Controllo di gestione Clausole campione

Controllo di gestione. Il controllo sulla gestione, con le modalità di cui al precedente articolo 7, riguarda inoltre: a) la regolarità del servizio di gestione amministrativa, con specifico riferimento alla registrazione degli stranieri tramite la regolare tenuta del registro delle presenze, alla tracciabilità dei beni forniti e dei servizi erogati ivi compresa la distribuzione del pocket money; b) la regolarità delle prestazioni oggetto dell’appalto, anche con riferimento alle unità di personale da impiegare nei vari turni di servizio nonché alle qualifiche professionali richieste; c) l’efficacia del servizio di assistenza generica alla persona compresa la qualità del servizio di mediazione linguistico- culturale e di assistenza psicologica e sociale e del servizio di informazione; d) l’adeguatezza dei servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori; e) l’adeguatezza del presidio sanitario con particolare riferimento alla puntuale copertura del servizio per il tempo previsto secondo contratto, nonché alla concreta organizzazione predisposta per fronteggiare le esigenze di immediato soccorso e per avviare le urgenze sanitarie presso le strutture sanitarie del luogo; f) l’accessibilità e la fruibilità dei servizi, con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro, evitando anche inopportune concentrazioni degli orari dei servizi.
Controllo di gestione. Comune di Segrate - Protocollo n.0018970/2020 del 04-06-2020 Il controllo di gestione viene fatto a partire dagli strumenti di programmazione (Linee di mandato del Sindaco confluite nella Sezione Strategica del DUP) e gestione (Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance) dell’amministrazione. Il sistema dovrà permettere la produzione di indicatori di carattere generale a supporto del ciclo di gestione della performance. Il controllo di gestione può attingere ai dati gestiti o prodotti dai moduli applicativi oggetto del presente capitolato (atti amministrativi, protocollo, gestione economico finanziaria con particolare riferimento alla contabilità analitica) o sistemi informativi terzi. Il modulo controllo di gestione dovrà essere caratterizzato da adeguata flessibilità al fine di poterlo adattare al sistema organizzativo dell’Ente. Il sistema di controllo di gestione fornisce una serie di indicatori: - indicatori generali di carattere infrastrutturale: forniscono informazioni sulla dimensione dell’ente (a solo titolo di esempio: abitanti, superficie, dipendenti, totale spesa corrente, totale spesa per investimenti, totale spesa per dipendenti, totale entrate, valore del patrimonio dei beni mobili e immobili); - indicatori di attività: forniscono indicazioni sull’attività amministrativa dell’ente (a solo titolo di esempio: numero protocolli, numero deliberazioni e determinazioni, numero pratiche edilizie, numero postazioni di lavoro e stampanti, numero di liquidazioni e mandati, numero cedolini emessi, giornate di presenza assenza); - indicatori di carattere economico finanziario: sono quelli strettamente legati ai dati di Xxxxxxxx (previsione e rendiconto); - indicatori di performance: sono quelli legati ai progetti e agli obiettivi degli Enti, rappresentano l’elemento più interessante, ma anche più complicato da determinare; permettono di misurare l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione (a solo titolo di esempio: durata dei procedimenti edilizi, percentuale dei documenti, fascicoli, procedimenti gestiti elettronicamente, costo medio dei servizi erogati). La predisposizione degli indicatori è legata all’individuazione dei Centri di Responsabilità e dei centri di costo, in particolare per gli indicatori di performance e di attività. Gli indicatori dovranno permettere il monitoraggio dell’andamento delle attività, ed in particolare: a) impostazione degli obiettivi di inizio esercizio attribuiti ai centri di costo monitorati; b) monitoraggi...
Controllo di gestione. 13.1 L’Affittuaria si impegna a fornire alla Concedente informazioni periodiche, su base mensile, relative a: andamento economico, con specifica indicazione dei dati sulle presenze nelle strutture, con particolare riferimento anche alla clientela estera, e sulla fruizione dei singoli servizi; personale occupato; marketing e pubblicità; organizzazione eventi; prestazioni fitness; prestazioni termali; opere di manutenzione e investimenti. 13.2 La Concedente, al solo fine di verificare il rispetto degli impegni assunti dall’Affittuaria, ha diritto di esercitare, a proprie spese, un controllo sulla gestione mediante sopralluoghi periodici, con scadenza non superiore a quella bimestrale, anche a mezzo di propri rappresentanti e di tecnici incaricati, con accesso ai documenti probatori dell'adempimento degli oneri di assicurazione di cui sopra e degli obblighi relativi alla contribuzione e assicurazione obbligatoria del personale dipendente, nonché al rispetto della normativa antinfortunistica e igienico-sanitaria. 13.3 I sopralluoghi potranno essere effettuati con preavviso scritto di almeno tre giorni e dovranno essere espletati alla presenza di un incaricato dell’Affittuaria che sarà tenuto a prestare piena e leale collaborazione. La Concedente si impegna a fare in modo che i sopralluoghi si svolgano in maniera tale da non interferire sulla gestione corrente.
Controllo di gestione. 1. Nel rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull’efficacia dell’azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi. 2. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i responsabili degli uffici e dei servizi potranno essere chiamati periodicamente ad eseguire operazioni di controllo economico- finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio. 3. Il Consiglio Comunale conosce l’andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive rivolte alla Giunta, ai Revisori dei Conti, al Segretario e ai Funzionari Responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.
Controllo di gestione. Il controllo di gestione viene fatto a partire dagli strumenti di programmazione (DUP) e gestione (Piano Esecutivo di Gestione) dell’Amministrazione. Il sistema dovrà permettere la produzione di indicatori di carattere generale a supporto del ciclo di gestione delle Performance. Il software del Controllo di gestione è tendenzialmente un modulo terzo rispetto alle altre funzioni e utilizza informazioni provenienti da altri sistemi informativi. Questi possono essere: • sistemi informativi oggetto del presente capitolato (Atti amministrativi, protocollo, gestione economico finanziaria con particolare riferimento agli atti con visto contabile);come da documento rilasciato in conferenze per web service dove si evincono i passaggi dei servizi da erogare per le interfacce con la contabilità ADS. • sistemi informativi terzi che non sono oggetto diretto del presente capitolato; nella presente fornitura attuale si richiede una prima integrazione di base con alcuni sistemi. In questo contesto il sistema di controllo di gestione fornisce una serie di indicatori di varia tipologia che possono essere di seguito sintetizzati: o indicatori generali di carattere strutturale: forniscono informazioni sulle caratteristiche degli Enti (a solo titolo di esempio: abitanti, superficie, dipendenti, totale spesa corrente, totale spesa per investimenti, totale spesa per dipendenti, totale entrate, valore del patrimonio dei beni mobili e immobili);
Controllo di gestione. (art. 196, 197 e 198, D. Lgs. 267/00) 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, si applica il Controllo di Gestione secondo le modalità stabilite dall’art. 196 del TUEL. 2. In particolare il Controllo di Gestione è finalizzato a: a) verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio di previsione (efficacia); b) verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti (qualità e quantità dei servizi offerti), la corretta ed economica gestione delle risorse (efficienza); c) evidenziare gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrate, con riferimento alle cause del mancato raggiungimento dei risultati (verifica della funzionalità organizzativa). 3. Sulla base dell’organizzazione l’Ente rileva i costi ed i proventi delle singole aree, dei settori e dei servizi configurabili ed analizzabili come centri di costo. 4. Il Controllo di Gestione si articola nelle seguenti fasi: a) predisposizione di un budget per centro di costo, rielaborando i dati del bilancio previsionale, b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, c) verifiche periodiche volte a conciliare i dati finanziari con quelli economici, d) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di economicità dell’azione intrapresa, e) elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi e ai centri di costo, f) elaborazione di relazioni periodiche riferite all’attività complessiva dell’Ente, alla gestione di aree di attività, dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi e progetti. 5. Il controllo di gestione si fonda su un una tipica contabilità detta “ANALITICA” che consente di attuare il controllo della gestione nell’aspetto economico, attraverso la misurazione, la rilevazione, la destinazione e l’analisi dei costi e dei ricavi. 6. E’ legata al concetto di “competenza economica” che rileva la registrazione dei costi e dei ricavi nel momento dell’effettivo consumo del fattore produttivo, nel quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non nel mome...
Controllo di gestione. E’ l’insieme delle procedure e delle attività che rilevano l’andamento della gestione di un ente pubblico. E’ una forma di controllo interno che, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti e della realizzazione degli obiettivi prefissati, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione della singola amministrazione pubblica. Esso viene in genere esercitato da un servizio interno, chiamato nucleo di valutazione.
Controllo di gestione. 0.Xx controllo a cadenza annuale sull' impiego delle risorse e dei risultati quantitativi e qualitativi del servizio svolto in forma associata e sull'effettiva corrispondenza tra risorse assegnate ed obiettivi conseguiti dal Comando intercomunale è affidato allo strumento del “ controllo di gestione “ ed alle valutazioni dell’ O.I.V. ( Organismo indipendente di valutazione) . In tal senso la gestione associata e per essa il Comando intercomunale ed il Funzionario Responsabile / Comandante , è assoggettata al controllo di gestione ed alla verifica delle“ performances “ secondo le modalità, i criteri e la tempistica attuati e previsti dal Comune referente e capofila (San Xxxxxxxx al Natisone), anche per quanto riguarda la valutazione finale. I risultati della valutazione effettuata sulla gestione associata /Comando intercomunale ( e quindi anche sul generale operato del Comandante ) verranno comunicati alla CPTC dal Segretario Comunale del Comune di San Xxxxxxxx al Natisone.
Controllo di gestione. 1. Il controllo di gestione consiste nell'insieme delle procedure dirette a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e le quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nella realizzazione dei predetti obiettivi. 2. Il controllo di gestione è disciplinato dagli articoli 196, 197 e 198, del T.U.E.L.. La struttura operativa addetta al controllo di gestione è autonoma. Al fine di agire in modo coordinato ed integrato rispetto al sistema informativo finanziario ed economico-patrimoniale, detta struttura è inserita nel servizio finanziario, così come determinato al precedente articolo 2. 3. L’attività del controllo di gestione è subordinata alla definizione di un piano dettagliato di obiettivi ed alla predisposizione di specifici indicatori economico-finanziari e di attività, come individuati nel P.E.G., al fine di valutare il grado di efficienza, efficacia ed economicità della gestione amministrativa.
Controllo di gestione. L’Affittuaria si impegna a fornire alla Concedente informazioni periodiche, su base mensile, relative a: andamento economico, con specifica indicazione dei dati sulle presenze nelle strutture, con particolare riferimento anche alla clientela estera, e sulla fruizione dei singoli servizi; personale occupato; marketing e pubblicità; organizzazione eventi; prestazioni fitness; prestazioni termali; opere di manutenzione ordinaria e investimenti. La Concedente, al solo fine di verificare il rispetto degli impegni assunti dall’Affittuaria, ha diritto di esercitare, a proprie spese, un controllo sulla gestione mediante sopralluoghi periodici, con scadenza non superiore a quella bimestrale, anche a mezzo di propri rappresentanti e di tecnici incaricati, con accesso ai documenti probatori dell'adempimento degli oneri di assicurazione di cui sopra e degli obblighi relativi alla contribuzione e assicurazione obbligatoria del personale dipendente, nonché al rispetto della normativa antinfortunistica e igienico-sanitaria. I sopralluoghi potranno essere effettuati con preavviso scritto di almeno tre giorni e dovranno essere espletati alla presenza di un incaricato dell’Affittuaria che sarà tenuto a prestare piena e leale collaborazione. La Concedente si impegna a fare in modo che i sopralluoghi si svolgano in maniera tale da non interferire sulla gestione corrente.