Reclami, legge applicabile e foro competente Clausole campione

Reclami, legge applicabile e foro competente. Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto a Fiera Milano. La legge applicabile è quella italiana e per ogni controversia relativa, o comunque collegata alla Domanda e/o al presente Regolamento Generale della Manifestazione è esclusivamente competente a giudicare il Foro di Milano. Data / / Timbro e firma per esteso e leggibile In relazione all’informativa sul Trattamento dei Dati Personali riportata all’art. 34 del Regolamento, il Co-Espositore dichiara di acconsentire al trattamento dei Dati Personali e delle Informazioni che lo riguardano, da parte di Fiera Milano S.p.A. quale Titolare, per finalità di: a) invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms, mms, su ulteriori manifestazioni fieristiche, servizi e prodotti del Titolare, delle società del Gruppo Fiera Milano e di società terze (organizzatori, espositori, allestitori, operatori qualificati coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori) interessate a proporre vantaggiose offerte commerciali agli espositori; Si, acconsento No, non acconsento b) comunicazione dei dati alle società del Gruppo Fiera Milano, (v. anche elenco aggiornato disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx) nonché ad altre società, quali organizzatori, espositori, allestitori, operatori qualificati coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori, quali istituti di ricerche di mercato, sponsor e fornitori di Fiera Milano per loro autonomi trattamenti, quali titolari, per le finalità e con le modalità di cui alla precedente lett. a).
Reclami, legge applicabile e foro competente. 12.1 La preghiamo di contattare il servizio clienti se Lei ritiene che sia stato commesso un errore sul proprio trasferimento, se Lei ha una richiesta in relazione al servizio o un reclamo: - Ci contatti tramite l'App; o - ci chiami al +000000000000. Una conferma dell’avenuta ricezione del suo reclamo Le verrà inviata entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui lo riceviamo. Esamineremo la sua richiesta e Le forniremo aggiornamenti regolari sui progressi. La conferma di avvenuto ricevimento conterrà la data di ricezione più un numero di riferimento, che dovrà essere utilizzato in tutte le ulteriori comunicazioni con Noi. Noi cercheremo sempre di risolvere i suoi problemi il più rapidamente possibile, se non fosse possibile, Le invieremo una conferma scritta entro cinque giorni lavorativi. Noi miriamo a risolvere la maggior parte dei reclami entro 15 giorni lavorativi, se non siamo stati in grado, La contatteremo regolarmente per tenerla informata sui progressi. Non appena avremo stabilito tutti i fatti e completato la nostra indagine, entro e non oltre 35 giorni lavorativi Noi Le forniremo una risposta finale nella quale stabiliremo le nostre conclusioni e spiegheremo la nostra posizione finale. Se Lei non è soddisfatto della soluzione da Noi proposta, Lei ha il diritto di adire il tribunale o a: ✓ l’Online Dispute Resolution “ODR” che offre una soluzione semplice, efficiente, veloce, economica e stragiudiziale alle controversie relative ai trasferimenti online. Visitare xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/ ✓ Oppure Lei può presentare un reclamo al servizio di mediazione bancaria (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).

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  • Legge applicabile e foro competente 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

  • Legge applicabile - Foro competente 19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge gli altri articoli contenuti nel presente Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi pienamente validi ed efficaci. 19.2 Qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dall’art. 1469-bis del codice civile, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Vicenza. Qualora il Cliente fosse un consumatore, come sopra definito, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore stesso. Le seguenti condizioni si applicano ai Clienti che usufruiscono dei Servizi di seguito indicati ed integrano quelle sopra riportate.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • Legge applicabile e giurisdizione Il presente Contratto sarà disciplinato dalla legge applicabile indicata nella tabella che segue, come ivi indicata, in deroga alle norme di scelta di legge. La Convenzione ONU sui Contratti per la Compravendita internazionale di beni non si applica al presente Contratto. Tutte le dispute derivanti da o in connessione con il presente Contratto saranno risolte secondo quanto indicato nella tabella di seguito: un Paese in Nord America o Sud America, con l’eccezione del Brasile, la legge dello Stato del Delaware, Stati Uniti. soggette alla giurisdizione e foro dei tribunali dello Stato del Delaware, Stati Uniti. Ciascuna parte accetta irrevocabilmente la giurisdizione personale del relativo foro dello Stato del Delaware per tali dispute. Brasile, la legge del Brasile. soggette alla giurisdizione e foro del tribunale di São Caetano do Sul-SP, Brasile. un Paese in Asia o Australia/Oceania, con la legge di Hong Kong. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le regole di arbitrato della Camera internazionale del commercio (“Regole della CCI”). La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. l’eccezione del Giappone, Giappone, la legge del Giappone. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. un Paese non rientrante nei suddetti casi, la legge della Svizzera. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Zurigo, Svizzera. Se una controversia è soggetta ad arbitrato secondo quanto descritto nella tabella di cui sopra, gli arbitri saranno nominati secondo le Regole della CCI, la lingua utilizzata per i procedimenti sarà l'inglese e le disposizioni per la produzione di documenti saranno limitate ai documenti su cui ciascuna parte si basa specificamente nel compromesso arbitrale. Non vi è alcunché nella Sezione 13.8 che limiti il diritto delle parti di chiedere un provvedimento d’urgenza teso a preservare lo status quo o qualsiasi misura d’urgenza dinanzi qualsiasi foro competente. Fermo restando quanto sopra, nella misura concessa dalla legge applicabile e laddove ciò non comporti l’invalidità o l’inapplicabilità della presente Sezione 13.8, le parti concordano che Siemens potrà, a sua esclusiva discrezione, intraprendere un'azione nella giurisdizione in cui l’Offerta è utilizzata o il Cliente ha la propria sede aziendale, (i) per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale o (ii) per il pagamento dei corrispettivi relativi a qualsiasi Offerta.

  • Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana.

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

  • Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.