Common use of Recesso e risoluzione Clause in Contracts

Recesso e risoluzione. E’ facoltà delle singole Azienda di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella ge- stione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico regionale ven- gano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura. Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferi- mento a singoli lotti di fornitura: ⮚ per motivi di pubblico interesse; ⮚ a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al para- grafo 14 del capitolato tecnico; ⮚ a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di ri- negoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superio- re al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; ⮚ in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; ⮚ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Re- gionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulte- riore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, me- diante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della co- municazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) .

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Samples: Patto Di Integrita’

Recesso e risoluzione. E’ facoltà delle singole Azienda Aziende di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti Con- tratti esecutivi a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella ge- stione gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare modi- ficare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico regionale ven- gano re- gionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente pre- sente fornitura. Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferi- mento rife- rimento a singoli lotti di fornitura: - per motivi di pubblico interesse; - a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al para- grafo paragrafo 14 del capitolato tecnico; - a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di ri- negoziare rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superio- re superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Anti- corruzione (ANACxxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; - in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori mi- gliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; - in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Re- gionale Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraente contraen- te delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo corri- spettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulte- riore ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi avva- lendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, me- diante mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della co- municazione del- la comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) . Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. e le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, potranno risol- vere di diritto l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, senza biso- gno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa comunicazione al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi: ▪ nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara; ▪ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; ▪ nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto; ▪ in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati; ▪ nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”. ▪ qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle re- lative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi op- pure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; ▪ qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Relativamente agli accordi quadro, Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti esecutivi, si riserva di risolvere il l’Accordo Quadro di riferimento. La risolu- zione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, per- tanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi contratti esecutivi e può essere causa di risoluzione dei singoli contratti esecutivi, salvo il risarcimento del danno. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro da parte di Umbria Salute e Servizi e/o dei Contratti da parte delle Aziende, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In tutti i casi di risoluzione le Aziende contraenti, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. In ogni caso, resta fermo il diritto Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l.

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Samples: Patto Di Integrita’

Recesso e risoluzione. E’ facoltà delle singole Azienda di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella ge- stione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico regionale ven- gano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura. Le Aziende si riservano inoltre L’Amministrazione ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferi- mento a singoli lotti di fornitura: ⮚ per motivi di pubblico interesse; ⮚ a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i.del vigente art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006. L’Amministrazione, per forniture comparabili a quelle in oggettoinoltre, risolverà il contratto qualora l’Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza; contravvenga agli obblighi di legge od agli obblighi assunti con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al para- grafo 14 del capitolato tecnicopresente contratto; ⮚ a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di ri- negoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superio- re al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; ⮚ in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula nell’esecuzione dei contratti relativi alle forniture in oggetto; ⮚ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Re- gionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei lavori siano riscontrati casi di recesso continuata irregolarità o reiterati abusi. La risoluzione sarà preceduta da contestazione delle inadempienze all’Appaltatore ed assegnazione allo stesso di cui sopraun termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Si conviene inoltre che, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulte- riore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga oltre a quanto previsto dall’articolo 1671 dall'art. 1453 c.c. L’Azienda potràper i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, altresìcostituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, recedere le seguenti ipotesi: - per qualsiasi motivo apertura di una procedura fallimentare o di un concordato preventivo a carico dell’Appaltatore; - dal Contratto, messa in tutto liquidazione o in parte, avvalendosi altri casi di cessione dell’attività dell’Appaltatore; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro esecuzione di transazioni con inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.cLegge n. 136/2010. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Le Aziende, in In caso di inadempimento risoluzione, le lavorazioni effettuate verranno conteggiate soltanto se in grado di produrre un'utilità (lavori effettivamente realizzati e verificati dalla direzione lavori) per l'esecuzione e non si conteggeranno gli adempimenti preparatori al lavoro. E’ esclusa la competenza arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, me- diante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della co- municazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, luogo ove il contratto è risolto stato stipulato, ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145. L’”Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell’articolo 113 del D. LGS n. 163/2006, cauzione definitiva di Euro ................................... (............................), a mezzo Polizza Fideiussoria della caso di inadempienze contrattuali da parte dell’ ”Appaltatore”, il Committente avrà diritto (art. 1454 c.cdi valersi di propria autorità della suddetta cauzione.) .

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Samples: Contratto D’appalto Per L’intervento Di "Localizzazione Di Interventi Di Edilizia Residenziale Pubblica Finalizzati Alla Demolizione Delle Casette Asismiche, Baracche E Altri Locali Adibiti Ad Abitazioni Temporanee E Ricostruzione Di Nuovi Alloggi Di e.r.p." (Cup .........................................) (Cig )

Recesso e risoluzione. E’ L’Università/Dipartimento si riserva la facoltà delle singole Azienda di recedererecedere motivatamente, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti a seguito dal presente contratto, corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso scritto di mutamenti negli indirizzi terapeuticialmeno giorni, ovvero nel solo al fine di evitare pregiudizio all’Ente. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di nuovi assetti organizzativi nella ge- stione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa recesso da parte del Fornitorecollaboratore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmacisenza rispetto del termine di preavviso pattuito, qualora nel Prontuario terapeutico regionale ven- gano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornituraal compenso come sopra determinato si applicherà, a titolo di penale, una detrazione pari al 10% di quanto spettante, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore. Le Aziende si riservano inoltre la facoltà Il lavoro svolto ed il risultato dello stesso sono di recedere anticipatamente dal contrattoesclusiva proprietà dell’Università/ Dipartimento di . Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni, anche se non con riferi- mento a singoli lotti espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell’Università/Dipartimento di fornitura: ⮚ per motivi . Tutti i dati e le informazioni di pubblico interesse; ⮚ a seguito dell’attivazione carattere tecnico-amministrativo o scientifico di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al para- grafo 14 del capitolato tecnico; ⮚ a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di ri- negoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superio- re al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) collaboratore entrerà in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; ⮚ in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; ⮚ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Re- gionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso possesso nello svolgimento dell’incarico di cui sopratrattasi dovranno considerarsi riservati Il Dipartimento di , il Fornitore ha diritto al pagamento nonché l’Università sono esonerati da parte dell’Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed ogni responsabilità in relazione a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, danni causati dall’incaricato a qualsiasi ulte- riore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso epersone/o indennizzo e/o rimborso, anche cose in deroga a xxxxx xx xxxxxxxxx. Per quanto previsto dall’articolo 1671 c.cnon espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c2222 e segg. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagnocodice civile. Le Aziende, in In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del Fornitore agli obblighi contrattualicontratto contenute nel libro IV, potranno assegnaretitolo II, me- diante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della co- municazione per adempierecapo XIV del codice civile. Trascorso inutilmente il predetto termine, il Il presente contratto è risolto soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Le eventuali spese di diritto registrazione e di bollo cedono a carico del collaboratore. L’Università, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.lgs. 165 del 2001 e dell’art. 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996 rende noti gli incarichi di collaborazione conferiti, mediante pubblicazione degli stessi sul sito internet dell’Ateneo. I dati personali dei candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della selezione e degli atti ad essa connessi e conseguenti, nel rispetto del D.lgs. 196/03. Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Napoli. Napoli ,…………….. Il Direttore Amministrativo/Dipartimento Il Collaboratore (artdott./prof. 1454 c.c.) .( Nome e Cognome) Per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

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Samples: Contratto Di Lavoro Autonomo Di Natura Coordinata E Continuativa

Recesso e risoluzione. E’ facoltà Gli Amministratori Comunali o il personale dipendente del Comune di Cento possono in ogni momento effettuare controlli sulla gestione e sul rispetto delle singole Azienda di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella ge- stione degli approvvigionamenti di farmacinorme contrattuali. In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico regionale ven- gano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura. Le Aziende si riservano inoltre la Il comodatario ha facoltà di recedere anticipatamente dal contrattocontratto con obbligo di preavviso formale di almeno 90 (novanta) giorni, anche con riferi- mento da comunicarsi a singoli lotti mezzo PEC o a mezzo raccomandata a.r. al Comune di fornitura: ⮚ per motivi Cento. Pari facoltà di pubblico interesse; ⮚ a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggettorecesso, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al para- grafo 14 del capitolato tecnico; ⮚ a seguito le medesime modalità e tempistiche di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di ri- negoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superio- re al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; ⮚ in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; ⮚ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Re- gionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso preavviso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento è concessa all’Amministrazione Comunale. In caso di mancato rispetto, sia da parte dell’Azienda contraente del comodatario che da parte dell’Amministrazione committente, del termine minimo di 90 (novanta) giorni per la comunicazione del preavviso di recesso, la parte che recede dovrà versare all’altra a titolo di indennizzo una somma pari ad € 500,00, entro il termine di 15 giorni dalla relativa richiesta del soggetto avente diritto. L’Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto in caso di: - scioglimento deII’associazione / ente / fondazione / società di mutuo soccorso per quaIsiasi causa o motivo; - gravi o ripetute inottemperanze o inadempienze rispetto agli obblighi contenuti neI presente atto o rispetto allo svolgimento delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed attività progettuali come presentate in sede di gara; - sub concessione in uso del bene a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulte- riore eventuale pretesasoggetti terzi senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale; - destinazione dei locali ad un uso diverso da queIIo oggetto del comodato; - mancato pagamento all’Ente comunale, anche con la modalità del rimborso, deIIe spese per utenze e consumi; - mancata reaIizzazione deI progetto presentato in sede di natura risarcitoriagara; - mancata presentazione della polizza assicurativa di cui al precedente art. ………….; - mancato rispetto deIIe disposizioni d'ordine pubbIico, deIIe norme igienico- sanitarie vigenti in materia, deIIe norme regoIamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine moraIe e di decoro; - reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria del bene; - danni arrecati dal comodatario (o da suoi soci o collaboratori o personale comunque a ogni ulteriore compenso lui riconducibile) ai locali, agli spazi, ad apparecchiature, attrezzature, impianti e ad oggetti di quaIsiasi genere ivi presenti, non di proprietà del comodatario ma di terzi (incluso tra questi il Comune di Cento), durante o in occasione o in conseguenza dello svolgimento delle attività del comodatario, qualora il comodatario non provveda alla riparazione o sostituzione di quanto danneggiato e/o indennizzo e/o rimborsoal risarcimento del danno arrecato; Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, il Comune provvederà a formalizzare per iscritto al comodatario la relativa contestazione, con l’indicazione del comportamento, anche omissivo, del medesimo, che legittima la risoluzione del contratto. Formalizzata la contestazione e costituito in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Azienda potràmora il comodatario, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese qualora questi non adduca fondate motivazioni e del mancato guadagno. Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, me- diante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della co- municazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termineponga rimedio alle proprie negligenze nei modi e nei termini indicati dall’Ente, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.cverrà risolto.) .

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Samples: www.comune.cento.fe.it

Recesso e risoluzione. E’ L’Università/Il Dipartimento si riserva la facoltà delle singole Azienda di recedererecedere motivatamente, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti a seguito dal presente contratto, corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso scritto di mutamenti negli indirizzi terapeuticialmeno giorni, ovvero nel solo al fine di evitare pregiudizio all’Ente. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di nuovi assetti organizzativi nella ge- stione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa recesso da parte del Fornitorecollaboratore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmacisenza rispetto del termine di preavviso pattuito, qualora nel Prontuario terapeutico regionale ven- gano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornituraal compenso come sopra determinato si applicherà, a titolo di penale, una detrazione pari al 10% di quanto spettante, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore. Le Aziende si riservano inoltre la facoltà Il lavoro svolto ed il risultato dello stesso sono di recedere anticipatamente dal contrattoesclusiva proprietà del dipartimento. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni, anche se non con riferi- mento a singoli lotti espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell’Università degli Studi di fornitura: ⮚ per motivi Napoli Parthenope/Dipartimento Tutti i dati e le informazioni di pubblico interesse; ⮚ a seguito dell’attivazione carattere tecnico-amministrativo o scientifico di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al para- grafo 14 del capitolato tecnico; ⮚ a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di ri- negoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superio- re al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) collaboratore entrerà in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; ⮚ in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; ⮚ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Re- gionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso possesso nello svolgimento dell’incarico di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento trattasi dovranno considerarsi riservati. Il Dipartimento di nonché l’Università sono esonerati da parte dell’Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed ogni responsabilità in relazione a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, danni causati dall’incaricato a qualsiasi ulte- riore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso epersone/o indennizzo e/o rimborso, anche cose in deroga a xxxxx xx xxxxxxxxx. Per quanto previsto dall’articolo 1671 c.cnon espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c2222 e segg. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagnocodice civile. Le Aziende, in In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del Fornitore agli obblighi contrattualicontratto contenute nel libro IV, potranno assegnaretitolo II, me- diante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della co- municazione per adempierecapo XIV del codice civile. Trascorso inutilmente il predetto termine, il Il presente contratto è risolto soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Le eventuali spese di diritto registrazione e di bollo cedono a carico del collaboratore. L’Università, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.lgs. 165 del 2001 e dell’art. 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996 rende noti gli incarichi di collaborazione conferiti, mediante pubblicazione degli stessi sul sito internet dell’Ateneo. I dati personali dei candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della selezione e degli atti ad essa connessi e conseguenti, nel rispetto del D.lgs. 196/03. Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Napoli Napoli, lì…………….. Il Direttore Amministrativo/Dipartimento Il Collaboratore (art. 1454 c.cdott./prof.) .( Nome e Cognome) Per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

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Samples: Contratto Di Lavoro Autonomo Di Natura Coordinata E Continuativa

Recesso e risoluzione. E’ facoltà delle singole Azienda di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella ge- stione gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico regionale ven- gano vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura. Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferi- mento riferimento a singoli lotti di fornitura: ⮚ per motivi di pubblico interesse; ⮚ a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al para- grafo paragrafo 14 del capitolato tecnico; ⮚ a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di ri- negoziare rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superio- re superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; ⮚ in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; ⮚ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Re- gionale Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulte- riore ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, me- diante mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della co- municazione comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) .

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Recesso e risoluzione. E’ facoltà Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni altro rimedio previsto dalla legge, ciascuna Parte potrà r isolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle singole Azienda seguenti circostanze: revoca o perdita, dell’altra Parte, per qualunque motivo, di recederequalsivoglia autorizzazione, in tutto licenza, permesso o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeuticialtro requisito amministrativo necessario per l’esecuzione dei Servizi; cessione ai creditori, ovvero nel caso esistenza o inizio di nuovi assetti organizzativi nella ge- stione degli approvvigionamenti di farmaciuna qualsiasi procedura concorsuale a carico dell’altra Parte. In particolare, È riconosciuta ad entrambe le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico regionale ven- gano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura. Le Aziende si riservano inoltre Parti la facoltà di recedere anticipatamente dal contrattoContratto, anche senza necessità di motivazione, con riferi- mento un preavviso di 60 (sessanta) giorni. In caso di recesso esercitato dal Cliente, il medesimo sarà tenuto al pagamento del Corrispettivo dovuto a singoli lotti NTT per tutti i servizi resi e le spese sostenute sino alla data di fornitura: ⮚ efficacia del recesso, incluse eventuali “termination fees” previste in Offerta. Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e senza pregiudizio per motivi ogni altro rimedio previsto dalla legge, ciascuna Parte potrà, in caso di pubblico interesse; ⮚ inadempimento di non poco conto delle obbligazioni poste a seguito dell’attivazione carico dell’altra Parte, risolvere il Contratto ex art. 1454 x.x., xxxxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla ricezione dell’avviso con cui viene denunciato l’inadempimento e richiesto di convenzioni CONSIPporvi rimedio, stipulate salvo che la Parte inadempiente non ponga rimedio entro il termine intimato. NTT avrà altresì facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.idell’art. 1456 c.c., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticatiCliente violi gli obblighi a suo carico di cui agli articoli 3.3, come previsto 9, 12, 13, 14, fatto salvo il diritto al para- grafo 14 del capitolato tecnico; ⮚ risarcimento dei danni subiti. NTT si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con comunicazione scritta da inviare al Cliente a seguito mezzo pec, con preavviso di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della propostagiorni, qualora il Cliente non adempia correttamente agli obblighi di ri- negoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superio- re al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; ⮚ in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; ⮚ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Re- gionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulte- riore eventuale pretesapagamento, anche dopo l’invio di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, me- diante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della co- municazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (artformale diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c.) ...

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Recesso e risoluzione. E’ facoltà delle singole Azienda di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella ge- stione gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico regionale ven- gano vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura. Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferi- mento riferimento a singoli lotti di fornitura: per motivi di pubblico interesse; ⮚ a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al para- grafo 14 del capitolato tecnico; ⮚ a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di ri- negoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superio- re al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; ⮚ in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; ⮚ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Re- gionale Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulte- riore ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, me- diante mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della co- municazione comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) .

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