Recesso e risoluzione. E’ facoltà delle singole Azienda di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura. Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: ⮚ per motivi di pubblico interesse; ⮚ a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al paragrafo 14 del capitolato tecnico; ⮚ a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; ⮚ in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; ⮚ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) .
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Recesso e risoluzione. E’ facoltà delle singole Azienda di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura. Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: ⮚ per motivi di pubblico interesse; ⮚ a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al paragrafo 14 del capitolato tecnico; ⮚ a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; ⮚ in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; ⮚ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) .
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Samples: Fornitura Di Vaccini Antinfluenzali
Recesso e risoluzione. E’ facoltà 5.1 Il recesso dell’azienda vetrina negozio/studio (ET Members) consente la cessazione della partecipazione alla piattaforma ET Members. Per recedere è indispensabile inoltrare una PEC di recesso almeno 3 mesi prima rispetto alla data del recesso. Il recesso non consente all’iscritto di ottenere la restituzione di alcuna somma di danaro, né delle singole Azienda somme versate per l’iscrizione, né di recederequelle dovute a titolo di revenue, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura. Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: ⮚ per motivi di pubblico interesse; ⮚ a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ordine alle quali l’iscritto continua ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al paragrafo 14 del capitolato tecnico; ⮚ a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; ⮚ in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare essere soggetto alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; ⮚ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso regole di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.rprecedente punto 2., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Le Aziende,
5.2 Il gestore in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi dell’iscritto azienda vetrina negozio/studio (ETMembers) alle obbligazioni contrattuali, potranno assegnarealle condizioni generali, mediante al regolamento e/o al codice etico può esercitare la risoluzione con efficacia immediata del contratto comunicandolo con PEC all’iscritto inadempiente. Dopo la comunicazione scrittaa mezzo PEC potrà oscurare la visibilità dell’iscritto azienda vetrina dalla piattaforma.
5.3 L’utente visitatore (ET Member) iscritto alla piattaforma può recedere dalla stessa in qualsiasi momento con comunicazione a mezzo PEC. Il recesso ha effetto immediato e non fa perdere i maturati diritto alle revenue.
5.4 Il recesso dell’utente visitatore o dell’azienda vetrina dal contratto di somministrazione di utenze luce e gas Energy Tecno Spa, un termine anche se l’adesione sia stata concomitante con l’iscrizione ad ETMembers, deve essere messo in atto con le procedure di recesso regolate dal contratto di somministrazione luce e gas e da quello di promozione Energy Tecno Spa, non inferiore a 15 giorni dalla data essendo sufficiente comunicare la volontà di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto recedere al gestore di diritto (art. 1454 c.cETMembers.) .
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Samples: Domanda Di Iscrizione a Etmembers
Recesso e risoluzione. E’ facoltà delle singole Azienda di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, 13.1 Entrambe le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della parti possono recedere dal presente fornitura. Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: ⮚ per motivi di pubblico interesse; ⮚ a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al paragrafo 14 del capitolato tecnico; ⮚ a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; ⮚ in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; ⮚ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. contratto dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solarisei mesi. Salvo che sopraggiunga liberatoria da parte di ASK Industries, gli ordini già accettati devono comunque essere portati a compimento dal Ïornitore.
13.2 Ǫualora il Ïornitore dimostrasse di faticare a raggiungere i livelli tecnico-produttivi, qualitativi e di conformità convenuti e comunque di non assicurare quei livelli di affidabilità richiesti da comunicarsi al Fornitore ASK Industries, questa potrà interrompere definitivamente il rapporto di fornitura dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata a.run preavviso di 3 mesi., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Le Aziende,
13.3 Entrambe le parti avranno facoltà di interrompere il rapporto con effetti immediati in caso di inadempimento dell’altra parte di gravità tale da ledere la fiducia nella corretta, proficua ed efficiente prosecuzione dei rapporti. Sono senza dubbio ritenute cause gravi di interruzione quelle che nelle presenti condizioni generali consentono espressamente la risoluzione dei programmi previsionali, come pure la risoluzione degli ordini già inoltrati.
13.4 È facoltà delle parti risolvere il rapporto sempre con effetti immediati qualora una di esse venga sottoposta ad una procedura concorsuale o sopraggiungano modifiche rilevanti nella proprietà azionaria e/o nella forma giuridica dell’altra parte tali da pregiudicare la fiducia riposta.
13.5 Įa decisione di risolvere il rapporto di fornitura in corso deve avvenire mediante inoltro di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando il diritto di chi interrompe il rapporto al risarcimento degli eventuali danni originati dall’inadempimento. Į’ammontare del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.crisarcimento del danno sarà calcolato in conformità alle procedure in essere.) .
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Samples: Condizioni Generali d'Acquisto
Recesso e risoluzione. Il rapporto di affitto nascente dal presente contratto può cessare anticipatamente per recesso dell’affittuario, che lo dovrà richiedere con comunicazione motivata, con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi dalla data indicata per la decorrenza del recesso. E’ in facoltà delle singole Azienda di recederedel Comune accordare tale recesso, in tutto o in parteavuto riguardo all'interesse pubblico, ed in qualsiasi momento, dai Contratti a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmacial buon andamento del servizio prestato e alle esigenze dell'utenza. In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura. Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: ⮚ E’ sempre concesso il recesso per motivi di pubblico interesse; ⮚ a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoligravi motivi, nel caso in rispetto del preavviso di cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticatial primo comma del presente articolo, come previsto al paragrafo 14 del capitolato tecnico; ⮚ a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in applicazione di secondo quanto previsto dall’art. 1527, ultimo comma, della legge n. 392 del 27 luglio 1978. Tra Comune e affittuario recedente possono comunque essere concordati, in relazione alle necessità contingenti, i tempi e le modalità di cessazione del contratto. Sino alla data convenuta l’affittuario è tenuto a garantire lo svolgimento dell’attività di vendita. Si precisa, e viene concordemente accettato tra le parti senza alcuna eccezione, che in caso di cessazione anticipata, per recesso dell’affittuario, quest’ultimo non potrà vantare alcun indennizzo riguardo alle spese di allestimento di cui all’art. 7, comma 132, lett. b), o per ogni altro onere comunque sostenuto in dipendenza della sottoscrizione del presente contratto. Il Comune ha la facoltà di risolvere il presente contratto per inadempimento grave dell’affittuario nei seguenti casi:
a) per il mancato versamento di almeno 3 (tre) mensilità del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; ⮚ in caso canone di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; ⮚ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso affitto;
b) per la violazione degli obblighi di cui sopraall’art. 7 e per la mancata collaborazione di cui all’art. 10; verificandosi le relative circostanze, le violazioni o le contestazioni saranno tempestivamente comunicate all’affittuario per via diretta o telefonica e confermate per iscritto entro il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 più breve tempo possibile; se entro 8 (trentaotto) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiereiscritto, l’affittuario non dovesse fornire alcuna motivata giustificazione in merito ai rilievi formulati, ovvero qualora le giustificazioni non fossero ritenute valide od attendibili dal Comune, quest’ultimo potrà risolvere il rapporto di affitto con conseguente cessazione degli effetti derivanti dal presente contratto;
c) per la perdita da parte dell’affittuario dei requisiti morali e professionali richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività di somministrazione, ovvero di quelli previsti dall’avviso menzionato in premessa per la partecipazione alla procedura di assegnazione in affitto dell’immobile oggetto della presente scrittura;
d) per fallimento dell’affittuario, salva la possibilità di esercizio provvisorio sotto la responsabilità del curatore;
e) per scioglimento dell’eventuale società affittuaria;
f) per morte, grave impedimento o invalidità permanente dell’affittuario tali da impedire la regolare gestione dell’attività di somministrazione. Trascorso inutilmente La richiesta del Comune di restituzione anticipata dell’immobile, conseguente alla risoluzione del contratto, avrà effetto trascorsi 2 (due) mesi dalla data di comunicazione all’affittuario da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro tale scadenza il predetto terminelocale affittato, il contratto è risolto liberato dalle cose dell’affittuario e reso totalmente disponibile, dovrà essere restituito al Comune, sotto pena, in difetto, del risarcimento degli eventuali danni subiti dallo stesso Comune. Si precisa, e viene concordemente accettato tra le parti senza alcuna eccezione, che in caso di diritto (artcessazione anticipata per richiesta di restituzione del locale affittato da parte del Comune, l’affittuario non potrà vantare alcun indennizzo riguardo alle spese di allestimento di cui all’art. 1454 c.c7, comma 2, lett. b), o per ogni altro onere comunque sostenuto in dipendenza della sottoscrizione del presente contratto, né tanto meno invocare risarcimenti per danno emergente o lucro cessante.) .
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