Recesso e risoluzione. a) La Regione Puglia si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di fornitura, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi ai sensi dell’Art. 1373 del codice civile. b) In tutte le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Quadro di cui al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi. c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno. d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere. e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni. g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto. h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti. i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.
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Samples: Contratto Quadro Per L’erogazione Di Servizi Di Connettività E Sicurezza Delle Connessioni E Di Servizi Di Ingegneria Della Sicurezza, Contratto Quadro Per L’erogazione Di Servizi Di Connettività E Sicurezza Delle Connessioni E Di Servizi Di Ingegneria Della Sicurezza
Recesso e risoluzione. a) La Regione Puglia si riserva 30.1 L’Acquirente avrà la facoltà di recedere da ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data.
30.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di Xxxxx, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal presente ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto.
30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un Contratto Quadro ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore:
a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale;
b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari;
c. inadempimento agli obblighi di riservatezza;
d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente;
e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di fornitura, in dipendenza subfornitura e di sopravvenute esigenze subappalto;
f. violazione degli impegni e garanzie di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione cui all’articolo 4.
30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con un 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di 6 (sei) mesi un Ordine o di un Contratto.
30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi dell’Art. 1373 del codice civile.
b) In tutte le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Quadro di cui al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% all’articolo 24 (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma criservatezza), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contrattoche sopravviveranno alla suddetta risoluzione.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto
Recesso e risoluzione. a) La Regione Puglia E' facoltà di Zètema di recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c.. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dalla Società appaltante fino alla data della comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo. Zètema, inoltre, fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti risolvere di fornituradiritto il contratto, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi ai sensi dell’Art. 1373 dell’articolo 1456 del codice civile., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito, nei seguenti casi:
a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
b) qualora l’Appaltatore venga dichiarato fallito, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali, o assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo, ovvero a seguito di cancellazione dalla Camera di Commercio;
c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società appaltante;
d) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;
e) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante;
f) qualora l’Appaltatore incorra in una delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
g) mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva;
h) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti da parte dell’Appaltatore;
i) inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un ammontare complessivo superiore alla soglia del 10% dell'importo totale del Contratto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso sarà inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le ipotesi prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Società appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile. In caso di risoluzione del presente Contratto Quadro Contratto, Zètema si riserva la facoltà di cui al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzionedei danni subiti a causa dell’interruzione del servizio, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei dannidi rivalersi sull’importo della cauzione definitiva prestata.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.
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Samples: Contract for Services, Contract for Services
Recesso e risoluzione. a4.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di cui all’art. 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) La Regione Puglia si riserva che effettua, prima del termine di durata minima del contratto, una disattivazione o un cambio del piano, un recesso dal Contratto di Abbonamento o dal Contratto Prepagato, oppure una disattivazione della SIM Abbonamento per qualunque motivo, oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione o, a scelta, rateizzate con la facoltà stessa cadenza e lo
4.2 Ad integrazione di recedere quanto contenuto nel Contratto di Abbonamento o nel Contratto ADSL o
(i) a seguito del mancato pagamento di una o più rate del terminale o di uno o più corrispettivi mensili previsti dal piano scelto entro il termine essenziale di scadenza del pagamento, (ii) qualora il Cliente non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di fornitura, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi ai sensi dell’ArtContratto. 1373 del codice civile.
b) In tutte le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Quadro Nei casi di cui al presente articoloparagrafo sub i) e ii) che precedono Vodafone potrá richiedere al Cliente la restituzione totale o parziale degli sconti beneficiati in modo equo e proporzionale alla durata residua dell’eventuale promozione, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione o rateizzate con la stessa cadenza e lo stesso metodo di pagamento precedentemente scelto, tutto ció fatto salvo il maggior danno subito da Vodafone. Vodafone si riserva la facoltà, in alternativa a quanto indicato nel periodo che precede, di risolvere il presente Contratto unilateralmente e di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Artdell’art. 2359 cod. civ1456 c.c., dall’impresa aggiudicataria prima che sia trascorso un numero di mesi pari a quanto indicato nella sezione offerta del modulo di adesione alla voce “rate mensili” del presente modulo, decorsi 10 (dieci) giorni dal preavviso comunicato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata. Ove Vodafone si avvalga di tale facoltà, gli effetti della gara per l’affidamento del servizio risoluzione retroagiranno alla data di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo conclusione del presente Contratto Quadro ee Vodafone pertanto tornerà in proprietà del terminale, qualora la violazione possa essere sanatacon diritto della stessa di trattenere o richiedere il pagamento delle rate dovute dal Cliente fino al momento della risoluzione del Contratto da parte di Vodafone, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) Nel caso a titolo di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale corrispettivo per l’uso del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior dannoterminale. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere recesso dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio potrà essere esercitato con le Amministrazionimedesime modalità indicate rispettivamente nel Contratto d’Abbonamento, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilitonel Contratto ADSL, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subitinel Contratto Prepagato o nel Contratto Telefono Fisso.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.
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Samples: Contratto Di Addebito Diretto, Condizioni Di Contratto Modulo Telefono a Rate Addebito Diretto Su C/C
Recesso e risoluzione. a4.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di cui all’art. 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) La Regione Puglia che effettua, prima del termine di durata minima del contratto, una disattivazione o un cambio del piano, un recesso dal Contratto di Abbonamento o dal Contratto Prepagato, oppure una
4.2 Ad integrazione di quanto contenuto nel Contratto di Abbonamento o nel Contratto ADSL o dal Contratto Telefono Fisso o nel Contratto Prepagato, il Contratto si riserva la facoltà intenderà risolto di recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di fornitura, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi diritto ai sensi dell’Arte per gli effetti di cui all’art. 1373 1456 c.c:
(i) a seguito del codice civile.
bmancato pagamento di una o più rate del terminale o di uno o più corrispettivi mensili previsti dal piano scelto entro il termine essenziale di scadenza del pagamento, (ii) In tutte le ipotesi di risoluzione del qualora il Cliente non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il presente Contratto Quadro Contratto. Nei casi di cui al presente articoloparagrafo sub i) e ii) che precedono Vodafone potrá richiedere al Cliente la restituzione totale o parziale degli sconti beneficiati in modo equo e proporzionale alla durata residua dell’eventuale promozione, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione o rateizzate con la stessa cadenza e lo stesso metodo di pagamento precedentemente scelto, tutto ció fatto salvo il maggior danno subito da Vodafone. Vodafone si riserva la facoltà, in alternativa a quanto indicato nel periodo che precede, di risolvere il presente Contratto unilateralmente e di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Artdell’art. 2359 cod. civ1456 c.c., dall’impresa aggiudicataria prima che sia trascorso un numero di mesi pari a quanto indicato nella sezione offerta del modulo di adesione alla voce “rate mensili” del presente modulo, decorsi 10 (dieci) giorni dal preavviso comunicato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata. Ove Vodafone si avvalga di tale facoltà, gli effetti della gara per l’affidamento del servizio risoluzione retroagiranno alla data di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo conclusione del presente Contratto Quadro ee Vodafone pertanto tornerà in proprietà del terminale, qualora la violazione possa essere sanatacon diritto della stessa di trattenere o richiedere il pagamento delle rate dovute dal Cliente fino al momento della risoluzione del Contratto da parte di Vodafone, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) Nel caso a titolo di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale corrispettivo per l’uso del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior dannoterminale. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere recesso dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio potrà essere esercitato con le Amministrazionimedesime modalità indicate rispettivamente nel Contratto d’Abbonamento, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilitonel Contratto ADSL, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subitinel Contratto Prepagato o nel Contratto Telefono Fisso.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.
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Samples: Contract for Mobile Phone Installment Payment With Direct Debit, Telefono a Rate
Recesso e risoluzione. a) La Regione Puglia VUS si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di forniturafacoltà, in dipendenza caso di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo interesse pubblico e a tutela della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore propria autonomia amministrativa, di 6 (seirecedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all’appaltatore le voci di cui all’art. 134 del D.Lgs. 163/2006. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) mesi ai sensi dell’Art. 1373 quando la VUS e all’appaltatore del codice civile.servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l’appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) In tutte le ipotesi di risoluzione per cessione del presente Contratto Quadro di cui al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.contratto da parte dell’appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva;
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatoreper frode, curatoregrave negligenza e inadempimento, fiduciariomancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, custode la VUS incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di cui prezzo conseguente al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.medesimo;
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momentoqualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata la VUS incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro negli altri casi previsti dal presente capitolato e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior dannodalla vigente normativa.
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva.
g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva .
h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la VUS incamera la cauzione definitiva .
i) perdita, da parte dell’appaltatore del servizio, dei requisiti che ne hanno permesso di concorrere alla gara.
j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); la VUS incamera la cauzione definitiva.
k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta; la VUS incamera la cauzione definitiva . In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel risoluzione del contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previstiper causa dell’appaltatore del servizio, la singola Amministrazione può risolvere VUS ha la facoltà di affidare a terzi il singolo servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. All’appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla VUS rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior dannolegge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale recesso unilaterale dell’appaltatore del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di servizio con le Amministrazioni.prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la VUS è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Recupero Crediti, Servizio Di Raccolta E Trasporto Di Rifiuti Solidi Urbani
Recesso e risoluzione. aQualora la consegna della porzione dell’immobile di cui alla lettera b) La Regione Puglia si riserva del precedente Art. 3 ritardi più di tre anni, il Concessionario avrà la facoltà di risolvere il rapporto. In tal caso, le parti costituiranno d’intesa un collegio tecnico per la quantificazione del valore dei lavori che il Concessionario avrà realizzato sull’immobile e che l’Amministrazione comunale si farà carico di rimborsare in misura pari ai due terzi del medesimo. Qualora il Concessionario intenda recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di fornituradalla concessione, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con dovrà dare al Concedente un preavviso di almeno 12 mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione e al Fornitore momento della riconsegna dell’immobile sarà tenuto al pagamento, a titolo di 6 (sei) mesi ai sensi dell’Artpenale a valere sulla cauzione di cui all’art.14, di un importo pari al canone annuo di concessione con riferimento al periodo in corso a quel momento. 1373 del codice civile.
b) In tutte le ipotesi Nei casi di risoluzione del presente Contratto Quadro recesso di cui al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo. Il Concedente avrà titolo a dichiarare la risoluzione della presente concessione anche nei seguenti casi:
a) nelle ipotesi di dirittoviolazione degli obblighi di cui al precedente Art. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.6;
b) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi stabiliti dalla presente concessione e nell'adempimento di quanto disposto dagli atti della procedura ad evidenza pubblica e del progetto presentato;
c) Il qualora non sia prestata la cauzione;
d) qualora il Concessionario rimanga inadempiente al pagamento del canone di concessione come indicato all’Art.5;
e) in caso di mancata sottoscrizione delle polizze assicurative;
f) qualora vengano riscontrati gravi ritardi, gravi carenze, omissioni nella esecuzione delle manutenzioni e/o il mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta del bene oggetto della presente Contratto Quadro concessione;
g) nelle ipotesi di risoluzione suddette il Concedente, valutate le circostanze, potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui fissare un liquidatoreulteriore periodo di tempo al Concessionario per adempiere, curatoretrascorso infruttuosamente il quale, fiduciariola concessione si intenderà “ipso iure” risolta.
h) nelle predette ipotesi di risoluzione il Concessionario sarà tenuto al pagamento, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione aa titolo di penale, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari di un importo pari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato cauzione di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Artprecedente Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto 14 oltre al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.
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Samples: Convenzione Di Concessione
Recesso e risoluzione. 7.1 Il Consorzio ha il diritto di recedere unilteralmente, senza oneri e/o costi aggiuntivi, salvo l’obbligo di corrispondere nei confronti del Consorziato il corrispettivo per le Attività da questi sino a quel momento svolte:
a) La Regione Puglia si riserva la facoltà da ciascun Work Order, mediante preavviso scritto tramite PEC o raccomandata A/R di recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti almeno quindici (15) giorni: nel caso di fornituracessazione, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione per qualsiasi motivo avvenuta, del relativo rapporto contrattuale con un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi ai sensi dell’Art. 1373 del codice civileil Committente terzo.
b) da ciascun Contratto di sperimentazione, a mezzo di comunicazione di recesso da inviarsi al relativo Committente con l’eventuale preavviso scritto ivi previsto: nel caso di motivate ragioni, da inoltrare tramite PEC o raccomandata A/R. In tutte le ipotesi questa ipotesi, il Consorzio informerà per iscritto i Consorziati direttamente interessati della propria intenzione di risoluzione del presente Contratto Quadro inviare una comunicazione di cui recesso al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti Committente entro il [●] giorno precedente l'invio di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivitale comunicazione.
c) Il 7.2 Ciascuna delle Parti avrà diritto di risolvere ciascun Work Order e/o il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatoreAccordo, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Arte per gli effetti dell’art. 2359 cod. civ1454 c.c., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto mediante comunicazione scritta efficace al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitorericevimento, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo l’altra Parte violi i propri obblighi ai sensi del Work Order e/o del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, Accordo e non ponga rimedio a tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell’altra Parte che la invita ad adempiere.
7.3 La cessazione dell’efficacia del Work Order e) Nel caso /o dell’Accordo, per qualsiasi motivo avvenuta, comporterà l’obbligo da parte del Consorziato di risoluzione consegnare al Consorzio tutta la documentazione relativa all’Incarico, in conformità alle disposizioni contenute nel pertinente Work Order e/onel presente Accordo.
7.4 Xxxxxx nel presente articolo deve essere interpretato come una rinuncia al diritto di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione ciascuna delle penali ed Parti di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In tutti i casi dei danni e/o di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni qualsivoglia pregiudizio eventualmente subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione 7.5 Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile, e pertanto tenuta al risarcimento di rescissione volontaria qualsivolgia danno subito dall’altra Parte, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, nel caso di inefficacia e/o invalidità del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività presente Accordo e/o di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioniun Work Order.
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Samples: Authorization for Payment and Approval of Statute and Regulations
Recesso e risoluzione. a) La Regione Puglia si riserva la Gli Amministratori Comunali o il personale dipendente del Comune di Cento possono in ogni momento effettuare controlli sulla gestione e sul rispetto delle norme contrattuali. Il comodatario ha facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro contratto con obbligo di preavviso formale di almeno 90 (novanta) giorni, da comunicarsi a mezzo PEC o a mezzo raccomandata a.r. al Comune di Cento. Pari facoltà di recesso, con le medesime modalità e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti tempistiche di forniturapreavviso di cui sopra, in dipendenza è concessa all’Amministrazione Comunale. In caso di sopravvenute esigenze mancato rispetto, sia da parte del comodatario che da parte dell’Amministrazione committente, del termine minimo di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un 90 (novanta) giorni per la comunicazione del preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi ai sensi dell’Artrecesso, la parte che recede dovrà versare all’altra a titolo di indennizzo una somma pari ad € 500,00, entro il termine di 15 giorni dalla relativa richiesta del soggetto avente diritto. 1373 del codice civile.
b) In tutte le ipotesi di L’Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto in caso di: - scioglimento deII’associazione / ente / fondazione / società di mutuo soccorso per quaIsiasi causa o motivo; - gravi o ripetute inottemperanze o inadempienze rispetto agli obblighi contenuti neI presente Contratto Quadro atto o rispetto allo svolgimento delle attività progettuali come presentate in sede di gara; - sub concessione in uso del bene a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale; - destinazione dei locali ad un uso diverso da queIIo oggetto del comodato; - mancato pagamento all’Ente comunale, anche con la modalità del rimborso, deIIe spese per utenze e consumi; - mancata reaIizzazione deI progetto presentato in sede di gara; - mancata presentazione della polizza assicurativa di cui al presente articoloprecedente art. ………….; - mancato rispetto deIIe disposizioni d'ordine pubbIico, i Contratti esecutivi stipulati deIIe norme igienico- sanitarie vigenti in materia, deIIe norme regoIamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine moraIe e di decoro; - reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria del bene; - danni arrecati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito comodatario (o diviene soggetto da suoi soci o collaboratori o personale comunque a lui riconducibile) ai locali, agli spazi, ad altre procedure concorsuali) nel significato apparecchiature, attrezzature, impianti e ad oggetti di cui al X.X. 00 marzo 1942quaIsiasi genere ivi presenti, n. 267 non di proprietà del comodatario ma di terzi (incluso tra questi il Comune di Cento), durante o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • occasione o in conseguenza dello svolgimento delle attività del comodatario, qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti comodatario non provveda alla riparazione o sostituzione di quanto danneggiato e/o al risarcimento del danno arrecato; Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara Comune provvederà a formalizzare per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui iscritto al comodatario la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momentorelativa contestazione, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitorel’indicazione del comportamento, nel caso anche omissivo, del medesimo, che legittima la risoluzione del contratto. Formalizzata la contestazione e costituito in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro emora il comodatario, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione questi non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro adduca fondate motivazioni e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro ponga rimedio alle proprie negligenze nei modi e l’effettiva cessazione delle attività di servizionei termini indicati dall’Ente, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazionicontratto verrà risolto.
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Samples: Contratto Di Comodato D’uso Gratuito
Recesso e risoluzione. a13.1 Il Cliente potrà recedere in tutto o in parte dal Contratto, mediante invio al Fornitore di un preavviso scritto di trenta (30) La Regione Puglia giorni di calendario. In tal caso, il Cliente dovrà pagare al Fornitore il valore dei Beni e/o Servizi consegnati ma non ancora pagati (a condizione che tali Beni e/o Servizi siano comunque conformi a quanto in Contratto) oltre ai comprovati costi diretti ragionevolmente sostenuti dal Fornitore per i Beni e/o Servizi non consegnati e non pagati, ma che tuttavia non potrà mai in nessun caso essere superiore al prezzo di acquisto per i Beni e/o Servizi convenuto in Contratto. Al Fornitore non sarà dovuto alcun ulteriore risarcimento.
13.2 In caso di inadempimento del Contratto da parte del Fornitore, il Cliente potrà risolvere il Contratto in conformità con la Clausola 8.4.
13.3 Il Cliente potrà risolvere il Contratto immediatamente mediante comunicazione scritta nei seguenti casi (i) qualora venga presentata un’istanza di fallimento, concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito che coinvolga il patrimonio del Fornitore stesso; (ii) le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore risultano o rischiano di essere profondamente/sostanzialmente deteriorate, compromettendo in questo modo l’impegno di fornitura; (iii) il Fornitore è divenuto insolvente o si riserva trova in una situazione di indebitamento eccessivo, oppure interrompe i pagamenti verso i propri fornitori; (iv) vi sia un cambiamento societario nel controllo del Fornitore e questo non venga comunicato al Cliente.
13.4 Nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura, il Cliente ha la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di forniturarisolvere l’intero Contratto, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con qualora non sia interessata ad un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi ai sensi dell’Art. 1373 del codice civileadempimento parziale.
b) In tutte le ipotesi 13.5 Qualora il Cliente receda o risolva il Contratto in virtù dei diritti di recesso e risoluzione del presente Contratto Quadro di cui al presente articoloai precedenti paragrafi, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte è tenuto a ricompensare il Cliente per le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatoreperdite o i danni provocati, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore a meno che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo sia responsabile del recesso o reiterato ai livelli di servizio della risoluzione del Contratto. I diritti e le azioni previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contrattoper legge non dovranno essere limitati da quanto previsto nella presente Clausola.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Recesso e risoluzione. 4.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di cui all’art. 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) che effettua, prima del termine di durata minima del contratto, una disattivazione o un cambio del piano,
a) La Regione Puglia i costi operativi sostenuti in caso di mancato pagamento delle fatture per incapienza del conto corrente bancario/postale o della carta di credito su cui il Cliente ha domiciliato il pagamento delle fatture; b) un importo una tantum a titolo di rimborso dei costi di recupero del credito sostenuti in caso di morosità del cliente; c) un importo una tantum a rimborso dei costi sostenuti per la riattivazione del Servizio successivamente alla sospensione dello stesso per morosità del Cliente;
d) un importo una tantum a titolo di rimborso dei costi di gestione sostenuti in caso di impossibilità di accensione della domiciliazione sul conto corrente bancario/postale o sulla carta di credito indicata dal Cliente alla sottoscrizione del contratto; e) un importo una tantum a titolo di rimborso dei costI sostenuti per l’emissione e la gestione del pagamento con bollettino postale in caso di mancata comunicazione dei dati di pagamento e di impossibilità di addebitare gli importi dovuti su altro strumento di pagamento domiciliato (Xxxxxxxx Diretto su c/c o Carta di Credito). Gli importi di tali costi saranno pubblicati nella sezione “Sito del consumatore” del sito xxx.xxxxxxxx.xx. e saranno oggetto di periodico aggiornamento sulla base dei costi sostenuti da Vodafone.
4.2 Ad integrazione di quanto contenuto nel Contratto di Abbonamento o nel Contratto ADSL o dal Contratto Telefono Fisso o nel Contratto Prepagato, il Contratto si riserva la facoltà intenderà risolto di recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di fornitura, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi diritto ai sensi dell’Arte per gli effetti di cui all’art. 1373 1456 c.c:
(i) a seguito del codice civile.
bmancato pagamento di una o più rate del terminale o di uno o più corrispettivi mensili previsti dal piano scelto entro il termine essenziale di scadenza del pagamento, (ii) In tutte le ipotesi di risoluzione del qualora il Cliente non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il presente Contratto Quadro Contratto. Nei casi di cui al presente articoloparagrafo sub i) e ii) che precedono il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Vodafone, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti immediatamente ed in un’unica soluzione, tutte le rate mancanti, fatto salvo il maggior danno eventualmente subito da Vodafone. Vodafone si riserva la facoltà, in alternativa a quanto indicato nel periodo che precede, di risolvere il presente Contratto unilateralmente e di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Artdell’art. 2359 cod. civ1456 c.c., dall’impresa aggiudicataria prima che sia trascorso un numero di mesi pari a quanto indicato nella sezione offerta del modulo di adesione alla voce “rate mensili” del presente modulo, decorsi 10 (dieci) giorni dal preavviso comunicato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata. Ove Vodafone si avvalga di tale facoltà, gli effetti della gara per l’affidamento del servizio risoluzione retroagiranno alla data di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo conclusione del presente Contratto Quadro ee Vodafone pertanto tornerà in proprietà del terminale, qualora la violazione possa essere sanatacon diritto della stessa di trattenere o richiedere il pagamento delle rate dovute dal Cliente fino al momento della risoluzione del Contratto da parte di Vodafone, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) Nel caso a titolo di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale corrispettivo per l’uso del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior dannoterminale. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere recesso dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio potrà essere esercitato con le Amministrazionimedesime modalità indicate rispettivamente nel Contratto d’Abbonamento, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilitonel Contratto ADSL, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subitinel Contratto Prepagato o nel Contratto Telefono Fisso.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.
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Samples: Condizioni Di Contratto Modulo Telefono a Rate Addebito Diretto Su C/C
Recesso e risoluzione. La Committente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, il tutto secondo quanto indicato all’art.134 delD.lgs.163/06 . L'appalto e l'affidamento dei lavori si risolveranno tacitamente alla data di scadenza contrattuale, per esaurimento della durata contrattuale, senza necessità di avviso di recesso da parte dell’Amministrazione, salvo eventuali ulteriori disposizioni o proroghe. E' facoltà solo dell'Amministrazione risolvere di diritto il contratto anticipatamente conformemente a quanto previsto dagli artt. 135-136-137-138-139 e 140 del D.lgs.163/06 e smi, e dall’art.146 del DPR 207/2010 e l’interruzione del rapporto contrattuale sarà operante a far data da quella indicata nell’intervenuta comunicazione scritta, a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, anticipata via fax, inviata all’aggiudicatario dalla Committente:
a) La Regione Puglia si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di fornitura, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi ai sensi dell’Art. 1373 per grave colpa e/o inottemperanza da parte dell’aggiudicatario alle norme del codice civile.contratto stesso;
b) In tutte le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Quadro per gravi mancanze e l’inosservanza delle prescrizioni e gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori;
c) per violazioni alla normativa di cui al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.D.lgs.81/08;
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione per subappalto non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.autorizzato;
e) Nel per accertata incapacità di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto, contestate dalla Direzione dei Lavori, che compromettono l'esatto adempimento della obbligazione;
f) per reiterate negligenze e gravi ritardi dell’aggiudicatario , accertate dalla Direzione dei Lavori, che accumulano penali per un importo uguale o superiore al 10% dell'importo contrattuale;
g) in caso di ottenimento di DURC dell’aggiudicatario per due volte negativo. Prima della risoluzione verrà fatta contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni. In caso di risoluzione anticipata su richiesta dell'Amministrazione, all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo soltanto il pagamento dei lavori già correttamente eseguiti e come verificati e collaudati dalla Direzione dei Lavori, liquidabili con la sottoscrizione della proposta di questo Contratto Quadro liquidazione e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione saldo delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore relative fatture ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso dell’art.134 del D.lgs.163/06 e smi; l'Amministrazione si avvarrà della possibilità di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando pretendere quei danni derivati dalla risoluzione anticipata in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.danno
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Samples: Capitolato d'Onere
Recesso e risoluzione. a) 1. La Regione Puglia Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Accordo Quadro in tutto o in una sua parte e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti relativi atti esecutivi dandone preavviso al Prestatore almeno 30 giorni prima della data di fornituraefficacia del recesso a mezzo di PEC ovvero mediante lettera raccomandata a/r all'indirizzo che sarà a tal fine espressamente comunicato dal Prestatore alla Stazione Appaltante, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi ai sensi dell’Art. dell'articolo 1373 del codice civilecivile con riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni eseguite ed escluso qualsivoglia indennizzo.
b2. Con riferimento all’articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Stazione Appaltante possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Prestatore a far fronte agli impegni assunti con il presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante stessa si riserva sin d’ora la facoltà, di risolvere l’Accordo Quadro, per colpa ed in danno del Prestatore, dandone comunicazione con Posta Elettronica Certificata (per i soli operatori economici stabiliti in Italia) In tutte le ipotesi o lettera raccomandata con ricevuta di risoluzione del presente Contratto Quadro ritorno, riservandosi altresì la facoltà di cui al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso richiedere il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivirisarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
c) Il 3. La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con Accordo ed i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti corrispondenti Atti Esecutivi in ogni momento, momento con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitoreprestatore, nel caso in cui quest’ultimo quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Accordo Quadro e, e qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) 4. In tutti i casi di risoluzione, risoluzione anche parziale, parziale non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte parte esistenti prima della data di risoluzione, risoluzione nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
5. In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo e nelle ulteriori ipotesi di risoluzioni contenute nell’Accordo Quadro, gli Atti esecutivi stipulati dal Prestatore in esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto.
6. Al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti esecutivi si applica quanto previsto in materia di risoluzione del contratto dall’ordinamento giuridico italiano.
7. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Stazione Appaltante, per gravi e ripetute inadempienze del Prestatore nei confronti della Stazione Appaltante medesima, si vedesse obbligata a risolvere l’Accordo Quadro, avrà il diritto di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento del danno.
8. È facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore nel corso della procedura di pre-commercial procurement di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura;
b) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;
c) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione così come previsti dall’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali (anche quelle in esecuzione degli Atti Esecutivi) nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei suoi allegati e negli Atti Esecutivi;
e) qualora la procedura di pre-commercial procurement dovesse interrompersi per il mancato raggiungimento del numero minimo di aggiudicatari previsto dal Disciplinare di gara;
f) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo rapporto attuativo;
g) Qualora per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli termine di servizio previsti nel contratto 10 (dieci) giorni di fornituracalendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.dell’art. 17;
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso per eventuali azioni giudiziarie per violazioni di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti diritti di servizio con le Amministrazionibrevetto, inviando di autore ed in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servitegenere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.23;
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione negli altri casi di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazionicui al presente Accordo Quadro.
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Recesso e risoluzione. a) La Regione Puglia si riserva la facoltà 20.1 L’Acquirente ha diritto, in qualunque momento e senza giu- stificazione, di recedere dal presente Contratto Quadro in toto o in parte dando al Venditore un preavviso scritto in base al quale tutte le opere previste dal Contratto dovranno essere interrotte. L’Acquirente si impegna a corrispondere al Venditore una compensazione equa e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti ragionevole per il lavoro in fase di forniturasvolgimento al momento del recesso; tale compensazione esclude ogni mancato guadagno o perdita consequenziale.
20.2 L’Acquirente ha diritto, in dipendenza qualunque momento, di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso risolvere il Contratto previa comunicazione scritta al Fornitore di 6 Venditore, laddove:
(seia) mesi ai sensi dell’Art. 1373 del codice civile.il Venditore non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e non abbia posto rimedio entro 14 giorni dalla relativa notifica dell’Acquirente;
(b) In tutte le ipotesi venga intrapresa un’azione esecutiva o di risoluzione conservazione del presente Contratto Quadro di cui al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.patrimonio sui beni del Venditore;
(c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui venga intrapresa una procedura fallimentare o concorsuale contro il Venditore, venga raggiunto un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni accordo con i creditori o il Venditore venga messo in liquidazione, tranne il caso di liqui- dazione volontaria al solo scopo di riorganizzazione o fusione, o venga avviata qualsiasi procedura legale relativamente all’insol- venza del Fornitore che comportino Venditore;
(d) il Venditore cessi o intenda cessare di svolgere la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito propria atti- vità; o
(o diviene soggetto ad altre procedure concorsualie) nel significato la posizione finanziaria del Venditore si deteriori in misura tale da pregiudicare, secondo il ragionevole giudizio dell’Acquirente, la capacità del Venditore di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato adempiere adeguatamente ai sensi dell’Art. 2359 cod. civpropri obblighi previsti dal Contratto., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento
20.3 La risoluzione del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contrattiContratto, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In tutti i casi di risoluzione, anche parzialequalunque causa avvenga, non saranno pregiudicati pregiudica i diritti di ciascuna Parte esistenti e i doveri dell’Acquirente maturati prima della data di risoluzione. Gli obblighi previsti agli articoli 1, nonché tutti gli altri diritti previsti 16, 18 e 24 rimangono validi ed applicabili indipendentemente dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei dannirisolu- zione del Contratto.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
Recesso e risoluzione. a) 1. La Regione Puglia Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Accordo Quadro in tutto o in una sua parte e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti relativi atti esecutivi dandone preavviso al Prestatore almeno 30 giorni prima della data di fornituraefficacia del recesso a mezzo di PEC ovvero mediante lettera raccomandata a/r all'indirizzo che sarà a tal fine espressamente comunicato dal Prestatore alla Stazione Appaltante, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi ai sensi dell’Art. dell'articolo 1373 del codice civilecivile con riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni eseguite ed escluso qualsivoglia indennizzo.
b2. Con riferimento all’articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Stazione Appaltante possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Prestatore a far fronte agli impegni assunti con il presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante stessa si riserva sin d’ora la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro per colpa ed in danno del Prestatore, dandone comunicazione con Posta Elettronica Certificata (per i soli operatori economici stabiliti in Italia) In tutte le ipotesi o lettera raccomandata con ricevuta di risoluzione del presente Contratto Quadro ritorno, riservandosi altresì la facoltà di cui al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso richiedere il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivirisarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato 3. Qualora a fronte di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere., il prestatore non provveda ad ottemperare a quanto in essa intimato nel termine concesso, la Stazione Appaltante potrà risolvere il presente Accordo ed i corrispondenti Atti Esecutivi con efficacia immediata da tale data ai sensi dell’art. 1456 del c.c..
e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) 4. In tutti i casi di risoluzione, risoluzione anche parziale, parziale non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte parte esistenti prima della data di risoluzione, risoluzione nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana italiana, incluso il diritto al risarcimento dei danni.
5. In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo e nelle ulteriori ipotesi di risoluzioni contenute nell’Accordo Quadro, gli Atti esecutivi stipulati dal Prestatore in esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto.
6. Al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti esecutivi si applica quanto previsto in materia di risoluzione del contratto dall’ordinamento giuridico italiano.
7. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Stazione Appaltante, per gravi e ripetute inadempienze del Prestatore nei confronti della Stazione Appaltante medesima, si vedesse obbligata a risolvere l’Accordo Quadro, avrà il diritto di incamerare definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento del danno.
8. È facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore nel corso della procedura di pre-commercial procurement di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura;
b) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;
c) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali (anche quelle in esecuzione degli Atti Esecutivi) nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei suoi allegati e negli Atti Esecutivi;
e) qualora la procedura di pre-commercial procurement dovesse interrompersi per il mancato raggiungimento del numero minimo di aggiudicatari previsto dal Disciplinare di gara;
f) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo rapporto attuativo;
g) Qualora per la mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli termine di servizio previsti nel contratto 15 (quindici) giorni di fornituracalendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.dell’art. 17;
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso per eventuali azioni giudiziarie per violazioni di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti diritti di servizio con le Amministrazionibrevetto, inviando di autore ed in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servitegenere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.23;
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione negli altri casi di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazionicui al presente Accordo Quadro.
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Samples: Appalto Pre Commerciale
Recesso e risoluzione. a) La Regione Puglia si riserva la 7.1 InfoCert potrà recedere dal Contratto, senza obbligo di pagamento di indennizzo di sorta o risarcimento, oltre che
7.2 In ogni caso, le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di fornituracontratto con comunicazione da inviarsi a mezzo PEC, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia del recesso. In tal caso, troverà applicazione, conseguentemente, la disposizione di cui all’art. 9.1.
7.3 Nell’ipotesi di cui all’art. 7.2, qualora la facoltà di recesso sia esercitata da InfoCert, il Rivenditore avrà diritto al Fornitore rimborso del residuo importo prepagato già versato. Viceversa, qualora la suddetta facoltà di 6 recesso sia esercitata dal Rivenditore, InfoCert avrà diritto a trattenere il residuo importo prepagato già versato dal Rivenditore.
7.4 L'inadempimento da parte del Rivenditore anche di una sola delle disposizioni di cui all'art. 2 (seiOggetto), 4 (Diritti e Obblighi del Rivenditore), 10 (Rapporti commerciali. Disciplina della tutela del marchio e dell'immagine), 11 (Riservatezza), 15 (Clausola di esclusiva) mesi e art. 17 (Normativa antimafia, D.Lvo 231/2001 e Xxxxxx etico) costituisce inadempimento essenziale ai sensi dell’Artdell'art. 1373 del codice civile1455, c.c.
b) In tutte le ipotesi di , e comporta, ai sensi dell'art.1456, c.c., la risoluzione del presente Contratto Quadro che opererà di cui diritto al presente articolosemplice ricevimento di una comunicazione, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC, contenente la contestazione dell'inadempienza e l'intendimento di dirittoInfoCert di avvalersi della risoluzione stessa. In tal caso Resta comunque salvo il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato diritto di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o InfoCert di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed chiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In di tutti i casi di risoluzione, anche parzialedanni subiti, non saranno pregiudicati i diritti essendo in nessun caso responsabile per qualunque danno diretto, indiretto, incidentale e/o conseguente, subito dai Clienti Finali/Utilizzatori finali dovuti per fatti ed o omissioni del Rivenditore e di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei dannipersone ad esso comunque riconducibili.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.
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Samples: Rivenditore Web Agreement
Recesso e risoluzione. a) La Regione Puglia si riserva la 1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di fornitura, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi ai sensi dell’Art. 1373 del codice civile.
b) In tutte le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Quadro di cui al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella un preavviso - da inviare a mezzo raccomandata A.R. o PEC - di almeno 30 giorni. E’ tuttavia previsto che: − in caso di recesso da parte di Blhack, quest’ultima sia tenuta a restituire al Cliente solo le somme da questo corrisposte in virtù del Contratto. Pertanto, nessun importo a titolo di risarcimento del danno e/o ad altro titolo (ad esempio, perdita di chance, danni indiretti etc.) sarà dovuto da Blhack al Cliente; − in caso di recesso da parte del Cliente, quest’ultimo sia tenuto a versare a Blhack le somme pattuite per la fase dell’Incarico in corso al momento del recesso, fermo restando che gli importi corrisposti a Blhack in precedenza non dovranno in alcun caso essere restituiti. In questa ipotesi non è previsto il passaggio in capo al Cliente della proprietà e/o titolarità di alcun bene materiale e/o immateriale.
2. Qualora una delle parti non adempia alle proprie obbligazioni, ai sensi del Contratto, l’altra parte potrà inviare una diffida ad adempiere inviata al Fornitoreche identifichi quanto inadempiuto o non esattamente adempiuto, nel caso le attività necessarie per porvi rimedio ed il termine, non inferiore a 15 giorni, entro cui provvedervi. Decorso tale termine, ove l’inadempimento contestato sia di rilevante importanza e non vi sia stato posto rimedio, il Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., a seguito della comunicazione scritta della parte che intende procedere in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente tal senso.
3. Blhack potrà altresì risolvere il Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta senza necessità della diffida ad adempiereadempiere di cui al punto che precede, ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora il Cliente sia inadempiente ad uno degli obblighi di cui agli artt. 3.4, 4, 5, 7, 8.4, 8.5, 10, 12 o qualora il Cliente non abbia adempiuto ad una obbligazione di pagamento prevista dal Contratto decorsi 30 giorni dalla sua scadenza.
e) Nel caso 4. In ogni ipotesi di risoluzione del Contratto per fatto e colpa di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutiviBlhack, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale parti riconoscono che nessun importo a titolo di risarcimento del compenso originariamente stabilitodanno e/o ad altro titolo (ad esempio, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svoltaperdita di chance, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior dannodanni indiretti etc.) sarà dovuto da Blhack al Cliente, posto che l’unica eventuale sua obbligazione sarà la restituzione dell’ultimo importo percepito in esecuzione dell’Incarico prima della intervenuta risoluzione.
f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno5. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà ogni ipotesi di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria risoluzione del Contratto Quadro per fatto e l’effettiva cessazione delle attività di serviziocolpa del Cliente, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con quest’ultimo perderà ogni diritto sull’Output restando in ogni caso obbligato a versare le Amministrazionisomme pattuite per l’intero Incarico.
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Samples: General Conditions of Contract
Recesso e risoluzione. a) La Regione Puglia STAZIONE APPALTANTE si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di forniturafacoltà, in dipendenza caso di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo interesse pubblico e a tutela della Pubblica Amministrazione propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso alla DITTA AGGIUDICATARIA, quanto di cui all'art.109 del D.Lgs 50/2016. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a. quando la STAZIONE APPALTANTE e la DITTA AGGIUDICATARIA, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; la DITTA AGGIUDICATARIA ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b. per cessione del contratto da parte della DITTA AGGIUDICATARIA; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva;
c. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva, salva l'applicazione delle previste penali e l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
d. qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% della cauzione contrattuale, la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
e. negli altri casi previsti dal presente Capitolato Speciale e dalla vigente normativa;
f. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio da parte della DITTA AGGIUDICATARIA; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva;
g. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte della DITTA AGGIUDICATARIA; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva;
h. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva;
i. perdita, da parte della DITTA AGGIUDICATARIA, dei requisiti per l'esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con un preavviso la pubblica amministrazione; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva;
j. la comprovata inadeguatezza e inaffidabilità dell'impianto allo svolgimento del servizio di depurazione per il quale è stato progettato, anche intervenute successivamente al Fornitore di 6 (sei) mesi ai sensi dell’Art. 1373 del codice civilecollaudo definitivo.
bk. per violazione sulle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di recesso la DITTA AGGIUDICATARIA è tenuta a dismettere a proprie spese gli impianti e le attrezzature connesse, salvo indicazioni diverse concordate con la STAZIONE APPALTANTE. In tutti i casi, escluso quello sub a) In tutte le ipotesi di la risoluzione del presente Contratto Quadro di cui al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di dirittocontratto opererà ex art. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 1456 cod. civ.. e la STAZIONE APPALTANTE avrà la facoltà di affidare a terzi il servizio, dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento ai sensi e nelle forme di cui all'art.110 del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso D.Lgs50/2016. Alla DITTA AGGIUDICATARIA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla STAZIONE APPALTANTE rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime la DITTA AGGIUDICATARIA dalle responsabilità civili e penali in cui la percentuale dei contratti, stessa possa incorrere a norma di legge per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora fatti che hanno motivato la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) Nel risoluzione. In caso di risoluzione recesso unilaterale della DITTA AGGIUDICATARIA, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di questo Contratto Quadro prezzo conseguente al nuovo affidamento, e contestualmente dei Contratti esecutivila S.A. è titolata ad incamerare, le Amministrazioni provvederanno la cauzione definitiva fino alla liquidazione parziale concorrenza del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In danno accertato. Si precisa che in tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei dannieventuali conguagli.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Recesso e risoluzione. a) La Regione Puglia si riserva 10.1 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di fornituraprevia comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi ai sensi dell’Art. 1373 del codice civile.
b) In tutte le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Quadro di cui al presente articoloa mezzo raccomandata a/r, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti almeno 30 giorni prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso in cui il diritto al risarcimento dei dannirecesso diventa efficace.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, 10.2 Il Promotore avrà altresì la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere anticipatamente dal presente Contratto Quadro con un senza alcun preavviso di qualora lo Sperimentatore non abbia arruolato almeno 6 uno (sei1) paziente entro tre (3) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale dall’apertura del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subitiCentro Sperimentale.
10.3 Il Contratto si risolverà ipso iure con l’avverarsi di una delle seguenti condizioni
(i) Nel periodo intercorrente tra qualora lo Sperimentatore non abbia arruolato alcun paziente entro i termini previsti dall’art. 1.1
(ii) qualora ciò sia reso necessario da esigenze relative alla sicurezza dei pazienti rispetto all’assunzione del Farmaco Sperimentale e, più in generale, allo svolgimento della Sperimentazione;
(iii) qualora le autorità competenti richiedano l’interruzione della Sperimentazione;
(iv) qualora non sia possibile, per qualsiasi motivo, sostituire lo Sperimentatore, ai sensi dell’Articolo 2.8. Il Promotore comunicherà per iscritto all’Azienda il verificarsi di una delle suddette condizioni risolutive e quindi la cessazione contestuale del Contratto.
10.4 Ciascuna Parte potrà inoltre risolvere immediatamente, con comunicazione per mezzo di rescissione volontaria raccomandata A.R. e senza ulteriore preavviso, il presente Contratto qualora l’altra Parte sia inadempiente anche ad una sola delle proprie obbligazioni e non abbia rimediato all’inadempimento nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa diffida a adempiere, trasmessa dalla Parte non inadempiente per mezzo di raccomandata A.R.
10.5 In ogni caso di cessazione anticipata del Contratto Quadro (eccetto nei casi di cui ai punti 10.2 e l’effettiva 10.3 (i) sopra):
10.6 La cessazione delle attività anticipata del Contratto notificata come sopra previsto esonera la Parte richiedente il recesso da qualsivoglia responsabilità o risarcimento e non comporterà, pertanto, alcun diritto dell’altra Parte di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti avanzare pretese risarcitorie o richieste di servizio con le Amministrazionipagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.
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Samples: Service Agreement
Recesso e risoluzione. aFatto salvo il diritto al risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni altro rimedio previsto dalla legge, ciascuna Parte potrà r isolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti circostanze: revoca o perdita, dell’altra Parte, per qualunque motivo, di qualsivoglia autorizzazione, licenza, permesso o altro requisito amministrativo necessario per l’esecuzione dei Servizi; cessione ai creditori, ovvero esistenza o inizio di una qualsiasi procedura concorsuale a carico dell’altra Parte. È riconosciuta ad entrambe le Parti la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto, senza necessità di motivazione, con un preavviso di 60 (sessanta) La Regione Puglia giorni. In caso di recesso esercitato dal Cliente, il medesimo sarà tenuto al pagamento del Corrispettivo dovuto a NTT per tutti i servizi resi e le spese sostenute sino alla data di efficacia del recesso, incluse eventuali “termination fees” previste in Offerta. Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni altro rimedio previsto dalla legge, ciascuna Parte potrà, in caso di inadempimento di non poco conto delle obbligazioni poste a carico dell’altra Parte, risolvere il Contratto ex art. 1454 x.x., xxxxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla ricezione dell’avviso con cui viene denunciato l’inadempimento e richiesto di porvi rimedio, salvo che la Parte inadempiente non ponga rimedio entro il termine intimato. NTT avrà altresì facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui il Cliente violi gli obblighi a suo carico di cui agli articoli 3.3, 9, 12, 13, 14, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti. NTT si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti risolvere il contratto, con comunicazione scritta da inviare al Cliente a mezzo pec, con preavviso di fornitura30 (trenta) giorni, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi ai sensi dell’Art. 1373 del codice civile.
b) In tutte le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Quadro di cui al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ.Cliente non adempia correttamente agli obblighi di pagamento, dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio anche dopo l’invio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella formale diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servitedell’art. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.1454 c.c..
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Samples: Terms & Conditions
Recesso e risoluzione. Nel caso in cui una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall’Ente ai sensi del Contratto si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata entro la data dell’erogazione, la CDP, entro tale data, potrà recedere dal Contratto. Il recesso si verificherà nel momento in cui la CDP darà comunicazione con telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r all’Ente dell’intenzione di avvalersi della facoltà di recedere. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte dell’Ente. La CDP può risolvere il Contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
a) La Regione Puglia si riserva la facoltà mancato o ritardato pagamento di recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di fornitura, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi qualsivoglia importo dovuto ai sensi dell’Art. 1373 del codice civile.Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
b) In tutte le ipotesi di risoluzione utilizzo del presente Contratto Quadro di cui al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie Nuovo Prestito per una finalità diversa rispetto alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.Destinazione;
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto falsità, incompletezza, non correttezza o non accuratezza di una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall’Ente ai sensi del Contratto;
d) ricezione da parte della CDP del mandato di addebito in conto - con effetto immediato: • il quale l'Ente ha impartito al tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel caso proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al tesoriere dell’Ente - i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP, salvo che il mandato di addebito in cui un liquidatoreconto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 5 (cinque) giorni a partire dalla Data di Stipula;
e) inadempimento da parte dell’Ente o del proprio tesoriere, curatoreciascuno per quanto di propria competenza, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o di una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato qualsiasi delle obbligazioni di cui alla garanzia ed ai pagamenti relativi al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima Nuovo Prestito;
f) mancato pagamento da parte dell’Ente di un rapporto qualsiasi altro indebitamento di dipendenza economica; • natura finanziaria (diverso da quello derivante dal Contratto) alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque milioni ovvero b) obbligo per l’Ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni. La risoluzione si verificherà nel caso momento in cui la percentuale dei contrattiCDP comunicherà all’Ente mediante telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r l’intenzione di avvalersi della risoluzione. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) il debito residuo del Nuovo Prestito, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5criteri previsti alla precedente Sez. 6.5 e v) un importo pari allo 0,125% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitoredel debito residuo del Nuovo Prestito. Inoltre, nel caso in cui, a causa del mancato avveramento della condizione sospensiva di cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo al penultimo capoverso della precedente Sez. 6.2., non si possa dar seguito all’erogazione del presente Nuovo Prestito, il Contratto Quadro esi intenderà risolto da parte della CDP senza la corresponsione di alcun indennizzo da parte dell’Ente, qualora a condizione che la violazione possa essere sanataCDP riceva, tale violazione entro 5 (cinque) giorni precedenti la Data di Conversione, una dichiarazione, a firma del Responsabile del servizio finanziario dell’Ente, che attesti il mancato rispetto delle condizioni di cui all’Art. 41. Qualora la CDP non sia stata sanata riceva la suddetta comunicazione entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempierepredetto termine, l’Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell’importo del Nuovo Prestito.
e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.
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Samples: Rifinanziamento Del Prestito
Recesso e risoluzione. Ai sensi dell’art 21 sexies, L n. 241/1990 e dell’art. 1671 C.C. il Comune mantiene la facoltà di recedere dal rapporto instaurato in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio per ragioni di pubblico interesse, con formale comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza altri oneri a proprio carico fatto salvo il pagamento delle prestazioni già effettuate. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre, a proprio insindacabile giudizio, la risoluzione per inadempimento del contratto di affidamento ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), con effetto immediato a seguito di comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata e senza altra formalità, a fronte delle cause di seguito elencate:
a) La Regione Puglia cessazione, fallimento o frode;
b) sopravvenuta incapacità o divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
c) cessione del contratto o cessione totale/parziale dei crediti o sub-concessione non autorizzata dall’Amministrazione Comunale;
d) gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell’Amministrazione comunale riconducibile a comportamento doloso o colposo dell’aggiudicatario. L’Amministrazione potrà altresì risolvere il contratto, con comunicazione in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità, a fronte di due penali applicate per le seguenti inadempienze:
a) sospensione o interruzione del servizio di gestione senza causa o senza preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale;
b) violazione degli obblighi contrattuali;
c) danni prodotti agli impianti o alle attrezzature di proprietà del Comune di Grottammare;
d) violazioni delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale. L’Amministrazione, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario aggiudicatario, si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di fornituraselezione, in dipendenza risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con stipulare un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi ai sensi dell’Artnuovo contratto fino alla sua originaria scadenza. 1373 del codice civile.
b) In tutte le ipotesi caso di risoluzione del presente Contratto Quadro di cui al presente articolocontratto prima della scadenza naturale dello stesso, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso l’aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione a garanzia dell’esatto adempimento che viene incamerata dall’Amministrazione comunale, salvo il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
c) Il presente Contratto Quadro risarcimento del danno ulteriore e non potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, vantare diritto alcuno nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un annodell’Amministrazione relativamente a spese già sostenute.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.
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Samples: Service Agreement
Recesso e risoluzione. a) La Regione Puglia E’ facoltà delle singole Aziende di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Con- tratti esecutivi a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modi- ficare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico re- gionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della pre- sente fornitura. Le Aziende si riserva riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai contratto, anche con rife- rimento a singoli contratti lotti di fornitura: - per motivi di pubblico interesse; - a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi stipulate ai sensi dell’Art. 1373 del codice civiledell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i.
b) In tutte le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Quadro di cui al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre per forniture comparabili a quelle in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto oggetto, con effetto immediato: • condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al paragrafo 14 del capitolato tecnico; - a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anti- corruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; - in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle mi- gliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; - in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraen- te delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corri- spettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avva- lendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un liquidatorepreavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, curatoreda comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., fiduciariopurché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, custode delle prestazioni rese e altro analogo soggetto sia designato del mancato guadagno. Le Aziende, in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento del- la comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) . Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. e le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, potranno risol- vere di diritto l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura, in tutto o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato in parte, senza biso- gno di cui al X.X. 00 marzo 1942assegnare alcun termine per l’adempimento, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Artdell’art. 2359 1456 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggettononché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., attivo o passivoprevia comunicazione al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi: ▪ nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara; ▪ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; ▪ nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto; ▪ in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati; ▪ nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”. ▪ qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di quest’ultima una o più misure di un rapporto prevenzione di dipendenza economica; • cui al codice delle leggi antimafia e delle re- lative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la percentuale dei contratti, Prefettura competente risultino positivi op- pure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i quali reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; ▪ qualora fosse accertato il Fornitore sia stato soggetto al pagamento venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Relativamente agli accordi quadro, Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., in caso di penali per inadempienzarisoluzione anche di uno solo dei Contratti esecutivi, superi si riserva di risolvere il 5% (cinque per cento) l’Accordo Quadro di riferimento. La risolu- zione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei contratti singoli Contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia Fornitura a partire dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, per- tanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi contratti esecutivi e può essere causa di risoluzione dei singoli contratti esecutivi, salvo il risarcimento del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) danno. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro da parte di questo Contratto Quadro Umbria Salute e contestualmente Servizi e/o dei Contratti esecutivida parte delle Aziende, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del compenso originariamente stabilitocontratto ai sensi dell’art. 108, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svoltacomma 5, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) del D.Lgs. n. 50/2016. In tutti i casi di risoluzionerisoluzione le Aziende contraenti, anche parzialeavranno diritto di escutere la garanzia prestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. In ogni caso, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso resta fermo il diritto al risarcimento dei danniUmbria Salute e Servizi s.c. a r.l.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.
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Samples: Appalto Specifico
Recesso e risoluzione. 1. le Parti si riservano il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, consegnata anche a mano, o PEC senza che ciò produca alcun diritto al risarcimento danni.
2. Le Parti convengono che, alla risoluzione del presente Contratto:
a) l'Affiliato dovrà rimuovere tutti i riferimenti al Sito e ai Canali di Raccolta della Società, dai propri siti internet e dalle proprie comunicazioni, siano esse di natura commerciale o di altra natura;
b) tutti i diritti e le licenze concessi all'Affiliato in base al presente Contratto si estingueranno immediatamente e tutti i diritti ritorneranno ai rispettivi concessori di licenza, e l'Affiliato dovrà cessare l'utilizzo di qualsiasi marchio commerciale, marchio di servizio, logo e altro segno distintivo appartenente alla Società;
c) l'Affiliato avrà diritto esclusivamente alle commissioni maturate e non pagate alla data di risoluzione del Contratto; tuttavia, la Società potrà trattenere per un periodo di tempo ragionevole il pagamento finale dovuto all'Affiliato, al fine di elaborare i conteggi a saldo spettanti all’Affiliato. Successivamente a tale data, l'Affiliato non avrà più il diritto di maturare o percepire commissioni;
d) l'Affiliato dovrà restituire, a prima e semplice richiesta da parte della Società, tutte le informazioni riservate (nonché le copie e le derivazioni delle stesse) di cui si trovi in possesso e di cui abbia la custodia o il controllo;
e) l'Affiliato dovrà esonerare la Società da tutti gli obblighi e da tutte le responsabilità derivanti o sorti successivamente alla data della risoluzione. La Regione Puglia risoluzione non esonererà l'Affiliato dalle responsabilità derivanti dalle eventuali violazioni del presente Contratto che siano state commesse prima della sua risoluzione.
3. Ad esclusiva discrezione della Società, qualora venisse rilevata una violazione, da parte dell’Affiliato, di quanto previsto nelle clausole degli art. 7.1 o 7.2 o 7.3 del Contratto, la Società si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro non corrispondere i corrispettivi dovuti all’Affiliato (senza pregiudizio alcuno per altri diritti e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di fornitura, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore di 6 (seiazioni giudiziarie) mesi ai sensi dell’Art. 1373 del codice civile.
b) In tutte le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Quadro e/o procedere alla risoluzione del Contratto senza obbligo di preavviso nel caso la violazione non consenta neanche la temporanea esecuzione del Contratto.
4. Le Parti convengono espressamente che il presente Contratto si risolverà automaticamente, ai sensi e per gli effetti di cui al presente articoloall’art. 1456 codice civile, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o nell’ipotesi una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione determinata obbligazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiereadempiuta secondo le modalità stabilite.
e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.
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Samples: Affiliate Agreement
Recesso e risoluzione. 4.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di cui all’art. 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) che effettua, prima del termine di durata minima del contratto, una disattivazione o un cambio del piano,
a) La Regione Puglia i costi operativi sostenuti in caso di mancato pagamento delle fatture per incapienza del conto corrente bancario/postale o della carta di credito su cui il Cliente ha domiciliato il pagamento delle fatture; b) un importo una tantum a titolo di rimborso dei costi di recupero del credito sostenuti in caso di morosità del cliente; c) un importo una tantum a rimborso dei costi sostenuti per la riattivazione del Servizio successivamente alla sospensione dello stesso per morosità del Cliente;
d) un importo una tantum a titolo di rimborso dei costi di gestione sostenuti in caso di impossibilità di accensione della domiciliazione sul conto corrente bancario/postale o sulla carta di credito indicata dal Cliente alla sottoscrizione del contratto; e) un importo una tantum a titolo di rimborso dei costI sostenuti per l’emissione e la gestione del pagamento con bollettino postale in caso di mancata comunicazione dei dati di pagamento e di impossibilità di addebitare gli importi dovuti su altro strumento di pagamento domiciliato (Addebito Diretto su c/c o Carta di Credito). Gli importi di tali costi saranno pubblicati nella sezione “Sito del consumatore” del sito xxx.xxxxxxxx.xx. e saranno oggetto di periodico aggiornamento sulla base dei costi sostenuti da Vodafone.
4.2 Ad integrazione di quanto contenuto nel Contratto di Abbonamento o nel Contratto ADSL o dal Contratto Telefono Fisso o nel Contratto Prepagato, il Contratto si riserva la facoltà intenderà risolto di recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di fornitura, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi diritto ai sensi dell’Arte per gli effetti di cui all’art. 1373 1456 c.c:
(i) a seguito del codice civile.
bmancato pagamento di una o più rate del terminale o di uno o più corrispettivi mensili previsti dal piano scelto entro il termine essenziale di scadenza del pagamento, (ii) In tutte le ipotesi di risoluzione del qualora il Cliente non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il presente Contratto Quadro Contratto. Nei casi di cui al presente articoloparagrafo sub i) e ii) che precedono il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Vodafone, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti immediatamente ed in un’unica soluzione, tutte le rate mancanti, fatto salvo il maggior danno eventualmente subito da Vodafone. Vodafone si riserva la facoltà, in alternativa a quanto indicato nel periodo che precede, di risolvere il presente Contratto unilateralmente e di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Artdell’art. 2359 cod. civ1456 c.c., dall’impresa aggiudicataria prima che sia trascorso un numero di mesi pari a quanto indicato nella sezione offerta del modulo di adesione alla voce “rate mensili” del presente modulo, decorsi 10 (dieci) giorni dal preavviso comunicato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata. Ove Vodafone si avvalga di tale facoltà, gli effetti della gara per l’affidamento del servizio risoluzione retroagiranno alla data di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo conclusione del presente Contratto Quadro ee Vodafone pertanto tornerà in proprietà del terminale, qualora la violazione possa essere sanatacon diritto della stessa di trattenere o richiedere il pagamento delle rate dovute dal Cliente fino al momento della risoluzione del Contratto da parte di Vodafone, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) Nel caso a titolo di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale corrispettivo per l’uso del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior dannoterminale. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere recesso dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio potrà essere esercitato con le Amministrazionimedesime modalità indicate rispettivamente nel Contratto d’Abbonamento, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilitonel Contratto ADSL, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subitinel Contratto Prepagato o nel Contratto Telefono Fisso.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.
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Samples: Contract for Mobile Phone Installment Payment With Direct Debit
Recesso e risoluzione. a) La Regione Puglia VUS si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di forniturafacoltà, in dipendenza caso di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo interesse pubblico e a tutela della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore propria autonomia amministrativa, di 6 (seirecedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all’Appaltatore le voci di cui all’art. 134 del D.Lgs. 163/2006. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) mesi ai sensi dell’Art. 1373 quando la VUS e all’Appaltatore del codice civile.servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l’Appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) In tutte le ipotesi di risoluzione per cessione del presente Contratto Quadro di cui al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.contratto da parte dell’Appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva;
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatoreper frode, curatoregrave negligenza e inadempimento, fiduciariomancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, custode la VUS incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di cui prezzo conseguente al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.medesimo;
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momentoqualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata la VUS incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro negli altri casi previsti dal presente Capitolato e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior dannodalla vigente normativa.
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva.
g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del Appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva .
h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la VUS incamera la cauzione definitiva .
i) perdita, da parte dell’Appaltatore del servizio, dei requisiti che ne hanno permesso di concorrere alla gara.
j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’Appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); la VUS incamera la cauzione definitiva.
k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta; la VUS incamera la cauzione definitiva . In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel risoluzione del contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previstiper causa dell’Appaltatore del servizio, la singola Amministrazione può risolvere VUS ha la facoltà di affidare a terzi il singolo servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. All’Appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla VUS rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior dannolegge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale recesso unilaterale dell’Appaltatore del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di servizio con le Amministrazioni.prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la VUS è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Stampa E Gestione Documentale
Recesso e risoluzione. 1) La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006.
2) Il presente atto potrà esser risolto nelle forme previste dagli art. 135 e ss. del D. Lgs. n. 163/2006 e nelle ipotesi di cui alla legge n. 136/2010, nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.
3) Il presente contratto può essere risolto, infine, previa formale costituzione in mora, in caso di gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza.
4) La Stazione Appaltante, infine, ha facoltà di risolvere il presente contratto mediante comunicazione inviata all’Appaltatore via PEC con messa in mora di 10 (dieci) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) La Regione Puglia si riserva la facoltà eventuale ritardo nell’inizio dei lavori oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di fornitura, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi ai sensi dell’Art. 1373 del codice civile.consegna dei lavori;
b) In tutte le ipotesi eventuale ritardo nell’ultimazione dei lavori tale da determinare l’applicazione di risoluzione del presente Contratto Quadro penali di cui importo complessivamente superiore al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti 10% (dieci per cento) dell’importo di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.contratto;
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in cui un liquidatoremateria di sicurezza e salute in cantiere, curatorenonché inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, fiduciario, custode la sicurezza sul lavoro e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti le assicurazioni obbligatorie del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.personale;
d) Il presente Contratto Quadro xxxxx nell'esecuzione dei lavori;
e) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
g) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti allo scopo dell’opera;
k) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1 - lettera e), del D. Lgs. n. 81/2008 ;
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione;
m) violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
n) nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo previsto dal successivo art. 13 del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.contratto..
e5) Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di questo Contratto Quadro cui all’articolo 9 è computata sul periodo determinato sommando al ritardo accumulato dall'Appaltatore, rispetto al programma esecutivo dei lavori, il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la contestazione di cui all’art. 136, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.s.m.i..
f6) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior dannodanni a lui imputabili. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni serviteART. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.11 -
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Samples: Contratto Di Appalto
Recesso e risoluzione. a) La Regione Puglia si riserva la facoltà di 10.1 JAZZ potrà recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di fornitura, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi ai sensi dell’Art. 1373 del codice civile.
b) In tutte le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Quadro di cui al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni Fornitura in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, salvo preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.lettera raccomandata A/R.
e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti 10.2 Senza pregiudizio per gli altri diritti e/o rimedi previsti dalla legge italiana Normativa Applicabile o dalle presenti Condizioni Generali (ivi incluso il diritto al risarcimento del danno), JAZZ avrà diritto di non eseguire l’Ordine e/o di risolvere il Contratto di Fornitura in caso di violazione, da parte del Cliente, di una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali (ivi incluse quelle di cui all’articolo 4) alla quale il Cliente stesso non abbia posto rimedio entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di JAZZ. Sono a completo carico del Cliente i costi sostenuti da JAZZ come diretta conseguenza della mancata esecuzione dell’Ordine e/o della risoluzione delle presenti Condizioni Generali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, ogni onere e spesa sostenuti da JAZZ per recuperare le somme dovute dal Cliente, tra cui gli onorari dei dannilegali, i costi delle procedure giudiziarie, e ogni altro conseguente onere e spesa).
g10.3 JAZZ ha diritto di dichiarare risolto il rapporto contrattuale con effetto immediato nel caso in cui (i) Qualora il Fornitore non adempia Cliente sia sottoposto a una qualsiasi procedura concorsuale o venga posto in modo continuativo liquidazione, o reiterato ai livelli (ii) sia sottoposto ad atti esecutivi o ad altri provvedimenti di servizio previsti nel contratto di fornituranatura giudiziaria che possano lederne l’immagine aziendale e commerciale, eccedendo i limiti massimi previstio comunque costituire nocumento per l’attività o la struttura commerciale dell’altra parte, la singola Amministrazione può risolvere o (iii) le condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente subiscano variazioni tali da porre in pericolo il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione conseguimento delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore controprestazioni dovute a JAZZ ai sensi dell’art 2 comma cdel Contratto di Fornitura, (iv) JAZZ abbia ragione di ritenere (agendo ragionevolmente) che uno qualsiasi degli eventi di cui ai precedenti punti (i), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto (ii) e (iii) sia in procinto di verificarsi; o (v) il contrattoCliente si renda gravemente inadempiente.
h10.4 Resta inteso che, in caso di inadempimento da parte del Cliente: (i) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso ogni suo debito nei confronti di almeno 6 JAZZ diverrà immediatamente esigibile e pagabile a prima richiesta, nonostante precedente patto contrario; (seiii) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale consegne saranno sospese, e (iii) il diritto del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione Cliente di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subitivendere o altrimenti disporre dei Prodotti cesserà immediatamente.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.
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Samples: General Terms and Conditions
Recesso e risoluzione. a) La Regione Puglia si riserva la facoltà 11.1. Il Comune di Villafranca Piemonte potrà recedere dal presente Contratto Quadro contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l’obbligo di corrispondere all’appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di fornituraattività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell’incarico, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi ai sensi dell’Art. 1373 del codice civilesenza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.
b11.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456, del Codice Civile, il Comune di Villafranca Piemonte avrà diritto di risolvere il presente contratto, previo invio a mezzo di posta elettronica certificata di comunicazione con la quale intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi: a) In tutte le ipotesi qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di risoluzione del presente Contratto Quadro un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legilsativo 06.09.2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati di cui al primo comma, dell’art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni; b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall’appaltatore in virtù del presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
contratto; c) Il nel caso di ritardo nell’incarico di progettazione definitiva od esecutiva superiore ai giorni, anche non consecutivi, indicati ai precedenti punti 5.2 o 5.3; d) nei casi di cui agli artt. 2.1.3, 6.2.2, 9.3, 11.3, 15.4, del presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • contratto; e) nel caso in cui un liquidatoreemergano, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato sede di comunicazione od informativa antimafia di cui al X.X. 00 marzo 1942Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 267 159 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’appaltatore.
11.3. Il Comune di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora Villafranca Piemonte si riserva il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’Artdell’art. 2359 cod. civ.1662, dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro Codice Civile e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale del maggior danno. ----------------------------
11.4. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l’efficacia del contratto, l’appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente al Comune di procedere ad una nuova selezione Villafranca Piemonte tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c)cui al contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L’appaltatore si impegna, escludendo dal novero dei fornitori invitati quello altresì, a cui ha appena risolto garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso 11.5. Resta inteso tra le parti che, a seguito di almeno 6 (sei) mesi rispetto annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla scadenza più vicina dei contratti procedura di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizioaffidamento dell’incarico, il Fornitore non può stipulare contratti presente contratto potrà essere risolto a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi dal Comune di servizio con Villafranca Piemonte all’appaltatore. In tal caso, quest’ultimo nulla potrà pretendere dal Comune di Villafranca Piemonte a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le Amministrazioni.attività svolte sino al momento di ricevimento della posta elettronica certificata. ------
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Samples: Contratto Per l'Affidamento Dei Servizi Di Architettura Ed Ingegneria
Recesso e risoluzione. a) La Regione Puglia Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di forniturafacoltà, in dipendenza caso di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo interesse pubblico e a tutela della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore propria autonomia amministrativa, di 6 (sei) mesi ai sensi dell’Artrecedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso alla Ditta aggiudicataria, le voci di cui all’art.134 del D.Lgs. 1373 del codice civile.
b) In tutte le ipotesi di 163/2006. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a. quando la Stazione Appaltante e la Ditta aggiudicataria, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; la Ditta aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b. per cessione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria; la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva;
c. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
d. qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento della cauzione contrattuale, la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
e. negli altri casi previsti dal presente Contratto Quadro Capitolato Speciale e dalla vigente normativa;
f. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria; la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva;
g. inadempienza accertata alle norme di cui legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte della Ditta aggiudicataria; la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva;
h. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva;
i. perdita, da parte della Ditta aggiudicataria, dei requisiti per l'esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva;
j. la comprovata inadeguatezza e inaffidabilità dell’impianto allo svolgimento del servizio di depurazione per il quale è stato progettato, anche intervenute successivamente al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di dirittocollaudo definitivo. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte di recesso la ditta aggiudicataria è tenuta a dismettere a proprie spese gli impianti e le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
cattrezzature connesse, salvo indicazioni diverse concordate con la Stazione Appaltante. In tutti i casi, escluso quello sub a) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti la risoluzione del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Artcontratto opererà ex art. 2359 1456 cod. civ.. e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di affidare a terzi il servizio, dall’impresa ai sensi e nelle forme di cui all’art.140 del D.Lgs. 163/2006. Alla Ditta aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la percentuale dei contratti, stessa possa incorrere a norma di legge per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora fatti che hanno motivato la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) Nel risoluzione. In caso di risoluzione recesso unilaterale della Ditta aggiudicataria, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di questo Contratto Quadro prezzo conseguente al nuovo affidamento, e contestualmente dei Contratti esecutivila Stazione Appaltante è titolata ad incamerare, le Amministrazioni provvederanno la cauzione definitiva fino alla liquidazione parziale concorrenza del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) In danno accertato. Si precisa che in tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei dannieventuali conguagli.
g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.
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Samples: Capitolato Per La Fornitura Di Un Impianto Di Trattamento Percolato
Recesso e risoluzione. a) La Regione Puglia 1. L’ASP di Frosinone si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti in tutto o in una sua parte dandone preavviso al Prestatore almeno 15 giorni prima della data di fornituraefficacia del recesso a mezzo di PEC ovvero mediante lettera raccomandata a/r all'indirizzo che sarà a tal fine espressamente comunicato dal Prestatore, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con un preavviso al Fornitore di 6 (sei) mesi ai sensi dell’Art. dell'articolo 1373 del codice civilecivile con riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni totalmente eseguite e completate ed escluso qualsivoglia indennizzo.
b2. Con riferimento all’articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali il Committente possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Prestatore a far fronte agli impegni assunti con il presente Contratto, l’ASP di Frosinone stessa si riserva sin d’ora la facoltà di risolvere il Contratto, per colpa ed in danno del Prestatore, dandone comunicazione con Posta Elettronica Certificata (per i soli operatori economici stabiliti in Italia) In tutte le ipotesi o lettera raccomandata con ricevuta di risoluzione del ritorno, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
3. Il Committente potrà risolvere il presente Contratto Quadro di cui al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi.
c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno.
d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, momento con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitoreprestatore, nel caso in cui quest’ultimo quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, e qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
e) Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) 4. In tutti i casi di risoluzione, risoluzione anche parziale, parziale non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte parte esistenti prima della data di risoluzione, risoluzione nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
g) Qualora il Fornitore non adempia 5. Al presente Contratto si applica quanto previsto in modo continuativo o reiterato ai livelli materia di servizio previsti nel risoluzione del contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’art 2 comma c), escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contrattodall’ordinamento giuridico italiano.
h6. È facoltà dell’ASP di Frosinone procedere alla risoluzione del Contratto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
a) Il Fornitore può recedere qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore nella fase prodromica alla scelta del contraente e nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura;
b) per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto Quadro con un preavviso Contratto;
c) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di almeno 6 (seifiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx;
d) mesi rispetto alla scadenza più vicina dei contratti negli altri casi di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione cui al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subitipresente Contratto.
i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.
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Samples: Determina a Contrarre E Conferimento Incarico Professionale