Recesso e Pagamento degli assegni. Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dalla convenzione di assegno, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con il preavviso di 15 (quindici) giorni: il preavviso non è necessario in presenza di giustificato motivo. In caso di recesso, da parte del Cliente o della Banca, dalla convenzione di assegno, la Banca non può pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. In caso di recesso, da parte della Banca, dall’apertura di credito, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i Fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso dei quali non sia decorso il termine di presentazione. La Banca, quando intende avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non può onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest’ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel Conto Corrente. Nel caso, invece, in cui la Banca comunica il recesso dall’apertura di credito, la compensazione si intende operata al momento stesso in cui il Cliente deve provvedere al pagamento di quanto dovuto. Il Cliente è inoltre tenuto a costituire senza dilazione i Fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Il Cliente deve compiere la stessa attività ogni volta si verifica la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni in materia di assegni si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone. In caso di revoca della convenzione di assegno o, comunque, di cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca o il Cliente deve dichiarare di aver proceduto alla loro distruzione.
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Samples: Conto Corrente, Servizi Di Pagamento E Carta Di Debito, Banking Services Agreement, Banking Services Agreement
Recesso e Pagamento degli assegni. 1. Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dalla convenzione di assegno, senza penalità pe- nalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione comuni- cazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata raccoman- data con ricevuta di ritorno e con il preavviso di 15 (quindici) giorni: il preavviso non è necessario in presenza di giustificato motivo.
2. In caso di recesso, da parte del Cliente o della BancaBan- ca, dalla convenzione di assegno, la Banca non può pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella quel- la in cui il recesso è divenuto operante.
3. In caso di recesso, da parte della Banca, dall’apertura dall’aper- tura di credito, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i Fondi fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione comuni- cazione di recesso dei quali non sia decorso il termine ter- mine di presentazione.
4. La Banca, quando intende avvalersi della compensazione compen- sazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non può onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest’ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi valer- si della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel Conto Correnteconto.
5. Nel caso, invece, in cui la Banca comunica il recesso reces- so dall’apertura di creditocredito ai sensi dell’articolo 11 della presente Sezione, la compensazione si intende in- tende operata al momento stesso in cui il Cliente deve provvedere al pagamento di quanto dovuto. Il Cliente è inoltre tenuto a costituire senza dilazione i Fondi fondi necessari anche per il pagamento degli assegni asse- gni emessi prima del ricevimento della comunicazione comunica- zione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione com- pensazione stessa. Il Cliente deve compiere la stessa stes- sa attività ogni volta si verifica la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili.
6. Le disposizioni in materia di assegni si applicano anche nel caso di conti Xxxxx intestati a più persone.
7. In caso Il recesso dal Servizio di revoca della convenzione Conto Corrente comporterà automaticamente il recesso dalla relativa conven- zione di assegno o, comunque, nonché dalle eventuali convenzio- ni relative ai diversi Servizi di cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca o il Cliente deve dichiarare di aver proceduto alla loro distruzionecui alle presenti Condi- zioni Generali.
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Samples: Contratto Unico, Contratto Unico