Referenti della conduzione contrattuale Clausole campione

Referenti della conduzione contrattuale. La Ditta Aggiudicataria dovrà nominare in sede di stipula del contratto, comunicandone all’Azienda il nominativo ed il recapito di cellulare, il proprio personale di riferimento per come indicato nei punti precedenti del Capitolato. Per i normali contatti di lavoro fra i contraenti e per gli aspetti esecutivi, qualora non diversamente indicato, la Ditta Aggiudicataria dovrà fare riferimento al Responsabile dell’Area Tecnica, o da persona che lo stesso vorrà indicare. Per ciò che concerne gli aspetti ambientali ed ecologici il Referente aziendale sarà il Responsabile dell’Ufficio Risk Management e Controllo di Gestione; referente per gli aspetti amministrativi e contabili sarà il Responsabile dell’Area Contabilità, Bilancio ed Amministrazione del Personale. La Ditta Aggiudicataria è obbligata ad uniformarsi alle disposizioni impartite dal responsabile dell’Azienda. I responsabili o i suoi incaricati potranno attuare in ogni momento tutti i controlli che riterranno opportuni. L’esecuzione del servizio, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza della Ditta Aggiudicataria. La presenza del personale dell’Azienda, i controlli e le verifiche dalla stesso eseguiti, non liberano pertanto la Ditta Aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al servizio ed alla loro corrispondenza alle clausole contrattuali, nonché all’adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelli che gli incombono in forza di leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso del servizio. Parimenti, ogni intervento di verifica e di controllo da parte dell’Azienda non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori: a tali funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente preposta la Ditta Aggiudicataria, che ne sarà responsabile.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).