XME CARD PLUS
XME CARD PLUS
Queste norme si riferiscono alle seguenti carte di debito (UBI Banca) collegate a conti correnti intestati a consumatori: LIBRAMAT, LIBRAMAT PER CONTO DI BASE 2018, LIBRAMAT CONTO DI BASE, CARTA DI DEBITO.
NORME CONTRATTUALI
Avvertenza
Il testo qui pubblicato comprende:
• le norme contrattuali risultanti dalle modifiche unilaterali proposte con la comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo datata 15 gennaio 2021, alla quale si rinvia per ogni effetto di legge;
• le altre norme presenti nel contratto utilizzato da Intesa Sanpaolo; esse contengono in parte disposizioni analoghe del contratto fra UBI Banca e il cliente, in parte disposizioni non presenti nel contratto fra UBI Banca e il cliente.
Intesa Sanpaolo applicherà anche queste altre norme in quanto non sfavorevoli per il cliente rispetto a quanto risultante dal contratto fra UBI Banca e il cliente stesso.
Ricordiamo che il cliente ha diritto di recedere dal contratto oggetto delle proposte di modifiche unilaterali secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo.
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SEZIONE: NORME GENERALI
articolo 1 – Definizioni
Nel presente contratto si intende per:
Autenticazione forte un’autenticazione dell’Intestatario basata sull’uso di due o più elementi, classificati nella categoria della conoscenza (qualcosa che l’Intestatario conosce; es. PIN), del possesso (qualcosa che l’Intestatario possiede; es. Carta) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza l’Intestatario; es. impronta digitale), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione
Banca banca del Gruppo Intesa Sanpaolo con cui è sottoscritto il presente contratto
Banca del Gruppo banca del Gruppo Intesa Sanpaolo (diversa dalla Banca) ove è possibile compiere alcuni tipi di Operazioni; l’elenco aggiornato delle Banche del Gruppo è indicato nel Foglio Informativo della Carta
Carta carta di prelievo e pagamento (incluso il versamento), rilasciata dalla Banca su richiesta del Cliente in base a questo contratto
Cliente persona fisica o giuridica che chiede il rilascio della Carta. E’ titolare del Conto e, di regola, coincide con l’Intestatario; non coincide nel caso di Cliente che chieda di intestare la Carta a un terzo
Conto conto corrente cui è collegata la Carta e su cui sono regolate le Operazioni effettuate Dispositivo mobile apparecchiatura (es. smartphone) utilizzabile per fare Operazioni tramite il “Servizio
Pagamenti con Dispositivo mobile” o tramite il “Servizio BANCOMAT Pay®”
Esercenti esercenti convenzionati presso cui la Carta è utilizzabile
Filiale filiale della Banca presso la quale è in essere il Conto
Intestatario persona fisica intestataria della Carta
Operazioni operazioni di prelievo di contante o di pagamento (inclusi i versamenti e le richieste di contante tramite il Servizio Cash back) effettuabili mediante la Carta; se la Carta opera sul circuito di pagamento VISA o MasterCard, sono inclusi inoltre gli invii di denaro ricevuti tramite il “Servizio di ricezione denaro”
PIN codice personale segreto attribuito alla Carta
POS apparecchiatura installata presso gli Esercenti abilitata alle Operazioni di pagamento e, presso i Punti Operativi Convenzionati, anche alle Operazioni di prelievo. Presso gli
Esercenti abilitati consente anche di effettuare richieste di contante tramite il Servizio Cash back
Punti Operativi Convenzionati punti operativi dei soggetti convenzionati con una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, dove è possibile effettuare Operazioni di prelievo di denaro contante. L’elenco aggiornato dei Punti Operativi Convenzionati è disponibile sul sito internet della Banca
Servizio a distanza servizio della Banca, a cui l’Intestatario può aderire, che consente all’Intestatario di comunicare con la Banca mediante collegamento telematico o telefonico (es. internet banking). Le modalità di utilizzo del servizio sono indicate nella relativa guida disponibile sul Sito
Sito Sito internet della Banca
articolo 2 - Oggetto
1. La Carta consente di compiere Operazioni tramite i circuiti di pagamento cui la Carta è abilitata e i cui marchi sono indicati sulla Carta stessa, nonché le altre Operazioni indicate in questo contratto.
2. Le Operazioni effettuabili possono essere modificate dalla Banca oppure integrate mediante attivazione di nuovi tipi di Operazioni.
articolo 3 – Limiti di utilizzo
1. La Carta è utilizzabile entro il limite costituito dal saldo disponibile del Conto e, inoltre, entro gli specifici limiti indicati in questo contratto.
2. L’esistenza di saldo disponibile sul Conto è verificata dalla Banca in tempo reale, all’atto dell’utilizzo della Carta: pertanto, le Operazioni sono consentite esclusivamente in presenza di disponibilità sufficiente sul Conto. In assenza di tale requisito, la Banca può non dare corso all’Operazione richiesta.
3. I limiti indicati in contratto sono modificabili dal Cliente in diminuzione o in aumento, entro i massimali stabiliti dalla Banca secondo quanto previsto al comma seguente; i massimali tempo per tempo in vigore sono indicati nel Foglio Informativo.
4. La richiesta di modifica può essere presentata con una delle seguenti modalità’:
• per iscritto in Filiale;
• oppure tramite il Servizio a distanza della Banca di cui il Cliente sia titolare, se previsto dalle funzionalità del medesimo. Nella richiesta il Cliente può indicare che la modifica sia applicata per un periodo di tempo determinato secondo la periodicità consentita dalla Banca. La richiesta è efficace non appena ricevuta dalla Banca e fino all’eventuale termine indicato dal Cliente o, se non è indicato un termine, fino alla successiva richiesta di modifica.
5. I limiti indicati in contratto sono modificabili dalla Banca, a seconda dei casi, nel rispetto dell’art.5 o dell’art.12.
articolo 4 - Custodia della Carta e del PIN
1. L’Intestatario, non appena li riceve, deve custodire con ogni cura la Carta e il PIN, adottando in particolare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerli da utilizzi non autorizzati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- mantenere segreto il PIN e non comunicarlo a terzi né riportarlo sulla Carta;
- utilizzare la Carta e il PIN esclusivamente a titolo personale e non cederli a terzi;
- custodire separatamente la Carta e il PIN, verificando regolarmente che gli stessi siano sempre in suo possesso;
- utilizzare la Carta e il PIN con la massima diligenza al fine di preservarne la riservatezza (es. non dare mai seguito a email o telefonate che richiedano di inserire o comunicare le informazioni personali o i dati della Carta);
- seguire sempre le indicazioni di sicurezza tempo per tempo fornite dalla Banca sul Sito (es. annotare e recare sempre con sé i numeri di emergenza per la segnalazione di cui al successivo articolo 7; verificare spesso i movimenti e il saldo del Conto).
articolo 5 - Sospensione della Carta1
1. La Banca può sospendere o limitare l’utilizzo della Carta in qualunque momento per un giustificato motivo connesso alla sicurezza della Carta o al sospetto di un suo uso fraudolento o non autorizzato. La Banca comunica la sospensione o la limitazione all’Intestatario – se possibile preventivamente oppure immediatamente dopo - verbalmente (anche per telefono), tramite SMS (al numero dell’utenza cellulare fornito dall’Intestatario) o per iscritto, all’indirizzo indicato in contratto oppure tramite posta elettronica, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento; a tal fine l’Intestatario deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.
2. Per motivi di sicurezza o in caso di utilizzo errato, le apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile possono trattenere la Carta stessa. In tali casi l’Intestatario è tenuto a prendere contatto con la Filiale.
3. La sospensione della Carta non comporta l’automatica sospensione del Servizio BANCOMAT Pay®.
articolo 6 - Registrazione delle Operazioni
1. L’addebito e l’accredito in Conto delle Operazioni compiute tramite la Carta è eseguito in base alle registrazioni effettuate dall’apparecchiatura presso cui l’Operazione è stata effettuata.
1 Nella guida del Servizio a distanza sono indicate le modalità con cui il Cliente e l’Intestatario possono sospendere temporaneamente e poi riattivare l’utilizzo della Carta.
2. Qualora la Banca debba procedere alla rettifica o all’eliminazione di una registrazione, provvede a ricostituire la posizione contabile del Cliente e la disponibilità della Carta quali sarebbero risultate ove la registrazione fosse stata correttamente eseguita.
articolo 7 - Smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato – Responsabilità per l’utilizzo non autorizzato
1. Non appena a conoscenza dello smarrimento, della sottrazione, dell’appropriazione indebita o in generale di un utilizzo non autorizzato della Carta o del PIN, il Cliente o, se diverso, l’Intestatario deve chiedere immediatamente il blocco della Carta con una delle seguenti modalità:
a) telefonando, in qualunque momento, ai numeri telefonici comunicati dalla Banca, che offrono copertura 24 ore su 24, fornendo le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta (e cioè almeno il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e l’esatta intestazione della Carta), e annotando il “numero di blocco” che viene comunicato dall’operatore nel corso della telefonata;
b) tramite il Servizio a distanza della Banca a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo;
c) segnalando nel più breve tempo possibile l’accaduto ad una filiale della Banca, recandosi personalmente oppure inviando lettera raccomandata, telefax o telegramma.
Inoltre il Cliente o, se diverso, l’Intestatario deve:
- entro 48 ore dal momento del blocco, presentare denuncia alle Autorità di Polizia, oppure, in alternativa alla denuncia, e nel solo caso di smarrimento, attestarlo con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa di fronte ad un pubblico ufficiale;
- entro due giorni lavorativi dal momento del blocco inviare alla Banca, con le modalità sopra previste al punto b) e c), copia della denuncia o della dichiarazione sostitutiva.
Il blocco della Carta non comporta l’automatico blocco del Servizio BANCOMAT Pay®.
2. La segnalazione è opponibile alla Banca:
a) se effettuata con le modalità del punto a) del comma precedente, dal momento in cui il richiedente riceve il numero del blocco da parte dell’operatore;
b) se effettuata con le modalità del punto b) del comma precedente, dal momento in cui il richiedente riceve tramite il servizio per operare a distanza la comunicazione di avvenuto blocco;
c) se effettuata personalmente a una filiale della Banca, dal momento in cui la segnalazione è effettuata;
d) se effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma:
- dalle ore 24.00 del giorno della ricezione, se la comunicazione perviene nell’orario di apertura dello sportello;
- dalle ore 24.00 del giorno lavorativo successivo a quello della ricezione, se la comunicazione perviene oltre l’orario di apertura dello sportello o in un giorno non lavorativo;
fatti salvi i casi di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca).
3. La Carta bloccata non è più utilizzabile; per continuare a utilizzare la Carta il Cliente o, se diverso, l’Intestatario deve chiederne la sostituzione; la richiesta di sostituzione può essere fatta con una delle seguenti modalità:
a) recandosi personalmente in Filiale;
b) tramite il Servizio a distanza della Banca a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo.
A seguito della richiesta di sostituzione la Banca consegna all’Intestatario la Carta e il PIN con le modalità previste all’art. 38, comma 1.
Tuttavia, in caso di blocco a seguito di smarrimento, la Banca può consentire la rimozione del blocco se il Cliente o, se diverso, l’Intestatario comunica alla Banca stessa il ritrovamento della Carta; la comunicazione può essere fatta con le modalità previste in questo comma per la richiesta di sostituzione; la rimozione del blocco è efficace nei tempi comunicati dalla Banca al momento della ricezione della richiesta.
4. Prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni non autorizzate qualora il Cliente o, se diverso, l’Intestatario abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi previsti all’art. 4 e al presente articolo con dolo o colpa grave.
Tuttavia, salvo che il Cliente o, se diverso, l’Intestatario abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita se:
- la Banca per l’esecuzione delle Operazioni non esige un’Autenticazione forte del Cliente o, se diverso, dell’Intestatario;
- lo smarrimento, la sottrazione o l’appropriazione indebita della Carta non potevano essere notati dal Cliente o, se diverso, dell’Intestatario prima di un’Operazione.
Inoltre, il Cliente non sopporta alcuna perdita se la stessa è stata causata da atti o omissioni di soggetti di cui la Banca si avvale per l’esecuzione delle attività previste a suo carico nel contratto.
5. Il comma 4 non si applica se il Cliente è non consumatore. In questo caso, prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni non autorizzate, se il Cliente o, se diverso l’Intestatario, abbia agito con dolo o colpa grave o, comunque, nel caso in cui non abbia adempiuto ad uno o più obblighi previsti all’art. 4 e al presente articolo.
6. A partire dal momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall’utilizzo della Carta, salvo il caso di dolo del Cliente stesso o, se diverso, dell’Intestatario.
articolo 8 - Operazioni non autorizzate
1. Se l’Operazione risulta non autorizzata, la Banca – entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui prende atto dell’Operazione o riceve la richiesta di rettifica - rimborsa l’importo dell’Operazione, salvo che ricorra uno dei casi di responsabilità del Cliente previsti all’art. 7 o che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’Operazione. Resta salvo il diritto della Banca di ottenere la restituzione dell’importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che l’Operazione era stata autorizzata, procedendo al riaddebito del Conto entro 120 giorni dalla data del rimborso. Dopo tale termine, la Banca non può effettuare il riaddebito, pur conservando il diritto di ottenere la restituzione dell’importo non dovuto.
Articolo 9 – Mancata o inesatta esecuzione di Operazioni
1. La Banca è responsabile in caso di mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione a debito del Conto. Tuttavia la Banca non è responsabile:
- se l’ordine di pagamento non è pervenuto dal circuito tramite il quale l’Operazione è stata disposta oppure è pervenuto in modo inesatto;
- se la Banca prova che l’intermediario del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’Operazione nei tempi previsti dal circuito di pagamento utilizzato per l’esecuzione dell’Operazione o con lieve ritardo rispetto a tali tempi;
- in caso di uso illecito della Carta da parte dell’Intestatario.
2. La Banca, se è responsabile in base al comma 1 e l’importo dell’Operazione è già stato addebitato sul Conto, a seguito della richiesta di rettifica, ripristina il Conto stesso nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’Operazione non avesse avuto luogo, applicando una data valuta non successiva a quella di addebito in Conto dell’importo dell’Operazione.
3. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un’Operazione a credito del Conto tramite il Servizio di ricezione denaro di cui all’art. 46, la Banca è responsabile se è dimostrato che essa ha ricevuto la conferma dell’Operazione da parte del circuito di pagamento tramite il quale l’Operazione è eseguita; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto tale conferma.
4. Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita l’importo dell’Operazione sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
5. La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati per la mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione.
6. La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente o, se diverso, all’Intestatario oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.
7. Se il Cliente è non consumatore, i commi 2, 4 e 5 non si applicano.
articolo 10 – Durata e cessazione del contratto
1. Il contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento con effetto immediato, dandone comunicazione scritta alla Banca.
3. Se il Cliente è consumatore, la Banca può recedere dal rapporto dandone comunicazione scritta al Cliente con preavviso di almeno due mesi; il contratto cessa alla data di scadenza del preavviso. La Banca può altresì recedere dal contratto senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi del D. Lgs. 206/2005, dandone immediata comunicazione al Cliente; in tal caso il contratto cessa alla data di ricezione della predetta comunicazione. Se il Cliente è non consumatore, la Banca può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto immediato.
4. La Banca blocca l’operatività della Carta nella data di cessazione del contratto. La Carta deve comunque essere sempre restituita alla Banca entro la data di cessazione del contratto, a qualunque causa dovuta. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire del Cliente, la Carta deve essere restituita dagli eredi o dal legale rappresentante del Cliente; in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire dell’Intestatario diverso dal Cliente, la Carta deve essere restituita dagli eredi o dal legale rappresentante di quest’ultimo o dal Cliente.
5. Il recesso dal contratto relativo a una Carta intestata a un terzo non titolare del Conto può essere esercitato dal Cliente o dall’Intestatario.
6. In caso di recesso dal contratto il canone è dovuto in misura proporzionale al periodo in cui il rapporto è stato in vigore.
7. In caso di cessazione del contratto di Xxxxx, il presente contratto cessa alla stessa data in cui si estingue il contratto di Xxxxx.
articolo 11 - Uso illecito della Carta da parte dell’Intestatario
1. È illecito l’uso, da parte dell’Intestatario, nei seguenti casi:
- Carta denunciata come smarrita o sottratta o utilizzata senza autorizzazione;
- Carta che, a seguito della cessazione del contratto, non sia restituita come indicato nel precedente articolo.
articolo 12 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al contratto.
2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126-sexies del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. 126-sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica
stessa dipende dalla variazione di tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative alla Carta inviate dalla Banca.
4. Se il Cliente è non consumatore
- il comma 2 non si applica;
- la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto;
- il comma 3 si applica; la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.
articolo 13 – Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Il Cliente o, se diverso, l’Intestatario può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, disponibile nelle Filiali e sul Sito.
2. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta nei termini indicati nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
3. Il Cliente o, se diverso, l’Intestatario e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
4. La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente e, se diverso, l’Intestatario hanno diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
articolo 13 bis – Piattaforma europea ODR per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative a contratti conclusi online
1. Se il contratto è concluso online, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il Cliente, o se diverso l’Intestatario, consumatore residente nell’Unione Europea, o in uno dei Paesi indicati nel Foglio Informativo, può anche utilizzare la Piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) di cui al Regolamento UE n. 524/2013, sviluppata e gestita dalla Commissione europea.
Sulla Piattaforma ODR – che è accessibile al seguente link xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/ - è disponibile anche l'elenco degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i quali la Banca e il Cliente o, se diverso, l’Intestatario potranno di comune accordo individuare l'organismo cui demandare la risoluzione della controversia. La Banca ai sensi dell'art.14 del citato Regolamento comunica il seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
articolo 14 - Foro competente - Rinvio al Conto - Microimprese
1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto si applica il Foro indicato nel documento contrattuale originariamente sottoscritto. Nel caso in cui l’Intestatario o il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 206/2005, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo dell’Intestatario stesso.
2. Con riguardo alle seguenti materie: richieste di rettifica, mancata o inesatta esecuzione di operazioni a credito del Conto, comunicazione della avvenuta esecuzione, lingua del contratto, copia del contratto, legge applicabile, sanzioni e per gli altri aspetti non disciplinati nel presente contratto si applica quanto previsto nel contratto del Conto.
3. Ai fini del presente contratto, i soggetti rientranti nella categoria delle Microimprese di cui al D. Lgs. 11/2010 sono equiparati ai consumatori, salvo quanto previsto al comma 2.
articolo 14bis – Consenso del Cliente e, se diverso, dell’Intestatario all’accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali
1. Ai sensi dell’art. 29, comma 1-bis, del D.Lgs. 11/2010, il Cliente e, se diverso, l’Intestatario prestano il proprio consenso all’accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento oggetto del contratto.
articolo 15 - Servizio informativo SMS – Altri servizi informativi
1. Il servizio informativo SMS prevede l’invio, sull’utenza cellulare indicata all’atto dell’attivazione del servizio, di un messaggio SMS ogni volta che sia richiesta l’effettuazione di un’Operazione di importo superiore a quello impostato per il servizio stesso. Il costo dei messaggi ricevuti è addebitato direttamente dal gestore telefonico secondo le proprie tariffe. L’elenco aggiornato dei gestori telefonici tempo per tempo abilitati al servizio informativo SMS è riportato nel Foglio informativo della Carta.
2. Il servizio informativo SMS può essere attivato al momento del rilascio della Carta oppure successivamente, per iscritto in Filiale o tramite il Servizio a distanza se previsto dalle funzionalità del medesimo.
3. Il servizio informativo SMS può essere sospeso o interrotto in qualsiasi momento dalla Banca, che ne dà tempestiva comunicazione tramite SMS all’utenza indicata, mediante il Servizio a distanza o per posta ordinaria.
4. La disattivazione del servizio informativo SMS può essere richiesta in qualsiasi momento per iscritto alla Filiale o tramite il Servizio a distanza se previsto dalle funzionalità del medesimo. Nei rapporti tra Cliente e Intestatario valgono le seguenti regole:
- se la disattivazione è richiesta dal Cliente e il servizio era stato attivato dall’Intestatario diverso dal Cliente, il Cliente deve preventivamente acquisire dall’Intestatario l’autorizzazione scritta alla disattivazione;
- se la disattivazione è richiesta dall’Intestatario, diverso dal Cliente, e il servizio era stato attivato dal Cliente, l’Intestatario deve preventivamente acquisire dal Cliente l’autorizzazione scritta alla disattivazione.
La Banca non ha tuttavia l’onere di verificare il rilascio della suddetta autorizzazione.
5. Il servizio informativo via email prevede l’invio, all’indirizzo di posta elettronica indicato alla Banca al momento dell’attivazione del servizio, di un messaggio ogni volta che sia richiesta l’effettuazione di un’Operazione di importo superiore a quello impostato per il servizio stesso. Al servizio informativo via email si applicano i commi precedenti relativi al servizio informativo SMS, ad eccezione della possibilità per l’Intestatario di chiedere la disattivazione del servizio attivato dal Cliente e viceversa.
6. Il servizio informativo via app prevede l’invio, mediante l’applicazione software del Servizio a distanza installata sul Dispositivo mobile dell’Intestatario, di un messaggio ogni volta che sia richiesta l’effettuazione di un’Operazione di importo superiore a quello impostato per il servizio stesso. Le modalità di attivazione e disattivazione del servizio sono indicate nella guida del Servizio a distanza. Il servizio informativo via app può essere sospeso o interrotto in qualsiasi momento dalla Banca, che ne dà tempestiva comunicazione tramite il Servizio a distanza.
7. I servizi informativi di cui ai precedenti commi 5 e 6 richiedono una connessione dati attiva e sono gratuiti, salvo eventuali oneri dovuti dall’Intestatario a terzi per la connessione dati.
8. Il Servizio informativo non si applica alle Operazioni fatte con il Servizio BANCOMAT Pay®.
articolo 16 - Servizio di prelievo presso i Punti Operativi Convenzionati
1. Il servizio consente di prelevare denaro contante presso i Punti Operativi Convenzionati. Tale Operazione richiede l’uso congiunto della Carta e del PIN sull’apparecchiatura POS.
2. Per l’esecuzione dell’Operazione, i Punti Operativi Convenzionati richiedono la tessera sanitaria nazionale dell’Intestatario per la lettura elettronica del codice fiscale.
3. L’Intestatario può effettuare con la Carta Operazioni di prelievo entro il “limite giornaliero per Intestatario” indicato nei “limiti di utilizzo della Carta”. Se l’Intestatario è titolare di più carte, il totale dei prelievi giornalieri è consentito sempre entro lo stesso limite anche se i prelievi sono effettuati con carte diverse.
4. Al termine dell’Operazione, il Punto Operativo Convenzionato consegna all’Intestatario il denaro contante e lo scontrino; l’Intestatario verifica la corrispondenza tra l’importo ricevuto e quello indicato sullo scontrino.
Articolo 16bis – Servizio Cash back
1. Il Servizio Cash back consente all’Intestatario di chiedere a un Esercente abilitato in Italia o, se la carta opera sul circuito MasterCard, anche all’estero di fornirgli contante nel contesto di una Operazione di pagamento con la Carta di importo superiore ad 1 euro effettuata tramite un POS fisico nei confronti dell’Esercente stesso. Tale richiesta deve essere fatta prima che l’Intestatario presti il proprio consenso all’esecuzione dell’Operazione di pagamento. L’Intestatario non può richiedere contante tramite il Servizio Cash back se l’Operazione di pagamento è effettuata presso un Esercente appartenente alle categorie merceologiche indicate nel Foglio Informativo della Carta.
2. L’Intestatario presta il proprio consenso all’esecuzione dell’Operazione di pagamento, comprensiva dell’importo del contante richiesto, con Autenticazione forte mediante:
- inserimento della Carta nelle apparecchiature POS e digitazione del PIN;
- avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza e digitazione del PIN;
- il Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile di cui all’art. 17.
3. L’Intestatario può effettuare richieste di contante tramite il Servizio Cash back entro il relativo “limite giornaliero” indicato nei “limiti di utilizzo della Carta” in questo contratto. Tale limite:
- non è modificabile dall’Intestatario o, se diverso, dal Cliente;
- è modificabile dalla Banca, a seconda dei casi, nel rispetto dell’art.5 o dell’art.12.
4. La sospensione e il recesso dal Servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 5 e 10 relativi alla sospensione della Carta e alla durata e cessazione del contratto.
articolo 17 – Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile
1. Il Servizio consente all’Intestatario di utilizzare il proprio Dispositivo mobile per effettuare Operazioni di pagamento presso i POS, sui siti internet o sulle applicazioni di commercio elettronico degli Esercenti abilitati al Servizio, che espongono i marchi dei circuiti di pagamento indicati sulla Carta.
2. Per l’utilizzo del Servizio, l’Intestatario deve:
• essere titolare del Servizio a distanza;
• disporre di un Dispositivo mobile con le caratteristiche e i requisiti tecnici indicati nella guida del Servizio a distanza e installare sul Dispositivo Mobile – se non già presenti sullo stesso – le applicazioni di pagamento indicate nella guida medesima; tali applicazioni possono essere della Banca o di soggetti terzi convenzionati con la Banca stessa; e
• attivare e configurare il Servizio tramite le apposite funzioni disponibili sulle applicazioni di cui al precedente punto; le modalità di attivazione, configurazione e utilizzo del Servizio sui circuiti di pagamento a cui la Carta è collegata (compresa
l’indicazione dei circuiti di pagamento disponibili su ciascuna applicazione e la modalità di scelta del circuito di pagamento su cui effettuare l’Operazione), nonché di modifica delle scelte di configurazione e di disattivazione del Servizio sono indicate nella guida del Servizio a distanza.
3. L’intestatario presta il proprio consenso alle Operazioni di pagamento effettuate con il Servizio con le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza; tali modalità variano in base alle caratteristiche dell’Operazione (es. a seconda che l’Operazione sia effettuata presso POS o sui siti internet o sulle applicazioni di commercio elettronico degli Esercenti; a seconda del circuito di pagamento, del Dispositivo Mobile e dell’applicazione di pagamento utilizzati; a seconda dell’importo dell’Operazione) e alla configurazione del Servizio, e prevedono:
• l’uso di una delle applicazioni di pagamento installate sul Dispositivo mobile; e
• l’inserimento sul Dispositivo mobile delle credenziali di autenticazione scelte dall’Intestatario nella fase di configurazione del Servizio.
In caso di Operazioni di pagamento presso i POS:
• in luogo dell’inserimento delle credenziali sul Dispositivo mobile, all’Intestatario può essere richiesto di digitare il PIN della Carta sul POS;
• se l’Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard, l’Esercente può chiedere all’Intestatario di firmare anche la memoria di spesa stampata dal POS;
• possono essere effettuate senza inserimento delle credenziali, digitazione del PIN e, se l’Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard, firma della memoria di spesa se hanno importo pari o inferiore a 25 euro e l’importo cumulativo delle Operazioni effettuate a partire dalla data dell’ultimo inserimento delle credenziali, dell’ultima digitazione del PIN o dell’ultima firma della memoria di spesa non supera i 150 euro.
4. Per esigenze tecniche, il numero della Carta riportato nelle comunicazioni relative ai pagamenti con il Servizio può essere diverso da quello riportato sulla Carta.
5. Al Dispositivo mobile e alle credenziali di autenticazione create dall’Intestatario nella configurazione del Servizio si applicano l’obbligo di diligente custodia previsto all’art. 4 e gli obblighi di segnalazione previsti all’art. 7; tuttavia le modalità per il blocco e lo sblocco del Servizio sono indicate nella guida del Servizio a distanza.
6. La sospensione e il recesso dal Servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 5 e 10.
articolo 18 - Utilizzo della Carta presso Esercenti o altre banche
1. I rapporti contrattuali con gli Esercenti inerenti ai beni o servizi ottenuti tramite utilizzo della Carta, sono distinti e autonomi rispetto al contratto di rilascio della Carta. Pertanto, le eventuali controversie con gli Esercenti non escludono né sospendono l’obbligo del Cliente di effettuare il pagamento di quanto dovuto alla Banca in base al contratto.
2. La Carta potrebbe non essere accettata da Esercenti o da altre banche, ad esempio a causa dell’intervenuta revoca o sospensione della convenzione con l’Esercente o con la banca.
articolo 19- Versamento contanti
1. Il servizio consente all’Intestatario di versare in Conto banconote in euro mediante gli sportelli automatici abilitati della Banca e delle Banche del Gruppo. Le banconote sono accreditate secondo le norme contrattuali che regolano il Conto. Lo scontrino rilasciato dall’apparecchiatura costituisce ricevuta del versamento per l’importo indicato.
2. L’Intestatario prende atto che l’apparecchiatura trattiene le eventuali banconote sospette di falsità, che potranno:
- non essere conteggiate nel versamento; la Banca trasmette le banconote sospette all’Autorità competente; l’esito delle verifiche è comunicato per iscritto al Cliente; se a seguito delle verifiche le banconote risultano autentiche il relativo importo è accreditato in Conto;
- essere conteggiate nel versamento con riserva della successiva verifica da parte della Banca entro dieci giorni lavorativi dal versamento; in tal caso l’importo delle banconote è accreditato in Conto; se a seguito delle verifiche le banconote risultano false, la Banca procede alla rettifica ai sensi dell’art. 6 comma 2.
articolo 20 - Versamento assegni
1. Il servizio consente all’Intestatario di far pervenire alla Banca, attraverso gli sportelli automatici abilitati della Banca e delle Banche del Gruppo assegni bancari e circolari tratti ed emessi da banche italiane, nonché assegni postali (inclusi i vaglia) che saranno accreditati salvo buon fine sul Conto secondo le norme contrattuali che regolano il Conto stesso.
2. Prima di immettere gli assegni nell’apparecchiatura l’Intestatario deve verificare l’integrità del titolo, nonché la completezza e l’esattezza dei dati.
3. La Banca provvede all’apertura dell’apparecchiatura e alla verifica dei titoli entro il giorno lavorativo bancario successivo all’introduzione dei titoli stessi nell’apparecchiatura; in tale momento i titoli si considerano versati presso la Banca ai fini dell’accredito in Conto.
4. Lo scontrino rilasciato dall’apparecchiatura costituisce ricevuta del versamento dei titoli indicati. Qualora la Banca riscontri irregolarità di qualsiasi genere degli assegni presentati o differenze tra l’importo riportato sul titolo e quello indicato all’atto del versamento, ne dà pronta comunicazione scritta al Cliente e procede alla contabilizzazione dell’operazione limitatamente all’importo accertato. Gli assegni irregolari sono restituiti al Cliente di persona, se possibile, o con raccomandata. Sono a carico del Cliente le spese postali e i rischi connessi alla spedizione e alla eventuale scadenza dei termini di presentazione.
5. L’lntestatario e, se diverso, il Cliente assumono a proprio carico:
- la verifica della regolarità degli assegni, restando inteso che la Banca è autorizzata a rivalersi sull’Intestatario e sul Cliente di eventuali spese e oneri conseguenti ad irregolarità, nonché delle pene pecuniarie eventualmente pagate, anche addebitando il Conto;
- la verifica dell'insussistenza di indicazioni erronee, imprecise, insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nominativi, ovvero di clausole od istruzioni contraddittorie.
6. Non possono essere addebitati alla Banca, sempre che esulino dalla sfera di pertinenza o di imputabilità, i seguenti eventi:
- sciopero, anche del proprio personale, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge inerenti la proroga dei termini legali e convenzionali;
- impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria o da atti o fatti di terzi.
7. La Banca assume l'incarico inerente il mandato all’incasso dei titoli senza assicurare la presentazione per il pagamento o il protesto in tempo utile in caso di presentazione di assegni nell'imminenza del termine di scadenza, ove non sussistano i tempi tecnici ordinariamente necessari per detta incombenza.
articolo 21 - Disposizioni comuni ai servizi di versamento
1. Le modalità di utilizzo dei servizi, inclusi gli eventuali limiti di funzionamento dell’apparecchiatura (ad es. quantitativo massimo di banconote o assegni che è possibile immettere), sono indicati sull’apparecchiatura stessa.
2. L’Intestatario è tenuto a comunicare immediatamente alla Banca eventuali irregolarità dell’apparecchiatura riscontrate in occasione dell’utilizzo del servizio; ove ricorrano tali ipotesi, il servizio non deve essere utilizzato.
articolo 22 - Altri servizi disponibili
1. Mediante la Carta possono essere effettuati altri tipi di Operazioni di pagamento a debito del Conto presso gli sportelli automatici abilitati. Le Operazioni tempo per tempo effettuabili sono indicate nel Foglio Informativo.
2. Per le Operazioni effettuate presso gli sportelli automatici della Banca e delle Banche del Gruppo, per “data di ricezione” dell’ordine si intende:
a) lo stesso giorno in cui viene impartito l’ordine di pagamento presso l’apparecchiatura automatica se l’ordine è impartito entro le ore 17.30 dei giorni lavorativi;
b) oppure il giorno lavorativo successivo, se l’ordine è impartito dopo le ore 17.30 o in un giorno non lavorativo;
c) oppure il giorno lavorativo successivo indicato nell’ordine.
La Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario di cui ai punti a) e b) come ricevuti nello stesso Xxxxxx Xxxxxxxxxx di presentazione.
Articolo 23 – Consenso all’esecuzione delle Operazioni
1. Il consenso all’esecuzione delle Operazioni previste agli artt. 19, 20 e 22 è dato mediante uso congiunto della Carta e del PIN.
SEZIONE: SERVIZIO BANCOMAT Pay®
articolo 24 – Definizioni
1. Nella presente sezione si intende per:
App applicazione software della Banca o di terzi indicata nella guida del Servizio a distanza.
Carta BANCOMAT Pay® carta dematerializzata rilasciata dalla Banca, che l’Intestatario può utilizzare unicamente tramite il Servizio.
Conto il conto di pagamento collegato in modalità dispositiva al Servizio a distanza dell’Intestatario, su cui sono regolate le Operazioni; il Conto può essere un conto corrente o una carta prepagata rientrante nelle tipologie indicate nel Foglio Informativo.
Esercenti gli esercenti abilitati al Servizio.
Numero di cellulare numero di utenza cellulare che, associato alla Carta BANCOMAT Pay®, identifica l’Intestatario e il Conto ai fini del Servizio.
Operazioni le operazioni di pagamento o di invio di denaro (bonifici) effettuate mediante il Servizio.
Servizio il servizio BANCOMAT Pay® avente le caratteristiche indicate nella presente sezione; il servizio BANCOMAT Pay® è di titolarità di BANCOMAT S.p.A. ed è erogato dalla Banca in forza di un apposito accordo.
2. Fatta eccezione per quanto diversamente previsto al precedente comma 1, i termini in maiuscolo utilizzati nella presente sezione hanno il significato loro attribuito all’art. 1.
articolo 25 – Oggetto
1. Il Servizio consente all’Intestatario di utilizzare il proprio Dispositivo mobile per disporre le seguenti Operazioni in euro in Italia e all’estero:
- invii di denaro (tramite bonifico) a favore di privati o associazioni senza scopo di lucro abilitati al Servizio;
- pagamenti, anche su internet, in favore di Esercenti abilitati al Servizio;
- pagamenti, anche su internet, in favore di enti pubblici abilitati al Servizio.
2. I Paesi in cui il Servizio è utilizzabile sono indicati nel Foglio Informativo.
3. Il Servizio consente inoltre di ricevere sul Conto invii di denaro (tramite bonifico) in euro disposti da soggetti abilitati al Servizio.
articolo 26 – Carta BANCOMAT Pay®
1. La Carta BANCOMAT Pay® è diversa dalla Carta. Il numero e la data di scadenza della Carta BANCOMAT Pay® sono diversi da quelli della Carta. Questi dati non sono comunicati all’Intestatario perché non sono necessari per effettuare le Operazioni.
2. La Carta BANCOMAT Pay® in scadenza viene rinnovata a iniziativa della Banca.
articolo 27 – Condizioni per l’utilizzo del Servizio
1. Per l’utilizzo del Servizio, l’Intestatario deve:
• essere intestatario o cointestatario con firma disgiunta del Conto;
• essere titolare del Servizio a distanza;
• disporre di un Dispositivo mobile con i requisiti tecnici indicati nella guida del Servizio a distanza e installare l’App sul Dispositivo mobile;
• essere il legittimo utilizzatore del Numero di cellulare.
2. Le modalità di configurazione e utilizzo del Servizio, nonché di disattivazione, blocco e sblocco del Servizio sono indicate nella guida del Servizio a distanza.
3. Al Servizio possono essere collegati un solo Numero di cellulare e un solo Conto per volta. L’intestatario può tuttavia modificare il Numero di cellulare o il Conto in ogni momento con le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza. articolo 28 – Limiti di utilizzo
1. Il Servizio è utilizzabile entro il limite costituito dal saldo disponibile del Conto e, inoltre, entro gli specifici limiti indicati in questo contratto.
2. L’esistenza di saldo disponibile sul Conto è verificata dalla Banca in tempo reale, all’atto dell’utilizzo del Servizio: pertanto, le Operazioni sono consentite esclusivamente in presenza di disponibilità sufficiente sul Conto. In assenza di tale requisito, la Banca può non dare corso all’Operazione richiesta.
3. I limiti del Servizio sono modificabili dall’Intestatario in diminuzione o in aumento, entro i massimali stabiliti dalla Banca, secondo quanto previsto al comma seguente; i massimali tempo per tempo in vigore sono indicati nella guida del Servizio a distanza.
4. La richiesta di modifica può essere presentata con le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza.
5. I limiti indicati in contratto sono modificabili dalla Banca nel rispetto dell’art. 12.
articolo 29 – Consenso all’esecuzione delle Operazioni
1. L’intestatario presta il proprio consenso alle Operazioni con le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza. Tali modalità possono variare in base alle caratteristiche dell’Operazione (es. importo dell’Operazione, pagamento o invio di denaro, Operazioni su internet, ecc.) e alla configurazione del Servizio, e prevedono l’uso dell’App e l’inserimento sul Dispositivo mobile delle credenziali di autenticazione del Servizio a distanza come indicato nella guida del Servizio a distanza. L’Intestatario può configurare il Servizio per prevedere che, nei casi e con i limiti indicati nella guida del Servizio a distanza, le Operazioni siano autorizzate senza Autenticazione forte.
2. Se al momento del rilascio del consenso all’esecuzione di un’Operazione a favore di un Esercente o a favore di enti pubblici l’importo esatto dell’Operazione non è noto, la Banca blocca sul Conto i fondi corrispondenti all’importo predeterminato autorizzato dall’Intestatario. La Banca, al momento della ricezione delle informazioni concernenti l’esatto importo dell’Operazione e al più tardi subito dopo la ricezione dell’ordine di pagamento, sblocca senza indugio i fondi bloccati precedentemente e addebita l’esatto importo dell’Operazione sul Conto.
articolo 30 – Esecuzione delle Operazioni
1. La Banca esegue le Operazioni di invio denaro a favore di privati o associazioni senza scopo di lucro, addebitando il relativo importo sul Conto, a condizione che ci siano disponibilità sufficienti sul Conto:
* se il beneficiario è già abilitato al Servizio, la Banca esegue l’Operazione immediatamente;
* se il beneficiario non è ancora abilitato al Servizio, la Banca esegue l’Operazione dopo aver ricevuto da BANCOMAT S.p.A. conferma che il beneficiario è stato abilitato al Servizio. Fino a tale momento, l’Intestatario può revocare il consenso all’esecuzione dell’Operazione tramite l’App con le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza. Se la conferma di BANCOMAT S.p.A. non arriva entro il termine indicato nella guida del Servizio a distanza, la Banca non esegue l’Operazione.
2. La Banca esegue le Operazioni di pagamento a favore di Esercenti o enti pubblici immediatamente, addebitando il relativo importo sul Conto, a condizione che ci siano disponibilità sufficienti sul Conto.
3. La Banca esegue le Operazioni di invio di denaro a favore dell’Intestatario accreditando il relativo importo sul Conto subito dopo aver ricevuto conferma dell’Operazione da BANCOMAT S.p.A.
articolo 31 – Informazioni preliminari all’esecuzione
1. Prima della esecuzione di un’Operazione l’Intestatario può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese della Operazione stessa. La Banca fornisce le informazioni in Filiale verbalmente.
articolo 32 - Comunicazione dell’avvenuta esecuzione
1. La comunicazione dell’avvenuta esecuzione di ciascuna Operazione è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione dell’Intestatario delle informazioni relative all’Operazione tramite l’App e il Servizio a distanza. Si applica inoltre quanto previsto nel contratto del Conto.
articolo 33 – Xxxxxx ad altri contratti
1. Con riguardo alle seguenti materie:
a) richieste di rettifica delle Operazioni, Operazioni non autorizzate, mancata o inesatta esecuzione di Operazioni, si applica quanto previsto nel contratto del Conto;
b) custodia del Dispositivo mobile e delle credenziali del Servizio a distanza, responsabilità in caso di utilizzo non autorizzato del Dispositivo mobile e delle credenziali si applica quanto previsto nel contratto del Servizio a distanza.
2. La Banca può sospendere il Servizio nei casi indicati nel contratto del Servizio a distanza, nel qual caso si applica quanto previsto in tale contratto. La sospensione del Servizio non comporta l’automatica sospensione della Carta.
articolo 34 – Comunicazione dei dati dell’Intestatario a BANCOMAT S.p.A.
1. Ai fini dell’erogazione del Servizio la Banca deve comunicare alcuni dati dell’Intestatario a BANCOMAT S.p.A.; maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali dell’Intestatario da parte di BANCOMAT S.p.A. sono riportate nella guida del Servizio a distanza.
articolo 35 – Rapporti tra l’Intestatario e i beneficiari delle Operazioni di pagamento
1. I rapporti contrattuali tra l’Intestatario e i beneficiari delle Operazioni di pagamento sono distinti e autonomi rispetto a questo contratto. Pertanto, le eventuali controversie con i beneficiari delle Operazioni non escludono né sospendono l’obbligo dell’Intestatario di effettuare il pagamento di quanto dovuto alla Banca in base a questo contratto.
SEZIONE: SERVIZIO FASTPAY
articolo 36 - Servizio Fastpay
1. Il servizio Fastpay consente all’Intestatario di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature contraddistinte dal marchio Fastpay, Operazioni di pagamento dei pedaggi autostradali e di pagamento di prestazioni connesse alla viabilità fornite da società convenzionate dotate di apposite apparecchiature contraddistinte dal marchio Fastpay.
2. La Banca addebita sul Conto gli importi relativi all’utilizzo del servizio Fastpay sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente dalle suddette apparecchiature.
3. Il servizio Fastpay è utilizzabile mediante la Carta senza richiesta di digitazione del PIN. La Carta può essere utilizzata per un solo veicolo, non essendo pertanto consentito convalidare il transito di un altro veicolo anche se al seguito del primo.
4. Il limite massimo di ciascun pagamento tramite il servizio Fastpay è fissato da SIA S.p.A. che gestisce il servizio.
5. L’addebito in Conto dei pagamenti effettuati tramite il servizio Fastpay avviene in un’unica soluzione nel mese successivo a quello in cui pagamenti sono stati disposti, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pagamenti.
Oltre a quanto precedentemente riportato, si applicano anche le seguenti norme:
Definizioni
alle definizioni indicate all’art. 1 è aggiunta la seguente definizione:
Funzioni di prelievo e
pagamento funzioni che consentono di effettuare Operazioni di prelievo e pagamento in Italia e all’estero, se sono disponibili i circuiti di pagamento cui la Carta è abilitata.
articolo 37 - Richiesta della Carta: casi particolari
1. Il Cliente può chiedere il rilascio di una Carta da intestare a un terzo non intestatario del Conto. In tal caso la richiesta deve essere sottoscritta anche dal terzo e, se il Conto è cointestato, da tutti i cointestatari.
2. Il Cliente può chiedere più Carte collegate al Conto. In tal caso il Conto è addebitato, fino al limite del saldo disponibile, per le Operazioni eseguite tramite tutte le Carte collegate: il Conto può quindi essere addebitato per un importo pari alla somma dei limiti di utilizzo concordati per ciascuna Carta.
3. Quando il Conto è intestato a più persone con firma congiunta, la richiesta deve essere sottoscritta anche dagli altri cointestatari.
4. Se l’Intestatario è diverso dal Cliente, le comunicazioni relative al presente contratto effettuate dalla Banca al Cliente sono pienamente efficaci anche nei confronti dell’Intestatario; ugualmente le comunicazioni relative al presente contratto effettuate dalla Banca all’Intestatario sono pienamente efficaci anche nei confronti del Cliente. E’ onere del Cliente e dell’Intestatario informarsi reciprocamente circa le comunicazioni ricevute dalla Banca, nonché circa le vicende della Carta che sono di reciproco interesse (ad esempio in caso di recesso).
articolo 38 - Consegna della Carta e del PIN - Modifica del PIN – Dimenticanza del PIN
1. La Banca consegna la Carta e il relativo PIN all’Intestatario.
2. L’Intestatario può modificare il PIN presso gli sportelli automatici abilitati della Banca o delle Banche del Gruppo seguendo le istruzioni riportate sugli stessi; per effettuare tale modifica occorre utilizzare la Carta e il PIN. Il PIN può essere successivamente modificato con le stesse modalità ogniqualvolta ritenuto opportuno dall’Intestatario.
3. Fermo restando quanto previsto all’art. 39 comma 4, l’Intestatario, se dimentica il PIN, può segnalare la circostanza in Filiale o tramite il Servizio per operare a distanza della Banca a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo.
A seguito della segnalazione:
- la Banca blocca l’eventuale PIN modificato dall’Intestatario e in tal caso ripristina il PIN originario;
- l’Intestatario può richiedere il PIN originario; il PIN ricevuto può essere modificato come previsto al comma precedente.
La segnalazione non determina il blocco della Carta.
4. La Carta é di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta o data in uso a terzi.
articolo 39 – Utilizzo della Carta – Utilizzo della Carta all’estero – Sostituzione della Carta – Informazioni preliminari all’esecuzione di Operazioni
1. Le modalità di utilizzo della Carta, oltre che nel contratto, possono essere indicate anche in eventuali avvisi esposti nei locali della Banca o sulle apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile.
0.Xx Carta è utilizzabile in Italia e all’estero ove sono disponibili i circuiti di pagamento cui la carta è abilitata e secondo le disposizioni valutarie vigenti. I Paesi in cui la Carta è utilizzabile sono indicati nel Foglio Informativo della Carta. Tuttavia, per le Operazioni presso sportelli automatici e per quelle presso Esercenti non effettuate su internet (cd. Operazioni tramite POS fisici):
- la Carta, appena emessa, è automaticamente utilizzabile all’estero solo nei Paesi tempo per tempo indicati nell’elenco riportato sul Foglio Informativo della Carta (cd. “Profilo Limitato”);
- successivamente al rilascio l’Intestatario può chiedere di estendere l’utilizzo della Carta all’estero in tutti gli altri Paesi (cd. “Profilo Mondo”); inoltre, in ogni momento l’Intestatario può modificare l’operatività scelta passando dal Profilo Limitato al Profilo Mondo e viceversa; nella richiesta l’Intestatario può indicare che il profilo scelto sia applicato per un periodo di tempo determinato con un minimo di un giorno.
La richiesta può essere effettuata dall’Intestatario con le seguenti modalità:
− telefonando al numero telefonico comunicato dalla Banca;
− tramite il Servizio a distanza della Banca di cui l’Intestatario sia titolare e a cui abbia collegato la Carta;
− mediante richiesta scritta in Filiale.
La richiesta è efficace non appena ricevuta dalla Banca; la richiesta è efficace fino all’eventuale termine indicato o fino alla successiva richiesta di modifica:
- se la Carta è utilizzata fuori dall’area geografica consentita, l’Operazione non viene eseguita; la Banca può segnalare all’Intestatario tale utilizzo mediante un messaggio SMS al numero dell’utenza cellulare fornito dall’Intestatario stesso, nonché contattare per telefono l’Intestatario; nel corso di questa telefonata l’Intestatario può fare la richiesta di estensione dell’area geografica di utilizzo.
3. Non appena in possesso della Carta, l’Intestatario deve apporre la propria firma nello spazio appositamente predisposto.
4. La Carta deve essere utilizzata entro il periodo di validità indicato sulla medesima se presente. La Carta in scadenza viene sostituita a iniziativa della Banca. Inoltre:
- la Banca si riserva di sostituire la Carta o il PIN per ragioni di efficienza o di sicurezza;
- la sostituzione dovuta a smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato avviene secondo quanto previsto dall’art. 7;
- in caso di deterioramento o danneggiamento della Carta, l’Intestatario può chiedere una carta sostitutiva senza modifica del PIN e con una delle seguenti modalità:
▪ personalmente in Filiale;
▪ tramite il Servizio a distanza della Banca a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo;
▪ tramite gli sportelli automatici abilitati della Banca, mediante l’uso congiunto della Carta e del PIN; questa modalità è disponibile solo nel caso in cui l’apparecchiatura rilevi il deterioramento o danneggiamento della Carta.
La richiesta di sostituzione non comporta il blocco della Carta. La Carta danneggiata o deteriorata, se ancora funzionante, può continuare ad essere utilizzata fino al momento in cui sarà attivata la Carta sostitutiva.
5. In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature sulle quali la Carta è utilizzabile, l’Intestatario è obbligato a non effettuare Operazioni.
6. Prima della esecuzione di un’Operazione l’Intestatario può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese della Operazione stessa. La Banca fornisce le informazioni in Filiale verbalmente.
7. Il Cliente e, se diverso, l’Intestatario, prendono atto che, in caso di sostituzione della Carta in scadenza o per danneggiamento o deterioramento, la Banca comunica la nuova data di scadenza della Carta al circuito di pagamento Visa o Mastercard a cui la Carta è collegata. In questo modo, gli Esercenti a cui il Cliente, o se diverso l’Intestatario, ha comunicato i dati della Carta per pagamenti online o ricorrenti potranno aggiornare in autonomia la data di scadenza della Carta. articolo 40 – Funzioni di prelievo e pagamento
1. Le Funzioni di prelievo e pagamento consentono di:
- prelevare contante presso le apparecchiature contraddistinte dai marchi indicati sulla Carta ed anche presso i Punti Operativi Convenzionati di cui all’art. 16;
- richiedere contante ad un Esercente tramite il Servizio di Cash back di cui all’art. 16bis;
- disporre Operazioni di pagamento nei confronti degli Esercenti mediante le apparecchiature POS contrassegnate dai marchi indicati sulla Carta o con le altre modalità previste in questo contratto.
Resta fermo quanto previsto all’art. 39 comma 2 per l’utilizzo all’estero.
articolo 41 – Consenso all’esecuzione di Operazioni
1. Le Operazioni di prelievo di contante sono effettuate mediante uso congiunto della Carta e del PIN. Le richieste di contante tramite il Servizio Cash back sono effettuate con le modalità previste all’art. 16bis.
2. Le Operazioni di pagamento sono effettuate con una delle seguenti modalità:
a) mediante utilizzo della Carta e digitazione del PIN;
b) mediante utilizzo della Carta e apposizione della firma sulla memoria di spesa predisposta dall’Esercente, se l’Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard;
c) mediante semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta (modalità contactless). Queste Operazioni:
- sono convalidate mediante digitazione del PIN o, se l’Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard, firma della memoria di spesa;
- possono essere effettuate senza digitazione del PIN e, se l’Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard, senza firma della memoria di spesa se hanno importo pari o inferiore a 25 euro e l’importo cumulativo delle Operazioni effettuate a partire dalla data dell’ultima digitazione del PIN o dell’ultima firma della memoria di spesa non supera i 150 euro: esse si intendono convalidate mediante il solo utilizzo della Carta abbinato alla rilevazione dei dati effettuata dall’apparecchiatura POS;
d) mediante il Servizio Pagamenti sicuri internet di cui all’art. 42;
e) mediante il Servizio MasterPass di cui all’art. 43;
f) mediante il Servizio Pagamenti con Dispositivo Mobile di cui all’art.17;
g) mediante semplice inserimento della Carta nelle apparecchiature POS o semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza; queste modalità sono utilizzabili solo presso alcune limitate tipologie di Esercenti che sono tempo per tempo indicate nel Foglio Informativo;
h) se l’Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard, mediante comunicazione all’Esercente dei:
- dati della Carta, in caso di Operazioni di pagamento su supporto cartaceo, ordini per corrispondenza o ordini telefonici;
- dati della carta virtuale di cui all’art. 42, comma 2, in caso di ordini per corrispondenza o ordini telefonici.
In questi casi, l’Esercente può chiedere il pagamento di importi anche non risultanti dagli ordini di acquisto eventualmente trasmessi all’Esercente stesso; di tali importi l’Esercente è tenuto a fornire i documenti giustificativi all’Intestatario, fermo comunque restando l’obbligo del Cliente di procedere al pagamento nei confronti della Banca.
3. Se al momento del rilascio del consenso all’esecuzione di un’Operazione di pagamento presso un Esercente l’importo esatto dell’Operazione non è noto, la Banca blocca sul Conto i fondi corrispondenti all’importo predeterminato autorizzato dall’Intestatario. La Banca, al momento della ricezione delle informazioni concernenti l’esatto importo dell’Operazione e al più tardi subito dopo la ricezione dell’ordine di pagamento, sblocca senza indugio i fondi bloccati precedentemente e addebita l’esatto importo dell’Operazione sul Conto.
4. L’Esercente può richiedere l’esibizione di un documento di identità in corso di validità. Per ragioni di sicurezza l’Esercente può inoltre richiedere una specifica autorizzazione verbale della Banca. Se l’Operazione è da convalidare tramite firma della memoria di spesa, questa deve essere sottoscritta con firma conforme a quella apposta sulla Carta e sulla richiesta di rilascio della stessa. Eseguita l’Operazione l’Esercente consegna copia della memoria di spesa; nel caso di operazioni contactless effettuate senza digitazione del PIN o firma della memoria di spesa, quest’ultima è consegnata all’Intestatario su Sua richiesta. Le memorie di spesa che risultino irregolari possono non essere pagate dalla Banca.
5. Il consenso all’esecuzione di un’Operazione, una volta dato, è irrevocabile.
6. L’ordine di esecuzione di un’Operazione è ricevuto dalla Banca nel momento in cui è trasmesso ad essa dal circuito di pagamento tramite il quale l’Operazione è stata effettuata. L’importo dell’Operazione è accreditato all’intermediario dell’Esercente nei termini previsti dal circuito di pagamento utilizzato.
7. Se l’Esercente accetta tutti i circuiti di pagamento riportati sulla Carta, l’Intestatario può scegliere il circuito di pagamento su cui effettuare l’Operazione. Tale scelta viene effettuata prima che l’Intestatario presti il proprio consenso all’esecuzione dell’Operazione. A tal fine l’Intestatario deve indicare all’Esercente il circuito su cui effettuare l’Operazione o, in caso di apparecchiatura POS non presidiata dall’Esercente, deve seguire le indicazioni riportate sulla stessa apparecchiatura POS. Se l’apparecchiatura POS non è abilitata all’operatività contactless sul circuito di pagamento scelto dall’Intestatario, quest’ultimo può comunque effettuare l’Operazione su tale circuito di pagamento. A tal fine, tuttavia, l’Operazione non può essere effettuata avvicinando la Carta all’apparecchiatura POS, ma è necessario inserire la Carta nell’apparecchiatura POS medesima e indicare all’Esercente il circuito di pagamento su cui effettuare l’Operazione o, in caso di apparecchiatura POS non presidiata dall’Esercente, seguire le indicazioni riportate sulla stessa apparecchiatura POS.
8. Fermo quanto previsto al precedente comma 7, se intende sapere su quale circuito di pagamento sarà effettuata l’Operazione, prima di prestare il consenso all’esecuzione della stessa, l’Intestatario può chiedere all’Esercente o, se l’importo dell’Operazione è superiore a 25 euro e l’apparecchiatura POS è abilitata a tale funzione, visualizzare tale circuito sull’apparecchiatura POS.
articolo 42 – Servizio Pagamenti sicuri internet
1. Il Servizio Pagamenti sicuri internet consente di fare Operazioni presso Esercenti su internet con le modalità indicate in questo articolo. Il Servizio è disponibile sui circuiti di pagamento Mastercard o Visa; l’eventuale attivazione del Servizio su altri circuiti sarà resa nota dalla Banca sul Sito.
2. L’Intestatario può:
- richiedere, tramite il Servizio a distanza della Banca, una o più carte virtuali. Le modalità per fare la richiesta e le tipologie di carte virtuali disponibili sono indicate nella guida del servizio per operare a distanza.
3. Le Operazioni di pagamento presso Esercenti su internet:
- possono essere effettuate digitando i dati della carta virtuale o della Carta e le credenziali di autenticazione indicate nella guida del Servizio a distanza; questa modalità è utilizzabile sui siti degli Esercenti certificati dal circuito di pagamento indicato sulla Carta come conformi ai protocolli di sicurezza previsti dalla normativa applicabile;
- possono essere effettuate digitando soltanto i dati della carta virtuale o della Carta nei casi indicati nel Foglio Informativo. Ai dati della carta virtuale si applicano l’obbligo di diligente custodia previsto all’art. 4 e gli obblighi di segnalazione previsti all’art. 7. Alle credenziali di autenticazione del Servizio a distanza si applicano l’obbligo di diligente custodia previsto all’art.4 e gli obblighi di segnalazione previsti nel contratto del Servizio a distanza.
4. La sospensione e il recesso dal Servizio Pagamenti sicuri internet da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 5 e 10.
Articolo 43 – Servizio MasterPass
1. Il Servizio MasterPass consente di fare Operazioni su internet presso gli Esercenti abilitati utilizzando le credenziali di autenticazione del Servizio a distanza come indicato nella relativa guida. Il Servizio è disponibile per Operazioni sui circuiti di pagamento Mastercard o Visa; l’eventuale attivazione del Servizio su altri circuiti sarà resa nota dalla Banca sul Sito.
2. L’utilizzo di MasterPass presuppone che la Carta sia collegata al Servizio a distanza; dal momento del collegamento della Carta al Servizio a distanza Masterpass è attivo e utilizzabile; se, quando la Carta viene collegata al Servizio a distanza, l’Intestatario ha già attivo MasterPass per altre carte e ne ha personalizzato le modalità di utilizzo come indicato nella guida del Servizio a distanza, le scelte di personalizzazione si applicano anche alla Carta.
3. L’Intestatario, tramite il Servizio a distanza, può in ogni momento disattivare la Carta da MasterPass, riattivarla, nonché modificare le scelte di personalizzazione.
4. Alle credenziali di autenticazione del Servizio a distanza utilizzabili per le Operazioni mediante MasterPass si applicano l’obbligo di diligente custodia previsto all’art. 4 e gli obblighi di segnalazione previsti nel contratto del Servizio a distanza.
5. La sospensione e il recesso da MasterPass da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 5 e 10.
Articolo 44 - Esecuzione di Operazioni di pagamento ricorrenti
1. L’Intestatario può prestare il consenso all’esecuzione di una serie di Operazioni di pagamento ricorrenti sui circuiti Visa o Mastercard. In tal caso, il consenso è rilasciato con le modalità indicate all’articolo Consenso all’esecuzione di Operazioni, comma 2, punti a), b), c), d), e), f) ed h).
2. Le Operazioni sono disposte dall’Esercente sulla base del consenso rilasciato dall’Intestatario ai sensi del precedente comma 1.
3. L’Esercente può chiedere il pagamento di importi anche non risultanti dagli ordini di acquisto eventualmente trasmessi all’Esercente stesso; di tali importi l’Esercente è tenuto a fornire i documenti giustificativi all’Intestatario, fermo restando comunque l’obbligo del Cliente di procedere al pagamento nei confronti della Banca.
4. Se l’Intestatario intende revocare il consenso rilasciato ai sensi del precedente comma 1, deve farne richiesta direttamente all’Esercente, poiché le regole dei circuiti di pagamento impediscono alla Banca di rifiutare l’esecuzione di tali Operazioni. La Banca non è responsabile dell’esito della richiesta di revoca presentata all’Esercente.
5. In tutti i casi di cessazione del presente contratto e/o di blocco o sospensione della Carta, l’Intestatario deve provvedere, a propria cura e spese, a darne immediata comunicazione all’Esercente con la massima sollecitudine.
Articolo 45 - Richiesta di rimborso di Operazioni di pagamento ricorrenti per le quali è stato prestato il consenso
1. Entro il termine di 8 settimane dalla data di addebito della Carta, l’Intestatario può chiedere il rimborso di Operazioni di pagamento ricorrenti per le quali ha prestato il consenso, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
- nel consenso all’Operazione non era indicato l’importo della stessa;
- l’importo dell’Operazione supera quello che l’Intestatario avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi.
2. La richiesta va fatta per iscritto e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni indicate al comma 1; in presenza di tale prova, la Banca rimborsa l’importo dell’Operazione entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; in assenza di tale prova, la Banca non è tenuta al rimborso.
3. La Banca non è inoltre tenuta al rimborso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
- l’Intestatario ha rilasciato il consenso all’esecuzione dell’Operazione direttamente alla Banca;
- le informazioni sull’Operazione sono state messe a disposizione dell’Intestatario almeno quattro settimane prima dell’addebito dell’Operazione.
Articolo 46 – Servizio di ricezione denaro
1. Il servizio consente di ricevere tramite la Carta, operante su circuito VISA o MasterCard, gli invii di denaro disposti dai seguenti soggetti pagatori in Italia o all’estero:
- titolari di carte operanti su un circuito di pagamento indicato nel Foglio Informativo della Carta, che siano anche abilitate all’invio di denaro tramite il servizio;
- Esercizi convenzionati per un circuito di pagamento indicato nel Foglio Informativo della Carta, che siano abilitati all’invio di denaro tramite il servizio.
Il Cliente, o se diverso l’Intestatario, per poter ricevere il denaro tramite il servizio deve comunicare al pagatore il codice identificativo della Carta (PAN) e il proprio nome e cognome.
2 L'importo dell'Operazione viene accreditato sul Conto dalla Banca subito dopo aver ricevuto conferma dell’Operazione da parte del circuito di pagamento tramite il quale l’Operazione è eseguita. Gli importi ricevuti tramite il servizio sono di pertinenza del Cliente titolare del Conto, anche nel caso in cui l’Intestatario sia diverso dal Cliente.
3. La Banca respinge l’Operazione e non accredita il relativo importo sul Conto nei seguenti casi:
- l’importo dell’Operazione supera i limiti massimi del servizio tempo per tempo stabiliti dai circuiti di pagamento; tali limiti sono indicati nel Foglio Informativo della Carta e non sono modificabili dall’Intestatario o, se diverso, dal Cliente; la Banca può modificare tali limiti, a seconda dei casi, nel rispetto dell’art. 5 o dell’art. 12;
- la Carta o il Conto sono bloccati o sospesi per qualsivoglia ragione.
4. La sospensione e il recesso dal servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 5 e 10 relativi alla sospensione della Carta e alla durata e cessazione del contratto.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLE COPERTURE DELLA POLIZZA COLLETTIVA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLE COPERTURE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N° 100070000084 XME CARD E XME CARD PLUS
Intesa Sanpaolo Assicura conviene di assicurare i Clienti/Correntisti che hanno richiesto la XME Card o la XME Card Plus tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. che hanno aderito alla Polizza Collettiva N°100070000084.
PARTE I CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Base dell'Assicurazione
L'Assicurazione è prestata dalla Società sulla base delle comunicazioni del Contraente e delle dichiarazioni degli Assicurati.
Art. 2 - Definizioni Generali
ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della Garanzia di Assicurazione ASSICURAZIONE: le coperture di cui l'Assicurato usufruisce nei termini ed alle condizioni di seguito riportati, oggetto della Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente per suo conto
ASSICURATO: il titolare della XME Card o la XME Card Plus, cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/ 2005.
XME CARD E XME CARD PLUS / CARTA ASSICURATA: la XME Card o la XME Card Plus valida ed emessa da banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza
CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva.
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
POLIZZA COLLETTIVA: polizza N° 100070000084 stipulata dalla Contraente per conto degli Assicurati.
PREMIO: la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
RISCHIO: la possibilità che si verifichi il Sinistro.
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l/Assicurazione.
SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
TERZI: qualunque persona che non sia l’Assicurato, il coniuge o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.
Art. 3 - Oggetto dell'Assicurazione
Le presenti Condizioni di Assicurazione hanno per oggetto le seguenti garanzie assicurative:
Sezione A - Garanzia “Safe On Line” Sezione B - Garanzia “Protezione Acquisti”
Sezione C - Garanzia “Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)” Art. 4 - Caratteristiche del programma assicurativo
Il presente programma assicurativo si applica automaticamente a tutte le carte assicurate emesse dalla Contraente.
Art. 5 - Decorrenza - Durata dell'Assicurazione per l'Assicurato
Per le carte emesse dall’1/02/2016 la copertura decorrerà dalle ore 24:00 del giorno in cui l'Assicurato entra legittimamente in possesso della Carta Assicurata e/o del codice personale e rimane in vigore durante tutta la validità della Carta Assicurata a condizione che i premi di Assicurazione siano regolarmente pagati, salvo disdetta della presente Polizza Collettiva.
Per tutte le carte emesse prima dell’1/02/2016 la copertura assicurativa verrà prestata da Intesa Sanpaolo Assicura a decorrere dall’1/02/2016.
La Società anche dopo il recesso si impegna a mantenere la copertura fino alla scadenza annua contrattuale della carta
Art. 6 - Premio di Assicurazione.
Il pagamento del Premio è a carico della Contraente, restando inteso che le garanzie di Assicurazione opereranno a titolo gratuito per l'Assicurato.
Art. 7 - Circostanze del Rischio
a) Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione o sulla quantificazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1983 e 1894 del Codice Civile).
b) Aggravamento del Rischio
La Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).
Art. 8 - Periodo per effettuare la Denuncia.
Nel caso in cui un Sinistro verificatosi nel periodo di validità della polizza sia scoperto dall'Assicurato soltanto successivamente alla sua scadenza, la denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere effettuata non oltre 24 mesi dal verificarsi dell'evento Assicurato.
Ogni diritto nei confronti di Intesa Sanpaolo Assicura si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
Art.9 - Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Gestione Reclami e Qualità del servizio Xxx Xxx Xxxxxxxxx X’Xxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax +39 011.093.00.15
email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx email: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro oltre il termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il “fac-simile di reclamo all’IVASS” disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx, nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo.
I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:
IVASS
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx
fax: +39 00.00000000
Indirizzo e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.Xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/index_en.htm).
In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero 800.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.
Art. 10 - Legge applicabile. Controversie e Foro competente
La presente polizza è regolata dalle leggi italiane, Per ogni controversia relativa alla presente Polizza è competente il foro del luogo di residenza dell'Assicurato consumatore.
PARTE II GARANZIE DI ASSICURAZIONE SEZIONE A - GARANZIA SAFE ON LINE
La Garanzia "Safe on Line" fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente ai Clienti/Correntisti che hanno richiesto la XME Card o la XME Card Plus tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N°100070000084.
Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:
CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva.
ASSICURATO: il titolare della XME Card o la XME Card Plus cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. 19s. 206/2005.
XME CARD E XME CARD PLUS/CARTA ASSICURATA: la XME Card o la XME Card Plus valida ed emessa da banche del Gruppo Intesa San Paolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.
BENI ASSICURATI: tutti i beni materiali interamente o parzialmente (*1) acquistati dall'Assicurato con la Carta Assicurata emessa dalla Contraente, ed il cui valore di acquisto sia superiore a Euro 75,00 ad eccezione di:
- animali, piante e fiori;
- gioielli, ivi compresi gli orologi;
- denaro contante, valuta estera, travellers' cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli, titoli o altri strumenti negoziabili;
- beni di consumo, cibi o bevande;
- veicoli motorizzati nuovi o usati;
- telefoni cellulari;
- biglietti di trasporto (aereo, treno, ecc.);
- dati numerici visualizzati o scaricati da internet (mp3, foto, software, ecc.);
- servizi on line;
- beni acquistati per essere rivenduti;
- qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero (*2);
(*1) Quando il prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la Carta assicurata, il Sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale.
(*2) Paio o serie di oggetti: se il Bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito
della perdita, si possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tal caso la Garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli.
GIOIELLO: qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose.
SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
VENDITORE: azienda che commercializza prodotti su internet.
TERRITORIO DEL VENDITORE: la garanzia "Safe on Line" copre tutti gli acquisti on line su siti internet domiciliati in Italia, Stati Uniti e Unione Europea. La domiciliazione del sito internet si riferisce all’indirizzo di posta elettronica che l'Assicurato può utilizzare per mettersi In contatto con il sito internet.
TERRITORIO DI INVIO DEI BENI ASSICURATI: i Beni Assicurati devono essere consegnati in Italia
NON CONFORME: il bene acquistato non corrisponde a quello ordinato inizialmente dall'Assicurato o ha un guasto che ne impedisce il perfetto funzionamento, è rotto o incompleto. l'Assicurato deve notificare la mancanza di conformità entro 30 giorni di calendario che seguono la consegna del bene acquistato.
NON SPEDITO: il bene acquistato non è stato consegnato in 30 giorni di calendario che seguono l'addebito sul conto bancario dichiarato sull'estratto conto della Carta Assicurata.
PAGAMENTO ON LINE: qualsiasi pagamento on line fatto con una Carta Assicurata per comprare un bene materiale quando il pagamento non è fatto sotto controllo o senza il Codice PIN, senza documenti firmati o senza la firma elettronica e per quale l'Assicurato ha ricevuto l'addebito sul Conto Corrente.
TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.
SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia "Safe On Line"
Art. 11- Oggetto della garanzia “Safe On Line”
La garanzia "Safe On Line" rimborsa gli acquisti effettuati on line con la Carta Assicurata nel caso in cui vi sia una disputa non risolta tra l'Assicurato e il Venditore nei seguenti casi:
1) caso di non conformità:
a) il bene acquistato on line non corrisponde a quanto ordinato inizialmente dall'Assicurato e il "Venditore" si rifiuta di sostituirlo, oppure
b) il bene acquistato on line è stato consegnato con un danno funzionale, è rotto o incompleto. Il bene è considerato non conforme per i termini e le condizioni di questa garanzia quando:
I. Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca il bene acquistato e gli invia un bene in sostituzione o rimborsa l'Assicurato: in tal caso sono coperti solo i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare al Venditore il bene acquistato;
II. Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca indietro il bene acquistato, ma non invia un bene in sostituzione e non rimborsa l'Assicurato entro 90 giorni: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per rinviare indietro il bene acquistato e il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato -nei limiti dei massimali previsti.
III. Il Venditore non accetta che l'Assicurato invii indietro il bene acquistato: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare il bene acquistato a Intesa Sanpaolo Assicura ed il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato nei limiti dei massimali previsti. II Bene Assicurato deve essere inviato a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
– Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx.
2) mancata spedizione del bene entro 30 giorni dall'addebito sul conto dell'Assicurato ed al più tardi entro 90 giorni dal pagamento:
- la garanzia “Safe On Line” rimborsa il valore del bene acquistato, tasse incluse, nei limiti dei massimali previsti.
Art. 12 - Limite di Indennizzo
Il limite di Indennizzo per Assicurato è di Euro 500,00 per richiesta di rimborso e per Anno Assicurato.
Art. 13 - Esclusioni della garanzia “Safe On Line”
Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le richieste di risarcimento derivanti da:
a) danni verificatisi successivamente alla consegna del bene all'Assicurato;
b) danni dovuti a difetti di fabbricazione, uso improprio o in violazione delle istruzioni del produttore o del venditore, Furto, perdita, smarrimento, esposizione agli agenti atmosferici, corrosione, ossidazione o
qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo, negligenza, esperimenti, effettuazione di test, sovraccarico volontario, riparazioni o operazioni di pulizia compiuti da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore, erroneo montaggio o installazione, modifiche al prodotto, vandalismo, bruciatura dei fosfori (incluso image ghosting), bruciatura dei pixel derivante dalla mancata conformità alle Istruzioni del produttore, virus informatici, difetti o problemi di software, agenti naturali e qualsiasi altro agente esterno al prodotto (ad esempio variazioni nella tensione di rete, fuoriuscita di liquidi, blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni, ecc.);
c) danni al prodotto verificati si durante il trasporto con qualsiasi mezzo;
d) guasti e i difetti che comportano soltanto la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio quali, a titolo esemplificativo, telecomandi, manopole e tutte le componenti definite come consumabili o di propria natura deteriorabili incluse, a titolo esemplificativo, toner e cartucce, lampadine (inclusi fanali e unità ottiche), testine delle stampanti, fax e video registratori e riproduttori a testina magnetica o ottica, batterie sia sostituibili dal cliente che non;
e) danni e i costi di manutenzione, riparazione o sostituzione di Prodotti coperti dalla garanzia del Produttore; Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia:
f) la mancata spedizione dovuta a sciopero delle poste o della Società incaricate delle spedizioni;
g) il ritardo nella Consegna;
i prodotti con numero Identificativo rimosso o alterato;
h) I prodotti utilizzati a scopo professionale o commerciale, anche parziale, quelli messi a disposizione del pubblico, affittati o concessi In leasing o in comodato o in uso e quelli usati in aree comuni, in spazi associativi e in esercizi aperti al pubblico;
i) le campagne di richiamo del prodotto dal mercato da parte del Produttore o del distributore. Per le Esclusioni generali si fa riferimento alla Sezione D - Art. 25 - Esclusioni Comuni a tutte le
Garanzie.
Art. 14 - Sinistri. Obblighi, dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro
Non appena venga a conoscenza dell’evento, l’Assicurato dovrà notificare l'accaduto al Servizio liquidazione Danni di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx anche attraverso il modulo di denuncia di Sinistro che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.
Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società. L'Indennizzo verrà rimesso dalla Società sul Conto Corrente.
SEZIONE B - GARANZIA PROTEZIONE ACQUISTI
La garanzia "Protezione Acquisti" fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente ai Clienti/Correntisti che hanno richiesto la XME Card o la XME Card Plus tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N°100070000084. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:
CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva.
ASSICURATO: il titolare della XME Card o la XME Card Plus cliente di banche del Gruppo Intesa San Paolo, in qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.
XME CARD E XME CARD PLUS / CARTA ASSICURATA: la Carta di debito valida ed emessa da banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.
BENI ASSICURATI: tutti i beni materiali interamente o parzialmente (*1) acquistati con la Carta Assicurata il cui valore di acquisto sia superiore a Euro 75,00, ad eccezione di:
- Gioielli, gemme;
- animali e piante;
- denaro contante, valuta estera, travellers' cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli, titoli o altri strumenti negoziabili;
- beni di consumo, cibi o bevande;
- qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero (*2);
- veicoli motorizzati nuovi o usati;
- telefoni cellulari.
(*1) Quando il prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la Carta assicurata, il Sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale.
(*2) paio o serie di oggetti: se il Bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tal caso la garanzia verrà applicata all’intero o serie di articoli.
GIOIELLO: qualsiasi oggetto abitualmente Indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose.
FURTO AGGRAVATO: Furto con Aggressione o Effrazione (con scasso).
AGGRESSIONE: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un Terzo con l’intenzione di privare l'Assicurato dei propri beni.
FURTO CON SCASSO E/O EFFRAZIONE: è il Furto commesso mediante rottura o forzatura delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali oppure praticando una breccia nel muro o nel soffitto dei locali stessi ovvero la forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave situato in un parcheggio regolarmente custodito o in rimessa presso garage privato.
FURTO SEMPLICE: sottrazione del Bene Assicurato senza violazione o distruzione di qualsiasi meccanismo di chiusura, o senza qualsiasi violenza o minaccia fisica esercitata da Terzi nei confronti dell'Assicurato.
TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.
SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
ANNO ASSICURATO: Il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia “Protezione Acquisti”.
Art. 15 Oggetto della garanzia “Protezione Acquisti”
La garanzia "Protezione Acquisti" ha per oggetto il rimborso all'Assicurato, entro il limite di Indennizzo, del
prezzo di acquisto di un Bene Nuovo pagato interamente con la Carta Assicurata in caso di Furto Aggravato del bene stesso. Il Furto deve essere subito nonostante l'uso di ogni ragionevole cautela da parte dell'Assicurato nella conservazione e nella vigilanza del Bene Assicurato; il Bene Assicurato deve trovarsi all’interno di locali non accessibili perché dotati di idonee chiusure effettivamente utilizzate, non deve essere lasciato incustodito né sulle vetture in parcheggio (non custodito) e durante l'uso all'esterno deve essere sotto la stretta vigilanza dell'Assicurato.
Art. 16 - Periodo della garanzia “Protezione Acquisti”
Il periodo di validità della presente garanzia è 30 giorni dalla data di acquisto del Bene Assicurato.
Il Furto Aggravato deve essere commesso entro 30 giorni dalla data di acquisto o di consegna (incluso il giorno di acquisto o di consegna).
Art. 17 - Limite di Indennizzo della garanzia “Protezione Acquisti”
Il limite di Indennizzo per Assicurato e per Carta Assicurata è di Euro 500,00 per ogni singolo Sinistro indennizzabile e per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della garanzia “Protezione Acquisti”.
Art. 18 - Esclusioni della garanzia “Protezione Acquisti”
Sono escluse dalla presente garanzia le richieste di Xxxxxxxxxx derivanti da:
• Perdita o smarrimento del Bene Assicurato.
• Furto diverso da quello con violenza o con scasso. Il Furto semplice è escluso.
• Furto dei Beni Assicurati contenuti nei bagagli consegnati al vettore comune.
• Qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente.
Per le Esclusioni generali si fa riferimento alfa Sezione D - Art. 25 - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.
Art. 19 - Sinistri. Obblighi dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro.
Non appena venga a conoscenza dell’evento, l’Assicurato dovrà:
- verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi del Sinistro;
- inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a:
- Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.
Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società. L'Indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente.
SEZIONE C - GARANZIA “SCIPPO/ AGGRESSIONE AGLI SPORTELLI AUTOMATICI (ATM)”
La garanzia "Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)" fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente al Clienti/Correntisti che hanno richiesto la XME CARD o XME CARD PLUS tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N° 100070000084. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione.
CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva.
ASSICURATO: il titolare della XME CARD o XME CARD PLUS, cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.
XME CARD E XME CARD PLUS / CARTA ASSICURATA: la Carta di debito valida ed emessa da banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.
AGGRESSIONE: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un terzo con l’intenzione di privare l'Assicurato del denaro contante prelevato.
RAPINA: il reato previsto e definito dall'art. 628 del Codice Penale, ovvero la sottrazione di cose mobili mediante violenza alla persona o minaccia.
TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.
SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia “Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)”.
Art. 20 - Oggetto della garanzia “Scippo/ Aggressione agIi Sportelli Automatici (ATM)”
La garanzia prevede un rimborso a favore dell'Assicurato in caso di Rapina di denaro contante prelevato con la Carta Assicurata presso uno Sportello Automatico (ATM), a condizione che l'Aggressione sia avvenuta entro 24 ore dal momento del prelevamento del contante.
Art. 21 - Periodo della garanzia “Scippo/ Aggressione agIi Sportelli Automatici (ATM)”
Il periodo di validità della presente garanzia è di 24 ore dal momento del prelevamento del contante.
Art. 22 - Limite di Indennizzo della garanzia “Scippo/ Aggressione agIi Sportelli Automatici (ATM)”
Il limite di Indennizzo per Assicurato per Carta Assicurata è di Euro 500,00 per ogni singolo Sinistro indennizzabile e per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della garanzia “Scippo/Aggressione agli
Sportelli Automatici (ATM)”.
Art. 23 - Esclusioni della garanzia “Scippo/ Aggressione agIi Sportelli Automatici (ATM)”
Sono escluse le richieste di risarcimento derivanti da:
• danni causati intenzionalmente o in maniera fraudolenta dall'Assicurato o da uno dei suoi parenti prossimi (coniuge, convivente more uxorio, discendenti o ascendenti);
• prelevamento di denaro contante effettuato con una Carta diversa dalla Carta Assicurata;
• qualsiasi Rapina che si verifichi dopo 24 ore dal prelevamento del contante;
• qualsiasi Rapina di denaro contante commessa con astuzia o qualsiasi minaccia esercitata nei confronti dell'Assicurato per costringerlo a prelevare denaro e consegnarlo a Xxxxx;
• qualsiasi Rapina di denaro contante sottratto da uno sportello automatico che sia stato manomesso. Per le Esclusioni generali si fa riferimento alla Sezione D - Art. 25 - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.
Art. 24 - Sinistri. Obblighi dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro.
Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato dovrà:
- verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi del Sinistro;
- inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx
compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.
Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società. L'Indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente dell’Assicurato.
SEZIONE D - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 25 - Esclusioni generali
La Società non liquiderà alcun Indennizzo per danni a cose o persone derivanti da:
a) qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente;
b) guerra, guerra civile, Invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di regime;
c) uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato;
d) embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità;
e) disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti;
f) trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
g) contaminazioni dovute ad agenti chimici o biologici.
SEZIONE E - LIQUIDAZIONE SINISTRI
Art. 26- Arbitrato. Perizia
Qualora vi sia un disaccordo circa l'ammontare o la validità del danno, l'Assicurato, o Intesa Sanpaolo Assicura possono richiedere, per iscritto, una perizia; dopodiché l'Assicurato, può nominare il proprio perito di fiducia. Ciascuno dei due periti, dopo aver proceduto all'esame dei fatti, darà la propria valutazione dell'ammontare del danno; in caso di disaccordo essi sceglieranno un arbitro.
Qualsiasi valutazione su cui concordino due dei tre esperti (ossia i due periti e l'arbitro) sarà vincolante per
le parti. II perito scelto dall'Assicurato verrà pagato dall'Assicurato, mentre Intesa Sanpaolo Assicura pagherà il perito da essa nominato. L'Assicurato e Intesa Sanpaolo Assicura divideranno le spese dell'arbitro e delle perizie.
Art. 27 - Surrogazione. Citazione di Xxxxx in giudizio
Nella misura in cui Intesa Sanpaolo Assicura liquida per una perdita subita da un Assicurato, Intesa Sanpaolo Assicura subentra all'Assicurato per quanto riguarda i suoi diritti relativi alla suddetta perdita, in base al cosiddetto principio giuridico della "surrogazione". L'Assicurato aiuterà a preservare i diritti di Intesa Sanpaolo Assicura nei confronti dei responsabili della perdita subita, firmando i documenti necessari e compiendo qualsiasi altro atto che possa essergli richiesto, secondo criteri ragionevoli. Quando Intesa Sanpaolo Assicura subentrerà nei diritti dell'Assicurato, costui dovrà firmare un apposito modulo di surrogazione, che gli verrà fornito da Intesa Sanpaolo Assicura stessa.
Art. 28 - Liquidazione del danno
Relativamente alla liquidazione del danno:
a) Alla Società non potrà essere richiesto di emettere garanzie di credito, pegni, oneri, atti di cessione o altro in relazione alla presente polizza;
b) In ogni caso non saranno aggiunti interessi sull'ammontare liquidato o liquidabile;
c) La ricevuta della liquidazione del Sinistro libererà la Società dal pagare ogni altra somma relativa al Sinistro. Avvenuta la liquidazione l'Assicurato o i beneficiari dello stesso non avranno alcun diritto di citare la Società in giudizio. Se i beneficiari dell'Assicurazione risultano essere più persone il massimale indennizzabile non potrà comunque eccedere l'importo della liquidazione.
Art. 29 - Pagamento dell’Indennizzo
Entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, verificata l'operatività della garanzia e valutata l'entità del danno, la Società si impegna a procedere alla corresponsione di quanto dovuto all’Assicurato.
In caso di Indennizzo la Società provvede al pagamento dell’importo liquidabile a termini di polizza secondo quanto specificato dall'Assicurato nel modulo di denuncia del Sinistro, semprechè non sia stata fatta opposizione e sussista la titolarità dell’interesse Assicurato.
Ai sensi della presente polizza per "Pratica Completa" si intende la pratica inerente il Sinistro denunciato debitamente ricevuta dalla Società in ogni sua parte ovvero modulo di denuncia Sinistro e prove documentali.
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L’”INFORMATIVA”)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiari, familiari del contraente o dell’assicurato) richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi2 (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:
a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l’impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso. Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell’alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).
c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
- per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali
e non è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti del settore assicurativo (società, liberi professionisti, etc ….), ad esempio:
- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest’ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi.
altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
2 Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell’Ordine e altri soggetti pubblici
3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali:
1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall’emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 -DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. – Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Il Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l’attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi3. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l’assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.
3 Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto.
AVVERTENZE FINALI
• L’attivazione delle funzioni al momento ancora non disponibili sarà resa nota sul Sito; l’Intestatario e il Cliente possono in qualsiasi momento ottenere informazioni sull’attivazione delle suddette funzioni rivolgendosi alla Filiale.
• Il servizio di modifica del PIN presso gli sportelli automatici abilitati della Banca o delle Banche del Gruppo di cui all’art. 38.2 non è inizialmente disponibile sulla Carta XME Card Plus; l’attivazione di questa funzionalità sarà resa nota dalla Banca sul Sito.
• Il servizio Cash back di cui all’art. 16-bis è al momento disponibile solo in Italia e senza la funzionalità “Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile” di cui all’art. 17; l’attivazione del Servizio Cash Back mediante la funzionalità “Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile” e all’estero sarà resa nota sul Sito della Banca.
• Il servizio di prelievo di contante presso i Punti Operativi Convenzionati di cui all’art. 16 è attivo sui circuiti Visa o Mastercard; l’attivazione del servizio su altri circuiti sarà resa nota sul Sito della Banca; è possibile in qualsiasi momento ottenere informazioni sull’attivazione del servizio rivolgendosi alla Filiale.
• La Banca mette a disposizione servizi informativi che prevedono l’invio di un messaggio al Cliente o se diverso all’Intestatario in occasione della richiesta di effettuazione di un’Operazione (art. 15); l’attivazione di questi servizi consente al Cliente o se diverso all’Intestatario di individuare più facilmente eventuali Operazioni non autorizzate.
• Alla Carta XME Card Plus è connessa l’attivazione della polizza assicurativa emessa da INTESA SANPAOLO ASSICURA
S.P.A. e descritta nella precedente sezione “Condizioni di Assicurazione”.
• Fino alla sostituzione del supporto plastico con quello della XME Card Plus alcune Operazioni possono essere ancora effettuate tramite il circuito di pagamento Maestro.