Common use of Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie Clause in Contracts

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. 1. Il Cliente o, se diverso, l’Intestatario può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, disponibile nelle Filiali e sul Sito. 2. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta nei termini indicati nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. 3. Il Cliente o, se diverso, l’Intestatario e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere: - al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca; - oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. 4. La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente e, se diverso, l’Intestatario hanno diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.

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Samples: Norme Contrattuali Per Carte Di Debito, Norme Contrattuali Per Carte Di Debito, Informativa Precontrattuale

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. 1. Il Cliente o, se diverso, l’Intestatario Portatore può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativoinformativo della Carta, disponibile nelle Filiali e sul SitoSito di Banca 5. 2. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta nei termini indicati nel Foglio Informativoentro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. 3. Il Cliente o, se diverso, l’Intestatario reclamante e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere: - al Conciliatore Bancario Finanziario BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario BancarioFinanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca; - oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. 4. La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente e, se diverso, l’Intestatario hanno Portatore ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.

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Samples: Carta Flash Banca 5

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. 1. Il Cliente o, se diverso, l’Intestatario può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, Informativo disponibile nelle Filiali e sul Sitosito Internet della Banca. 2. Se il reclamante Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta nei entro i termini indicati nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. 3. Il Cliente o, se diverso, l’Intestatario e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere: - al Conciliatore Bancario Finanziario BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario BancarioFinanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca; - oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. 4. La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente e, se diverso, l’Intestatario hanno ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.

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Samples: Contratto Di Modifica

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. 1. 22.1 Il Cliente o, se diverso, l’Intestatario Consumatore può presentare un reclamo all’Ufficio Reclami del Finanziatore con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Italcredi Spa – Ufficio Reclami, Corso Buenos Aires, 79 – 00000 Xxxxxx (XX) oppure per posta elettronica alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativocasella xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure a mezzo fax, disponibile nelle Filiali e sul Sito. 2al numero 02/00000000. Il Finanziatore evade la contestazione entro 30 giorni dalla sua ricezione, come previsto per legge. 22.2 Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta nei termini indicati nel Foglio Informativoentro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice all'Autorità Giudiziaria il Consumatore può rivolgersi all’Arbitro all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito l'ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. 3alle filiali del Finanziatore. Il Cliente oNel caso in cui il Consumatore abbia esperito il suddetto procedimento presso l’ABF, se diverso, l’Intestatario e si intende assolta la Banca, per l’esperimento del procedimento condizione di mediazione nei termini previsti procedibilità prevista dalla normativa vigente, possono ricorrere: - al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca; - oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. 4più oltre indicata. La Banca d’Italia esercita decisione dell’Arbitro non pregiudica la vigilanza sull’attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente e, se diverso, l’Intestatario hanno diritto possibilità per il Consumatore di presentare esposti alla Banca d’Italiaricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.

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Samples: Contratto Di Finanziamento

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. 1. Il Cliente o, se diverso, l’Intestatario può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, disponibile nelle Filiali e sul Sitosito Internet della Banca. 2. Se il reclamante Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta nei entro i termini indicati nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere d’Italia o alla Banca. 3. Il Cliente o, se diverso, l’Intestatario e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere: - al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca; - oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. 4. La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente e, se diverso, l’Intestatario hanno ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.

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Samples: Precontractual Information

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. 1. 27.1 Il Cliente o, se diverso, l’Intestatario può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, Informativo disponibile nelle Filiali e sul Sitosito Internet della Banca. 2. 27.2 Se il reclamante Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta nei entro i termini indicati nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. 3. 27.3 Il Cliente o, se diverso, l’Intestatario e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere: - al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca; - oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.: 4. 27.4 La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente e, se diverso, l’Intestatario hanno ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia. Articolo 28. Lingua del contratto – Copia del contratto – Sanzioni 28.1 La lingua del contratto e delle comunicazioni inerenti il rapporto è quella italiana. 28.2 Il Cliente ha diritto di ottenere, a richiesta, copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato. 28.3 Per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e ss. xxx X. Xxx. x. 000/0000 (Xxxxx Xnico Bancario).

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Samples: Informativa Precontrattuale

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. 1. Il Cliente o, se diverso, l’Intestatario Portatore può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativoinformativo della Carta, disponibile nelle Filiali e sul SitoSito di Banca 5. 2. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta nei entro i termini indicati nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. 3. Il Cliente o, se diverso, l’Intestatario reclamante e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere: - al Conciliatore Bancario Finanziario BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario BancarioFinanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca; - oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. 4. La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente e, se diverso, l’Intestatario hanno Portatore ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.

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Samples: Carta Flash Banca 5

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. 1. Il Cliente o, se diverso, l’Intestatario può presentare un reclamo alla Banca Società con le modalità indicate nel Foglio Informativo, disponibile nelle Filiali e sul Sitosito Internet della Società. 2. Se il reclamante Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta nei termini indicati nel Foglio Informativoentro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxwww.arbitrobancariofinanziario,it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere d’Italia o alla BancaSocietà. 3. Il Cliente o, se diverso, l’Intestatario e la BancaSocietà, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere: - al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla BancaSocietà; - oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. 4. La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla Banca Società in base al presente contratto. Il Cliente e, se diverso, l’Intestatario hanno ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.

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Samples: Informativa Precontrattuale