Regime di aiuto. Le agevolazioni sono concesse in applicazione delle disposizioni previste dai Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013, relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore (de minimis). - Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica1 non può superare 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari, 100.000,00 Euro nel caso di impresa unica operante nel settore del trasporto su strada. - Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 1408/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica1 operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare 15.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari. - Ai fini del controllo del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell’impresa richiedente sottoscriverà, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 D.P.R.445/2000 che attesti l’esclusione dell’impresa dalle categorie indicate nell’art. 1 dei Regolamenti UE 1407/2013 e n. 1408/2013 nonché tutti i contributi ricevuti dall’impresa o dall’impresa unica, di cui l’impresa richiedente fa parte, a norma del presente regolamento o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso. - In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale, occorre tenere conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. - In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
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Regime di aiuto. Le agevolazioni sono concesse in applicazione delle disposizioni previste dai Regolamenti UE Gli incentivi previsti dal presente Avviso saranno erogati nel quadro del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013, relativi della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. articoli 107 e 108 del Trattato trattato sul funzionamento dell’Unione Europea europea agli aiuti di importanza minore («de minimis)», pubblicato nella GUUE L 352 del 24.12.2013. - Ai I soggetti richiedenti sono tenuti a compilare l’allegato (Allegato A5) al presente Avviso. Per accedere all’Aiuto ai sensi dell’artdel Reg. 3 (UE) 1407/2013 le imprese devono operare in attività/settori che non sono escluse dall’ambito del Regolamento UE 1407/2013Reg. de minimis. Ove l’impresa operi anche nei settori esclusi dal de minimis, l’importo complessivo la stessa deve garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione de minimis non beneficiano degli aiuti aiuti. Per quanto riguarda tale requisito si specifica che il “de minimis” (art. 1 par. 1 Reg. (UE) 1407/2013) si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore ad un’impresa unica1 eccezione:
a) della pesca e dell’acquacoltura;
b) della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (nei casi disciplinati dal “de minimis” stesso);
d) degli aiuti per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;
e) degli aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri;
f) degli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione. Si ribadisce inoltre che, nel caso in cui l’impresa operi nei settori di cui alle lettere a), b) o c) sopra citati, ma operi anche in uno o più dei settori ammessi o svolga anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione de minimis, lo stesso si applicherà agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, ferma restando la necessità di garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi delle diverse attività esercitate (quelle per cui si applica il regolamento e quelle per cui non può superare si applica). Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si prevede un massimale di € 200.000,00 Euro nell’arco di aiuti, ricevuti dall’impresa unica, calcolati su tre esercizi finanziarifinanziari consecutivi, compreso quello in corso (e 100.000,00 Euro nel caso di impresa € se l’impresa unica operante opera nel settore del trasporto merci su stradastrada per conto terzi). - Ai sensi dell’art. 3 fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Regolamento UE 1408/2013(UE) n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti l’impresa richiedente deve dichiarare qualsiasi aiuto “de minimis” concessi ad un’impresa unica1 operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare 15.000,00 Euro nell’arco di ricevuto, come impresa unica negli ultimi tre esercizi finanziari. - Ai fini del controllo del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell’impresa richiedente sottoscriverà, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 D.P.R.445/2000 che attesti l’esclusione dell’impresa dalle categorie indicate nell’art. 1 dei Regolamenti UE 1407/2013 e n. 1408/2013 nonché tutti i contributi ricevuti dall’impresa o dall’impresa unica, di cui l’impresa richiedente fa parte, a norma del presente regolamento o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario (compreso quello in corso. - In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale, occorre tenere conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. - In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione).
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Samples: Contratto Di Ricollocazione
Regime di aiuto. Le agevolazioni previste dal Bando sono concesse in applicazione delle disposizioni previste dai Regolamenti UE ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 e 1408/2013, relativi della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. articoli 107 e 108 del Trattato trattato sul funzionamento dell’Unione Europea europea agli aiuti di importanza minore («de minimis)». - Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 1407/2013, l’importo L’importo complessivo degli aiuti “«de minimis” » concessi ad da uno Stato membro a un’impresa unica1 non può superare 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari, 100.000,00 Euro nel caso di impresa unica operante nel settore del trasporto su strada. - Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 1408/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica1 operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare 15.000,00 Euro 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. - Ai fini del controllo del rispetto della regola L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, il legale rappresentante dell’impresa richiedente sottoscriveràall’impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 D.P.R.445/2000 che attesti l’esclusione dell’impresa dalle categorie indicate nell’art. 1 dei Regolamenti UE 1407/2013 e n. 1408/2013 nonché tutti i contributi ricevuti dall’impresa o dall’impresa unica, di in cui l’impresa richiedente fa parteall’impresa è accordato, a norma del presente regolamento regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa. I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di altri regolamenti de minimis durante i due tre esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corsoviene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato. - In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “«de minimis” » a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimalemassimale pertinente, occorre tenere tener conto di tutti gli aiuti “«de minimis” » precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “«de minimis” » concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. - In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “«de minimis” » concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “«de minimis”». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “«de minimis” » è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
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Samples: Accordo Per Lo Sviluppo Economico E La Competitività
Regime di aiuto. Le agevolazioni sono concesse in applicazione delle disposizioni previste dai Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013Il contributo di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, relativi n. 1998 relativo all’applicazione degli artt. 107 articoli 87 e 108 88 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea Ce agli aiuti di importanza minore (“de minimis)” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2007. - Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 1407/2013, A tal proposito si precisa che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi concedibili ad un’impresa unica1 una medesima p.m.i. non può deve superare 200.000,00 Euro nell’arco i seguenti massimali: • € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziarifinanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti); • € 100.000,0, 100.000,00 Euro su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti), limitatamente al settore di attività economica Ateco 2007 rientrante nel caso gruppo 49.4 “Trasporto di impresa unica operante nel settore del trasporto merci su stradastrada e servizi di trasloco”. - Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 1408/2013Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve dichiarare, l’importo complessivo degli aiuti nella modulistica, i contributi pubblici “de minimis” concessi ad un’impresa unica1 operante nel settore della produzione primaria ottenuti nell’esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti (si deve considerare esclusivamente la data di prodotti agricoli concessione dei contributi e non può superare 15.000,00 Euro nell’arco altre date - es. data di tre esercizi finanziariliquidazione materiale delle agevolazioni). - Ai fini del controllo del rispetto della regola de minimis, il Il legale rappresentante dell’impresa richiedente sottoscriveràdeve inoltre dichiarare, al momento della nella modulistica, i contributi pubblici “de minimis” per i quali è stata presentata richiesta in data antecedente alla presentazione della domanda di contributocui al presente bando e in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione da parte dell’Ente erogante. N.B. Nel caso in cui al suddetto Regolamento Comunitario dovesse subentrare una nuova normativa, una dichiarazione sostitutiva dell’atto si applicheranno i nuovi massimali di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 D.P.R.445/2000 che attesti l’esclusione dell’impresa dalle categorie indicate nell’art. 1 dei Regolamenti UE 1407/2013 e n. 1408/2013 nonché tutti i contributi ricevuti dall’impresa o dall’impresa unicaaiuto in essa previsti, previa adozione da parte del dirigente competente per materia di cui l’impresa richiedente fa parte, a norma del presente regolamento o apposita determinazione di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso. - In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali aiuti “de minimis” a favore della recepimento delle nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale, occorre tenere conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. - In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissionenormativa.
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Samples: Bando Nuove Imprese