Recesso e risoluzione. 11.1. Il Committente potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l’obbligo di corrispondere all’Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell’Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento. 11.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata A/R con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi: a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza; b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall’Appaltatore in virtù del presente Contratto; c) nel caso di ritardo nell’Incarico di progettazione esecutiva superiore a 30 giorni, anche non consecutivi; d) nei casi di cui agli artt. 2.1.3, 6.2.2, 6.3.2, 9.3, 11.3, 15.4, del presente contratto; e) nel caso in cui emergano, in sede di informativa antimafia di cui al X.Xxx. 159/2011 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’Appaltatore. 11.3. Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 11.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l’efficacia del Contratto, l’Appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto. 11.5. Resta inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata A/R, da inviarsi dal Committente all’Appaltatore. In tal caso, quest’ultimo nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.
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Samples: Contratto Per l'Affidamento Dei Servizi Di Progettazione E Direzione Lavori
Recesso e risoluzione. 11.11. Il Committente potrà Le parti hanno facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l’obbligo di corrispondere all’Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in contratto. Il recesso deve essere in attuazione dell’Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.
11.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con cui comunica preavviso minimo di 60 giorni.
2. Il recesso non ha effetto che intende avvalersi della presente clausolaper l’avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, al verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) qualora il Committente è obbligato nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al D.LgsCommittente.
4. 159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
b) in In caso di violazione degli obblighi assunti dall’Appaltatore in virtù del presente Contratto;
c) nel caso di ritardo nell’Incarico di progettazione esecutiva superiore a 30 giornimancato pagamento alle scadenze pattuite, anche non consecutivi;
d) nei casi di cui agli artt. 2.1.3, 6.2.2, 6.3.2, 9.3, 11.3, 15.4, del presente contratto;
e) nel caso in cui emergano, in sede di informativa antimafia di cui al X.Xxx. 159/2011 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’Appaltatore.
11.3. Il Committente Contraente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione sospendere l’attività oggetto del Contratto presente contratto, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di cui all’art. 2 sono prorogati per inadempimento ai un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1662 1456 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l’efficacia del Contratto, l’Appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
11.5. Resta inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, da inviarsi dal Committente all’Appaltatoreo PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
6. In tal casocaso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo nulla potrà pretendere è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Committente a qualsiasi titoloContraente, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandatariconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.
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Samples: Consulting Agreement
Recesso e risoluzione. 11.11. Il Committente potrà Le parti hanno facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso di almeno sette giorni.
2. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e senza onere alcunonon incide sulla parte di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, fatto in ogni caso salvo l’obbligo di corrispondere all’Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le attività spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino a quel al momento effettivamente poste in della ricezione della comunicazione di recesso e comunque previa valutazione della documentazione da parte del Committente. Le spese sostenute e impegnate debbono essere in attuazione dell’Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimentoprovate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
11.24. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., il Committente avrà diritto di risolvere . il presente Contratto, previo invio contratto si risolve di raccomandata A/R con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei diritto nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione a. Violazione degli obblighi di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata delle misure di prevenzione attività di cui al D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezzaall’allegato tecnico;
b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall’Appaltatore in virtù c. Inadempimento o mancato pagamento del presente Contratto;
c) nel caso di ritardo nell’Incarico di progettazione esecutiva superiore a 30 giorni, anche non consecutivi;
d) nei casi di cui agli artt. 2.1.3, 6.2.2, 6.3.2, 9.3, 11.3, 15.4, del presente contratto;
e) nel caso in cui emergano, in sede di informativa antimafia di cui al X.Xxx. 159/2011 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’AppaltatoreCommittente.
11.3d. inadempimento, incompletezza e/o mancata consegna degli elaborati da parte del Contraente. Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l’efficacia del Contratto, l’Appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la massima collaborazione La parte interessata deve comunicare con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
11.5. Resta inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata A/R, da inviarsi dal Committente all’Appaltatoreo PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
5. In tal casocaso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, quest’ultimo nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolocomunque, sia contrattuale che extracontrattualedi risoluzione per inadempimento del Committente/Contraente, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino parti sono tenute, oltre al momento di ricevimento della lettera raccomandatarimborso delle spese sostenute e impegnate dalla controparte, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultima patito.
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Samples: Consultancy Agreement
Recesso e risoluzione. 11.11. Il Committente potrà Le parti hanno facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l’obbligo solamente per giustificati motivi o di corrispondere all’Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell’Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.
11.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di controparte con raccomandata A/R o PEC, con cui comunica preavviso minimo di .
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che intende avvalersi della presente clausolaper l’avvenire e non incidono sulla parte di Contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, al verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) qualora il Committente è obbligato nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al D.LgsCommittente.
4. 159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
b) in In caso di violazione degli obblighi assunti dall’Appaltatore in virtù del presente Contratto;
c) nel caso di ritardo nell’Incarico di progettazione esecutiva superiore a 30 giornimancato pagamento alle scadenze pattuite, anche non consecutivi;
d) nei casi di cui agli artt. 2.1.3, 6.2.2, 6.3.2, 9.3, 11.3, 15.4, del presente contratto;
e) nel caso in cui emergano, in sede di informativa antimafia di cui al X.Xxx. 159/2011 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’Appaltatore.
11.3. Il Committente Contraente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto sospendere l’attività, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di prestazione sono prorogati per inadempimento ai un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1662 1456 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l’efficacia del Contratto, l’Appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
11.5. Resta inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata dell’oggetto;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, da inviarsi dal Committente all’Appaltatoreo PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola. In tal casocaso di risoluzione del Contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo nulla potrà pretendere è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Committente a qualsiasi titoloContraente, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandatariconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.
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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi
Recesso e risoluzione. 11.11. Il Committente potrà Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l’obbligo contratto solamente per giustificati motivi o di corrispondere all’Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere in attuazione dell’Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.
11.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte con raccomandata A/R o PEC, con cui comunica preavviso minimo di .
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che intende avvalersi della presente clausolaper l’avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, al verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) qualora il Committente è obbligato nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al D.LgsCommittente.
4. 159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
b) in In caso di violazione degli obblighi assunti dall’Appaltatore in virtù del presente Contratto;
c) nel caso di ritardo nell’Incarico di progettazione esecutiva superiore a 30 giornimancato pagamento alle scadenze pattuite, anche non consecutivi;
d) nei casi di cui agli artt. 2.1.3, 6.2.2, 6.3.2, 9.3, 11.3, 15.4, del presente contratto;
e) nel caso in cui emergano, in sede di informativa antimafia di cui al X.Xxx. 159/2011 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’Appaltatore.
11.3. Il Committente Contraente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per inadempimento ai un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1662 1456 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l’efficacia del Contratto, l’Appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
11.5. Resta inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, da inviarsi dal Committente all’Appaltatoreo PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola. In tal casocaso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo nulla potrà pretendere è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Committente a qualsiasi titoloContraente, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandatariconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.
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Samples: Partnership Agreements
Recesso e risoluzione. 11.1In caso di recesso la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta mediante lettera raccomandata da inviarsi all’altra parte almeno 30 giorni prima della data fissata per la risoluzione del contratto. Il Committente potrà In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall’art. 2237 C.C.; in particolare, rimane inteso che nel caso il Comune di Ferrara intenda recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l’obbligo di corrispondere all’Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell’Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.
11.2. Ai affidamento ai sensi e per gli effetti del I° comma dell’art. 1456 c.c.2237 C.C. all’affidatario competerà esclusivamente il compenso per l’opera svolta che, il Committente avrà diritto ai predetti fini, le parti concordemente ed anticipatamente dichiarano di risolvere il presente Contrattovoler parametrare ai documenti effettivamente consegnati. Qualora sia l’affidatario a recedere, previo invio di raccomandata A/R con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall’Appaltatore mancato preavviso egli sarà tenuto a corrispondere al Comune di Ferrara un indennizzo pari ad Euro 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di mancato preavviso. Qualora l’affidatario intendesse disdire il contratto prima della relativa scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all’affidatario per gli investimenti messi in virtù atto per l’attivazione del presente Contratto;
c) nel contratto. A fronte di inadempienze contrattuali dell’affidatario o di inadeguatezza delle certificazioni presentate, il Comune invierà una contestazione d’addebito assegnando un termine per l’adempimento che terrà conto delle scadenze di cui all’art. 1. Resta peraltro salva la facoltà delle parti di esperire, ove ne ricorrano i presupposti, tutti gli altri rimedi contrattuali previsti ed, in particolare, quelli contemplati dalla legge per il caso di ritardo nell’Incarico di progettazione esecutiva superiore a 30 giorni, anche non consecutivi;
d) nei casi di cui agli artt. 2.1.3, 6.2.2, 6.3.2, 9.3, 11.3, 15.4, del presente contratto;
e) nel caso in cui emergano, in sede di informativa antimafia di cui al X.Xxx. 159/2011 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’Appaltatoreinadempimento.
11.3. Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l’efficacia del Contratto, l’Appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
11.5. Resta inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata A/R, da inviarsi dal Committente all’Appaltatore. In tal caso, quest’ultimo nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.
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Samples: Capitolato Speciale
Recesso e risoluzione. 11.11. Il Committente potrà Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento Accordo solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di .
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e senza onere alcunonon incidono sulla parte di Accordo già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, fatto in ogni caso salvo l’obbligo di corrispondere all’Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto la Società è obbligata nei confronti del Politecnico per le attività spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino a quel al momento effettivamente poste in della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere in attuazione dell’Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimentoprovate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Politecnico alla Società.
11.24. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., il Committente avrà diritto di risolvere . il presente Contratto, previo invio Accordo si risolve di raccomandata A/R con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei diritto nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione a. Violazione degli obblighi di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più delle misure di prevenzione riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata dell’oggetto;
c. Inadempimento della Società con particolare riferimento agli impegni anche economici di cui al D.Lgsall’Allegato 1. 159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall’Appaltatore in virtù del presente Contratto;
c) nel caso di ritardo nell’Incarico di progettazione esecutiva superiore a 30 giorni, anche non consecutivi;
d) nei casi di cui agli artt. 2.1.3, 6.2.2, 6.3.2, 9.3, 11.3, 15.4, del presente contratto;
e) nel caso in cui emergano, in sede di informativa antimafia di cui al X.Xxx. 159/2011 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario La Parte interessata deve comunicare con l’Appaltatore.
11.3. Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l’efficacia del Contratto, l’Appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
11.5. Resta inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata A/R, da inviarsi dal Committente all’Appaltatoreo PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola. In tal casocaso di risoluzione dell’Accordo ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento della Società, quest’ultima è tenuta, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Politecnico, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.patito
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Samples: Partnership Agreements
Recesso e risoluzione. 11.11. Il Committente potrà Le parti hanno facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l’obbligo solamente per giustificati motivi o di corrispondere all’Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell’Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.
11.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di controparte con raccomandata A/R o PEC, con cui comunica preavviso minimo di .
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che intende avvalersi della presente clausolaper l’avvenire e non incidono sulla parte di Contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, al verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) qualora il Committente è obbligato nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al D.LgsCommittente.
4. 159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
b) in In caso di violazione degli obblighi assunti dall’Appaltatore in virtù del presente Contratto;
c) nel caso di ritardo nell’Incarico di progettazione esecutiva superiore a 30 giornimancato pagamento alle scadenze pattuite, anche non consecutivi;
d) nei casi di cui agli artt. 2.1.3, 6.2.2, 6.3.2, 9.3, 11.3, 15.4, del presente contratto;
e) nel caso in cui emergano, in sede di informativa antimafia di cui al X.Xxx. 159/2011 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’Appaltatore.
11.3. Il Committente Contraente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto sospendere l’attività di consulenza, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di consulenza sono prorogati per inadempimento ai un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1662 1456 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l’efficacia del Contratto, l’Appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
11.5. Resta inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata dell’oggetto;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, da inviarsi dal Committente all’Appaltatoreo PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola. In tal casocaso di risoluzione del Contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo nulla potrà pretendere è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Committente a qualsiasi titoloContraente, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandatariconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.
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