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella Dichiarazione di buono stato di salute.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni, Contratto Di Assicurazione Vita E Danni, Contratto Di Assicurazione Vita E Danni
Recesso e mancata accettazione da parte delle Società. Le Società hanno diritto, entro 30 giorni dal momento in cui sono informate dell’adesione dell’Assicurato (nelle modalità di seguito specificate), di non accettare tale adesione dandone comunicazione al Contraente ed all’As- sicurato stesso. L’adesione si intenderà accettata sempreché non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società nei limiti del precedente art. 1.2 1.3 delle presenti Condizioni di AssicurazioneAssicurazione ed entro il termine di 30 giorni di cui sopra. Le Società hanno facoltà di recedere con lettera raccomandata a/r contenente gli elementi identificativi della po- sizione posizione assicurata, qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell’art. 1.2 1.3 o per dichiarazioni false, inesatte o reticenti e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella Dichiarazione nel Questionario Assuntivo, nel Modulo di buono stato di saluteAdesione e/o, eventualmente, nel Questionario Anamnestico.
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Recesso e mancata accettazione da parte delle Società. Le Società hanno diritto, entro 30 giorni dal momento in cui sono informate dell’adesione dell’Assicurato (nelle modalità di seguito specificate), di non accettare tale adesione dandone comunicazione al Contraente ed all’As- sicurato all’Assicurato stesso. L’adesione si intenderà accettata sempreché non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società nei limiti del precedente art. 1.2 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Assicurazione Le Società hanno facoltà di recedere con lettera raccomandata a/r contenente gli elementi identificativi della po- sizione posizione assicurata, qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell’art. 1.2 1.3 o per dichiarazioni false, inesatte o reticenti e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella Dichiarazione di buono stato di salutesalute o, even- tualmente, nel Questionario anamnestico.
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Recesso e mancata accettazione da parte delle Società. Le Società hanno diritto, entro 30 giorni dal momento in cui sono informate dell’adesione dell’Assicurato (nelle modalità di seguito specificate), di non accettare tale adesione dandone comunicazione al Contraente ed all’As- sicurato stesso. L’adesione si intenderà accettata sempreché non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società nei limiti del precedente art. 1.2 delle presenti Condizioni di AssicurazioneAssicurazione ed entro il termine di 30 giorni di cui sopra. Le Società hanno facoltà di recedere con lettera raccomandata a/r contenente gli elementi identificativi della po- sizione assicurata, qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell’art. 1.2 o per dichiarazioni false, inesatte o reticenti e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella Dichiarazione nel Questionario Assuntivo e nel Modulo di buono stato di saluteAdesione.
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Recesso e mancata accettazione da parte delle Società. Le Società hanno diritto, entro 30 giorni dal momento in cui sono informate dell’adesione dell’Assicurato (nelle modalità di seguito specificate), di non accettare tale adesione dandone comunicazione al Contraente ed all’As- sicurato stesso. L’adesione si intenderà accettata sempreché non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società nei limiti del precedente art. 1.2 delle presenti Condizioni di AssicurazioneAssicurazione ed entro il termine di 30 giorni di cui sopra. Le Società hanno facoltà di recedere con lettera raccomandata a/r contenente gli elementi identificativi della po- sizione posizione assicurata, qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell’art. 1.2 o per dichiarazioni false, inesatte o reticenti inesat- te e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella Dichiarazione nel Questionario Assuntivo e nel Modulo di buono stato di saluteAdesione.
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Recesso e mancata accettazione da parte delle Società. Le Società hanno facoltà di recedere qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell’Art. 1.2 o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella dichiara- zione di buono stato di salute. Le Società hanno diritto, entro 30 giorni dal momento in cui sono informate dell’adesione dell’Assicurato (nelle modalità di seguito specificate)dell’Assicurato, di non accettare tale adesione dandone comunicazione al Contraente ed all’As- sicurato comunica- zione all’Assicurato stesso. L’adesione si intenderà accettata sempreché non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società nei limiti del precedente art. 1.2 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Le Società hanno facoltà di recedere con lettera raccomandata aA/r R contenente gli elementi identificativi iden- tificativi della po- sizione posizione assicurata, qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell’artnell’Art. 1.2 o per dichiarazioni false, inesatte o reticenti e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella Dichiarazione dichia- razione di buono stato di salute.
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Recesso e mancata accettazione da parte delle Società. Le Società hanno diritto, entro 30 giorni dal momento in cui sono informate dell’adesione dell’Assicurato (nelle modalità di seguito specificate), di non accettare tale adesione dandone comunicazione al Contraente ed all’As- sicurato all’Assicurato stesso. L’adesione si intenderà accettata sempreché non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società nei limiti del precedente art. 1.2 delle presenti Condizioni di AssicurazioneAssicurazione ed entro il termine di 30 giorni di cui sopra. Le Società hanno facoltà di recedere con lettera raccomandata a/r contenente gli elementi identificativi della po- sizione assicurata, qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell’art. 1.2 o per dichiarazioni false, inesatte o reticenti e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella Dichiarazione nel Questionario Assuntivo e nel Modulo di buono stato di saluteAdesione.
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