Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il Cliente può presentare reclamo, in forma scritta, al Servizio Reclami della Banca, anche via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxxx.xx (ovvero quello che successivamente fosse pubblicato sul sito internet della Banca) e secondo le modalità indicate nella sezione “Reclami, ricorsi e conciliazioni” del sito internet della Banca. Quest’ultima fornisce riscontro al Cliente entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo, se lo stesso riguarda Servizi d’Investimento o prodotti d’investimento assicurativi di ramo III o V ed entro quarantacinque giorni se riguarda prodotti d’investimento assicurativi di ramo I o multiramo. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta della Banca o nel caso in cui non abbia ricevuto riscontro entro i predetti termini, lo stesso, relativamente ai Servizi d’Investimento o a prodotti d’investimento assicurativi di ramo III o V potrà, qualora ne sussistono i presupposti e qualora la controversia sia relativa alla violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. Il ricorso dovrà essere presentato con le modalità pubblicate sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx. Relativamente ai prodotti d’investimento assicurativi di ramo I o multiramo, il Cliente potrà rivolgersi all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
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Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il Cliente può presentare reclamo, in forma scritta, al Servizio Reclami della Banca, anche via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxxx.xx (ovvero quello che successivamente fosse pubblicato sul sito internet della Banca) e secondo le modalità indicate nella sezione “Reclami, ricorsi e conciliazioni” del sito internet della Banca. Quest’ultima fornisce riscontro al Cliente entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo, se lo stesso riguarda Servizi d’Investimento o prodotti d’investimento assicurativi di ramo III o V ed entro quarantacinque giorni se riguarda prodotti d’investimento assicurativi di ramo I o multiramo. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta della Banca o nel caso in cui non abbia ricevuto riscontro entro i predetti termini, lo stesso, relativamente ai Servizi d’Investimento o a prodotti d’investimento assicurativi di ramo III o V potrà, qualora ne sussistono i presupposti e qualora la controversia sia relativa alla violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. Il ricorso dovrà essere presentato con le modalità pubblicate sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx. Relativamente ai prodotti d’investimento assicurativi di ramo I o multiramo, il Cliente potrà rivolgersi all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
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Samples: Contratto
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il Cliente 20.1 Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente Contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, l’Investitore può presentare reclamo, in forma scritta, al Servizio rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca. Qualora l’Ufficio Xxxxxxx non abbia fornito risposta nel termine di 90 giorni, anche via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxxx.xx (ovvero quello che successivamente fosse pubblicato sul sito internet della Banca) e secondo le modalità indicate nella sezione “Reclami, ricorsi e conciliazioni” del sito internet della Banca. Quest’ultima fornisce riscontro al Cliente entro sessanta giorni dal ricevimento la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole all’Investitore o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, se lo stesso riguarda Servizi d’Investimento o prodotti d’investimento assicurativi l’Investitore, può rivolgersi: - alla “Camera di ramo III o V ed entro quarantacinque giorni se riguarda prodotti d’investimento assicurativi Conciliazione e Arbitrato” istituita presso la Consob a norma del D.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179; - al Conciliatore Bancario Finanziario, per l’attivazione di ramo I o multiramoun procedimento di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della risposta della Banca o nel caso in cui non abbia ricevuto riscontro entro i predetti terminiGiustizia), lo stesso, relativamente ai Servizi d’Investimento o a prodotti d’investimento assicurativi di ramo III o V potrà, qualora ne sussistono i presupposti e qualora utilizzando la controversia sia relativa alla violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. Il ricorso dovrà essere presentato con le modalità pubblicate modulistica disponibile sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Relativamente ai prodotti d’investimento assicurativi L’esito della procedura di ramo I o multiramoconciliazione e arbitrato non pregiudica, in nessun caso, il Cliente potrà rivolgersi all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria.
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Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il Cliente 20.1 Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente Contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, l’Investitore può presentare reclamo, in forma scritta, al Servizio rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca. Qualora l’Ufficio Xxxxxxx non abbia fornito risposta nel termine di 90 giorni, anche via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxxx.xx (ovvero quello che successivamente fosse pubblicato sul sito internet della Banca) e secondo le modalità indicate nella sezione “Reclami, ricorsi e conciliazioni” del sito internet della Banca. Quest’ultima fornisce riscontro al Cliente entro sessanta giorni dal ricevimento la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole all’Investitore o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, se lo stesso riguarda Servizi d’Investimento o prodotti d’investimento assicurativi di ramo III o V ed entro quarantacinque giorni se riguarda prodotti d’investimento assicurativi di ramo I o multiramo. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta della Banca o nel caso in cui non abbia ricevuto riscontro entro i predetti terminil’Investitore, lo stesso, relativamente ai Servizi d’Investimento o a prodotti d’investimento assicurativi di ramo III o V potrà, qualora ne sussistono i presupposti e qualora la controversia sia relativa alla violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, presentare ricorso all’Arbitro può rivolgersi: - all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, controversie Finanziarie istituito con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. Il ricorso dovrà essere presentato diritto di ricorrere all'Arbitro ha per oggetto controversie fra investitori e intermediari relativamente alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a € 500.000,00. Per maggiori informazioni consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx.; - al Conciliatore Bancario Finanziario, per l’attivazione di un procedimento di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con le modalità pubblicate la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), utilizzando la modulistica disponibile sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Relativamente ai prodotti d’investimento assicurativi L’esito della procedura di ramo I o multiramoconciliazione e arbitrato non pregiudica, in nessun caso, il Cliente potrà rivolgersi all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria.
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