Recesso e risoluzione. ENPAIA ha diritto di comminare la risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del Codice e nelle ulteriori ipotesi previste dal capitolato speciale di appalto e dal presente contratto. ENPAIA, tra l’altro, avrà facoltà di procedere alla risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.: a) qualora l’Appaltatore perda i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio di Banca Depositaria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti; b) in caso di violazione del divieto di cessione o di subappalto; c) in caso di raggiungimento dell’importo massimo delle penali comminabili ai sensi del presente contratto; d) in caso di violazione dei doveri di riservatezza; e) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi regolarmente prestati, decurtati dagli eventuali oneri derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzione, ENPAIA avrà diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, in danno all’Appaltatore, nonché di incamerare interamente la garanzia definitiva. Le maggiori spese sostenute da ENPAIA per effetto della risoluzione sono poste a carico dell’appaltatore e prelevate dalla cauzione definitiva o, nel caso la stessa non risultasse capiente, dai crediti eventualmente ancora esistenti nei confronti di ENPAIA, salvo in ogni caso il diritto di quest’ultima di agire per il pagamento delle ulteriori somme. ENPAIA ha, altresì, la facoltà di esercitare il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando il dovere dell’Appaltatore di proseguire diligentemente e tempestivamente nell’esecuzione dei servizi affidati sino al subentro del soggetto designato quale nuova Banca Depositaria.
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Samples: Contratto Di Appalto
Recesso e risoluzione. ENPAIA ha diritto La VUS SpA si riserva la facoltà, in caso di comminare la sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all’appaltatore le voci di cui all’art. 134 del D.Lgs. 163/2006. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del Codice e nelle ulteriori ipotesi previste dal capitolato speciale di appalto e dal presente contratto. ENPAIA, tra l’altro, avrà facoltà di procedere alla risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.seguenti casi:
a) qualora l’Appaltatore perda i requisiti necessari per lo svolgimento quando la VUS SpA e all’appaltatore del servizio di Banca Depositaria ai sensi delle disposizioni di legge vigentiper mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l’appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) in caso di violazione per cessione del divieto di cessione o di subappaltocontratto da parte dell’appaltatore del servizio; la VUS SpA incamera la cauzione definitiva;
c) in caso per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, la VUS SpA incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di raggiungimento dell’importo massimo delle penali comminabili ai sensi del presente contrattoprezzo conseguente al medesimo;
d) in caso qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 20 per cento dell’importo contrattuale, la VUS SpA incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di violazione dei doveri di riservatezzaprezzo conseguente al medesimo;
e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
f) manifesta incapacità/inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore del servizio ; la VUS SpA incamera la cauzione definitiva .
g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte dell’appaltatore del servizio; la VUS SpA incamera la cauzione definitiva .
h) subappalto non autorizzato, associazione in caso partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la VUS SpA incamera la cauzione definitiva .
i) perdita, da parte dell’appaltatore del servizio, dei requisiti per l'esecuzione di violazione degli obblighi appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; la VUS SpA incamera la cauzione definitiva .
j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari (Legge 136/2010); Nel caso la VUS incamera la cauzione definitiva.
k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell’appaltatore del servizio, la VUS ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. All’appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla VUS rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi regolarmente prestati, decurtati dagli eventuali oneri derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzionerecesso unilaterale dell’appaltatore del servizio, ENPAIA avrà diritto il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contrattoprezzo conseguente al nuovo affidamento, in danno all’Appaltatoree la VUS è titolata ad incamerare, nonché di incamerare interamente la garanzia definitiva. Le maggiori spese sostenute da ENPAIA per effetto della risoluzione sono poste a carico dell’appaltatore e prelevate dalla cauzione definitiva o, nel caso fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la stessa non risultasse capiente, dai crediti eventualmente ancora esistenti nei confronti di ENPAIA, salvo in ogni caso il diritto di quest’ultima di agire cauzione definitiva sarà incamerata per il pagamento delle ulteriori somme. ENPAIA ha, altresì, la facoltà di esercitare il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando il dovere dell’Appaltatore di proseguire diligentemente e tempestivamente nell’esecuzione dei servizi affidati sino al subentro del soggetto designato quale nuova Banca Depositaria.intero salvi gli eventuali conguagli
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Samples: Servizio Di Manutenzione Del Verde
Recesso e risoluzione. ENPAIA ha diritto E' facoltà di comminare la risoluzione del Zètema recedere unilateralmente dal contratto nei casi previsti dall’art. 108 del Codice e nelle ulteriori ipotesi previste dal capitolato speciale di appalto e dal presente contratto. ENPAIA, tra l’altro, avrà facoltà di procedere alla risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
a) qualora l’Appaltatore perda i requisiti necessari per lo svolgimento l’affidamento del servizio in oggetto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di Banca Depositaria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
b) in ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c.. In tal caso di violazione del divieto di cessione o di subappalto;
c) in caso di raggiungimento dell’importo massimo delle penali comminabili ai sensi del presente contratto;
d) in caso di violazione dei doveri di riservatezza;
e) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi delle prestazioni regolarmente prestatieffettuate e riconosciute dalla Società fino alla data della comunicazione del recesso, decurtati dagli eventuali oneri derivanti dallo scioglimento del contrattocon espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo. In caso di risoluzione, ENPAIA avrà diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, in danno all’Appaltatore, nonché di incamerare interamente la garanzia definitiva. Le maggiori spese sostenute da ENPAIA per effetto della risoluzione sono poste a carico dell’appaltatore e prelevate dalla cauzione definitiva o, nel caso la stessa non risultasse capiente, dai crediti eventualmente ancora esistenti nei confronti di ENPAIA, salvo in ogni caso il diritto di quest’ultima di agire per il pagamento delle ulteriori somme. ENPAIA haZètema si riserva, altresì, la facoltà di esercitare risolvere di diritto il recesso contratto ex art. 1456 c.c. per inadempimento dell'Appaltatore, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito, nei seguenti casi: • qualora l’Affidatario venga dichiarato fallito, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali, o assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo, ovvero a seguito di cancellazione dalla Camera di Commercio; • accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri; • cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società appaltante; • a seguito dell’applicazione di sei penali; • mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle condizioni previste dal contratto ai sensi dell’art. 109 del CodiceCCNL di categoria, fermo restando il dovere dell’Appaltatore nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di proseguire diligentemente sicurezza e tempestivamente nell’esecuzione salute dei servizi affidati sino al subentro del soggetto designato quale nuova Banca Depositarialavoratori; • nel caso in cui sia stata escussa la cauzione definitiva, in tutto o in parte, e l’Appaltatore non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 10 giorni.
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Samples: Telecommunications
Recesso e risoluzione. ENPAIA ha diritto di comminare la 1. La risoluzione del contratto nei casi previsti dall’artè disciplinata dalle disposizioni dell’art. 108 del Codice e nelle ulteriori ipotesi previste dal capitolato speciale di appalto e dal presente contrattoD.Lgs. ENPAIAn. 50/2016. A tal fine, tra l’altro, avrà facoltà di procedere alla risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.108 – comma 3 – del D.Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:
a) qualora l’Appaltatore perda i requisiti necessari per lo svolgimento l’eventuale ritardo nell’inizio dei lavori oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del servizio verbale di Banca Depositaria ai sensi delle disposizioni di legge vigenticonsegna dei lavori;
b) in caso l’eventuale ritardo nell’ultimazione dei lavori tale da determinare l’applicazione di violazione del divieto penali di cessione o importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo di subappaltocontratto;
c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in caso materia di raggiungimento dell’importo massimo delle penali comminabili ai sensi sicurezza e salute in cantiere, nonché l’inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del presente contrattopersonale;
d) in caso di violazione la frode nell’esecuzione dei doveri di riservatezzalavori e delle prestazioni oggetto del contratto;
e) l’inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
g) la sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in caso misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
i) il subappalto non autorizzato, l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;
l) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
m) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 92, comma 1 - lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008;
n) la perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
o) la violazione degli obblighi di delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi regolarmente prestati, decurtati dagli eventuali oneri derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzione, ENPAIA avrà diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, in danno all’Appaltatore, nonché di incamerare interamente la garanzia definitiva. Le maggiori spese sostenute da ENPAIA per effetto della risoluzione sono poste a carico dell’appaltatore e prelevate dalla cauzione definitiva o, nel caso la stessa non risultasse capiente, dai crediti eventualmente ancora esistenti nei confronti di ENPAIA, salvo in ogni caso il diritto di quest’ultima di agire per il pagamento delle ulteriori somme. ENPAIA ha, altresì, la facoltà di esercitare il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando il dovere dell’Appaltatore di proseguire diligentemente e tempestivamente nell’esecuzione dei servizi affidati sino al subentro del soggetto designato quale nuova Banca Depositaria.
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Samples: Contratto d'Appalto
Recesso e risoluzione. ENPAIA ha diritto La VUS si riserva la facoltà, in caso di comminare la sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all’appaltatore le voci di cui all’art. 134 del D.Lgs. 163/2006. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del Codice e nelle ulteriori ipotesi previste dal capitolato speciale di appalto e dal presente contratto. ENPAIA, tra l’altro, avrà facoltà di procedere alla risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.seguenti casi:
a) qualora l’Appaltatore perda i requisiti necessari per lo svolgimento quando la VUS e all’appaltatore del servizio di Banca Depositaria ai sensi delle disposizioni di legge vigentiper mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l’appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) in caso di violazione per cessione del divieto di cessione o di subappaltocontratto da parte dell’appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva;
c) in caso per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, la VUS incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di raggiungimento dell’importo massimo delle penali comminabili ai sensi del presente contrattoprezzo conseguente al medesimo;
d) in caso qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, la VUS incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di violazione dei doveri di riservatezzaprezzo conseguente al medesimo;
e) negli altri casi previsti dal presente Capitolato e dalla vigente normativa.
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva.
g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva .
h) subappalto non autorizzato, associazione in caso partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la VUS incamera la cauzione definitiva .
i) perdita, da parte dell’appaltatore del servizio, dei requisiti che ne hanno permesso di violazione degli obblighi concorrere alla gara.
j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari (Legge 136/2010); Nel caso la VUS incamera la cauzione definitiva.
k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta; la VUS incamera la cauzione definitiva . In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell’appaltatore del servizio, la VUS ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. All’appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla VUS rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi regolarmente prestati, decurtati dagli eventuali oneri derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzionerecesso unilaterale dell’appaltatore del servizio, ENPAIA avrà diritto il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contrattoprezzo conseguente al nuovo affidamento, in danno all’Appaltatoree la VUS è titolata ad incamerare, nonché di incamerare interamente la garanzia definitiva. Le maggiori spese sostenute da ENPAIA per effetto della risoluzione sono poste a carico dell’appaltatore e prelevate dalla cauzione definitiva o, nel caso fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la stessa non risultasse capiente, dai crediti eventualmente ancora esistenti nei confronti di ENPAIA, salvo in ogni caso il diritto di quest’ultima di agire cauzione definitiva sarà incamerata per il pagamento delle ulteriori somme. ENPAIA ha, altresì, la facoltà di esercitare il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando il dovere dell’Appaltatore di proseguire diligentemente e tempestivamente nell’esecuzione dei servizi affidati sino al subentro del soggetto designato quale nuova Banca Depositaria.intero salvi gli eventuali conguagli
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Samples: Capitolato d'Oneri
Recesso e risoluzione. ENPAIA ha 6.1 Il solo Fornitore potrà recedere anzitempo dal Contratto nelle seguenti ipotesi:
(i) mediante semplice comunicazione scritta con effetto immediato, qualora il Cliente divenga insolvente, sia posto in liquidazione, sia assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale;
(ii) fermo restando il diritto del Fornitore al risarcimento di comminare la risoluzione tutti i danni subiti, mediante semplice comunicazione scritta con effetto immediato qualora il Cliente abbia ricevuto dal Fornitore (o da una qualsiasi società del gruppo TeamSystem) una diffida ad adempiere ai sensi di un qualsiasi contratto nei casi previsti dall’artin essere tra il Cliente e il Fornitore (o una qualsiasi società del gruppo TeamSystem) e sia rimasto inadempiente per oltre 30 giorni dal ricevimento di detta diffida;
(iii) in qualsiasi momento, mediante semplice comunicazione scritta con un preavviso scritto al Cliente di 60 giorni. 108 del Codice e nelle Fatti salvi gli inderogabili limiti di legge, il Cliente rinuncia espressamente ad avvalersi di qualsiasi ipotesi di recesso eventualmente prevista dalle normative tempo per tempo applicabili al Contratto.
6.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal capitolato speciale Contratto, il Fornitore potrà risolvere il Contratto, con effetto immediato, mediante l’invio di appalto e dal presente contratto. ENPAIAuna semplice comunicazione scritta in tal senso al Cliente, tra l’altro, avrà facoltà di procedere alla risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
a) qualora l’Appaltatore perda i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio di Banca Depositaria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
b) in caso di violazione inadempimento da parte del divieto di cessione o di subappalto;
c) in caso di raggiungimento dell’importo massimo delle penali comminabili ai sensi del presente contratto;
d) in caso di violazione dei doveri di riservatezza;
e) in caso di violazione Cliente anche ad un solo degli obblighi previsti a suo carico contenuti nelle seguenti clausole: “Dichiarazioni del Cliente”; 3.1-3.2-3.4 (Responsabilità e obblighi); 4.1-4.2-4.4 (Corrispettivi); 5 (Luogo di tracciabilità esecuzione dei flussi finanziariServizi, team di lavoro, affidamento dei Servizi a terzi); Nel caso 7 (Diritti di risoluzione, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi regolarmente prestati, decurtati dagli eventuali oneri derivanti dallo scioglimento proprietà intellettuale); 9 (Riservatezza); 12 (Dichiarazione di presa visione e di accettazione del contrattoCodice di Condotta Anti-Corruzione); 13.1 (Disposizioni finali). In caso di risoluzione, ENPAIA avrà diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, in danno all’Appaltatore, nonché di incamerare interamente la garanzia definitiva. Le maggiori spese sostenute da ENPAIA per effetto della risoluzione sono poste a carico dell’appaltatore e prelevate dalla cauzione definitiva o, nel caso la stessa non risultasse capiente, dai crediti eventualmente ancora esistenti nei confronti di ENPAIA, È fatto comunque salvo in ogni caso il diritto del Fornitore di quest’ultima ottenere il risarcimento di agire per il pagamento delle ulteriori somme. ENPAIA ha, altresì, la facoltà di esercitare il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando il dovere dell’Appaltatore di proseguire diligentemente e tempestivamente nell’esecuzione dei servizi affidati sino al subentro del soggetto designato quale nuova Banca Depositariatutti i danni subiti.
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Samples: Servizi Agreements
Recesso e risoluzione. ENPAIA ha diritto E' facoltà di comminare la risoluzione del Zètema recedere unilateralmente dal contratto nei casi previsti dall’art. 108 del Codice e nelle ulteriori ipotesi previste dal capitolato speciale di appalto e dal presente contratto. ENPAIA, tra l’altro, avrà facoltà di procedere alla risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
a) qualora l’Appaltatore perda i requisiti necessari per lo svolgimento l’affidamento del servizio in oggetto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di Banca Depositaria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
b) in ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c.. In tal caso di violazione del divieto di cessione o di subappalto;
c) in caso di raggiungimento dell’importo massimo delle penali comminabili ai sensi del presente contratto;
d) in caso di violazione dei doveri di riservatezza;
e) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore l’Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi delle prestazioni regolarmente prestatieffettuate e riconosciute dalla Società fino alla data della comunicazione del recesso, decurtati dagli eventuali oneri derivanti dallo scioglimento del contrattocon espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo. In caso di risoluzione, ENPAIA avrà diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, in danno all’Appaltatore, nonché di incamerare interamente la garanzia definitiva. Le maggiori spese sostenute da ENPAIA per effetto della risoluzione sono poste a carico dell’appaltatore e prelevate dalla cauzione definitiva o, nel caso la stessa non risultasse capiente, dai crediti eventualmente ancora esistenti nei confronti di ENPAIA, salvo in ogni caso il diritto di quest’ultima di agire per il pagamento delle ulteriori somme. ENPAIA haZètema si riserva, altresì, la facoltà di esercitare risolvere di diritto il recesso contratto ex art. 1456 c.c. per inadempimento dell'Affidatario, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito, nei seguenti casi: • qualora l’Affidatario venga dichiarato fallito, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali, o assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo, ovvero a seguito di cancellazione dalla Camera di Commercio; • accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri; • cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società appaltante; • a seguito dell’applicazione di dieci penali; • mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle condizioni previste dal contratto ai sensi dell’art. 109 del CodiceCCNL di categoria, fermo restando il dovere dell’Appaltatore nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di proseguire diligentemente sicurezza e tempestivamente nell’esecuzione salute dei servizi affidati sino al subentro del soggetto designato quale nuova Banca Depositarialavoratori; • nel caso in cui sia stata escussa la cauzione definitiva, in tutto o in parte, e l’Affidatario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 10 giorni.
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Samples: Service Agreement
Recesso e risoluzione. ENPAIA L’Amministrazione ha diritto la facoltà di comminare la recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi del vigente art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006. L’Amministrazione, inoltre, risolverà il contratto qualora l’Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza; contravvenga agli obblighi di legge od agli obblighi assunti con il presente contratto; nell’esecuzione dei lavori siano riscontrati casi di continuata irregolarità o reiterati abusi. La risoluzione sarà preceduta da contestazione delle inadempienze all’Appaltatore ed assegnazione allo stesso di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Si conviene inoltre che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del Codice e nelle ulteriori ipotesi previste dal capitolato speciale di appalto e dal presente contratto. ENPAIA, tra l’altro, avrà facoltà di procedere alla risoluzione di diritto per inadempimento ai sensi dell’artdell'art. 1456 c.c.:
a) qualora l’Appaltatore perda i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio codice civile, le seguenti ipotesi: - apertura di Banca Depositaria ai sensi una procedura fallimentare o di un concordato preventivo a carico dell’Appaltatore; - messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’Appaltatore; - inosservanza delle disposizioni norme di legge vigenti;
b) in caso relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di violazione del divieto lavoro esecuzione di cessione o di subappalto;
c) in caso di raggiungimento dell’importo massimo delle penali comminabili ai sensi del presente contratto;
d) in caso di violazione dei doveri di riservatezza;
e) in caso di violazione transazioni con inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Nel caso finanziari di risoluzione, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi regolarmente prestati, decurtati dagli eventuali oneri derivanti dallo scioglimento del contrattocui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. In caso di risoluzione, ENPAIA avrà diritto le lavorazioni effettuate verranno conteggiate soltanto se in grado di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, in danno all’Appaltatore, nonché di incamerare interamente la garanzia definitiva. Le maggiori spese sostenute da ENPAIA produrre un'utilità (lavori effettivamente realizzati e verificati dalla direzione lavori) per effetto della risoluzione sono poste a carico dell’appaltatore l'esecuzione e prelevate dalla cauzione definitiva o, nel caso la stessa non risultasse capiente, dai crediti eventualmente ancora esistenti nei confronti di ENPAIA, salvo in ogni caso il diritto di quest’ultima di agire per il pagamento delle ulteriori somme. ENPAIA ha, altresì, la facoltà di esercitare il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando il dovere dell’Appaltatore di proseguire diligentemente e tempestivamente nell’esecuzione dei servizi affidati sino si conteggeranno gli adempimenti preparatori al subentro del soggetto designato quale nuova Banca Depositarialavoro.
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Samples: Contract for Public Works
Recesso e risoluzione. ENPAIA ha diritto La STAZIONE APPALTANTE si riserva la facoltà, in caso di comminare la sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all’appaltatore le voci di cui all’art. 134 del D.Lgs. 163/2006. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del Codice e nelle ulteriori ipotesi previste dal capitolato speciale di appalto e dal presente contratto. ENPAIA, tra l’altro, avrà facoltà di procedere alla risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.seguenti casi:
a) qualora l’Appaltatore perda i requisiti necessari per lo svolgimento quando la STAZIONE APPALTANTE e l’appaltatore del servizio di Banca Depositaria ai sensi delle disposizioni di legge vigentiper mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l’appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) in caso di violazione per cessione del divieto di cessione o di subappaltocontratto da parte dell’appaltatore del servizio; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva;
c) in caso per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di raggiungimento dell’importo massimo delle penali comminabili ai sensi del presente contrattoprezzo conseguente al medesimo;
d) in caso qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di violazione dei doveri di riservatezzaprezzo conseguente al medesimo;
e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore del servizio; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva.
g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del appaltatore del servizio; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva .
h) subappalto non autorizzato, associazione in caso partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva .
i) perdita, da parte dell’appaltatore del servizio, dei requisiti che ne hanno permesso di violazione degli obblighi concorrere alla gara.
j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari (Legge 136/2010); Nel caso la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva.
k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva . In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell’appaltatore del servizio, la STAZIONE APPALTANTE ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. All’appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla STAZIONE APPALTANTE rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi regolarmente prestati, decurtati dagli eventuali oneri derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzionerecesso unilaterale dell’appaltatore del servizio, ENPAIA avrà diritto il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contrattoprezzo conseguente al nuovo affidamento, in danno all’Appaltatoree la STAZIONE APPALTANTE è titolata ad incamerare, nonché di incamerare interamente la garanzia definitiva. Le maggiori spese sostenute da ENPAIA per effetto della risoluzione sono poste a carico dell’appaltatore e prelevate dalla cauzione definitiva o, nel caso fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la stessa non risultasse capiente, dai crediti eventualmente ancora esistenti nei confronti di ENPAIA, salvo in ogni caso il diritto di quest’ultima di agire cauzione definitiva sarà incamerata per il pagamento delle ulteriori somme. ENPAIA ha, altresì, la facoltà di esercitare il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando il dovere dell’Appaltatore di proseguire diligentemente e tempestivamente nell’esecuzione dei servizi affidati sino al subentro del soggetto designato quale nuova Banca Depositaria.intero salvi gli eventuali conguagli
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